TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/04/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 2.04.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1749 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
nata il [...] a [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv.
Carlo Scarpantoni, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni e all'Avv.
Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn.
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(Cod. Fisc. e P.Iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Rimini (RN), Via Antonio Locatelli n. 2/f, ed elettivamente domiciliata in Alba Adriatica, alla via Trieste 25, presso lo studio dell'Avv. Costantino Minora del Foro di Teramo, che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti;
Resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza odierna.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data e ritualmente notificato, – premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società come impiegata amministrativa, Controparte_1 con funzioni di addetta alla reception presso l'Hotel Concorde di Sant'Egidio alla Vibrata, inquadrata al V livello del CCNL per i dipendenti di aziende commerciali del terziario,
1 giusta contratto di assunzione a tempo determinato stipulato l'1.04.2020 con scadenza all'1.05.2020 e successivamente prorogato (dapprima sino al 30.08.2020, poi sino al
10.01.2021) – ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che il contratto di lavoro aveva previsto un tempo complessivo di 40 ore settimanali, sicché, a dispetto dalla qualifica formale di contratto a tempo parziale, era tra le parti intercorso di un rapporto di lavoro a tempo pieno, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 d.lgs. 66/2003;
b) che, in effetti, l'orario lavorativo, distribuito su sei giorni settimanali, era stato diviso in due turni: turno mattina: dalle 7.00 alle 14.30 e turno pomeriggio: dalle
14.30 alle 22.00;
c) che, come evincibile dai report dei turni, ella aveva lavorato per 45 ore a settimana, ma che nei cedolini paga la medesima era impiegata nella misura del 60% del tempo ordinario, sicché la retribuzione percepita era inferiore a quella dovuta;
d) che la società datrice aveva indicato sulle buste paga un numero di giornate lavorative inferiori a quelle effettivamente rese dalla medesima;
e) che il rapporto di lavoro si era concluso in data 14.10.2020 per effetto delle sue dimissioni.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Condannare la società a pagare, a titolo di differenze retributive commisurate alla prestazione lavorativa pari a 40 ore settimanali la somma di € 7.045,86. 2.Condannare la società convenuta a pagare sulle somme come sopra liquidate rivalutazione ed interessi come per legge.
3. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio la società eccependo che la ricorrente aveva Controparte_1 effettivamente svolto la propria attività lavorativa, nel periodo dall'1.04.2020 al
14.10.2020, ma non aveva lavorato per 45 ore settimanali senza riposo. La resistente ha specificato che, nel periodo della pandemia e del lockdown, con il drastico calo delle presenze presso l'Hotel Concorde e la riduzione della clientela, la lavoratrice non aveva mai lavorato continuativamente per sei giorni settimanali e, anzi, aveva anticipato l'uscita persino di due o tre ore, oltre ad avere sempre goduto del riposo settimanale. La società ha aggiunto che la lavoratrice aveva infine usufruito di ferie e permessi, in parte perché programmati dall'azienda e in parte per proprie necessità.
Tanto eccepito, la resistente ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Pag. 2 di 6 Fallito il tentativo di conciliazione per rifiuto della proposta del Giudice da parte della resistente, la causa è stata istruita sia con le prove documentali sia con le prove orali.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, dovuti ad esigenze organizzative di ruolo e a seguito del periodo di congedo per maternità della scrivente Giudice, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
É noto che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, il quale eventualmente eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova della corresponsione;
è altresì noto che tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la 13ª e la 14ª mensilità - che costituiscono una sorta di retribuzione differita - sia per la corresponsione del TFR, che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro. (cfr., tra le tante,
Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
Nel caso di specie, costituiscono circostanze pacifiche tra le parti, perché non contestate: il periodo lavorativo, dall'1.04.2020 al 4.10.2020 e le mansioni di receptionist svolte dalla lavoratrice e analiticamente indicate in ricorso.
Quanto all'orario e ai giorni di lavoro, deve anzitutto rilevarsi che la società convenuta ha assunto la ricorrente nell'aprile 2020 con un “contratto di lavoro a tempo parziale”, fissando, tuttavia, in 40 ore settimanali la durata della prestazione lavorativa, distribuita su
6 giorni nell'arco settimanale (cfr. doc. 1 del fascicolo della ricorrente). Nei cedolini paga, la retribuzione è stata commisurata al 60% per un rapporto di lavoro part time (cfr. doc. 9 del fascicolo della ricorrente).
Ciò posto, l'istruttoria orale svolta ha consentito di raggiungere la prova del fatto che la ricorrente ha lavorato per sei giorni a settimana, osservando il seguente orario: dalle 7.00 alle 14.30 oppure dalle 14.30 alle 22.00 (cfr. interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente, reso all'udienza del 3.04.2024: “3) Vero che la CP_2
lavoratrice osservava per 6 giorni nella settimana il seguente orario: dalle 07,00 alle 14,30 oppure dalle 14,30 alle 22,00”. “è vera la circostanza, con la precisazione che in tali orari era compresa anche la pausa pranzo non prefissata, ma orientativamente intorno a 30-40 minuti, poiché l'hotel forniva anche i pasti ai dipendenti”; cfr. deposizione testimoniale di
Pag. 3 di 6 resa all'udienza del 6.06.2024: “La sig.ra lavorava ogni giorno, Testimone_1 Pt_1
per sette giorni settimanali, dalle ore 7.00 alle 14.30 oppure dalle 14.30 alle 22. Conosco la circostanza perché ho lavorato nella stessa struttura, come addetta alle pulizie, dal
2017 al marzo o aprile 2021 e i miei orari erano dalle 7.00 alle 15.00. Qualche volta, se mi veniva richiesto, restavo anche fino alle 15.30/16.00. Posso confermare la circostanza limitatamente ai miei orari. Il turno pomeridiano della posso dedurlo perché Pt_1 quando me ne andavo la stessa già stava lavorando”; cfr. deposizione testimoniale di
“L'orario è giusto;
noi ci alternavamo e un giorno faceva o dalle 7 alle 14,30 Testimone_2
oppure dalle 14,30 alle 22, ma non è vero che potessimo usufruire sempre del giorno libero, perché spesso capitava di lavorare 7 giorni su 7”; cfr. deposizioni testimoniali di e di rese all'udienza del 23.10.2024). Testimone_3 Testimone_4
Non ha trovato riscontro probatorio la circostanza addotta della società datrice di lavoro secondo la quale l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era flessibile e la stessa poteva anche anticipare l'uscita di due o tre ore. Ed infatti, la teste di parte resistente, Tes_5
sul capitolo 2 della memoria difensiva (“l'orario di lavoro era flessibile ed era
[...] consentito alla ricorrente, di anticipare l'uscita anche di due o tre ore, Parte_1 quando le camere dell'Hotel non venivano occupate e non vi era afflusso di clientela presso l'Hotel Concorde”) ha riferito: “non ricordo, ma non mi pare che sia vero”. (cfr. processo verbale dell'udienza del 2.05.2024). Il testimone, ha riferito Testimone_6 genericamente di “una sorta di flessibilità negli orari”, confermando tuttavia la correttezza dei turni di lavoro (cfr. processo verbale dell'udienza del 6.06.2024).
Pertanto, ritiene il Tribunale che sia stato provato lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente per sei giorni a settimana dalle 7:00 alle 14:30 o dalle ore 14:30 alle 22:00.
Quanto al lavoro straordinario, giova rammentare che "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c.
e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente" (cfr., tra le altre,
Pag. 4 di 6 Tribunale Roma sez. lav., 29/07/2021, n.6326 che richiama Cass. civ., sez. lav., n. 12434 del 25.05.2006).
Come sopra illustrato, l'istruttoria orale svolta ha consentito di raggiungere la prova dell'espletamento da parte della ricorrente di cinque ore di lavoro straordinario settimanale.
Ed infatti, la prestazione lavorativa è risultata pari a 7,30 ore giornaliere (dalle ore 7,00 alle
14,30 o, in alternativa dalle 14,30 alle 22,00) e venendo distribuita su 6 giorni a settimana, si traduceva in un impegno orario complessivo di n. 45 di cui 5 sono qualificabili come straordinario.
Passando ora alla quantificazione della somma spettante al ricorrente, osserva il Tribunale che i conteggi prodotti dallo stesso in fase di costituzione, appaiono elaborati in maniera corretta;
pertanto, in assenza di contestazioni o censure specifiche, essi possono essere recepiti e posti a base della decisione.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, sono dovute al ricorrente le differenze retributive per il periodo lavorativo, sulla base delle mansioni svolte, a titolo di retribuzione ordinaria (€10.577,07#), 13ª mensilità (€.715,31#) e 14ª mensilità (€.715,32#),
R.O.L. non goduta (€133,25), lavoro straordinario (€2.800,53) che sono pari, al netto di quanto percepito dal lavoratore, alla somma complessiva di €7.045,86 lordi.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto anche, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. primo comma, del rifiuto da parte della resistente della proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che tra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno Controparte_1 dall'1.04.2020 all'1.10.2020 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di
€.7.045,86# lordi, a titolo di differenze retributive dovute per i titoli indicati in
Pag. 5 di 6 parte motiva e nei conteggi allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in €.118,50# per esborsi ed €4.089,00# per compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore degli Avv. Carlo Scarpantoni, Luca
Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, dichiaratisi antistatari.
Teramo, 2.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 2.04.2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa di lavoro di primo grado, iscritta al n. 1749 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente tra:
nata il [...] a [...], Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, dall'Avv.
Carlo Scarpantoni, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Luca Scarpantoni e all'Avv.
Claudia Scarpantoni ed elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Torre Bruciata nn.
17/21 presso e nello studio dei suoi procuratori, che lo rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
(Cod. Fisc. e P.Iva ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Rimini (RN), Via Antonio Locatelli n. 2/f, ed elettivamente domiciliata in Alba Adriatica, alla via Trieste 25, presso lo studio dell'Avv. Costantino Minora del Foro di Teramo, che la rappresenta e difende, in forza di procura in atti;
Resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni: come in atti e come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c in sostituzione dell'udienza odierna.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data e ritualmente notificato, – premesso di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società come impiegata amministrativa, Controparte_1 con funzioni di addetta alla reception presso l'Hotel Concorde di Sant'Egidio alla Vibrata, inquadrata al V livello del CCNL per i dipendenti di aziende commerciali del terziario,
1 giusta contratto di assunzione a tempo determinato stipulato l'1.04.2020 con scadenza all'1.05.2020 e successivamente prorogato (dapprima sino al 30.08.2020, poi sino al
10.01.2021) – ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
a) che il contratto di lavoro aveva previsto un tempo complessivo di 40 ore settimanali, sicché, a dispetto dalla qualifica formale di contratto a tempo parziale, era tra le parti intercorso di un rapporto di lavoro a tempo pieno, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 d.lgs. 66/2003;
b) che, in effetti, l'orario lavorativo, distribuito su sei giorni settimanali, era stato diviso in due turni: turno mattina: dalle 7.00 alle 14.30 e turno pomeriggio: dalle
14.30 alle 22.00;
c) che, come evincibile dai report dei turni, ella aveva lavorato per 45 ore a settimana, ma che nei cedolini paga la medesima era impiegata nella misura del 60% del tempo ordinario, sicché la retribuzione percepita era inferiore a quella dovuta;
d) che la società datrice aveva indicato sulle buste paga un numero di giornate lavorative inferiori a quelle effettivamente rese dalla medesima;
e) che il rapporto di lavoro si era concluso in data 14.10.2020 per effetto delle sue dimissioni.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1.
Condannare la società a pagare, a titolo di differenze retributive commisurate alla prestazione lavorativa pari a 40 ore settimanali la somma di € 7.045,86. 2.Condannare la società convenuta a pagare sulle somme come sopra liquidate rivalutazione ed interessi come per legge.
3. Con vittoria di onorari e con il rimborso delle spese forfettarie da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita in giudizio la società eccependo che la ricorrente aveva Controparte_1 effettivamente svolto la propria attività lavorativa, nel periodo dall'1.04.2020 al
14.10.2020, ma non aveva lavorato per 45 ore settimanali senza riposo. La resistente ha specificato che, nel periodo della pandemia e del lockdown, con il drastico calo delle presenze presso l'Hotel Concorde e la riduzione della clientela, la lavoratrice non aveva mai lavorato continuativamente per sei giorni settimanali e, anzi, aveva anticipato l'uscita persino di due o tre ore, oltre ad avere sempre goduto del riposo settimanale. La società ha aggiunto che la lavoratrice aveva infine usufruito di ferie e permessi, in parte perché programmati dall'azienda e in parte per proprie necessità.
Tanto eccepito, la resistente ha concluso per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Pag. 2 di 6 Fallito il tentativo di conciliazione per rifiuto della proposta del Giudice da parte della resistente, la causa è stata istruita sia con le prove documentali sia con le prove orali.
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, dovuti ad esigenze organizzative di ruolo e a seguito del periodo di congedo per maternità della scrivente Giudice, la causa è stata rinviata per discussione all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ritiene il decidente che il ricorso sia fondato per i motivi che seguono.
É noto che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, il quale eventualmente eccepisca l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova della corresponsione;
è altresì noto che tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la 13ª e la 14ª mensilità - che costituiscono una sorta di retribuzione differita - sia per la corresponsione del TFR, che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro. (cfr., tra le tante,
Cass. 27 aprile 2015, n. 8521; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985).
Nel caso di specie, costituiscono circostanze pacifiche tra le parti, perché non contestate: il periodo lavorativo, dall'1.04.2020 al 4.10.2020 e le mansioni di receptionist svolte dalla lavoratrice e analiticamente indicate in ricorso.
Quanto all'orario e ai giorni di lavoro, deve anzitutto rilevarsi che la società convenuta ha assunto la ricorrente nell'aprile 2020 con un “contratto di lavoro a tempo parziale”, fissando, tuttavia, in 40 ore settimanali la durata della prestazione lavorativa, distribuita su
6 giorni nell'arco settimanale (cfr. doc. 1 del fascicolo della ricorrente). Nei cedolini paga, la retribuzione è stata commisurata al 60% per un rapporto di lavoro part time (cfr. doc. 9 del fascicolo della ricorrente).
Ciò posto, l'istruttoria orale svolta ha consentito di raggiungere la prova del fatto che la ricorrente ha lavorato per sei giorni a settimana, osservando il seguente orario: dalle 7.00 alle 14.30 oppure dalle 14.30 alle 22.00 (cfr. interrogatorio formale del legale rappresentante della resistente, reso all'udienza del 3.04.2024: “3) Vero che la CP_2
lavoratrice osservava per 6 giorni nella settimana il seguente orario: dalle 07,00 alle 14,30 oppure dalle 14,30 alle 22,00”. “è vera la circostanza, con la precisazione che in tali orari era compresa anche la pausa pranzo non prefissata, ma orientativamente intorno a 30-40 minuti, poiché l'hotel forniva anche i pasti ai dipendenti”; cfr. deposizione testimoniale di
Pag. 3 di 6 resa all'udienza del 6.06.2024: “La sig.ra lavorava ogni giorno, Testimone_1 Pt_1
per sette giorni settimanali, dalle ore 7.00 alle 14.30 oppure dalle 14.30 alle 22. Conosco la circostanza perché ho lavorato nella stessa struttura, come addetta alle pulizie, dal
2017 al marzo o aprile 2021 e i miei orari erano dalle 7.00 alle 15.00. Qualche volta, se mi veniva richiesto, restavo anche fino alle 15.30/16.00. Posso confermare la circostanza limitatamente ai miei orari. Il turno pomeridiano della posso dedurlo perché Pt_1 quando me ne andavo la stessa già stava lavorando”; cfr. deposizione testimoniale di
“L'orario è giusto;
noi ci alternavamo e un giorno faceva o dalle 7 alle 14,30 Testimone_2
oppure dalle 14,30 alle 22, ma non è vero che potessimo usufruire sempre del giorno libero, perché spesso capitava di lavorare 7 giorni su 7”; cfr. deposizioni testimoniali di e di rese all'udienza del 23.10.2024). Testimone_3 Testimone_4
Non ha trovato riscontro probatorio la circostanza addotta della società datrice di lavoro secondo la quale l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente era flessibile e la stessa poteva anche anticipare l'uscita di due o tre ore. Ed infatti, la teste di parte resistente, Tes_5
sul capitolo 2 della memoria difensiva (“l'orario di lavoro era flessibile ed era
[...] consentito alla ricorrente, di anticipare l'uscita anche di due o tre ore, Parte_1 quando le camere dell'Hotel non venivano occupate e non vi era afflusso di clientela presso l'Hotel Concorde”) ha riferito: “non ricordo, ma non mi pare che sia vero”. (cfr. processo verbale dell'udienza del 2.05.2024). Il testimone, ha riferito Testimone_6 genericamente di “una sorta di flessibilità negli orari”, confermando tuttavia la correttezza dei turni di lavoro (cfr. processo verbale dell'udienza del 6.06.2024).
Pertanto, ritiene il Tribunale che sia stato provato lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte della ricorrente per sei giorni a settimana dalle 7:00 alle 14:30 o dalle ore 14:30 alle 22:00.
Quanto al lavoro straordinario, giova rammentare che "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c.
e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente" (cfr., tra le altre,
Pag. 4 di 6 Tribunale Roma sez. lav., 29/07/2021, n.6326 che richiama Cass. civ., sez. lav., n. 12434 del 25.05.2006).
Come sopra illustrato, l'istruttoria orale svolta ha consentito di raggiungere la prova dell'espletamento da parte della ricorrente di cinque ore di lavoro straordinario settimanale.
Ed infatti, la prestazione lavorativa è risultata pari a 7,30 ore giornaliere (dalle ore 7,00 alle
14,30 o, in alternativa dalle 14,30 alle 22,00) e venendo distribuita su 6 giorni a settimana, si traduceva in un impegno orario complessivo di n. 45 di cui 5 sono qualificabili come straordinario.
Passando ora alla quantificazione della somma spettante al ricorrente, osserva il Tribunale che i conteggi prodotti dallo stesso in fase di costituzione, appaiono elaborati in maniera corretta;
pertanto, in assenza di contestazioni o censure specifiche, essi possono essere recepiti e posti a base della decisione.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, sono dovute al ricorrente le differenze retributive per il periodo lavorativo, sulla base delle mansioni svolte, a titolo di retribuzione ordinaria (€10.577,07#), 13ª mensilità (€.715,31#) e 14ª mensilità (€.715,32#),
R.O.L. non goduta (€133,25), lavoro straordinario (€2.800,53) che sono pari, al netto di quanto percepito dal lavoratore, alla somma complessiva di €7.045,86 lordi.
Il ricorso deve essere quindi accolto, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, alla luce dei parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto anche, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. primo comma, del rifiuto da parte della resistente della proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore istanza, Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che tra e Parte_1 [...]
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno Controparte_1 dall'1.04.2020 all'1.10.2020 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di
€.7.045,86# lordi, a titolo di differenze retributive dovute per i titoli indicati in
Pag. 5 di 6 parte motiva e nei conteggi allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in €.118,50# per esborsi ed €4.089,00# per compensi, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore degli Avv. Carlo Scarpantoni, Luca
Scarpantoni e Claudia Scarpantoni, dichiaratisi antistatari.
Teramo, 2.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Silvia Codispoti
Pag. 6 di 6