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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Mantova
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 480/2024
Oggi 06/02/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to Milanesi in sost. avv.ti FERRONI Parte_1
FRANCESCO
Per , l'avv.to SAVONA EUGENIA CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
L'avv. Milanesi insiste per l'accoglimento delle conclusioni così' come precisate all'udienza del 25.9.24 Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
1 Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
2 Procedimento RG. N. 480/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 6.2.2025
visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
SENTENZA
nella causa per controversia in materia lavoro promossa con domanda depositata in data 12.6.2024
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ferroni Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
assistito e rappresentato dall'Avv. Eugenia Savona CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente ( così' come precisate all'udienza del 25.9.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del
13/07/2023 e fino a 1.1.2024 ovvero da quello che risulterà accertato in corso di causa;
3 CP_ per l'effetto condannare l' direzione provinciale di Mantova, in persona del legale rappresentante, a versare al ricorrente i ratei arretrati non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatari PER
L' CP_1
Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto.
Spese ed onorari di causa rifusi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2024 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Mantova l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Il procuratore del ricorrente esponeva:
- che in data 13/07/2023 il Sig. presentava, per il tramite del Patronato Acli di Parte_1
Ferrara, all' di Mantova domanda d'invalidità civile n. domus 390969007796 e di Handicap CP_1
Legge n. 104/92 n. domus 390969007797 ;
- che nella domanda veniva indicato l'indirizzo di residenza “VIA IMPERIALE 3, 46028 SERMIDE
(MN)” con l'indirizzo e-mail e anche il numero di cellulare nonché l'indirizzo per le comunicazioni
“presso GUANDALINI MARCO VIA DEGLI SPADARI 9, 44121 FERRARA (FE)” ;
- che , peraltro, come emerge dalla ricevuta di presentazione, oltre all'indirizzo di residenza e al domicilio per le comunicazioni (quest'ultimo con il numero civico errato), veniva anche indicato il
“domicilio temporaneo: presso Istituto di ricovero “OSPEDALE SANT'ANNA REPARTO
RIABILITAZIONE 3B1” VIA ALDO MORO 8, 44124 FERRARA – ASL FERRARA (FE)” , essendo il
Sig. all'epoca in stato di ricovero come ivi indicato;
Parte_1
- che, inoltre, in calce alla domanda, vi era la delega al Patronato ACLI, sede di Ferrara, presso il quale il Sig. ha eletto domicilio ai sensi dell'articolo 47 del codice civile;
Parte_1
- che il Patronato ACLI indicava tuttavia, per un mero errore di battitura, il civico n. 9 invece del civico n. 29, con riferimento al domicilio per le comunicazioni di Ferrara, Via Spadari;
- che nel mese di dicembre 2023, il fratello delegato dall'interessato, Sig. CO AN, contattava l' poiché alcuna convocazione per la visita medica era fino a quale Parte_2
momento pervenuta e, dopo una serie di verifiche, emergeva che erano state inviate due convocazioni
4 nel mese di agosto e di settembre, entrambe a Ferrara in via Spadari n. 9, mai pervenute a causa dell'erronea indicazione del numero civico;
- che l' di riferiva che era necessario inviare immediatamente una nuova domanda, al Pt_2 Pt_2
fine di fissare la visita già il 20/12/2023;
- che in data 15/12/2023 veniva quindi inviata una nuova domanda Invalidità civile n. domus
3930984502341 e Handicap Legge n. 104/92 n. domus 3930984502342, con indicazione del solo indirizzo di residenza;
- che, tuttavia, la domanda veniva respinta dall' in quanto non risultava ancora concluso l'iter CP_1 della domanda precedente, come da attestato d'invio negativo;
- che nel medesimo giorno, in data 15/12/2023, la precedente domanda veniva d'ufficio archiviata ed era, quindi, possibile ripresentare la nuova domanda Invalidità civile n. domus 3930984503138 e
Handicap Legge n. 104/92 n. domus 3930984503139, sempre con indicazione del solo indirizzo di residenza;
- che convocato regolarmente a visita il Sig. , in data 20/12/2023, veniva redatto Parte_1
il verbale per Handicap Legge 104/92 e in data 03/01/2024 veniva redatto il verbale riconoscimento dell'invalidità civile;
- che in data 20/02/2024 il Patronato Acli inviava all' istanza di retrodatazione del CP_1 riconoscimento dell'invalidità alla prima domanda del 13/7/2023 e che in data 26/02/2024 l' CP_1 rispondeva del tutto genericamente che “non è possibile dare seguito a quanto richiesto” ;
