Art. 14.
Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale , dopo le parole "stato di custodia preventiva", sono inserite le altre: "anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza".
Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"Il giudice puo' altresi' sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.
Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma".
Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale , dopo le parole "stato di custodia preventiva", sono inserite le altre: "anche se in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza".
Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:
"Il giudice puo' altresi' sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza.
Alla misura prevista nel comma precedente si applicano gli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503, ultimo comma".