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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/03/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Alessandra
Lulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1865 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti, dall'Avv. Giorgio Mannucci, elettivamente domiciliato nel suo studio in Tivoli, Via di Villa Braschi n. 79/A; opponente
E società a responsabilità limitata con Socio Unico, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Treviso - EL , rappresentata da in persona del P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentate pro tempore, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brianza e Lodi, partita I.V.A. e codice fiscale , rappresentata e difesa, P.IVA_2 giusta procura in atti, dall'avv. Michela Paolelli, in definitiva sostituzione dell'avv.
Filippo Paolelli;
con sede legale in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione nel Controparte_3
Registro delle Imprese di Milano e, per essa, già P.IVA_3 CP_4 CP_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, iscritta nel Registro delle
[...]
Imprese di Verona al numero di iscrizione e codice fiscale , in persona P.IVA_4
del legale rappresentate pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Fausto TT e LO TT Ceccano, elettivamente domiciliata nel loro studio, in Latina, Viale dello Statuto n. 13; opposte nonché
iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza- Controparte_6
1 Brianza e Lodi, partita I.V.A. e codice fiscale al n. , quale mandataria di P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Fausto Controparte_7
TT e LO TT Ceccano, elettivamente domiciliata nel loro studio, in
Latina, Viale dello Statuto n. 13; intervenuto ex art. 111 c.p.c.
Banca Popolare del Lazio ora;
Parte_2
Controparte_8
opposte contumaci
OGGETTO: fase di merito del giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c.
CONCLUSIONI
Con provvedimento comunicato il 21.11.2024, sostituita l'udienza del 20.11.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni di parte opponente: “In via principale, nel merito: - accertare e dichiarare l'inesistenza del credito azionato dal creditore procedente e del nuovo creditore costituito e per l'effetto dichiarare la nullità della procedura esecutiva azionata;
- in via gradata: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione del creditore procedente, nonché la carenza dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c. e per
l'effetto dichiarare nullo l'atto di precetto e dichiarare altresì l'insussistenza del diritto del creditore procedente ad agire esecutivamente […]; sempre nel merito, in via subordinata: - […] accertare l'intervenuta pattuizione al mutuo condizionato fondiario
[…] del 21 marzo 2006, rep. 27.677 e racc. 7.246, di interessi superiori al tasso soglia usura, e per l'effetto dell'accertamento di cui sopra, in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, II comma, c.p.c., dichiarare la gratuità dell'intero contratto di mutuo con contestuale condanna della mutuante alla ripetizione degli interessi così come quantificati e tenendo altresì conto del risarcimento spettante al sig. Parte_1 pari ad € 60.426,44, così come quantificati nella perizia del dott. (all. 3), Per_1
ovvero alla diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa all'esito di apposita CTU contabile […]. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambe le fasi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”;
2
Conclusioni di parte opposta “rigettare le domande ex adverso proposte, CP_1
siccome infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione sulle spese di lite”;
Conclusioni di parte opposta “si costituisce nel Controparte_6
presente giudizio ex articolo 111 c.p.c. la nella predetta Controparte_6
qualità di mandataria di ed i sottoscritti legali, in virtù delle Controparte_7
suddette procure notarili, e fa proprie tutte le difese, eccezioni, domande e deduzioni di cui alla comparsa di risposta depositata dalla cedente in data 23.8.2022”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto la fase di Parte_1
merito relativa all'opposizione all'esecuzione da lui spiegata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 395/2018. Con ordinanza comunicata il
7.02.2022, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato il termine perentorio per l'introduzione del presente giudizio.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
- che in data 21.03.2006 è stato stipulato tra Banca e CP_9 Controparte_10
il contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca sugli immobili siti in Latina, censiti al foglio 64 particella 1224 subalterni 19 e 43, da esso acquistati (venditrice la mutuataria , con atto del 9.06.2008, con accollo del mutuo;
Controparte_10
- che il precetto e il pignoramento sono stati notificati da il quale Controparte_8
si è dichiarato cessionario in blocco dei crediti di Intesa Sanpaolo Spa;
- che difetta la legittimazione ad agire esecutivamente del creditore procedente e del nuovo creditore costituito;
- che il credito azionato è inesistente;
- che “L'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla G.U. non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento”.;
- che il mutuo azionato non è titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. in quanto non realizza l'immediata traditio della somma;
- che il contratto di mutuo contiene la pattuizione di applicazione di interessi che superano il tasso usura, anche in considerazione dell'applicazione dell'ammortamento alla francese;
- che la clausola con la quale sono stati pattuiti gli interessi è nulla per
3 indeterminatezza, non essendo stato specificato e pattuito il regime finanziario utilizzato;
- che, pertanto, è necessario rideterminare il tasso sostituendo l'interesse indicato con quello legale sostitutivo ex art. 117 TUB;
Ha concluso come in atti e come sopra riportato.
Si sono costituiti gli opposti e per essa;
e CP_1 Controparte_2 CP_3
per essa , mandataria di CP_4 Controparte_6 CP_7
cessionaria di i cui procuratori hanno contestato le avverse allegazioni e CP_1 hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Sono rimaste contumaci la Banca Popolare del Lazio e la Controparte_8
Acquisite le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e rigettata la richiesta di CTU contabile avanzata dall'opponente, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti hanno provveduto nei termini di legge al deposito degli scritti conclusivi.
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In punto di qualificazione, il presente giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 2° comma c.p.c., atteso che l'opponente ha contestato l'an debeatur, evidenziando l'inesistenza ovvero la nullità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario del 21.3.2006, stipulato tra
[...]
e la società garantito da ipoteca su immobili CP_11 Controparte_10
successivamente acquistati da con atto del 9.06.2008. Parte_1
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di (già Banca Popolare del Parte_2
Lazio) e di Controparte_12
si fa rilevare che il pignoramento immobiliare, dal quale trae origine la
[...]
procedura esecutiva R.G.E. 395/2018, è stato notificato su impulso di
[...]
e, per esso CP_8 Controparte_13
Successivamente, nella procedura esecutiva, è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.
Intesa Sanpaolo S.P.A., evidenziando di aver esercitato, nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie, garantite da una Controparte_8
opzione di riacquisto in data 29.10.2019, accettata da Controparte_8
avente ad oggetto tutti i crediti, tra i quali rientra il credito vantato dalla
[...]
nei confronti dell'odierno opponente. Controparte_8
Nella procedura esecutiva sono altresì intervenute, quale mandataria di CP_4
4 e la ora Controparte_3 Controparte_14 Parte_2
1) Sul difetto di legittimazione ad agire di creditore pignorante e dell'intervenuto Intesa Sanpaolo S.P.A.: si osserva che la contestazione sollevata dall'opponente non risulta condivisibile. Premesso che non si tratta di una questione di legittimazione processuale, quanto di titolarità del credito e, premesso che Intesa
Sanpaolo S.P.A., dopo la fusione per incorporazione di in Controparte_15 CP_11
, è succeduta a quest'ultima, come emerge dall'atto per Notar Rep.
[...] Per_2
109.563 Racc. 17.118 del 28.12.2006, prodotto agli atti, va evidenziato che il creditore procedente (tale intendendosi l'intervenuto ex art. 111 c.p.c. Intesa Sanpaolo S.P.A. – il quale ha dato impulso al prosieguo della procedura esecutiva), ha fornito la prova di essere titolare del credito azionato. Infatti, come si legge nell'avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 78 del 9.07.2011, è stato concluso, in data
29.07.2010, e poi modificato in data 19.10.2010, l'accordo quadro di cessione da
Intesa Sanpaolo Spa a avente ad oggetto una serie di Controparte_16
crediti elencati per tipologia. Successivamente, risulta che Intesa Sanpaolo Spa ha esercitato, in data 29.10.2019, l'opzione di riacquisto dei crediti già oggetto della precedente cessione. In punto di diritto, si osserva che, nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. Lgs 1°settembre 1993 n. 385, “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile.”. Come ritenuto, da gran parte della giurisprudenza è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto
5 della cessione (è comunque necessario che i crediti ceduti siano individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o temporali cfr. Cass. nn.
15884/2019 e 17110/2019; Tribunale Nola 25.09.2020). Sulla inclusione di un credito nell'operazione di cessione, la Corte di Cassazione (sentenza n. 17944/2023) ha, ulteriormente, chiarito che “in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario […]”. Orbene, nel caso di specie, negli avvisi di cessione e riacquisto sono elencati i rapporti bancari oggetto della cessione, per tipologia di rapporti, tra i quali i contratti di mutuo fondiario, regolati dalla legge italiana, che prevedono pagamenti di rate mensili, trimestrali e semestrali, etc., caratteristiche che contraddistinguono anche il credito azionato nella procedura esecutiva sopra richiamata, in quanto mutuo fondiario. Tra l'altro, l'opponente non ha neppure allegato quali siano i motivi che fanno dubitare che detto credito sia ricompreso tra quelli ceduti.
Quanto alla cessione da Intesa Sanpaolo Spa a risulta depositata la CP_1
dichiarazione di cessione del 15.10.2021 nella quale è richiamata la pubblicazione del
6 relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale del 12.12.2020 (allegata alla costituzione di del 13.07.2022 e depositata nel fascicolo dell'esecuzione). CP_1
Quanto all'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, si osserva che tale adempimento non incide sul perfezionamento della fattispecie traslativa, né sulla produzione del relativo effetto, rilevando ai soli fini dell'opponibilità della cessione.
Infatti, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes; essa sostituisce la notificazione della cessione ai debitori ceduti, secondo quanto previsto dall'art. 1264 c.c. Comunque, trattasi di adempimento che, nel caso di specie, risulta dimostrato. Come rappresentato e comprovato dall'opposta dalla visura camerale, prodotta agli atti, relativa a CP_1 [...]
, nella sezione dedicata a “modifiche statutarie, atti e fatti soggetti CP_8
a deposito”, sono riportati tutti gli atti oggetto di annotazione, tra cui il protocollo n.
292156 del 4/08/2010, riferibile all'accordo Quadro di cessione del 29.07.2010, nel quale è rientrato anche il credito azionato nella procedura esecutiva R.G.E. 395/2018
RGE. Sul punto, l'opponente non ha neppure allegato che, la dedotta mancata iscrizione, lo ha determinato a corrispondere il pagamento al soggetto cedente con effetto liberatorio.
Considerati i documenti prodotti sufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo al procedente, il motivo di opposizione va rigettato.
2) Contratto di mutuo quale titolo esecutivo: l'opponente assume che il mutuo azionato sia un contratto condizionato, in quanto “le parti hanno precisato che
l'importo finanziato sarebbe stato erogato all'esito del compimento di una serie di obblighi a carico della parte mutuataria”.
La censura non merita accoglimento. Esaminando il contratto di finanziamento in oggetto, emerge che esso è stato concluso secondo una sequenza temporale di due atti pubblici notarili, quello del 21.03.2006, nel quale, all'articolo 2, si legge: “La consegna del capitale sarà effettuata, mediante atto di quietanza, alle condizioni e con modalità previste dal patto 1 (uno) del capitolato in unica o più soluzioni”, e quello del 18.04.2008, atto di quietanza, nel quale, richiamato l'atto precedente del
2006 e, premesso “che le condizioni previste si sono avverate e che dalla documentazione prodotta risulta che l'iscrizione a favore di è Controparte_11 prima in grado e senza concorrenti” e che sono stati eseguiti versamenti in preammortamento secondo l'avanzamento dei lavori, “il mutuatario riconosce di aver ricevuto, tenendo conto dei versamenti in preammortamento citati in
7 premessa, la complessiva somma di Euro 1.960.000,00 al quale importo intende concludere il mutuo”. Sul punto, in più occasioni, la Corte di Cassazione ha affermato che la traditio del denaro, idonea a far ritenere perfezionato il contratto di mutuo, si realizza, non soltanto con la materiale consegna del denaro, ma anche in altri modi che integrano, comunque, la realità del mutuo, purché ne consegua la disponibilità giuridica del denaro. Con riferimento all'ipotesi di specie, la Corte di
Cassazione ha ritenuto che il mutuo realizzi la traditio laddove ricorra la
“reciproca integrazione dell'atto di mutuo con l'atto di erogazione e quietanza che può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel contratto di mutuo, quale il criterio per la quantificazione degli interessi (cfr. Cass. n. 18325 del 2014, richiamata in Cass. 17194/2015).
Il mutuo in oggetto prevede all'art. 1 dell'atto do quietanza il riconoscimento del mutuatario di aver ricevuto la somma di euro 1.960.000,00, ridotta a euro
1.880.000,00 a seguito di una restituzione in conto capitale, con rilascio di quietanza.
Pertanto, anche strutturato in tal modo, il mutuo è titolo esecutivo, essendosi perfezionato il trasferimento della somma ed essendo sorto l'obbligo di restituzione.
3) interessi usurari, mancata indicazione regime capitalizzazione: l'opponente ha contestato che il mutuo contenga pattuizioni in violazione della normativa antiusura, ritenendo che ciò derivi dal sistema di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta. Tale forma di ammortamento, determina, secondo la prospettazione dell'opponente, “l'alterazione del tasso”, sicché occorre applicare l'art. 117 TUB comma 7. Su detto motivo, deve, preliminarmente osservarsi, che l'opponente, soltanto nell'atto di citazione con il quale è stata incardinata la presente fase di merito, ha introdotto l'argomento della capitalizzazione composta, la quale determinerebbe usura. Esaminando il ricorso proposto nella fase sommaria innanzi al giudice dell'esecuzione, tale motivo di opposizione non era stato dedotto, essendosi limitato, l'opponente, ad una contestazione generica, che alcun richiamo conteneva al profilo del regime della capitalizzazione. E, poiché nell'introdurre la fase di merito dell'opposizione, devono essere riproposti i medesimi motivi contenuti nel ricorso diretto ad ottenere la pronuncia in fase sommaria, mentre non possono essere dedotti motivi ulteriori, detto aspetto non può essere scrutinato. Con riferimento all'usura, per come dedotta già nel ricorso, si osserva che le relative
8 allegazioni risultano generiche, non essendo stata neppure indicata la soglia usura relativa al periodo e non essendo stati prodotti i decreti ministeriali che fissano il tasso soglia. Comunque, dall'esame del contratto emerge che il tasso di mora (si precisa che è di questa voce che l'opponente allega l'usurarietà), è indicato nella percentuale del 9,05%. Deve farsi applicazione del principio fissato dalla Corte di
Cassazione in forza del quale “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n.
108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (cfr. Cass. n. 31615/2021). Orbene, nel caso di specie, poiché il decreto ministeriale relativo al trimestre di stipula del contratto di mutuo - al quale il Tribunale fa riferimento, pur in difetto di produzione da parte dell'opponente - prevede che, al fine della determinazione del tasso soglia degli interessi moratori, si debba aggiungere al tasso soglia dell'interesse corrispettivo
(pari al 6,08%) l'importo pari alla metà di quest'ultimo, ne consegue, nel caso di specie, che il tasso di interesse di mora indicato nel contratto non supera la soglia indicata nel decreto.
Da ultimo, deve osservarsi, con riferimento alla posizione del creditore
[...]
mandataria di cessionaria di , che Controparte_6 Controparte_7 CP_3
trattasi di credito diverso da quello vantato dal creditore procedente. Anche se nei confronti di detto creditore l'opponente non ha svolto nessuna contestazione specifica, sussiste l'interesse dell'intervenuto a che il titolo del procedente non venga dichiarato nullo o inesistente e, ciò, al fine del prosieguo della procedura.
Da tutto quanto esposto, consegue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni (D.M.
127/2022), tenuto conto del valore dei singoli crediti e dell'attività processuale svolta, detratti i compensi relativi alla fase istruttoria non espletata, con la precisazione che in
9 favore di e per essa va liquidata la fase di studio e la fase CP_3 CP_4
introduttiva e a favore di rappresentata dalla Controparte_7 [...]
la fase conclusiva. Controparte_6
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che liquida:
- in favore di e per essa in euro 4.600,00 ciascuno (di cui CP_1 Controparte_17
euro 1.500,00 per la fase di studio;
euro 1.100,00 per la fase introduttiva ed euro
2.000,00 per la fase decisionale);
- in favore di e per essa la somma di euro 1.700,00 (di cui CP_3 CP_4
euro 1.000,00 per la fase di studio e euro 700,00 per la fase introduttiva);
- in favore di rappresentata dalla in Controparte_7 Controparte_6
euro 1.300,00 per la fase conclusiva, oltre, per tutti, spese generali al 15%, IVA se dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Latina il 19.03.2025
Il giudice
Dott.ssa Alessandra Lulli
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