Articolo 7 della Legge 17 luglio 1954, n. 600
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 agosto 1954
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Versione
29 dicembre 1983
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Versione
29 giugno 1986
Art. 7.
I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796 , sono, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno dispari successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, raddoppiati, ad eccezione dei diritto o supplettivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che e' aumentato solo del 50 per cento.(2) ((3)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 , ha disposto (con l'art.6) che " A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono raddoppiati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall' articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600 ." ---------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 , come modificata dalla L. 6 giugno 1986, n. 257 , ha disposto (con l'art.6) che " A decorrere dal 1 gennaio 1985, sono quadruplicati i diritti di verificazione periodica biennale dei pesi e delle misure stabiliti dall' articolo 7 della legge 17 luglio 1954, n. 600 ."
Entrata in vigore il 29 giugno 1986