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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2414/2019 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 giugno 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2414/2019 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. Isabella Ferrante (C.F. CodiceFiscale_1 C.F._2
), del foro di Siracusa, presso il cui studio in Catania, Via Umberto I, 307, nonché indirizzo
[...]
digitale Pec è elettivamente domiciliato;
Email_1
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Veneto n. 27, cod. fisc.: , rappr.to e difeso dall'Avv. Manuela Lo Presti (C.F.:. CodiceFiscale_3
FAX. ; , ed elett.me domiciliata presso C.F._4 P.IVA_1 Email_2
lo studio della stessa in Catania, via Enrico Pantano n. 34;
e contro
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F. Controparte_2
elettivamente domiciliata in Misterbianco Via Garibaldi 231, presso lo studio C.F._5
dell'avv. Agata Indelicato ( , che la rappresenta e difende (fax 1782716952 – C.F._6
pec: ; Email_3
resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento rapporto di lavoro e differenze retributive.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, i procuratori delle parti concludevano come in atti
(note sostitutive d'udienza depositate telematicamente).
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.11.2019 il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato alle
“dipendenze” dell'Avv. Iraci Sareri Giacomo da 1.9.2007 al 30.3.2017 e quale collaboratore con mansioni di collaboratore, elaborazione di documenti legali e amministrativi fra cui le note legali,
citazioni, redazione atti giudiziari e memorandum, lo svolgimento di ricerche di carattere legale per conto dell'Avvocato, l'organizzazione e la conservazione di documenti cartacei e digitali, la gestione dell'agenda e degli appuntamenti del legale, le attività quali la gestione della posta e delle telefonate in entrata ed in uscita dello studio legale, il costante aggiornamento dei registri e delle anagrafiche clienti, nonché la mansione di autista personale dell'Avvocato Iraci Sareri Giacomo;
con imposizione delle modalità di esecuzione e sotto il controllo personale dell'avvocato. Nella visione del ricorrente tali mansioni sarebbero riconducibili al profilo di 4 livello del CCNL
degli studi professionali e per tali mansioni il compenso non sarebbe stato proporzionato alla qualità
e quantità della prestazione resa.
Le prestazioni effettuate dal ricorrente sarebbero state esclusivamente di carattere personale e si sarebbero svolte “dal 01.09.2007 al 30.03.2017 dal lunedì al venerdì, per otto ore al giorno e il sabato
per quattro ore giorno”
Lamentava il ricorrente di non essere stato adeguatamente retribuito.
Agiva per ottenere quanto spettantegli a titolo di retribuzione, 13^ e 14^ mensilità, TFR, indennità
di mancato preavviso e quantificato nella misura di € 164.862,06.
Segnatamente adiva l'intestato Tribunale chiedendo:
In Via Preliminare: Adottare, sussistendone le ragioni, provvedimento cautelare idoneo alla
salvaguardia del patrimonio di Iraci Sareri Giacomo e dei propri eredi e Controparte_2 [...]
