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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 20/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 837/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. OL VA Presidente dott.ssa AL AN Giudice rel. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 837/2025 r.g. introdotta con ricorso depositato il
28.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Gaudiomonte, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Gioia del Colle;
ricorrente
E
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
parte necessaria
OGGETTO: rettificazione attribuzione del sesso – art. 31 D. Lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico Ministero in Sede Parte_1
(nel prosieguo, parte identificata al maschile), premesso di aver sin da bambina manifestato il forte desiderio di appartenere al genere sessuale maschile, in conflitto con la propria appartenenza biologica al sesso femminile;
di non essere coniugata e di non avere figli;
di essere affetta dal disturbo di disforia di genere;
di aver intrapreso dall'ottobre 2023, a causa dell'atteggiamento psicosessuale tendente all'identificazione con il sesso maschile, una terapia ormonale finalizzata alla pagina 1 di 6 transizione di genere da femmina a maschio e di aver pertanto già sviluppato caratteristiche sessuali secondarie maschili;
di essersi sottoposta il 21.3.2025 ad intervento di mastectomia bilaterale;
ha chiesto la rettifica anagrafica della propria attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile competente di effettuare la rettifica dell'atto di nascita con riferimento al sesso e con variazione da femminile a maschile del prenome da a nonché l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri Parte_1 Per_1 sessuali mediante trattamento chirurgico.
Il Pubblico Ministero, pur regolarmente attinto da notifica, non è intervenuto nel procedimento.
All'udienza del 18.11.2025 è comparso dinanzi al giudice relatore il ricorrente, presentatosi in abbigliamento e con sembianze maschili, il quale ha dichiarato:
“insisto nell'accoglimento del ricorso;
confermo la mia volontà di ottenere la rettifica del mio atto di nascita in modo da adeguare i miei dati anagrafici con la mia identità di genere maschile;
intendo sottopormi ad isterectomia, ma i tempi sono da definirsi. Sto seguendo ancora il trattamento ormonale, sarà a tempo indeterminato;
sto ancora seguendo il percorso psicoterapeutico con la dott.ssa . La mia Per_2 decisione è definitiva ed irreversibile”.
Apparendo la causa di natura documentale, all'esito dell'udienza cartolare del
9.12.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
La documentazione medica in atti – in particolare la valutazione medica relativa all'iter terapeutico intrapreso, redatta dal dott. specialista Persona_3 endocrinologo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che attesta l'assunzione di terapia ormonale da parte del ricorrente dall'ottobre del 2023, con
“buon livello di androgenizzazione” e senza controindicazioni di natura endocrinologica al trattamento chirurgico, nonché la valutazione psicologica della psicologa dott.ssa del 26.6.2023, espressamente richiamata nella Persona_4 predetta valutazione medica della struttura pubblica e confermata dalla medesima specialista nella relazione dell'8.11.2024 che attesta la diagnosi di disforia di genere nel ricorrente – è da considerare sufficiente ad attestare la presenza in capo al ricorrente di Disforia (Incongruenza) di genere. La provenienza della citata certificazione (che richiama la valutazione psicologica eseguita dalla psicologa pagina 2 di 6 dott.ssa , evidentemente facendone proprie le conclusioni) da una struttura Per_2 pubblica, specializzata nella individuazione e nel trattamento della condizione della parte ricorrente, rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, essendo pienamente sufficiente a fornire la prova della domanda formulata.
Peraltro, il convincimento del ricorrente appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti.
Inoltre, nella certificazione in atti non sono state rilevate sintomatologie apparenti, né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi.
La relazione redatta dalla psicologa dott.ssa dell'8.11.2024 attesta, altresì, Per_2 che egli è attualmente ben integrato nell'ambiente di lavoro e in famiglia ed è pronto clinicamente e fisicamente ad affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile desiderato, non avendo la terapia ormonale in corso di assunzione fatto registrare anomalie fisiche e psicologiche.
Può, pertanto, ritenersi che il percorso individuale di mutamento di sesso intrapreso dal ricorrente sia irreversibile e privo di incertezze o ambiguità, apparendo la decisione di transizione della propria identità di genere seria, univoca e definitiva, peraltro dal medesimo già spesa ormai da tempo con soddisfazione nelle sue relazioni sociali (come si evince dalla citata valutazione della dott.ssa ), supportata Per_2 peraltro dall'intervento chirurgico di mastectomia bilaterale cui il ricorrente si è sottoposto.
Il ricorrente ha domandato sia la rettificazione degli atti dello Stato Civile, che l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che,
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la pagina 3 di 6 compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. 20 luglio 2015 n. 15138), la domanda di rettificazione anagrafica è meritevole di accoglimento, avuto riguardo all'evidenziata irreversibilità
e serietà del percorso di mutamento di sesso intrapreso ormai da anni dal ricorrente, che non ha manifestato nelle more alcun ripensamento o alcuna incertezza.
