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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 4882/2020 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Federico Giusto, giusta procura in calce all'atto di appello,
elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(CF ), rappresento e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. Filomena Balletta, in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
NONCHE' CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d' udienza del 17.12.2024 in cui la causa è
stata trattenuta in decisioni con i termini di legge
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È infondato e va pertanto rigettato l'appello proposto avverso la sentenza n.
1424/2019 del Giudice di Pace di Marigliano, depositata il 29.11.2019, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda attorea del sig. Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento degli asseriti danni patrimoniali al veicolo Mini
Cooper tg.EP770KW e fisici subiti in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 03.12.2015 alle ore 22.40 circa a Nola (NA), all'interno del parcheggio del centro commerciale “Vulcano Buono” a seguito dell'impatto da parte del veicolo
GE tg.DC099RZ di proprietà del sig.. CP_2
Dalla dinamica narrata in prime cure dall' attore emergeva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, il veicolo Mini Cooper percorreva la predetta via allorquando veniva urtato e danneggiato dal veicolo GE tg.DC099RZ il cui conducente, effettuando una manovra di spostamento di carreggiata cambiava fila da sinistra a destra, finendo per impattare il veicolo Mini Cooper.
Il sig. veniva pertanto trasportato presso il P.S. del P.O. Controparte_1
“Giuseppe Moscati” di Avellino con diagnosi di “trauma distorsivo rachide cervicale”.
Con il gravame proposto l appellante censurava la sentenza Parte_2
impugnata sostenendo che l'accoglimento della domanda statuito con la medesima sarebbe derivato da una errata valutazione dei fatti di causa, del materiale probatorio e delle dichiarazioni rese con la prova testimoniale che, se correttamente valutate, avrebbero comportato un totale rigetto della domanda.
Si è costituito in giudizio l'appellato , che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza dello stesso.
Occorre evidenziare che non si è costituito nel presente giudizio l'appellato già dichiarato contumace in prime cure, e pertanto se ne dichiara la CP_2
contumacia anche nel presente giudizio.
Questo Tribunale ritiene infondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex
348 bis c.p.c. in relazione ai requisiti di probabilità di accoglimento del gravame, e pertanto l'appello correttamente formulato ed ammissibile.
Ciò premesso e venendo al merito dell'impugnazione proposta, è noto che, nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n. 17097; Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42;
Cass. civ., sez. III, 24-05-2006, n. 12362).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-
2001, n. 15687).
Orbene il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, che ha portato alla dichiarazione dell'esclusiva responsabilità del veicolo GE nella causazione del sinistro per cui è causa, va certamente condiviso.
Relativamente al primo motivo di appello, lo stesso appare infondato.
Dal materiale istruttorio acquisito, può ritenersi provata l'avvenuta verificazione del sinistro secondo le modalità descritte nella narrativa dall' odierno appellato;
la dichiarazione testimoniale resa dal teste di parte appellata appare sufficiente a fondare la domanda attorea, dando alla stessa compiuto riscontro nei suoi elementi essenziali.
Deve ritenersi, pertanto, dimostrato nell'an il sinistro per cui è causa alla luce delle dichiarazioni del teste escusso nel giudizio di primo grado, sig. , che ha Tes_1
descritto con dovizia di particolari la dinamica degli eventi in maniera chiara, precisa e concordante.
Così infatti il teste ha dichiarato: “il sinistro è avvenuto agli inizi di dicembre del 2015...la
GE superò la Mercedes che intendeva svoltare nell'area di parcheggio sulla destra…io ero a
circa 3-4 metri dal punto del sinistro e avevo una prospettiva frontale dello stesso;
ricordo che il conducente della GE non azionò l'indicatore di direzione di svolta a destra”.
Pertanto, poiché “in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della
condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di
causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle
conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico- giuridico” (Cass. Civ., Ordinanza n. 12601/2022).
Non vi è motivo, del resto, di dubitare dell'attendibilità di tale dichiarazione che proviene da persona presente al momento del verificarsi del sinistro, del tutto precisa e lineare, coerente con le risultanze documentali, ossia il referto di P.S., recanti data del sinistro ed orario successivi al sinistro e certificati medici successivi,
nonché gli esiti della perizia tecnica e della perizia medico – legale dei CTU.
Né può ritenersi sconfessata dalla dichiarazione resa dal teste di parte appellante atteso che le stesse confermano il verificarsi dell'evento nei suoi elementi essenziali
(data e luogo del sinistro, veicoli coinvolti, soggetti lesionati).
Ancora non può nemmeno ritenersi che il Giudice di primo cure abbia escluso l'esame di quest'ultima dichiarazione;
infatti, nel motivare l'impugnata sentenza, lo stesso ha esaminato tutte le dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, giungendo altresì a motivare le violazioni al C.d.S. a carico del conducente del veicolo GE
investitore, identificandole negli art. 140, 141 e 254 del C.d.S.
Altresì, depongono a favore dell'appellato le conclusioni rassegnate dal C.T.U., P.I.
Balestrieri il quale, nel proprio elaborato peritale ritiene che:” analizzando i rilievi fotografici prodotti agli atti, si rileva un danno localizzato al terzo laterale sinistro conformemente
con quanto decritto negli atti di causa, inoltre l'esame dei danni attesta una deformazione coerente con lo sviluppo dei danni che dovrebbe risultare stante la dinamica esposta in atti. Dall'esame
comparativo emerge chiara corrispondenza altimetrica” …concludendo dichiarando la
“coerenza dei danni con la dinamica esposta nell'atto introduttivo di citazione”.
Coerenza che, tra l'altro, come affermato dallo stesso CTU, risultava essere stata riconosciuta dallo stesso fiduciario della nel proprio elaborato peritale, Parte_1
ed in ogni caso non contestata nemmeno in sede di operazioni peritali dove non sono state depositate note critiche alla bozza di CTU.
Anche la doglianza relativa alla condanna per lite temeraria non può trovare accoglimento;
invero, L'articolo 91 cpc così dispone “Il Giudice, con la sentenza che
chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda
in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la
formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 cpc”.
Nel caso di specie, l'appellante compagnia non ha dato alcun riscontro alla proposta conciliativa formulata dal primo Giudice, sia pur con esito negativo.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, resta assorbite nella presente decisione.
Le spese di lite del grado di appello, alla luce delle ragioni della presente decisione,
devono ritenersi a carico di parte appellante.
Quanto alla posizione di nulla sulle spese di lite, stante la sua CP_2
contumacia.
P.Q.M
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 4882/2020 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla e per l'effetto conferma Parte_1
l'impugnata sentenza n. 1424/2019 del Giudice di Pace di Marigliano;
- condanna l'appellante, al pagamento delle spese Controparte_3
processuali del giudizio di appello in favore dell'appellato , che Controparte_1
liquida in complessivi € 1700,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA se dovuti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Nola, lì 12.03.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura