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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/10/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4226/2024 V.G.
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati:
RE RL - Presidente
AR HI - Giudice rel. ed est.
Giulia Civiero - Giudice nel procedimento R.G. n. 4226/2024 V.G., introdotto con ricorso depositato in data 16/09/2024 promosso da
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Faenza Speranza, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Gallipoli alla Via Brindisi, 91
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Maria Marchetti e Barbara Schiavon, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Treviso, via Olivi n. 16
- resistente - con l'intervento di
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege - ha pronunciato la seguente
SENTENZA La signora proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 337 bis e seg. cod. civ., al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione dei diritti e degli interessi della figlia nata il [...] a Per_1
seguito della relazione sentimentale con il signor , che riconosceva la bambina. CP_1
La signora riferiva di aver conosciuto il sig. nell'anno 2012, di aver con lui Pt_1 CP_1
convissuto fino alla rottura della relazione, intollerabile essendo divenuta la prosecuzione della convivenza, a seguito della quale si era trasferita, congiuntamente alla figlia, in Alezio (LE), e di aver rinvenuto attività lavorativa a Gallipoli.
Riferiva, altresì, di avere acconsentito a che nel mese di agosto 2024 tesse con il padre, ma Per_1
che quest'ultimo si era poi rifiutato di far rientrare la minore in Alezio, per iscriverla, Per_1
all'insaputa della madre, presso la scuola di Treviso per l'anno scolastico 2024-2025, di fatto impedendo il ricongiungimento con la madre.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia d entrambi i genitori Per_1
con collocamento della minore presso la madre, fatto salvo ogni diritto del padre di tenerla con se' secondo le modalità determinate dal Tribunale;
chiedeva, altresì, la determinazione dell'obbligo, a carico del di corrispondere alla sig.ra la somma di € 400,00 mensili a titolo CP_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
Il signor si costituiva in giudizio contestando le circostanze dedotte da parte ricorrente, CP_1
puntualizzando come la sig.ra si fosse allontanata da Treviso per coltivare una nuova Pt_1
relazione sentimentale, trasferendosi definitivamente ad Alezio dopo essersi licenziata dal posto di lavoro in una cooperativa operante presso la casa di riposo “Città di Treviso” sita a Treviso, per iniziare a prestare attività lavorativa presso un albergo di Gallipoli.
Riferiva il resistente di aver accompagnato, insieme a la in Puglia e di averla Per_1 Pt_1
aiutata nel trasloco, salvo però rientrare subito, non avendo la bambina ancora terminato l'anno scolastico.
Il sig. hiedeva, quindi, l'affidamento della figlia n via condivisa ad entrambi i genitori, CP_1 Per_1
con collocazione e residenza anagrafica presso il padre a Treviso, salva la possibilità per la madre di vedere utte le volte in cui lo desiderasse presso l'abitazione del padre, previo preavviso Per_1
di almeno cinque giorni. Quanto alla casa familiare, sita a Treviso, in Via Selvatico n. 33, egli ne chiedeva l'assegnazione a sé per continuare ad abitarvi con la figlia.
Chiedeva, inoltre, disporsi a carico della sig.ra l'obbligo di versare a favore di Parte_1 [...]
a titolo di concorso nel mantenimento di n assegno mensile di € 400,00 e di CP_1 Per_1
partecipare in misura del 50% alle spese straordinarie.
La causa è stata istruita a mezzo di CTU, nominata la dott.ssa Persona_2
All'udienza del 18.9.25 le parti, preso atto delle conclusioni della CTU, si dichiaravano d'accordo nell'autorizzare la presa in carico della figlia da parte della neuropsichiatria e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come indicate in ctu, con conferma dell'assegno di mantenimento come previsto dai provvedimenti provvisori, spese straordinarie divise a metà, assegno unico in capo al padre, rinunciando ai termini per memorie conclusionali e repliche.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Il Collegio prende atto che le parti, in esito alle operazioni peritali, sono giunte ad un accordo in merito all'affidamento di alla sua collocazione prevalente e alla regolamentazione dei turni Per_1
di responsabilità, richiamando le conclusioni della CTU.
La ctu ha riportato la necessità di garantire a a presenza della mamma, così proponendo Per_1
un calendario di visite;
per le prossime stagioni estive è prevista la possibilità di passare con la madre i periodi tra il 15/6 e il 16/7 e tra l'1/8 e il 25/8.
Quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni, a partire dal 2025, e tutti gli anni dispari, la CTU propone la possibilità per i stare con il padre il 24-25-26 dicembre e con la madre il restante Per_1
tempo, dal 27 dicembre fino al 5 gennaio. L'anno successivo la minore starà con la madre dal termine della scuola fino al 31 dicembre.
Le vacanze di Pasqua verranno trascorse sempre interamente con la madre, mentre quelle di carnevale interamente con il padre. La ctu sottolinea, inoltre, l'importanza che la madre venga a trovare la figlia nei ponti, nelle festività
e partecipi alla sua vita consueta, con visite almeno mensili o ogni mese e mezzo, evitando di esporre subito alle nuove frequentazioni, evitando pernottamenti e vacanze assieme ai Per_1
nuovi compagni/e, non avendo avuto ancora l tempo per metabolizzazione la separazione Per_1
dei genitori.
In ragione dell' accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 18/09/2025, il Collegio stima equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) la figlia minore viene affidata ai Servizi Sociali di Treviso, che avranno cura di Per_1
fornire alla minore un immediato supporto psicologico anche attraverso l'appoggio al servizio di neuropsichiatria infantile.
Contestualmente dovrà essere attivato anche il Servizio territoriale di Gallipoli, che si raccordi con quello del Veneto, per supportare la madre nel suo ruolo di genitore.
2) iene collocata presso il padre, a cui viene assegnata la casa familiare in Treviso, in Per_1
via Via Selvatico n. 33.
3) La madre potrà vedere la figlia quando lo desidera, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa, ed in particolare:
- durante la stagione estiva dal 15/6 al 16/7 e dal 1/8 al 25/8;
- durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, a partire dal 2025, e tutti gli anni dispari,
otrà stare con il padre il 24-25-26 dicembre e con la madre il restante tempo, Per_1
dal 27 dicembre fino al 5 gennaio. L'anno successivo starà con la madre dal termine della scuola fino al 31 dicembre;
- durante le vacanze di Pasqua tarà con la madre, mentre durante le vacanze di Per_1
Carnevale con il padre. 5) La signora corrisponderà al sig. a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 CP_1
figlia, un importo pari ad € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi;
l'Assegno Unico verrà interamente percepito dal sig. CP_1
6) La madre contribuirà alle spese straordinarie per da individuarsi e concordarsi secondo Per_1
il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, nella misura del 50%.
7) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Treviso e di Gallipoli.
Il Presidente
RE RL
Il Giudice rel. ed est.
AR HI
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati:
RE RL - Presidente
AR HI - Giudice rel. ed est.
Giulia Civiero - Giudice nel procedimento R.G. n. 4226/2024 V.G., introdotto con ricorso depositato in data 16/09/2024 promosso da
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Faenza Speranza, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Gallipoli alla Via Brindisi, 91
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Maria Marchetti e Barbara Schiavon, giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Treviso, via Olivi n. 16
- resistente - con l'intervento di
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege - ha pronunciato la seguente
SENTENZA La signora proponeva ricorso, ai sensi dell'art. 337 bis e seg. cod. civ., al fine di Parte_1
ottenere la regolamentazione dei diritti e degli interessi della figlia nata il [...] a Per_1
seguito della relazione sentimentale con il signor , che riconosceva la bambina. CP_1
La signora riferiva di aver conosciuto il sig. nell'anno 2012, di aver con lui Pt_1 CP_1
convissuto fino alla rottura della relazione, intollerabile essendo divenuta la prosecuzione della convivenza, a seguito della quale si era trasferita, congiuntamente alla figlia, in Alezio (LE), e di aver rinvenuto attività lavorativa a Gallipoli.
Riferiva, altresì, di avere acconsentito a che nel mese di agosto 2024 tesse con il padre, ma Per_1
che quest'ultimo si era poi rifiutato di far rientrare la minore in Alezio, per iscriverla, Per_1
all'insaputa della madre, presso la scuola di Treviso per l'anno scolastico 2024-2025, di fatto impedendo il ricongiungimento con la madre.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia d entrambi i genitori Per_1
con collocamento della minore presso la madre, fatto salvo ogni diritto del padre di tenerla con se' secondo le modalità determinate dal Tribunale;
chiedeva, altresì, la determinazione dell'obbligo, a carico del di corrispondere alla sig.ra la somma di € 400,00 mensili a titolo CP_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese straordinarie Per_1
Il signor si costituiva in giudizio contestando le circostanze dedotte da parte ricorrente, CP_1
puntualizzando come la sig.ra si fosse allontanata da Treviso per coltivare una nuova Pt_1
relazione sentimentale, trasferendosi definitivamente ad Alezio dopo essersi licenziata dal posto di lavoro in una cooperativa operante presso la casa di riposo “Città di Treviso” sita a Treviso, per iniziare a prestare attività lavorativa presso un albergo di Gallipoli.
Riferiva il resistente di aver accompagnato, insieme a la in Puglia e di averla Per_1 Pt_1
aiutata nel trasloco, salvo però rientrare subito, non avendo la bambina ancora terminato l'anno scolastico.
Il sig. hiedeva, quindi, l'affidamento della figlia n via condivisa ad entrambi i genitori, CP_1 Per_1
con collocazione e residenza anagrafica presso il padre a Treviso, salva la possibilità per la madre di vedere utte le volte in cui lo desiderasse presso l'abitazione del padre, previo preavviso Per_1
di almeno cinque giorni. Quanto alla casa familiare, sita a Treviso, in Via Selvatico n. 33, egli ne chiedeva l'assegnazione a sé per continuare ad abitarvi con la figlia.
Chiedeva, inoltre, disporsi a carico della sig.ra l'obbligo di versare a favore di Parte_1 [...]
a titolo di concorso nel mantenimento di n assegno mensile di € 400,00 e di CP_1 Per_1
partecipare in misura del 50% alle spese straordinarie.
La causa è stata istruita a mezzo di CTU, nominata la dott.ssa Persona_2
All'udienza del 18.9.25 le parti, preso atto delle conclusioni della CTU, si dichiaravano d'accordo nell'autorizzare la presa in carico della figlia da parte della neuropsichiatria e chiedevano l'accoglimento delle conclusioni come indicate in ctu, con conferma dell'assegno di mantenimento come previsto dai provvedimenti provvisori, spese straordinarie divise a metà, assegno unico in capo al padre, rinunciando ai termini per memorie conclusionali e repliche.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
* * *
Il Collegio prende atto che le parti, in esito alle operazioni peritali, sono giunte ad un accordo in merito all'affidamento di alla sua collocazione prevalente e alla regolamentazione dei turni Per_1
di responsabilità, richiamando le conclusioni della CTU.
La ctu ha riportato la necessità di garantire a a presenza della mamma, così proponendo Per_1
un calendario di visite;
per le prossime stagioni estive è prevista la possibilità di passare con la madre i periodi tra il 15/6 e il 16/7 e tra l'1/8 e il 25/8.
Quanto alle vacanze natalizie, ad anni alterni, a partire dal 2025, e tutti gli anni dispari, la CTU propone la possibilità per i stare con il padre il 24-25-26 dicembre e con la madre il restante Per_1
tempo, dal 27 dicembre fino al 5 gennaio. L'anno successivo la minore starà con la madre dal termine della scuola fino al 31 dicembre.
Le vacanze di Pasqua verranno trascorse sempre interamente con la madre, mentre quelle di carnevale interamente con il padre. La ctu sottolinea, inoltre, l'importanza che la madre venga a trovare la figlia nei ponti, nelle festività
e partecipi alla sua vita consueta, con visite almeno mensili o ogni mese e mezzo, evitando di esporre subito alle nuove frequentazioni, evitando pernottamenti e vacanze assieme ai Per_1
nuovi compagni/e, non avendo avuto ancora l tempo per metabolizzazione la separazione Per_1
dei genitori.
In ragione dell' accordo intervenuto tra le parti all'udienza del 18/09/2025, il Collegio stima equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
1) la figlia minore viene affidata ai Servizi Sociali di Treviso, che avranno cura di Per_1
fornire alla minore un immediato supporto psicologico anche attraverso l'appoggio al servizio di neuropsichiatria infantile.
Contestualmente dovrà essere attivato anche il Servizio territoriale di Gallipoli, che si raccordi con quello del Veneto, per supportare la madre nel suo ruolo di genitore.
2) iene collocata presso il padre, a cui viene assegnata la casa familiare in Treviso, in Per_1
via Via Selvatico n. 33.
3) La madre potrà vedere la figlia quando lo desidera, nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della stessa, ed in particolare:
- durante la stagione estiva dal 15/6 al 16/7 e dal 1/8 al 25/8;
- durante le vacanze di Natale: ad anni alterni, a partire dal 2025, e tutti gli anni dispari,
otrà stare con il padre il 24-25-26 dicembre e con la madre il restante tempo, Per_1
dal 27 dicembre fino al 5 gennaio. L'anno successivo starà con la madre dal termine della scuola fino al 31 dicembre;
- durante le vacanze di Pasqua tarà con la madre, mentre durante le vacanze di Per_1
Carnevale con il padre. 5) La signora corrisponderà al sig. a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 CP_1
figlia, un importo pari ad € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi;
l'Assegno Unico verrà interamente percepito dal sig. CP_1
6) La madre contribuirà alle spese straordinarie per da individuarsi e concordarsi secondo Per_1
il protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, nella misura del 50%.
7) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 23/09/2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Treviso e di Gallipoli.
Il Presidente
RE RL
Il Giudice rel. ed est.
AR HI