TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6394/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. RE ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6394/2024
R.G. instaurato da
con l'avv. GOZZOLI ROSSANA Parte_1 C.F._1
e
) con gli avv.ti ROVOLETTO Parte_2 C.F._2
ES e MA NN con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “
1. Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto il 11.09.2021, avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ghedi.
2. Ordinare al Comune di Ghedi (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n. 24, Parte I, serie A, anno 2021. 3. Spese e compensi legali compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/09/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di GHEDI (BS) (atto n. 24, parte I, anno 2021), risultano separate dal 12/6/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE LI RE ES
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE LI Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. RE ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6394/2024
R.G. instaurato da
con l'avv. GOZZOLI ROSSANA Parte_1 C.F._1
e
) con gli avv.ti ROVOLETTO Parte_2 C.F._2
ES e MA NN con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “
1. Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto il 11.09.2021, avanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ghedi.
2. Ordinare al Comune di Ghedi (BS) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto al n. 24, Parte I, serie A, anno 2021. 3. Spese e compensi legali compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/09/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di GHEDI (BS) (atto n. 24, parte I, anno 2021), risultano separate dal 12/6/2025 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
1 Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE LI RE ES
2