Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 780/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 780/2025, promossa con ricorso depositato il 26/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino italiano, C.F. , C.F._1
residente in [...],
con gli Avvocati Bini Fabrizio e Stefania Di Pietro;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina italiana, C.F. C.F._2
residente in [...],
con gli Avvocati Bini Fabrizio e Stefania Di Pietro;
pagina 1 di 4
(anno 2016 atto n. 35 parte II serie A); con i seguenti figli: nata a [...] il Per_1
Pers 31/05/2019 e nata a [...] il [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/02/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto, mensa e abitazione, nel vicendevole rispetto con l'obbligo reciproco di immediata comunicazione in caso di mutamento di residenza, dimora o domicilio;
2) I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che su loro eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, ma staranno a vivere prioritariamente con la madre;
3) la casa coniugale di Cadegliano Viconago via Lazzaretto n. 4 è già fisicamente divisa in due distinte unità. In quella al piano primo vi rimarrà a vivere la sig.ra Parte_2 unitamente ai figli. Il marito ha già trasferito nell'altro appartamento il proprio domicilio. Le spese comuni graveranno al 50% su ciascun comproprietario. Il mutuo su detta abitazione sarà pagato dal marito, mentre il mutuo della casa di sarà pagato al 50% dai CP_1
coniugi;
4) i coniugi dichiarano di avere un conto corrente in comune e di voler mantenere la comunione sul ridetto;
5) il padre verserà a titolo di mantenimento dei figli minori € 600 mensili per ciascun figlio e quindi in totale € 1200,00=, entro l'ultimo giorno di ogni mese con primo pagamento al mese di aprile 2025;
oltre a ciò il marito sarà tenuto a pagare il 70% delle spese straordinarie come indicate nel protocollo del Tribunale di Varese del 1 febbraio 2018.
L'assegno unico famigliare sarà percepito direttamente dalla madre;
l'assegno inerente il contributo al mantenimento subirà gli adeguamenti ISTAT a far tempo dal mese di aprile 2026.
pagina 2 di 4 6) il padre potrà tenere con i figli quando lo riterrà previ accordi con la madre nel rispetto dei loro impegni scolastici e ricreativi;
la madre si impegna ad agevolare e favorire i contatti ed i rapporti tra padre e figli.
In caso di disaccordo il padre avrà diritto di vedere i figli secondo queste modalità: un giorno la settimana di sera dalle 17,30 alle 21. Da venerdì alla chiusura della scuola sino al lunedì mattina della seconda e quarta settimanda di ogni mese.
Durante il periodo di Natale nella giornata del 25 dicembre 2025 i figli staranno con la madre, durante la Pasqua 2025, nella giornata festiva con il padre, così via di seguito seguendo il principio dell'alternanza appena indicato.
A decorrere dall'estate dell'anno 2025, il Padre inoltre potrà tenere con sè i figli per 15 giorni consecutivamente durante il periodo delle vacanze scolastiche. Tale periodo andrà necessariamente concordato con la madre entro il 15 luglio di ogni anno.
In ogni caso, salvo diverso accordo, il padre dovrà prelevare i figli presso l'abitazione materna (o presso la scuola) ed ivi riportarli.
7) Le spese del presente ricorso e degli adempimenti successivi saranno dimidiate tra le parti;
8) le parti, ove occorra, si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei passaporti validi per l'espatrio.
9) i coniugi infine dichiarano espressamente:
Di non volersi riconciliare e di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
Di volersi avvalere, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
Che non risultano accertamenti, informazioni, provvedimenti relativi ai minori emessi dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica utilità, né altri procedimenti aventi il medesimo oggetto del presente;
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 10/03/2025).
pagina 3 di 4 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nata
[...] Parte_2
a BU AR (VA) il 05/08/1980, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 15/10/2016, in BR (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BR (anno 2016, atto n. 35, parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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