Con riguardo al mutamento del prenome, come di recente affermato dalla Suprema
Corte, “Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. (Nella specie, la Corte d'appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome “ ” in ” Per_5 Per_6 ritenendo che necessariamente dovesse essere modificato nel corrispondente di genere “AL”)” (CASS., 17 febbraio 2020 n. 3877), di talché è senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta di rettifica del nome da a Parte_1 Per_1 avanzata da parte ricorrente, in conformità all'uso del prenome maschile ormai compiuto da anni.
Quanto alla richiesta di autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, deve richiamarsi la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23 luglio 2024, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione.
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma oggetto di censura, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di
Cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015 n. 15138 e, successivamente, della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”. pagina 4 di 6 Come già ribadito dalla sentenza n. 180 del 2017 della Corte Costituzionale, infatti, agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'
“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”.
Di fatto, potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, come del resto avvenuto nel caso di specie, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale si palesa irragionevole: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Dunque, in presenza di persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi ed al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione prevista dalla disposizione dichiarata incostituzionale perde la propria ragion d'essere.
Per l'effetto, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, il tribunale ritiene che non occorra nel caso in esame alcuna specifica pronuncia di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, posto che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione, alla luce dei suesposti motivi (e, cioè, per essere le già intervenute modificazioni dei caratteri sessuali irreversibili ed oggettive, tali da rivelare la stabilità e serietà della decisione intrapresa dal ricorrente di transizione della propria identità di genere).
Sulla predetta domanda avanzata dal ricorrente non vi è, quindi, luogo a provvedere, nulla ostando all'esecuzione degli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, una volta intervenuta la rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Nessuna statuizione deve essere emessa riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, stante la natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 837/2025
R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Benedetto del
Tronto di procedere alla rettifica nel relativo registro dell'atto di nascita di pagina 5 di 6 , nata a [...] il [...], Parte_1 modificandone il sesso da femminile a maschile ed il prenome da Parte_1
a Per_1
2) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di parte ricorrente di autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, alla cui esecuzione nulla osta;
3) nulla sulle spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2 dicembre 2010, in G.U. 4 gennaio 2011).
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
il giudice est. Il Presidente
AL AN OL VA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. OL VA Presidente dott.ssa AL AN Giudice rel. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 837/2025 r.g. introdotta con ricorso depositato il
28.4.2025 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Michele Parte_1 C.F._1
Gaudiomonte, in virtù di procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Gioia del Colle;
ricorrente
E
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale;
parte necessaria
OGGETTO: rettificazione attribuzione del sesso – art. 31 D. Lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.12.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato al Pubblico Ministero in Sede Parte_1
(nel prosieguo, parte identificata al maschile), premesso di aver sin da bambina manifestato il forte desiderio di appartenere al genere sessuale maschile, in conflitto con la propria appartenenza biologica al sesso femminile;
di non essere coniugata e di non avere figli;
di essere affetta dal disturbo di disforia di genere;
di aver intrapreso dall'ottobre 2023, a causa dell'atteggiamento psicosessuale tendente all'identificazione con il sesso maschile, una terapia ormonale finalizzata alla pagina 1 di 6 transizione di genere da femmina a maschio e di aver pertanto già sviluppato caratteristiche sessuali secondarie maschili;
di essersi sottoposta il 21.3.2025 ad intervento di mastectomia bilaterale;
ha chiesto la rettifica anagrafica della propria attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile competente di effettuare la rettifica dell'atto di nascita con riferimento al sesso e con variazione da femminile a maschile del prenome da a nonché l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri Parte_1 Per_1 sessuali mediante trattamento chirurgico.
Il Pubblico Ministero, pur regolarmente attinto da notifica, non è intervenuto nel procedimento.
All'udienza del 18.11.2025 è comparso dinanzi al giudice relatore il ricorrente, presentatosi in abbigliamento e con sembianze maschili, il quale ha dichiarato:
“insisto nell'accoglimento del ricorso;
confermo la mia volontà di ottenere la rettifica del mio atto di nascita in modo da adeguare i miei dati anagrafici con la mia identità di genere maschile;
intendo sottopormi ad isterectomia, ma i tempi sono da definirsi. Sto seguendo ancora il trattamento ormonale, sarà a tempo indeterminato;
sto ancora seguendo il percorso psicoterapeutico con la dott.ssa . La mia Per_2 decisione è definitiva ed irreversibile”.
Apparendo la causa di natura documentale, all'esito dell'udienza cartolare del
9.12.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda del ricorrente è fondata e deve essere accolta.
La documentazione medica in atti – in particolare la valutazione medica relativa all'iter terapeutico intrapreso, redatta dal dott. specialista Persona_3 endocrinologo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che attesta l'assunzione di terapia ormonale da parte del ricorrente dall'ottobre del 2023, con
“buon livello di androgenizzazione” e senza controindicazioni di natura endocrinologica al trattamento chirurgico, nonché la valutazione psicologica della psicologa dott.ssa del 26.6.2023, espressamente richiamata nella Persona_4 predetta valutazione medica della struttura pubblica e confermata dalla medesima specialista nella relazione dell'8.11.2024 che attesta la diagnosi di disforia di genere nel ricorrente – è da considerare sufficiente ad attestare la presenza in capo al ricorrente di Disforia (Incongruenza) di genere. La provenienza della citata certificazione (che richiama la valutazione psicologica eseguita dalla psicologa pagina 2 di 6 dott.ssa , evidentemente facendone proprie le conclusioni) da una struttura Per_2 pubblica, specializzata nella individuazione e nel trattamento della condizione della parte ricorrente, rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, essendo pienamente sufficiente a fornire la prova della domanda formulata.
Peraltro, il convincimento del ricorrente appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti.
Inoltre, nella certificazione in atti non sono state rilevate sintomatologie apparenti, né nuclei profondi di patologia psichiatrica, tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi.
La relazione redatta dalla psicologa dott.ssa dell'8.11.2024 attesta, altresì, Per_2 che egli è attualmente ben integrato nell'ambiente di lavoro e in famiglia ed è pronto clinicamente e fisicamente ad affrontare un più completo adeguamento dell'aspetto fisico femminile con l'aspetto maschile desiderato, non avendo la terapia ormonale in corso di assunzione fatto registrare anomalie fisiche e psicologiche.
Può, pertanto, ritenersi che il percorso individuale di mutamento di sesso intrapreso dal ricorrente sia irreversibile e privo di incertezze o ambiguità, apparendo la decisione di transizione della propria identità di genere seria, univoca e definitiva, peraltro dal medesimo già spesa ormai da tempo con soddisfazione nelle sue relazioni sociali (come si evince dalla citata valutazione della dott.ssa ), supportata Per_2 peraltro dall'intervento chirurgico di mastectomia bilaterale cui il ricorrente si è sottoposto.
Il ricorrente ha domandato sia la rettificazione degli atti dello Stato Civile, che l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli maschili.
Richiamata la giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di affermare che,
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la pagina 3 di 6 compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (Cass. 20 luglio 2015 n. 15138), la domanda di rettificazione anagrafica è meritevole di accoglimento, avuto riguardo all'evidenziata irreversibilità
e serietà del percorso di mutamento di sesso intrapreso ormai da anni dal ricorrente, che non ha manifestato nelle more alcun ripensamento o alcuna incertezza.
Con riguardo al mutamento del prenome, come di recente affermato dalla Suprema
Corte, “Il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato. (Nella specie, la Corte d'appello aveva negato il diritto alla rettifica del prenome “ ” in ” Per_5 Per_6 ritenendo che necessariamente dovesse essere modificato nel corrispondente di genere “AL”)” (CASS., 17 febbraio 2020 n. 3877), di talché è senz'altro meritevole di accoglimento la richiesta di rettifica del nome da a Parte_1 Per_1 avanzata da parte ricorrente, in conformità all'uso del prenome maschile ormai compiuto da anni.
Quanto alla richiesta di autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, deve richiamarsi la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23 luglio 2024, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D. Lgs. 150/2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione.
Nel dettaglio, la Corte ha affermato che il regime autorizzatorio prescritto dalla norma oggetto di censura, seppur in origine non manifestamente irragionevole, data l'entità e l'irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici, “è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di
Cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015 n. 15138 e, successivamente, della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”. pagina 4 di 6 Come già ribadito dalla sentenza n. 180 del 2017 della Corte Costituzionale, infatti, agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'
“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”.
Di fatto, potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, come del resto avvenuto nel caso di specie, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale si palesa irragionevole: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Dunque, in presenza di persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi ed al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, l'autorizzazione prevista dalla disposizione dichiarata incostituzionale perde la propria ragion d'essere.
Per l'effetto, alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, il tribunale ritiene che non occorra nel caso in esame alcuna specifica pronuncia di autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, posto che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione, alla luce dei suesposti motivi (e, cioè, per essere le già intervenute modificazioni dei caratteri sessuali irreversibili ed oggettive, tali da rivelare la stabilità e serietà della decisione intrapresa dal ricorrente di transizione della propria identità di genere).
Sulla predetta domanda avanzata dal ricorrente non vi è, quindi, luogo a provvedere, nulla ostando all'esecuzione degli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, una volta intervenuta la rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Nessuna statuizione deve essere emessa riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, stante la natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 837/2025
R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Benedetto del
Tronto di procedere alla rettifica nel relativo registro dell'atto di nascita di pagina 5 di 6 , nata a [...] il [...], Parte_1 modificandone il sesso da femminile a maschile ed il prenome da Parte_1
a Per_1
2) dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di parte ricorrente di autorizzazione a sottoporsi ad intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, alla cui esecuzione nulla osta;
3) nulla sulle spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2 dicembre 2010, in G.U. 4 gennaio 2011).
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 18.12.2025.
il giudice est. Il Presidente
AL AN OL VA
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