al fine di evitare che, nelle more del giudizio, questi ultimi possano porre in essere CP_1
azioni volte alla sua distrazione e dispersione in danno del ricorrente. Nel Merito: Accertare e
dichiarare il diritto del Sig. all'inquadramento nel 4° livello del C.C.N.L. di studi Parte_1
professionali, a far tempo dal 01.09.2007 e sino al 30.03.2017; Condannare, per l'effetto di quanto
sopra, l'Avv. Irarci Sareri Giacomo e per esso gli eredi Sig. e , Controparte_2 Controparte_1
al pagamento in favore dell'odierno ricorrente di quanto a lui spettante a titolo di differenze
retributive per lavoro ordinario, straordinario, scatti di anzianità, 13° mensilità, 14° mensilità,
permessi, ferie, ed ogni altro emolumento retributivo, anche indiretto e che si indicano, salvo errori
e/o omissioni, nella misura di € 164.862,06 (centosessantaquattromilaottocentosessantadue/06),
oltre rivalutazione monetaria ed interessi, o nella differente somma maggiore o minore che potrà
risultare nel corso del giudizio, condannando, altresì, parte convenuta, alla regolarizzazione
previdenziale come dovuta per legge;
Condannare, per l'effetto di quanto sopra, l'Avv. Irrci Sareri
Giacomo e per esso gli eredi Sig. e , al pagamento in favore Controparte_2 Controparte_1
dell'odierno ricorrente di quanto a lui spettante sia a titolo di T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto), quantificabile nella misura di € 14.266,50 (quattordicimiladuecentosessantasei/50), che a titolo di
indennità per mancato preavviso di licenziamento quest'ultima pari ad € 1.435,71
(millequattrocentotrentacinque/71), oltre interessi maturati e maturandi ed oltre le ulteriori
indennità dirette ed indirette, quali l'indennità di disoccupazione o la somma ad essa equivalente.
I convenuti si costituivano in giudizio contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e deducendo in primo luogo che il ricorrente non era mai stato impiegato come dipendente nel periodo indicato in ricorso tampoco secondo le modalità qualitative ( con mansioni di collaboratore di studio
IV liv.) e quantitative ( per 44 ore settimanali minime) rivendicate.
Replicavano che nel periodo indicato in ricorso, il aveva svolto in maniera continuativa e Pt_1
prevalente la attività di DJ per eventi (matrimoni, cerimonie, compleanni etc.)
Sostenevano che nel periodo dal 2010 al 2013, aveva sporadicamente frequentato lo studio, solo per utilizzare libri e ricevere aiuto e lezioni di diritto dall'Avv. Iraci Sareri, atteso che lo studio Iraci
Sareri aveva già una collaboratrice di segreteria Sig.ra sino a tutto il 2012 ed inizi Parte_2
2013 unica collaboratrice dello studio e nessun altro.
In sostanza secondo la prospettazione dei resistenti i rapporti professionali, iniziano con la pratica
forense deliberata nel dicembre 2014 e cessano nella primavera del 2017 (con compiuta pratica del
settembre 2016).
Chiedevano pertanto l'integrale rigetto del ricorso non avendo intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato con il ricorrente nel periodo oggetto di ricorso.
Indi ritenuta la superfluità della richiesta prova orale, all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc,
la causa è stata decisa come da sentenza. **********
Preliminarmente in ordine alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuto decesso di una delle parti convenute in giudizio, in assenza di successiva riassunzione, si osserva come essa vada disattesa.
La veniva evocata in giudizio in qualità di erede del de cuius Iraci Sareri Giacomo. D'altra CP_2
parte, la stessa risultava aver già rinunciato all'eredità puramente e semplicemente ( doc 2) difettando in quanto tale ab origine di legittimazione passiva.
Tanto basta a far ritenere irrilevante ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio, il decesso della predetta, non seguito dalla riassunzione della causa, giacchè, unico legittimato passivamente nella presente vertenza, risulta essere l'altro soggetto ( ) parimenti evocato in Controparte_1
giudizio dall'odierno ricorrente, nella sua qualità di erede accettante l'eredità con beneficio di inventario del dante causa.
Il ricorso è nel merito infondato e va rigettato restando assorbite le altre censure sollevata dalle parti convenute.
Si premetta che la domanda con la quale il lavoratore chiede la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione è una species del genus azione di adempimento.
L'orientamento della giurisprudenza civile di legittimità sul riparto dell'onere della prova in materia di azione di adempimento trova fondamento nella disposizione generale dell'art.2697 c.c. ai sensi della quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, mentre “chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è
modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Se, dunque, spetta a colui che propone la domanda, provare i fatti costitutivi del diritto azionato,
mentre spetta a colui che solleva l'eccezione provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo, è ovvio che nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto l'esecuzione della prestazione che forma oggetto di una obbligazione, il creditore-attore deve provare la fonte del suo diritto di credito, e cioè il titolo (negozio giuridico o fattispecie legale:art.1173 c.c.) donde lo stesso scaturisce, mentre il debitore-convenuto deve provare i fatti estintivi della sua obbligazione, ed in particolare l'avvenuto esatto adempimento della stessa.
Infatti l'inadempimento è bensì un presupposto logico della domanda, ma non è un fatto costitutivo del diritto, sicché il creditore può limitarsi ad allegarlo.
Al contrario l'adempimento, in quanto fatto estintivo del diritto, costituisce il fondamento dell'eccezione e deve essere provato dal debitore.
I principi generali elaborati dalla giurisprudenza civilistica di legittimità in materia di azione di adempimento trovano applicazione anche in quella particolare species di essa consistente nella domanda di adempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito del rapporto di lavoro.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, infatti, il lavoratore che assuma l'inadempimento o l'inesatto adempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligo di pagamento della retribuzione contrattuale ha l'onere di provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché le mansioni espletate e il relativo livello retributivo.
Provati i fatti costitutivi del suo diritto, il lavoratore non deve dare la prova del mancato ricevimento della mercede, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi di volta in volta allegati.
Sia nell'ipotesi in cui la domanda abbia ad oggetto il pagamento della retribuzione contrattuale sia nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto il pagamento della giusta retribuzione, ai sensi dell'art.36 Cost.,
il lavoratore ha poi l'onere di provare la normativa contrattuale collettiva di riferimento.
Tornando ai fatti di causa, è a dirsi come il ricorrente, che rivendica differenze retributive dovutegli in relazione al periodo di lavoro asseritamente prestato alle dipendenze del resistente, sia nello specifico onerato di dimostrare lo svolgimento e l'articolazione oraria della prestazione lavorativa resa per quest'ultimo.
Ciò posto, si osserva come non siano stati offerti da parte del ricorrente, che pur ne aveva l'onere,
adeguati riscontri a dimostrazione degli assunti fondanti le pretese avanzate in ricorso. Si premetta che non riveste alcun valore il verbale ispettivo versato in atti dal ricorrente
Ciò posto, giova premettere, in via generale, che “i verbali ispettivi dell'Inps, non avendo il valore
probatorio di un accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del
pubblico ufficiale, non possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze
probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento
ispettivo” (Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Nel caso che ci riguarda, al fine di provare le violazioni commesse in relazione alla posizio ne lavorativa della sig.ra , a fronte della recisa contestazione dell'opponente, che nega Pt_3
appunto che la stessa sia mai stata impiegata come dipendente, non è sufficiente la semplice produzione in atti del verbale ispettivo che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l'ispettore dichiara di aver accertato di persona;
mentre invece le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo -in mancanza della predetta conferma- il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice.
La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n.
17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998).
In base a tale orientamento, infatti, “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari
degli enti previdenziali fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attesta ti
nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui
compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle
dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass.
SS. UU. N. 12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, con la sentenza n. 17555/2002, la Corte, relativamente alla questione della rilevanza dei verbali ispettivi, si riportava ai principi elaborati dalla giurisprudenza secondo i quali “i verbali redatti dal pubblico ufficiale incaricato di ispezioni circa l'adempimento degli
obblighi contributivi, mentre fanno piena provai fino a querela di falso, dei fatti che lo stesso
pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza od essere stati da lui compiuti, non
hanno invece alcun valore precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle altre
circostanze in detti verbali indicate o riferite”.
Inoltre, per quanto riguarda il riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., vale il principio in base al quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo.
Sempre in conformità a tale orientamento, la Corte ha affermato che per quanto concerne la
verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale
alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione sempl ice, ma il materiale
raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può
valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e
proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale
non grava (Cass. n. 1786/2000, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Nel caso in esame, il ricorrente , non ha articolato adeguati mezzi istruttori non avendo ritenuto di richiedere l' acquisizione delle testimonianze dei soggetti sentiti dagli ispettori. Di
conseguenza, non ha chiesto di provare in giudizio la veridicità di quanto dedotto dagli ispettori verbalizzanti.
Ancora, si osserva come non siano stati offerti da parte della ricorrente, che pur ne aveva l'onere,
adeguati riscontri a dimostrazione degli assunti fondanti le pretese avanzate in ricorso.
Ed invero, la prova testimoniale articolata in ricorso risulta assai generica risultando indeterminata ed inconsistente. Così, sotto il profilo della connotazione della prestazione lavorativa sul piano qualitativo e temporale il ricorrente chiede di rivolgere ai testi le seguenti domande:
1) il Sig. ha lavorato alle dipendenze dell'Avv. Iraci Sareri Giacomo dal 01.09.2007 Parte_1
sino al 30.03.2017?
2) il Sig. ha sempre ricevuto istruzioni e direttive sul lavoro dall'Avv. Iraci Sareri Parte_1
Giacomo?
Ora, il primo capitolo risulta all'evidenza valutativo nella misura in cui il teste è chiamato a valutare appunto, che l'ipotetica prestazione resa dal fosse inquadrabile come lavoro dipendente, Pt_1
laddove invece sarebbe stato necessario connotare il tipo di attività effettuata e le mansioni specificamente disimpegnate. Circostanze di cui non vi è traccia.
Inoltre l'accoglimento del ricorso presuppone oltre che la prova dello svolgimento di mansioni inquadrabili nel rivendicato IV livello ( del tutto assente), anche la prova dell'osservanza di un rigoroso orario di lavoro, su cui parimenti si tace.
Se ne trae che tutti i capitoli di cui al ricorso, anche ove confermati, non avrebbero potuto offrire elementi di giudizio sufficienti a supportare la tesi del ricorrente, che fonda la sua pretesa sul supposto svolgimento di specifiche mansioni per un numero di ore preciso e posto alla base dei calcoli contenuti nella relazione del consulente del lavoro allegata.
E' dunque di tutta evidenza che le indicazioni che si sarebbero potute trarre dal buon esito della prova orale, sì come articolata, non avrebbero potuto offrire compiuta riprova degli assunti di cui al ricorso che richiedevano invece la puntuale dimostrazione delle specifiche mansioni asseritamente disimpegnate e degli specifici orari lavorativi osservati giornalmente dal ricorrente.
Per le ragioni esposte (inadeguatezza per genericità dei capitoli di prova sì come formulati) non veniva ammessala prova orale articolata in ricorso.
Non essendo stati pertanto, provati, adeguatamente, gli assunti attorei circa le esatte modalità
qualitative e temporali di svolgimento della prestazione lavorativa suppostamente resa dal ricorrente in favore dell'Iraci Sareri, con particolare riferimento alle mansioni ed all'articolazione dell'orario di lavoro, ne discende che allo stesso non possono essere riconosciute le differenze retributive rivendicate ( per i titoli indicati in ricorso).
Conclusivamente, sulla base di una complessiva valutazione delle emergenze processuali, deve ritenersi non compiutamente assolto l'onere probatorio gravante sul lavoratore sul punto. Cioè le risultanze processuali non consentono di fondare un convincimento in punto di fondatezza e dunque di accoglibilità degli specifici capi di domanda non potendosi dire raggiunta appieno la prova della violazione contestata al supposto datore di lavoro. Non avendo assolto all'onere della prova posto a suo carico va rigettata la domanda proposta nel presente giudizio avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
disattesa ogni contraria istanza difesa ed eccezione;
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti evocate in giudizio, che si liquidano in euro 5103,00, per ciascuno, oltre a spese generali ad iva e cpa come per legge.
Enna, 25.06.2025 Il giudice del lavoro