- che in pari data veniva liquidata l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/01/2024, poiché la prestazione economica viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
- che il Patronato Acli presentava, in data 6.5.2024, una richiesta di accesso agli atti relativamente all'invio delle convocazioni a visita successive alla prima domanda del 13.7.2023;
- che in data 15.5.2024 l' trasmetteva le due convocazioni a visita per il giorno CP_2
9.8.2023 e per il giorno 20.9.2023, entrambe inviate a Ferrara, Via Spadari n. 9, mai pervenute
(proprio in ragione del numero civico errato), prive tuttavia delle ricevute in quanto, secondo quanto riferito nella comunicazione, “le convocazioni a visita si trasmettono per posta ordinaria” ;
- che, a causa di un errore di battitura nel numero civico indicato con riferimento al solo indirizzo delle comunicazioni, il Sig. si è visto negare il riconoscimento della domanda Parte_1
5 d'invalidità civile con decorrenza dal 13.7.2023, data della prima domanda, pur regolarmente inviata CP_ e ricevuta dall'
CP_
- che la rigidità del sistema informatico dell' non ha consentito, una volta appreso l'errore,
d'integrare semplicemente la domanda già inviata modificando il campo riservato alle comunicazioni, rendendosi invece necessario procedere all'invio di una nuova domanda a seguito dell'archiviazione della precedente;
CP_
- che ingiustamente l' ha rifiutato la retrodatazione alla prima domanda del 13.7.2023, anche considerato che con la domanda erano stati indicati ben 4 indirizzi del Sig. (ivi Parte_1
compresa la delega al Patronato ACLI presso il quale il Sig. ha eletto domicilio, oltre al Parte_1 recapito telefonico dell'interessato) e, ciò nonostante, è stato inviato il secondo invito sempre allo stesso indirizzo errato di Ferrara, Via Spadari n. 9;
- che anche la posta ordinaria inviata a un indirizzo sconosciuto viene riconsegnata al mittente e sarebbe stato, pertanto, possibile inviare la seconda convocazione ad un altro dei numerosi recapiti indicati;
- che, peraltro, la circolare 127 del 08/07/2016 ed il messaggio 2002 del 19/03/2015 (pur CP_1 CP_1 relative alle “visite di revisione” ma applicabili al caso di specie per analogia) distinguono chiaramente la prassi da utilizzare in caso di mancata presentazione a visita del richiedente ossia, nel caso l'invito spedito sia tornato al mittente con la motivazione “sconosciuto all'indirizzo” “le sedi dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell'interessato (ad es.: tramite l'anagrafe comunale) e segnalare la posizione aggiornata all'U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione” ;
- che “se l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini che necessitano di assistenza continua, rispondendo così all'esigenza di contribuire economicamente agli aiuti che il soggetto inabile necessita dovrebbe accogliersi la domanda avente ad oggetto la retrodatazione della prestazione
CP_ assistenziale poiché, a seguito del diniego da parte dell' è stata successivamente accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste per legge” come statuito dalla Corte d'appello Roma, sez. lav.14/09/2013, n. 4211;
- che, pertanto, sussiste il diritto del ricorrente al riconoscimento della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della prima domanda del 13/7/2023.
Tanto premesso rivendicava il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'invalidità civile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del
6 CP_ 13/07/2023 e la condanna dell' a versare al ricorrente i ratei arretrati non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava che, non avendo il risposto alle due Parte_1 convocazioni, l' ha legittimamente provveduto a chiudere la pratica, archiviando la domanda CP_2 ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991 che prevede, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla prima visita disposta dalla Commissione medica e nemmeno alla seconda convocazione, che la domanda perde efficacia e debba essere chiusa fermo restando il diritto dell'interessato di presentare una nuova domanda di accertamento;
che in data 15/12/2023 il sig. ha presentato una nuova richiesta che, seguendo il corretto iter, ha portato alla concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal 01/01/2024 e che la mancata presentazione alle visite è stata determinata dall'errato indirizzo indicato dal richiedente nella domanda di invalidità civile del
15/07/2023 in quanto, come confermato dal ricorrente stesso nel proprio atto introduttivo, il numero civico è stato indicato in modo errato.
Tanto premesso invocava la disciplina dell'indebito assistenziale , nonché l'ordinanza della
Cassazione dell'8 giugno 2016, n. 11758, deducendo che in materia di recupero di somme indebitamente percepite da invalidi civili, trovano unicamente applicazione (in mancanza di disposizioni particolari) le disposizioni generali sull'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., che consentono la ripetizione ex tunc ed in forma integrale delle prestazioni indebitamente erogate, anche nel caso in cui sussista la buona fede del ricevente e , in applicazione dei suddetti principi al caso che qui ci occupa, sottolineava che appare evidente come nessuna prestazione assistenziale possa essere erogata in favore del ricorrente a far tempo dal 15.7.2023, stante il mancato accertamento, a quella data, dei requisiti sanitari di legge per la concessione del beneficio, dovuto all'assenza a visita del sig.
assenza che, peraltro, è riconducibile ad una colposa omissione di controllo da parte del Parte_1 ricorrente e/o dei suoi familiari, sull'operato del che ha provveduto ad inviare la domanda CP_3
CP_ amministrativa e non è pertanto in alcun modo imputabile all'
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .
La causa , istruita mediante CTU medico legale , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto la prima domanda amministrativa in data
13.7.2023 è stata ritualmente presentata all' e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto CP_1
a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla stessa è dipeso unicamente da un errore del
Patronato che ha indicato un indirizzo dell'invalido sbagliato , che ha comportato “a cascata”
l'archiviazione del primo procedimento per mancata presentazione del ricorrente a due convocazioni successive .
7 Di contro, il requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento rivendicata sussisteva già al tempo della prima domanda
La ctu all'uopo nominata ha infatti dichiarato che è ragionevole ritenere che il Sig. si Parte_1
trovasse nella condizione di impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana e a deambulare, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, già al momento della prima domanda di invalidità civile, a far data dal 13.07.2023
Le conclusioni del CTU , alle quali peraltro hanno aderito entrambi i CTP , devono essere accolte perché frutto di corretta diagnosi e validamente motivate .
Non vi sono motivi per non far retroagire il diritto al beneficio assistenziale al tempo della prima domanda in quanto il ricorrente non si è volontariamente sottratto alla visita medica , ma è stato impossibilitato a rispondere alla convocazione dell'ASL perché non ha mai ricevuto i due inviti spediti ad un indirizzo indicato , per un mero errore materiale, nella domanda amministrativa inoltrata dal patronato che lo ha assistito nell'iter procedimentale .
Vi è da aggiungere che il debitore ha disatteso una norma interna da lui stesso posta a tutela dell'invalido in materia di revisione , sicuramente applicabile anche al caso di specie, secondo la quale In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”,
“trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione. ( cfr. circolare 137/2026) . CP_1
Non si comprende invece la pertinenza delle argomentazioni dell' in ordine all'indebito CP_1
assistenziale che è materia , a parere di chi scrive, che nulla ha in comune con l'oggetto della presente vertenza
Non resta che accogliere il ricorso
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto , devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e , per l'effetto, dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del 13/07/2023 e fino al 1.1.2024 e condanna l' a versare al ricorrente i ratei CP_1
non corrisposti ,oltre interessi legali;
8 pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU;
CP_1
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi CP_1
euro 1.200,00, oltre rimb. forf, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in Mantova , il 6.2.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 480/2024
Oggi 06/02/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to Milanesi in sost. avv.ti FERRONI Parte_1
FRANCESCO
Per , l'avv.to SAVONA EUGENIA CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
L'avv. Milanesi insiste per l'accoglimento delle conclusioni così' come precisate all'udienza del 25.9.24 Dichiarano inoltre di rinunciare alla lettura del dispositivo
1 Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
2 Procedimento RG. N. 480/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
nella persona del dott. Simona Gerola , in funzione di giudice del lavoro, nel processo di cui in epigrafe, all'udienza del 6.2.2025
visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente:
SENTENZA
nella causa per controversia in materia lavoro promossa con domanda depositata in data 12.6.2024
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ferroni Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
assistito e rappresentato dall'Avv. Eugenia Savona CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente ( così' come precisate all'udienza del 25.9.2024)
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del
13/07/2023 e fino a 1.1.2024 ovvero da quello che risulterà accertato in corso di causa;
3 CP_ per l'effetto condannare l' direzione provinciale di Mantova, in persona del legale rappresentante, a versare al ricorrente i ratei arretrati non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatari PER
L' CP_1
Voglia il Tribunale adito rigettare il ricorso proposto da in quanto infondato in Parte_1
fatto ed in diritto.
Spese ed onorari di causa rifusi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.6.2024 conveniva avanti al Tribunale di Parte_1
Mantova l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe. CP_1
Il procuratore del ricorrente esponeva:
- che in data 13/07/2023 il Sig. presentava, per il tramite del Patronato Acli di Parte_1
Ferrara, all' di Mantova domanda d'invalidità civile n. domus 390969007796 e di Handicap CP_1
Legge n. 104/92 n. domus 390969007797 ;
- che nella domanda veniva indicato l'indirizzo di residenza “VIA IMPERIALE 3, 46028 SERMIDE
(MN)” con l'indirizzo e-mail e anche il numero di cellulare nonché l'indirizzo per le comunicazioni
“presso GUANDALINI MARCO VIA DEGLI SPADARI 9, 44121 FERRARA (FE)” ;
- che , peraltro, come emerge dalla ricevuta di presentazione, oltre all'indirizzo di residenza e al domicilio per le comunicazioni (quest'ultimo con il numero civico errato), veniva anche indicato il
“domicilio temporaneo: presso Istituto di ricovero “OSPEDALE SANT'ANNA REPARTO
RIABILITAZIONE 3B1” VIA ALDO MORO 8, 44124 FERRARA – ASL FERRARA (FE)” , essendo il
Sig. all'epoca in stato di ricovero come ivi indicato;
Parte_1
- che, inoltre, in calce alla domanda, vi era la delega al Patronato ACLI, sede di Ferrara, presso il quale il Sig. ha eletto domicilio ai sensi dell'articolo 47 del codice civile;
Parte_1
- che il Patronato ACLI indicava tuttavia, per un mero errore di battitura, il civico n. 9 invece del civico n. 29, con riferimento al domicilio per le comunicazioni di Ferrara, Via Spadari;
- che nel mese di dicembre 2023, il fratello delegato dall'interessato, Sig. CO AN, contattava l' poiché alcuna convocazione per la visita medica era fino a quale Parte_2
momento pervenuta e, dopo una serie di verifiche, emergeva che erano state inviate due convocazioni
4 nel mese di agosto e di settembre, entrambe a Ferrara in via Spadari n. 9, mai pervenute a causa dell'erronea indicazione del numero civico;
- che l' di riferiva che era necessario inviare immediatamente una nuova domanda, al Pt_2 Pt_2
fine di fissare la visita già il 20/12/2023;
- che in data 15/12/2023 veniva quindi inviata una nuova domanda Invalidità civile n. domus
3930984502341 e Handicap Legge n. 104/92 n. domus 3930984502342, con indicazione del solo indirizzo di residenza;
- che, tuttavia, la domanda veniva respinta dall' in quanto non risultava ancora concluso l'iter CP_1 della domanda precedente, come da attestato d'invio negativo;
- che nel medesimo giorno, in data 15/12/2023, la precedente domanda veniva d'ufficio archiviata ed era, quindi, possibile ripresentare la nuova domanda Invalidità civile n. domus 3930984503138 e
Handicap Legge n. 104/92 n. domus 3930984503139, sempre con indicazione del solo indirizzo di residenza;
- che convocato regolarmente a visita il Sig. , in data 20/12/2023, veniva redatto Parte_1
il verbale per Handicap Legge 104/92 e in data 03/01/2024 veniva redatto il verbale riconoscimento dell'invalidità civile;
- che in data 20/02/2024 il Patronato Acli inviava all' istanza di retrodatazione del CP_1 riconoscimento dell'invalidità alla prima domanda del 13/7/2023 e che in data 26/02/2024 l' CP_1 rispondeva del tutto genericamente che “non è possibile dare seguito a quanto richiesto” ;
- che in pari data veniva liquidata l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/01/2024, poiché la prestazione economica viene corrisposta a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda;
- che il Patronato Acli presentava, in data 6.5.2024, una richiesta di accesso agli atti relativamente all'invio delle convocazioni a visita successive alla prima domanda del 13.7.2023;
- che in data 15.5.2024 l' trasmetteva le due convocazioni a visita per il giorno CP_2
9.8.2023 e per il giorno 20.9.2023, entrambe inviate a Ferrara, Via Spadari n. 9, mai pervenute
(proprio in ragione del numero civico errato), prive tuttavia delle ricevute in quanto, secondo quanto riferito nella comunicazione, “le convocazioni a visita si trasmettono per posta ordinaria” ;
- che, a causa di un errore di battitura nel numero civico indicato con riferimento al solo indirizzo delle comunicazioni, il Sig. si è visto negare il riconoscimento della domanda Parte_1
5 d'invalidità civile con decorrenza dal 13.7.2023, data della prima domanda, pur regolarmente inviata CP_ e ricevuta dall'
CP_
- che la rigidità del sistema informatico dell' non ha consentito, una volta appreso l'errore,
d'integrare semplicemente la domanda già inviata modificando il campo riservato alle comunicazioni, rendendosi invece necessario procedere all'invio di una nuova domanda a seguito dell'archiviazione della precedente;
CP_
- che ingiustamente l' ha rifiutato la retrodatazione alla prima domanda del 13.7.2023, anche considerato che con la domanda erano stati indicati ben 4 indirizzi del Sig. (ivi Parte_1
compresa la delega al Patronato ACLI presso il quale il Sig. ha eletto domicilio, oltre al Parte_1 recapito telefonico dell'interessato) e, ciò nonostante, è stato inviato il secondo invito sempre allo stesso indirizzo errato di Ferrara, Via Spadari n. 9;
- che anche la posta ordinaria inviata a un indirizzo sconosciuto viene riconsegnata al mittente e sarebbe stato, pertanto, possibile inviare la seconda convocazione ad un altro dei numerosi recapiti indicati;
- che, peraltro, la circolare 127 del 08/07/2016 ed il messaggio 2002 del 19/03/2015 (pur CP_1 CP_1 relative alle “visite di revisione” ma applicabili al caso di specie per analogia) distinguono chiaramente la prassi da utilizzare in caso di mancata presentazione a visita del richiedente ossia, nel caso l'invito spedito sia tornato al mittente con la motivazione “sconosciuto all'indirizzo” “le sedi dovranno esperire in breve tempo ogni possibile tentativo per individuare il nuovo domicilio dell'interessato (ad es.: tramite l'anagrafe comunale) e segnalare la posizione aggiornata all'U.O. medico legale, consentendo una seconda convocazione” ;
- che “se l'indennità di accompagnamento spetta ai cittadini che necessitano di assistenza continua, rispondendo così all'esigenza di contribuire economicamente agli aiuti che il soggetto inabile necessita dovrebbe accogliersi la domanda avente ad oggetto la retrodatazione della prestazione
CP_ assistenziale poiché, a seguito del diniego da parte dell' è stata successivamente accertata la sussistenza di tutte le condizioni previste per legge” come statuito dalla Corte d'appello Roma, sez. lav.14/09/2013, n. 4211;
- che, pertanto, sussiste il diritto del ricorrente al riconoscimento della prestazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della prima domanda del 13/7/2023.
Tanto premesso rivendicava il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'invalidità civile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del
6 CP_ 13/07/2023 e la condanna dell' a versare al ricorrente i ratei arretrati non corrisposti, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva ritualmente l contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava che, non avendo il risposto alle due Parte_1 convocazioni, l' ha legittimamente provveduto a chiudere la pratica, archiviando la domanda CP_2 ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. n. 387 del 5 agosto 1991 che prevede, nel caso in cui il richiedente non si presenti alla prima visita disposta dalla Commissione medica e nemmeno alla seconda convocazione, che la domanda perde efficacia e debba essere chiusa fermo restando il diritto dell'interessato di presentare una nuova domanda di accertamento;
che in data 15/12/2023 il sig. ha presentato una nuova richiesta che, seguendo il corretto iter, ha portato alla concessione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal 01/01/2024 e che la mancata presentazione alle visite è stata determinata dall'errato indirizzo indicato dal richiedente nella domanda di invalidità civile del
15/07/2023 in quanto, come confermato dal ricorrente stesso nel proprio atto introduttivo, il numero civico è stato indicato in modo errato.
Tanto premesso invocava la disciplina dell'indebito assistenziale , nonché l'ordinanza della
Cassazione dell'8 giugno 2016, n. 11758, deducendo che in materia di recupero di somme indebitamente percepite da invalidi civili, trovano unicamente applicazione (in mancanza di disposizioni particolari) le disposizioni generali sull'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., che consentono la ripetizione ex tunc ed in forma integrale delle prestazioni indebitamente erogate, anche nel caso in cui sussista la buona fede del ricevente e , in applicazione dei suddetti principi al caso che qui ci occupa, sottolineava che appare evidente come nessuna prestazione assistenziale possa essere erogata in favore del ricorrente a far tempo dal 15.7.2023, stante il mancato accertamento, a quella data, dei requisiti sanitari di legge per la concessione del beneficio, dovuto all'assenza a visita del sig.
assenza che, peraltro, è riconducibile ad una colposa omissione di controllo da parte del Parte_1 ricorrente e/o dei suoi familiari, sull'operato del che ha provveduto ad inviare la domanda CP_3
CP_ amministrativa e non è pertanto in alcun modo imputabile all'
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso .
La causa , istruita mediante CTU medico legale , all'odierna udienza veniva discussa e decisa.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento in quanto la prima domanda amministrativa in data
13.7.2023 è stata ritualmente presentata all' e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto CP_1
a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla stessa è dipeso unicamente da un errore del
Patronato che ha indicato un indirizzo dell'invalido sbagliato , che ha comportato “a cascata”
l'archiviazione del primo procedimento per mancata presentazione del ricorrente a due convocazioni successive .
7 Di contro, il requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento rivendicata sussisteva già al tempo della prima domanda
La ctu all'uopo nominata ha infatti dichiarato che è ragionevole ritenere che il Sig. si Parte_1
trovasse nella condizione di impossibilità a compiere gli atti della vita quotidiana e a deambulare, senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, già al momento della prima domanda di invalidità civile, a far data dal 13.07.2023
Le conclusioni del CTU , alle quali peraltro hanno aderito entrambi i CTP , devono essere accolte perché frutto di corretta diagnosi e validamente motivate .
Non vi sono motivi per non far retroagire il diritto al beneficio assistenziale al tempo della prima domanda in quanto il ricorrente non si è volontariamente sottratto alla visita medica , ma è stato impossibilitato a rispondere alla convocazione dell'ASL perché non ha mai ricevuto i due inviti spediti ad un indirizzo indicato , per un mero errore materiale, nella domanda amministrativa inoltrata dal patronato che lo ha assistito nell'iter procedimentale .
Vi è da aggiungere che il debitore ha disatteso una norma interna da lui stesso posta a tutela dell'invalido in materia di revisione , sicuramente applicabile anche al caso di specie, secondo la quale In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all'indirizzo”,
“trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l'esattezza dell'indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l'anagrafe comunale), dandone comunicazione all'U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione. ( cfr. circolare 137/2026) . CP_1
Non si comprende invece la pertinenza delle argomentazioni dell' in ordine all'indebito CP_1
assistenziale che è materia , a parere di chi scrive, che nulla ha in comune con l'oggetto della presente vertenza
Non resta che accogliere il ricorso
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto , devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie il ricorso e , per l'effetto, dichiara il diritto di all'indennità di Parte_1
accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda del 13/07/2023 e fino al 1.1.2024 e condanna l' a versare al ricorrente i ratei CP_1
non corrisposti ,oltre interessi legali;
8 pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU;
CP_1
condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che liquida in complessivi CP_1
euro 1.200,00, oltre rimb. forf, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario
Così deciso in Mantova , il 6.2.2025
Il giudice
Dott. Simona Gerola
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