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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/08/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4729 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA la SI.ra rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Manno, Parte_1 giusta procura in atti;
-Attore-
E
Il SI. rapp.ta e difesa dall'Abogado Alessio Loreti, giusta CP_1 procura in atti;
-Convenuta-
NONCHÉ CONTRO
La rapp.ta e difesa dall'Avv. Prof. Marco Controparte_2
Catelli, giusta procura in atti;
-terza chiamata-
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti difensivi;
all'esito dell'udienza del
15 Luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexties.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1 citava in giudizio il SI. al fine di chiedere che fosse CP_1 condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 25.05.2020, allorquando, secondo la prospettazione di cui al libello introduttivo, l'attrice, che si trovava presso l'abitazione di proprietà del convenuto, a causa della presenza di acqua sul pavimento del soggiorno, rovinava a terra procurandosi lesioni. Pertanto, chiedeva condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per il sinistro avvenuto. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Costituitosi, il convenuto non contestava la pretesa creditoria e i fatti posti a suo fondamento, e rilevato il rapporto di garanzia per stipula di polizza avente ad oggetto la responsabilità civile per danni ai terzi, chiedeva, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di autorizzarsi la chiamata in garanzia del terzo assicuratore.
Il G.i., con provvedimento del 22.01.2024, autorizzava la chiamata in giudizio del terzo chiamato.
Costituitasi, la contestava: (i) il fatto storico Controparte_2 avvenuto, indicando che dalle risultanze del verbale di pronto soccorso emergeva la contraddittorietà tra quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio e quanto dichiarato, nell'immediatezza, nel corso della consulenza chirurgica presso il P.S. dell'ospedale San Giovanni di Dio, in Fondi;
(ii)
l'avvenuta prescrizione del diritto dell'assicurato alla garanzia;
(iii) il quantum debeatur, anche in relazione al lucro cessante;
(iv) il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso;
(v) la richiesta di cumulo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria.
Pertanto chiedeva, previa valutazione dell'opportunità di trasmettere gli atti ed i documenti alla competente Procura della Repubblica, in via preliminare, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'assicurato e, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In subordine, la riduzione del risarcimento per il concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Con condanna per la lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e vittoria di spese di lite, come per legge.
Istruita, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 15.07.2025. Le parti concludevano come da rispettivi atti e scritti difensivi depositati.
La domanda attorea, è infondata e pertanto va respinta con assorbimento della conseguenziale azione di manleva verso la Compagnia, per i seguenti motivi.
In limine litis, va circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità a quella disposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., a mente del quale
“ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito”, spiegandosi il termine ciascuno in “colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa”, così potendosi individuare nel proprietario dell'immobile, ove è situata la cosa asseritamente costituente pericolo, il responsabile d'ogni danno per essa avvenuto (cfr. dal ult. Cass. Sent. n. 8879/2023), va dedotta la legittimazione passiva del convenuto, adito in giudizio.
Sul piano del struttura giuridica “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c.
(bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità
e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, e conf. SS.UU. Sent. n. 20943/2022; Cass. Sez. 3, Ord. 1° febbraio 2018, nn.2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Precisa la Suprema Corte, Sez. III, con Sent. del 7 settembre 2023, n.26142, che: “al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il caso fortuito;
in senso stretto quanto atto giuridico integrante il fatto colposo
(concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo;
illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”. Sul tema, Cass. Civ. Sent. n. 9315/2019, con la quale si è affermato che: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Pertanto, come già chiarito in numerose pronunce di legittimità, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943).
Analizzata l'esclusione della responsabilità, nei tratti indicati dalla su citata giurisprudenza, si rileva che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova circa l'eventuale caso fortuito o forza maggiore, quale causa esclusiva determinante dell'evento.
Sul piano dell'onere probatorio, il danneggiato è onerato solo della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa ed il danno (cfr. Cass.
n. 79637/2012).
In riferimento a ciò, l'attrice non ha correttamente provveduto al proprio onere probatorio non superando le contestazioni del terzo chiamato, in merito al fatto storico ed all'esatta dinamica dell'evento. Infatti, sebbene non vi sia stata contestazione da parte del convenuto, il terzo chiamato, legittimato a resistere alla pretesa attorea per effetto della domanda di manleva proposta dal convenuto, ha specificamente contestato i fatti descritti nel libello introduttivo del giudizio provandone la contraddittorietà
a mezzo di deposito della documentazione medica (referto del 25/05/2020,
a firma del Dott. ove emergeva che l'attrice dichiarava, al Persona_1 medico esecutore dell'anamnesi, che il sinistro fosse accaduto con modalità
e dinamica diverse da quelle dedotte nel corso del giudizio: “mentre mi trovavo in giardino, improvvisamente scivolavo cadendo in terra”.
Va osservato, che la giurisprudenza di legittimità ha riferito valore probatorio (confessorio) al certificato di pronto soccorso sulla base del rilievo che esso è caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico uffuiciale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, così ritenendo che: “Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese.”; ed inoltre: “Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato.” (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16030 Giud. Rel. M. Gorgoni).
Orbene, rilevato che l'attrice, nel corso della prima difesa utile a seguito del deposito di detta documentazione, riferibile al termine di cui all'art. 171 ter,
n.1, c.p.c., non ha proposto querela di falso avvero la certificazione medica prodotta, il documento prodotto ha assunto valenza probatoria indefettibile, la cui forza probante non può soggiacere né alle successive rettifiche, che disattendono il principio dell'immediatezza - potendo subire l'alterazione della genuinità probatoria-, e neppure alle risultanze dell'esperimento del mezzo di prova costituito dal giuramento decisorio, spiegato nelle note conclusionali dall'attrice, in quanto quest'ultimo non è stato formulato al fine di provare fatti controversi, non altrimenti provabili.
Invero, per quanto non sia coperta da fede privilegiata il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rilasciate al pubblico ufficiale, ma soltanto la circostanza che tali dichiarazioni siano state rese dal paziente al medico, tuttavia non è stata allegata alcuna plausibile giustificazione in merito alle ragioni per le quali dopo l' accesso al PS l' attrice, lucida e ben orientata abbia dichiarato un accadimento del fatto storico secondo modalità ed in circostanze di luogo completamente diverse rispetto alla versione poi modificata fornita in citazione ed in sede di rettifica di dichiarazione al PS riferendo che IN GIARDINO, Parte_2
IMPROVVISAMENTE CADEVA A ” Pt_3
Con riferimento all' istanza di ammissione di giuramento decisorio proposta dall' attrice nei confronti del convenuto, deve inferirsene l' inammissibilità, in quanto detto mezzo di prova è stato spiegato attraverso una formulazione dei capitoli che non avrebbe consentito al convenuto di giurare utilmente, ovvero affermare fatti che lo avrebbero visto vittorioso nel giudizio.
Va rilevato, infatti, che laddove il convenuto avesse giurato, e quindi confermato quanto chiesto dall'attore, avrebbe affermato la propria responsabilità. Da ciò ne sarebbe derivata la sua soccombenza. Dunque, in contrasto con la ratio del mezzo di prova, che è finalizzato a vincere la controversia, esortando la parte a giurare – ed attribuire fede pubblica alle dichiarazioni contrarie alla tesi attorea, rese nel corso del giuramento – così sfidando il contendente giudiziale a sopportare le conseguenze dell'eventuale falsità. (cfr. Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 - Rv.
669304 - 02, secondo la quale: “I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga.”; conf. Cass. Sent. n. 9831 del 07/05/2014).
Pertanto, prima che ininfluente, è inammissibile la spiegata istanza istruttoria.
In ultimo, va analizzata l'eccezione di prescrizione, di cui all'art. 2952 c.c., sollevata dal terzo chiamato, con la deduzione che tra la richiesta di risarcimento, utilmente computabile, e la citazione in giudizio dell'assicuratore, si sarebbe verificata la prescrizione del diritto dell'assicurato a vedersi garantito dalla compagnia assicurativa, resistente.
Tale eccezione è infondata.
L'art. 2952 c.c., rubricato “Prescrizione in materia di assicurazione”, disciplina che, in assenza di comunicazione all'assicuratore della volontà di essere garantito dalla copertura offerta dalla polizza assicurativa, il diritto dell'assicurato si prescrive, decorsi due anni “dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. Al terzo comma, del suddetto articolo troviamo l'indicazione che “nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui” e, il quarto comma recita: “la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della precrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.
La norma, coniugata con le indicazioni rese dalla Corte di Cassazione in tema di decorrenza del termine prescrizionale
(Ord. n. 25430 del 26/10/2017 in Rv. 646456 – 01, secondo la quale “la prescrizione dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché a partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore”) impone che il dies a quo del termine di perenzione del diritto assicurativo vada individuato nel momento della conoscenza del fatto/sinistro da parte del danneggiante, ed il computo calcolato sino all'avvenuta comunicazione pervenuta all'assicuratore, senza che, in costanza di tale comunicazione, possa ritenersi nuovamente decorrente il termine, ratio temporis, biennale indicato dalla norma, dovendo considerarsi la sospensione di cui al 4° comma dell'art. 2952 c.c., ed al più rifersi al termine prescrizionale del diritto del terzo (danneggiato), quello da computare per l'esonero dalla garanzia della responsabilità civile.
Nel caso di specie il diritto dell'attore (terzo/danneggiato), al risarcimento del danno da fatto illecito, ai sensi dell'art. 2947 c.c, deve essere indiduato in quello vigente in tema di responsabilità extracontrattuale e, pertanto in anni 5, dal verificarsi del fatto dannoso.
Pertanto, il calcolo dall'eccipiente deve ritenersi errato, ed in ogni caso non spirato il diritto dell'assicurato ad essere garantito, in quanto, emergendo in atti che il sinistro è avvenuto il 25/05/2020, la prima comunicazione
(stragiudiziale) da parte dell'assicurato, il 02/07/2020 e la seconda, nella forma di invito alla negoziazione assistita, il 19/11/2020, il termine di prescrizione del diritto del terzo danneggiato è rimasto sospeso, e sarebbe spirato all'esito del giorno 25.05.2025, e cioè decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto del terzo, laddove non interrotto.
Ciò rende la chiamata in giudizio dell'assicuratore, del 07/11/2023, tempestiva e la garanzia assicurativa pienamente operante.
Ciò esposto, va analizzata la domande di condanna alla lite temeraria, svolta dal terzo chiamato. Con costante orientamento la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ricorrere i presupposti per la condanna, ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre che a tassative ipotesi, di cui al secondo comma, alla condotta processuale della parte che non avvedendosi con normale prudenza della manifesta infondatezza della difesa, resisteva determinato un altrui danno, anche nei termini di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, ovvero laddove l'azione, manifestamente infondata, sia strumentalmente volta a causare un danno ingiusto. Deve rilevarsi sul punto che, nella fattispecie, il terzo non ha subito alcun danno ingiusto, nemmeno in termine di interessi su eventuali somme corrisposte in acconto sul risarcimento richiesto, pertanto la domanda non può essere accolta.
Ogni altra eccezione deve ritenesi assorbita.
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va respinta.
In ragione della a dir poco esigua attività difensiva svolta dal convenuto, le spese di giudizio tra l'attore ed il convenuto vanno integralmente compensate. Mentre, vanno poste a carico dell'attore quelle sostenute dal terzo chiamato, atteso il principio regolatorio indicato dalla costante giurisprudenza, secondo il quale vanno poste a carico dell'attore le spese di lite del terzo chiamato se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate - a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda-, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass.
n.10364/2023; Cass. n.18710/2021; Cass. n.23948/2019; Cass.
n.2492/2016; Cass. n.23552/2011).
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) compensa le spese di lite tra l'attore ed il convenuto;
c) condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite Parte_1 nei confronti della che liquida in Controparte_3
€2.000,00, oltre oneri come per legge.
Così deciso.
Latina, 1° agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA in persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 4729 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA la SI.ra rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Manno, Parte_1 giusta procura in atti;
-Attore-
E
Il SI. rapp.ta e difesa dall'Abogado Alessio Loreti, giusta CP_1 procura in atti;
-Convenuta-
NONCHÉ CONTRO
La rapp.ta e difesa dall'Avv. Prof. Marco Controparte_2
Catelli, giusta procura in atti;
-terza chiamata-
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2051 c.c.;
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti difensivi;
all'esito dell'udienza del
15 Luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexties.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1 citava in giudizio il SI. al fine di chiedere che fosse CP_1 condannato al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 25.05.2020, allorquando, secondo la prospettazione di cui al libello introduttivo, l'attrice, che si trovava presso l'abitazione di proprietà del convenuto, a causa della presenza di acqua sul pavimento del soggiorno, rovinava a terra procurandosi lesioni. Pertanto, chiedeva condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per il sinistro avvenuto. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi nei confronti del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Costituitosi, il convenuto non contestava la pretesa creditoria e i fatti posti a suo fondamento, e rilevato il rapporto di garanzia per stipula di polizza avente ad oggetto la responsabilità civile per danni ai terzi, chiedeva, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., di autorizzarsi la chiamata in garanzia del terzo assicuratore.
Il G.i., con provvedimento del 22.01.2024, autorizzava la chiamata in giudizio del terzo chiamato.
Costituitasi, la contestava: (i) il fatto storico Controparte_2 avvenuto, indicando che dalle risultanze del verbale di pronto soccorso emergeva la contraddittorietà tra quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio e quanto dichiarato, nell'immediatezza, nel corso della consulenza chirurgica presso il P.S. dell'ospedale San Giovanni di Dio, in Fondi;
(ii)
l'avvenuta prescrizione del diritto dell'assicurato alla garanzia;
(iii) il quantum debeatur, anche in relazione al lucro cessante;
(iv) il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso;
(v) la richiesta di cumulo di interessi compensativi e rivalutazione monetaria.
Pertanto chiedeva, previa valutazione dell'opportunità di trasmettere gli atti ed i documenti alla competente Procura della Repubblica, in via preliminare, dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'assicurato e, nel merito, il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In subordine, la riduzione del risarcimento per il concorso colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 c.c.. Con condanna per la lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e vittoria di spese di lite, come per legge.
Istruita, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 15.07.2025. Le parti concludevano come da rispettivi atti e scritti difensivi depositati.
La domanda attorea, è infondata e pertanto va respinta con assorbimento della conseguenziale azione di manleva verso la Compagnia, per i seguenti motivi.
In limine litis, va circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità a quella disposta ai sensi dell'art. 2051 c.c., a mente del quale
“ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito”, spiegandosi il termine ciascuno in “colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa”, così potendosi individuare nel proprietario dell'immobile, ove è situata la cosa asseritamente costituente pericolo, il responsabile d'ogni danno per essa avvenuto (cfr. dal ult. Cass. Sent. n. 8879/2023), va dedotta la legittimazione passiva del convenuto, adito in giudizio.
Sul piano del struttura giuridica “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c.
(bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità
e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile
2023, n. 11152, e conf. SS.UU. Sent. n. 20943/2022; Cass. Sez. 3, Ord. 1° febbraio 2018, nn.2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Precisa la Suprema Corte, Sez. III, con Sent. del 7 settembre 2023, n.26142, che: “al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il caso fortuito;
in senso stretto quanto atto giuridico integrante il fatto colposo
(concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo;
illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”. Sul tema, Cass. Civ. Sent. n. 9315/2019, con la quale si è affermato che: “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
Pertanto, come già chiarito in numerose pronunce di legittimità, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sottendendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela (cfr., in tema di responsabilità ex art. 2051, cod. civ., Cass., 01/02/2018, n. 2482, Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943).
Analizzata l'esclusione della responsabilità, nei tratti indicati dalla su citata giurisprudenza, si rileva che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova circa l'eventuale caso fortuito o forza maggiore, quale causa esclusiva determinante dell'evento.
Sul piano dell'onere probatorio, il danneggiato è onerato solo della prova dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa ed il danno (cfr. Cass.
n. 79637/2012).
In riferimento a ciò, l'attrice non ha correttamente provveduto al proprio onere probatorio non superando le contestazioni del terzo chiamato, in merito al fatto storico ed all'esatta dinamica dell'evento. Infatti, sebbene non vi sia stata contestazione da parte del convenuto, il terzo chiamato, legittimato a resistere alla pretesa attorea per effetto della domanda di manleva proposta dal convenuto, ha specificamente contestato i fatti descritti nel libello introduttivo del giudizio provandone la contraddittorietà
a mezzo di deposito della documentazione medica (referto del 25/05/2020,
a firma del Dott. ove emergeva che l'attrice dichiarava, al Persona_1 medico esecutore dell'anamnesi, che il sinistro fosse accaduto con modalità
e dinamica diverse da quelle dedotte nel corso del giudizio: “mentre mi trovavo in giardino, improvvisamente scivolavo cadendo in terra”.
Va osservato, che la giurisprudenza di legittimità ha riferito valore probatorio (confessorio) al certificato di pronto soccorso sulla base del rilievo che esso è caratterizzato – oltre che dall'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – dalla circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova, cioè sia precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico uffuiciale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice, così ritenendo che: “Il certificato medico di pronto soccorso è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese.”; ed inoltre: “Nel caso in cui il paziente-danneggiato non abbia proposto querela di falso in danno del medico certificatore, deve ritenersi che le dichiarazioni riportate nel certificato siano state rilasciate proprio dal danneggiato e che il loro contenuto sia quello verbalizzato.” (cfr. Cass.
Civ., sez. VI, ordinanza 28 luglio 2020, n. 16030 Giud. Rel. M. Gorgoni).
Orbene, rilevato che l'attrice, nel corso della prima difesa utile a seguito del deposito di detta documentazione, riferibile al termine di cui all'art. 171 ter,
n.1, c.p.c., non ha proposto querela di falso avvero la certificazione medica prodotta, il documento prodotto ha assunto valenza probatoria indefettibile, la cui forza probante non può soggiacere né alle successive rettifiche, che disattendono il principio dell'immediatezza - potendo subire l'alterazione della genuinità probatoria-, e neppure alle risultanze dell'esperimento del mezzo di prova costituito dal giuramento decisorio, spiegato nelle note conclusionali dall'attrice, in quanto quest'ultimo non è stato formulato al fine di provare fatti controversi, non altrimenti provabili.
Invero, per quanto non sia coperta da fede privilegiata il contenuto intrinseco delle dichiarazioni rilasciate al pubblico ufficiale, ma soltanto la circostanza che tali dichiarazioni siano state rese dal paziente al medico, tuttavia non è stata allegata alcuna plausibile giustificazione in merito alle ragioni per le quali dopo l' accesso al PS l' attrice, lucida e ben orientata abbia dichiarato un accadimento del fatto storico secondo modalità ed in circostanze di luogo completamente diverse rispetto alla versione poi modificata fornita in citazione ed in sede di rettifica di dichiarazione al PS riferendo che IN GIARDINO, Parte_2
IMPROVVISAMENTE CADEVA A ” Pt_3
Con riferimento all' istanza di ammissione di giuramento decisorio proposta dall' attrice nei confronti del convenuto, deve inferirsene l' inammissibilità, in quanto detto mezzo di prova è stato spiegato attraverso una formulazione dei capitoli che non avrebbe consentito al convenuto di giurare utilmente, ovvero affermare fatti che lo avrebbero visto vittorioso nel giudizio.
Va rilevato, infatti, che laddove il convenuto avesse giurato, e quindi confermato quanto chiesto dall'attore, avrebbe affermato la propria responsabilità. Da ciò ne sarebbe derivata la sua soccombenza. Dunque, in contrasto con la ratio del mezzo di prova, che è finalizzato a vincere la controversia, esortando la parte a giurare – ed attribuire fede pubblica alle dichiarazioni contrarie alla tesi attorea, rese nel corso del giuramento – così sfidando il contendente giudiziale a sopportare le conseguenze dell'eventuale falsità. (cfr. Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023 - Rv.
669304 - 02, secondo la quale: “I capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento, al giudice non resta che verificare l'an iuratum sit, per accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto;
ne deriva l'inammissibilità di una capitolazione che non sia formulata in senso favorevole alla parte cui il giuramento è stato deferito ma, al contrario, prefiguri la sua soccombenza sia ove presti il giuramento, sia ove vi si sottragga.”; conf. Cass. Sent. n. 9831 del 07/05/2014).
Pertanto, prima che ininfluente, è inammissibile la spiegata istanza istruttoria.
In ultimo, va analizzata l'eccezione di prescrizione, di cui all'art. 2952 c.c., sollevata dal terzo chiamato, con la deduzione che tra la richiesta di risarcimento, utilmente computabile, e la citazione in giudizio dell'assicuratore, si sarebbe verificata la prescrizione del diritto dell'assicurato a vedersi garantito dalla compagnia assicurativa, resistente.
Tale eccezione è infondata.
L'art. 2952 c.c., rubricato “Prescrizione in materia di assicurazione”, disciplina che, in assenza di comunicazione all'assicuratore della volontà di essere garantito dalla copertura offerta dalla polizza assicurativa, il diritto dell'assicurato si prescrive, decorsi due anni “dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”. Al terzo comma, del suddetto articolo troviamo l'indicazione che “nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui” e, il quarto comma recita: “la comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della precrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.
La norma, coniugata con le indicazioni rese dalla Corte di Cassazione in tema di decorrenza del termine prescrizionale
(Ord. n. 25430 del 26/10/2017 in Rv. 646456 – 01, secondo la quale “la prescrizione dal momento in cui l'assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché a partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore”) impone che il dies a quo del termine di perenzione del diritto assicurativo vada individuato nel momento della conoscenza del fatto/sinistro da parte del danneggiante, ed il computo calcolato sino all'avvenuta comunicazione pervenuta all'assicuratore, senza che, in costanza di tale comunicazione, possa ritenersi nuovamente decorrente il termine, ratio temporis, biennale indicato dalla norma, dovendo considerarsi la sospensione di cui al 4° comma dell'art. 2952 c.c., ed al più rifersi al termine prescrizionale del diritto del terzo (danneggiato), quello da computare per l'esonero dalla garanzia della responsabilità civile.
Nel caso di specie il diritto dell'attore (terzo/danneggiato), al risarcimento del danno da fatto illecito, ai sensi dell'art. 2947 c.c, deve essere indiduato in quello vigente in tema di responsabilità extracontrattuale e, pertanto in anni 5, dal verificarsi del fatto dannoso.
Pertanto, il calcolo dall'eccipiente deve ritenersi errato, ed in ogni caso non spirato il diritto dell'assicurato ad essere garantito, in quanto, emergendo in atti che il sinistro è avvenuto il 25/05/2020, la prima comunicazione
(stragiudiziale) da parte dell'assicurato, il 02/07/2020 e la seconda, nella forma di invito alla negoziazione assistita, il 19/11/2020, il termine di prescrizione del diritto del terzo danneggiato è rimasto sospeso, e sarebbe spirato all'esito del giorno 25.05.2025, e cioè decorso il termine quinquennale di prescrizione del diritto del terzo, laddove non interrotto.
Ciò rende la chiamata in giudizio dell'assicuratore, del 07/11/2023, tempestiva e la garanzia assicurativa pienamente operante.
Ciò esposto, va analizzata la domande di condanna alla lite temeraria, svolta dal terzo chiamato. Con costante orientamento la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ricorrere i presupposti per la condanna, ai sensi dell'art.96 c.p.c., oltre che a tassative ipotesi, di cui al secondo comma, alla condotta processuale della parte che non avvedendosi con normale prudenza della manifesta infondatezza della difesa, resisteva determinato un altrui danno, anche nei termini di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, ovvero laddove l'azione, manifestamente infondata, sia strumentalmente volta a causare un danno ingiusto. Deve rilevarsi sul punto che, nella fattispecie, il terzo non ha subito alcun danno ingiusto, nemmeno in termine di interessi su eventuali somme corrisposte in acconto sul risarcimento richiesto, pertanto la domanda non può essere accolta.
Ogni altra eccezione deve ritenesi assorbita.
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea è infondata e, pertanto, va respinta.
In ragione della a dir poco esigua attività difensiva svolta dal convenuto, le spese di giudizio tra l'attore ed il convenuto vanno integralmente compensate. Mentre, vanno poste a carico dell'attore quelle sostenute dal terzo chiamato, atteso il principio regolatorio indicato dalla costante giurisprudenza, secondo il quale vanno poste a carico dell'attore le spese di lite del terzo chiamato se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate - a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda-, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Cass.
n.10364/2023; Cass. n.18710/2021; Cass. n.23948/2019; Cass.
n.2492/2016; Cass. n.23552/2011).
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) compensa le spese di lite tra l'attore ed il convenuto;
c) condanna la SI.ra al pagamento delle spese di lite Parte_1 nei confronti della che liquida in Controparte_3
€2.000,00, oltre oneri come per legge.
Così deciso.
Latina, 1° agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli