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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11426/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 11426/2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto “Usucapione” e vertente
TRA
to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv.to Matteo Lucci ed elett.te dom.to presso il suo studio in Pozzuoli alla ViaArtiaco 23;
ATTORE
E
. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Salvatore Parascandolapresso il cui studio elettivamente domiciliain Napoli alla Via Loggia dei Pisani n.13;
CONVENUTA
Conclusioni: come da note scritte depositate da parte attrice in data 20.02.5 e da parte convenuta in data 18.02.25
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
1 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ricorrente in epigrafe, nella qualità di erede di e di conveniva in giudizio Persona_1 Persona_2 [...]
per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore CP_1
dei suoi danti causa e genitori , maturata già prima della vendita del predetto terreno a dell'appezzamento di terreno riportato in catasto terreni del Comune Controparte_1
di Procida al foglio 9 , p.lla 201 in virtù del possesso pubblico , pacifico e continuativo per oltre vent'anni con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del rito ex art.702 bis c.p.c. , il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore, la sussistenza della propria acquisizione del diritto di proprietà della predetta particella immobiliare ex art.1159 c.c. in virtù dell'atto per Notaio del 21.07.2009 Per_3
regolarmente trascritto .Con provvedimento del 9 gennaio 2022 il giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario e assegnava i termini ex art.183 c.p.c. essendo le richieste istruttorie incompatibili con il rito ex art.702 bis c.p.c.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla udienza del
21.02.25 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
La domanda è procedibile avendo l'attore esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 giusta verbale negativo di mancata adesione presente in atti.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta. L'attore ha infatti fornito adeguata dimostrazione della propria qualità di erede, producendo in atti la documentazione necessaria dalla quale si evince in modo chiaro ed univoco la titolarità in capo ad egli della legittimazione ad agire in giudizio per far valere i diritti a lui trasmessi mortis causa. Invero, l'attore ha prodotto il certificato di morte di e , il Persona_1 Persona_2
certificato di stato di famiglia ed ha allegato la propria qualità di erede.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui: “In tema di
2 legitimatioad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire).
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.(Cass. civ. 817/2025). civ. sez.I 16.05.2013 nr. 11984).
Nel caso di specie, quindi, alla luce dei principi richiamati, sussiste la legittimazione attiva dell'attore .
La domanda , tuttavia, è infondata e va rigettata.
Invero, lo stesso attore deduce che i genitori ( deceduti il padre nel 2018 e la madre nel 2015) avrebbero posseduto la zonetta di terreno in Procida da tempo immemorabile e ne avrebbero acquisito la proprietà per usucapione . Deduce anche che gli stessi, dichiarandosi possessori ultraventennali, alienavano il cespite in data
21.07.2009 alla convenuta in virtù di atto per Notaio (cfr. Controparte_1 Per_3
doc. all. al ricorso introduttivo) .
In primo luogo, va osservato che la prova testimoniale esperita con il teste di parte
3 attrice non è stata idonea a consentire la prova della maturata usucapione in capo ai genitori dell'attore.
Invero, il teste è stato estremamente generico e non ha specificato a quale terreno faceva riferimento senza alcuna precisa descrizione e localizzazione dello stesso in modo da non consentire in alcun modo di individuare il terreno di cui parla il teste e di farlo coincidere con quello oggetto di causa . Il teste non ha riferito la zona,
l'aspetto e ogni altro elemento che possa individuare il fondo con certezza .
Orbene, non v'è dubbio che la convenuta ha acquisito la proprietà del terreno per usucapione abbreviata ex art.1159 avendo acquisito in virtù di “titolo astrattamente idoneo” con atto regolarmente trascritto in data 21.07.09 (cfr. nota di trascrizione nr.
112 Reg. geen. N.44863, Reg. particolare nr. 32434 all. al ricorso) per effetto del possesso decennale.
Com'è noto, ex art.1159 c.c. “ l'usucapione si compie col decorso di dieci anni dalla data di trascrizione “ dell'atto di acquisto . Il possesso valido ad usucapire è quello avvenuto in buona fede . Il possesso è considerato in buona fede quando è iniziato in modo tale. Pertanto, l'usucapione abbreviata di un immobile si verifica dopo dieci anni se il possesso è stato acquisito in buona fede e basato su un titolo astrattamente idoneo che sia stato trascritto nei registri immobiliari .In questo caso, il possesso deve essere pacifico, pubblico e ininterrotto .
Nel caso in esame, la convenuta ha acquisito il bene con l'usucapione breve nel 2019
e tale circostanza non è stata mai impugnato dall'attore (cfr. Cass.21304/24) né dallo stesso contestata e senza alcuna valida interruzione.
Invero, si legge nel ricorso introduttivo al capo 4) della prova testimoniale articolata dal ricorrente “ vero che il terreno sito nel Comune di Procida al foglio 9 p.lla 201 , fino al momento della vendita , è sempre stato chiuso da un lucchetto le cui chiavi sono state nella esclusiva disponibilità dei signori e Persona_1 Persona_2
“ con ciò riconoscendo che, dopo la vendita alla convenuta, nessun
[...]
possesso è stato più esercitato sul bene predetto.
Né l'attore ha allegato o provato di aver posseduto il bene a far data dal 2009 e cioè
4 in epoca successiva alla vendita in favore della convenuta Controparte_1
Inoltre, la convenuta ha esercitato il possesso in buona fede avendo partecipato all'atto redatto dal Notaio , con tutti i rituali adempimenti e fidandosi delle dichiarazioni dei venditori rese al Notaio al momento della stipula e pagando le spese notarili e il prezzo come risulta dall'atto stesso .
Né è risultato sufficientemente comprovato che il possesso della convenuta sia stato mai contestato da alcuno. Invero, il teste VE , marito della Testimone_1
convenuta, ha riferito che le contestazioni al possesso sono pervenute dalla famiglia ma sono state rivolte esclusivamente ai venditori , genitori dell'attore, Persona_2
mentre nessuna altra contestazione risulta mai avvenuta nei confronti della
[...]
. CP_1
La domanda va, pertanto, rigettata .
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa (da euro 1101,00 ad euro 5.200,00 calcolato ex art. 15 c.p.c. r.d. x 200) dell'attività svolta, con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da nei Parte_2
confronti di così provvede: Controparte_1
-rigetta la domanda;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
che si liquidano in euro 1278,00 per compensi professionali oltre Controparte_1
iva cpa e rimb. forf. come per legge;
Così deciso, in Napoli il 22.05.25 IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del dott.ssa Valentina Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 11426/2021 del Ruolo generale degli affari contenziosi, aventi ad oggetto “Usucapione” e vertente
TRA
to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv.to Matteo Lucci ed elett.te dom.to presso il suo studio in Pozzuoli alla ViaArtiaco 23;
ATTORE
E
. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Salvatore Parascandolapresso il cui studio elettivamente domiciliain Napoli alla Via Loggia dei Pisani n.13;
CONVENUTA
Conclusioni: come da note scritte depositate da parte attrice in data 20.02.5 e da parte convenuta in data 18.02.25
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
1 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il ricorrente in epigrafe, nella qualità di erede di e di conveniva in giudizio Persona_1 Persona_2 [...]
per sentire accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore CP_1
dei suoi danti causa e genitori , maturata già prima della vendita del predetto terreno a dell'appezzamento di terreno riportato in catasto terreni del Comune Controparte_1
di Procida al foglio 9 , p.lla 201 in virtù del possesso pubblico , pacifico e continuativo per oltre vent'anni con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La resistente si costituiva in giudizio ed eccepiva l'inammissibilità del rito ex art.702 bis c.p.c. , il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dell'attore, la sussistenza della propria acquisizione del diritto di proprietà della predetta particella immobiliare ex art.1159 c.c. in virtù dell'atto per Notaio del 21.07.2009 Per_3
regolarmente trascritto .Con provvedimento del 9 gennaio 2022 il giudice disponeva il mutamento del rito in quello ordinario e assegnava i termini ex art.183 c.p.c. essendo le richieste istruttorie incompatibili con il rito ex art.702 bis c.p.c.
Veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
Indi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla udienza del
21.02.25 veniva trattenuta in decisione con i termini ex art.190 c.p.c.
La domanda è procedibile avendo l'attore esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 giusta verbale negativo di mancata adesione presente in atti.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla parte convenuta. L'attore ha infatti fornito adeguata dimostrazione della propria qualità di erede, producendo in atti la documentazione necessaria dalla quale si evince in modo chiaro ed univoco la titolarità in capo ad egli della legittimazione ad agire in giudizio per far valere i diritti a lui trasmessi mortis causa. Invero, l'attore ha prodotto il certificato di morte di e , il Persona_1 Persona_2
certificato di stato di famiglia ed ha allegato la propria qualità di erede.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza secondo cui: “In tema di
2 legitimatioad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire).
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede.(Cass. civ. 817/2025). civ. sez.I 16.05.2013 nr. 11984).
Nel caso di specie, quindi, alla luce dei principi richiamati, sussiste la legittimazione attiva dell'attore .
La domanda , tuttavia, è infondata e va rigettata.
Invero, lo stesso attore deduce che i genitori ( deceduti il padre nel 2018 e la madre nel 2015) avrebbero posseduto la zonetta di terreno in Procida da tempo immemorabile e ne avrebbero acquisito la proprietà per usucapione . Deduce anche che gli stessi, dichiarandosi possessori ultraventennali, alienavano il cespite in data
21.07.2009 alla convenuta in virtù di atto per Notaio (cfr. Controparte_1 Per_3
doc. all. al ricorso introduttivo) .
In primo luogo, va osservato che la prova testimoniale esperita con il teste di parte
3 attrice non è stata idonea a consentire la prova della maturata usucapione in capo ai genitori dell'attore.
Invero, il teste è stato estremamente generico e non ha specificato a quale terreno faceva riferimento senza alcuna precisa descrizione e localizzazione dello stesso in modo da non consentire in alcun modo di individuare il terreno di cui parla il teste e di farlo coincidere con quello oggetto di causa . Il teste non ha riferito la zona,
l'aspetto e ogni altro elemento che possa individuare il fondo con certezza .
Orbene, non v'è dubbio che la convenuta ha acquisito la proprietà del terreno per usucapione abbreviata ex art.1159 avendo acquisito in virtù di “titolo astrattamente idoneo” con atto regolarmente trascritto in data 21.07.09 (cfr. nota di trascrizione nr.
112 Reg. geen. N.44863, Reg. particolare nr. 32434 all. al ricorso) per effetto del possesso decennale.
Com'è noto, ex art.1159 c.c. “ l'usucapione si compie col decorso di dieci anni dalla data di trascrizione “ dell'atto di acquisto . Il possesso valido ad usucapire è quello avvenuto in buona fede . Il possesso è considerato in buona fede quando è iniziato in modo tale. Pertanto, l'usucapione abbreviata di un immobile si verifica dopo dieci anni se il possesso è stato acquisito in buona fede e basato su un titolo astrattamente idoneo che sia stato trascritto nei registri immobiliari .In questo caso, il possesso deve essere pacifico, pubblico e ininterrotto .
Nel caso in esame, la convenuta ha acquisito il bene con l'usucapione breve nel 2019
e tale circostanza non è stata mai impugnato dall'attore (cfr. Cass.21304/24) né dallo stesso contestata e senza alcuna valida interruzione.
Invero, si legge nel ricorso introduttivo al capo 4) della prova testimoniale articolata dal ricorrente “ vero che il terreno sito nel Comune di Procida al foglio 9 p.lla 201 , fino al momento della vendita , è sempre stato chiuso da un lucchetto le cui chiavi sono state nella esclusiva disponibilità dei signori e Persona_1 Persona_2
“ con ciò riconoscendo che, dopo la vendita alla convenuta, nessun
[...]
possesso è stato più esercitato sul bene predetto.
Né l'attore ha allegato o provato di aver posseduto il bene a far data dal 2009 e cioè
4 in epoca successiva alla vendita in favore della convenuta Controparte_1
Inoltre, la convenuta ha esercitato il possesso in buona fede avendo partecipato all'atto redatto dal Notaio , con tutti i rituali adempimenti e fidandosi delle dichiarazioni dei venditori rese al Notaio al momento della stipula e pagando le spese notarili e il prezzo come risulta dall'atto stesso .
Né è risultato sufficientemente comprovato che il possesso della convenuta sia stato mai contestato da alcuno. Invero, il teste VE , marito della Testimone_1
convenuta, ha riferito che le contestazioni al possesso sono pervenute dalla famiglia ma sono state rivolte esclusivamente ai venditori , genitori dell'attore, Persona_2
mentre nessuna altra contestazione risulta mai avvenuta nei confronti della
[...]
. CP_1
La domanda va, pertanto, rigettata .
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 come modificato dal D.M.
147/22 tenuto conto del valore della causa (da euro 1101,00 ad euro 5.200,00 calcolato ex art. 15 c.p.c. r.d. x 200) dell'attività svolta, con applicazione dei valori minimi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale attesa la semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del sottoscritto Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla controversia proposta da nei Parte_2
confronti di così provvede: Controparte_1
-rigetta la domanda;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2
che si liquidano in euro 1278,00 per compensi professionali oltre Controparte_1
iva cpa e rimb. forf. come per legge;
Così deciso, in Napoli il 22.05.25 IL GIUDICE
DOTT.SSA VALENTINA VALLETTA
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