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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via E. De Nicola n. 42, presso lo studio dell'Avv.
Marco Facciolla che la rappresenta e difende - opponente
E
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 9, presso Controparte_1
lo studio dell'Avv. Giovanna Loria che la rappresenta e difende - opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- terzo chiamato in causa contumace
Oggetto: opposizione a D.I. n. 471/2022 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro,
pagamento retribuzione e TFR.
Conclusioni di parte opponente: “… revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di
spese e competenze …”.
Conclusioni di parte opposta: “… - nel merito, rigettare l'opposizione proposta da
controparte in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma del
decreto opposto;
… - sempre, nel merito, nella denegata ipotesi di revoca del D.I.
opposto, accertare e dichiarare che la sig.ra è creditrice della Controparte_1
1 complessiva somma di € 55.661,31, di cui € 49.027,31, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di T.F.R. ed € 6.634,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto al soddisfo, a
titolo di retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2010, con
conseguente condanna nei confronti di parte opponente delle predette somme;
-
condannare parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi
in favore del procuratore costituito…”. Note scritte depositate in data 7.4.2025: “… in
subordine, in via del tutto residuale, qualora il datore di lavoro dovesse essere
condannato a versare al fondo la quota parte di tfr maturato a far data dal 25.06.2007, per
la condanna in solido anche del …”. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte opposta ha agito in via monitoria assumendo di aver lavorato per la Sacro
Cuore s.r.l. e poi per società opponente nel periodo 28.11.1996/11.6.2022 con la qualifica di ostetrica;
che il rapporto di lavoro era cessato in data 11.6.2022 a seguito di dimissioni della lavoratrice;
che spettava la somma di €. 55.661,31, di cui €. 49.027,31 a titolo di
TFR ed €. 6.634,00 per le retribuzioni di aprile, maggio, giugno e luglio 2010; che, in riferimento al TFR, aveva aderito al , sicché una quota del Controparte_2
TFR avrebbe dovuto essere versata dal datore di lavoro in favore del Fondo di previdenza complementare;
che il datore di lavoro non aveva mai provveduto a tale versamento.
Il Giudice adito, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
La ha proposto l'odierna opposizione al D.I., con cui ha Parte_1
affermato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito retributivo, trattandosi di rapporto di lavoro caratterizzato da stabilità reale;
che la società non era a conoscenza di tale credito, maturato presso il precedente datore di lavoro;
che la domanda monitoria era inammissibile, atteso che la SI.ra avrebbe dovuto agire per il versamento degli CP_1
importi dovuti in favore del e non per il pagamento diretto del TFR;
che vi CP_2
2 era la disponibilità del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto all'effettivo destinatario del pagamento;
che la società non era a conoscenza dell'adesione della ricorrente al Fondo Pensione;
che, nella fase stragiudiziale, la datrice di lavoro aveva manifestato disponibilità per il pagamento di quanto dovuto;
che il aveva CP_2
chiesto direttamente il pagamento sicché, in ragione del contrasto tra le parti, la società
datrice di lavoro non aveva potuto procedere al pagamento indicato in ragione del contrasto tra le parti;
che vi era dunque litisconsorzio necessario del . Su CP_2
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la prescrizione non era sussistente, attesa la decorrenza del termine dalla conclusione del rapporto di lavoro;
che il precedente datore di lavoro aveva riconosciuto il credito per le retribuzioni non corrisposte;
che sia il precedente datore di lavoro che la società odierna opponente, subentrata in tutti i rapporti ex art. 2112 c.c.,
avevano omesso il versamento della quota TFR in favore del Fondo di previdenza complementare;
che l'adesione al Fondo era inserito nelle buste paga e nel CUD, sicché
vi era la piena conoscenza della circostanza da parte del datore di lavoro;
che, in caso di omesso versamento al Fondo di Previdenza complementare, sussisteva la legittimazione attiva della lavoratrice. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, chiedendo anche, in caso di ritenuta opportunità, la chiamata in causa del Fondo Pensione Aperto aureo.
Con ordinanza del 12.12.2023 si è rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si è disposta la chiamata in causa del Controparte_2
ex art. 107 c.p.c..
In merito a tale chiamata in causa, deve darsi seguito all'attestazione di Cancelleria circa la “Prova dell'avvenuta notifica” nei confronti del terzo, sicché va dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'8.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 Le parti costituite hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Risulta in atti una comunicazione che pare riferibile al di Controparte_2
cui non si tiene alcun conto, attesa la sua irritualità procedurale.
In ordine all'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente in relazione al credito contributivo, occorre dar seguito al principio affermato da Cass. Sez. Lav. 26246/2022
(cfr. Cass. Sez. Lav. 18008/2024), secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, sicché l'eccezione non è fondata.
Per il resto, non vi sono contestazioni compiute di parte opponente, anche sulla missiva della Casa di Cura Sacro Cuore del 18.5.2011, con cui viene affermato il credito retributivo per il quale risponde la società opponente, che è subentrata nel rapporto di lavoro.
In riferimento al TFR, la parte opponente ha affermato che il Controparte_2
aveva avanzato domanda di pagamento diretto in sede stragiudiziale, sicché si è
[...]
disposta la chiamata in causa del ricorrendo i presupposti della comunanza della CP_2
causa e dell'opportunità della presenza in giudizio del , per permettere al terzo CP_2
chiamato in causa di far valere eventuali diritti ed allo scopo di estendere gli effetti della pronuncia anche alla parte chiamata in causa.
Ciò posto, deve darsi seguito al principio (Cass. Sez. Lav. 18477/2023; Cass. Sez. Lav.
19150/2023; Cass. Sez. Lav. 11198/2024) per il quale, nel caso in cui il datore di lavoro insolvente non provveda al versamento al Fondo di previdenza complementare, per inadempimento all'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse non si attua, ripristinandosi la disponibilità
piena del lavoratore di tali risorse, che mantengono la natura retributiva.
In tal modo, la parte opposta aveva legittimazione per richiedere il pagamento del TFR.
4 Poste le premesse indicate e considerato che, in relazione al quantum, non vi sono contestazioni compiute della parte opponente, occorre affermare che l'opposizione è
infondata e deve rigettarsi, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c..
Le spese di lite per il giudizio di opposizione si compensano tra le parti costituite,
occorrendo considerare l'oggettiva controvertibilità sul destinatario del pagamento del
TFR (tanto che la stessa parte opposta ha chiesto la chiamata in causa del Fondo di previdenza complementare) ed il decorso del tempo per la richiesta di pagamento del credito contributivo, maturato presso il precedente datore di lavoro.
Nulla per le spese di lite in relazione alla posizione processuale del terzo chiamato in causa, considerata la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
471/2022 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro e dichiarando la sua efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- nulla per le spese di lite per la posizione processuale del terzo chiamato in causa.
Si comunichi
Cosenza, 3.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
elettivamente domiciliata in Cosenza, Via E. De Nicola n. 42, presso lo studio dell'Avv.
Marco Facciolla che la rappresenta e difende - opponente
E
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n. 9, presso Controparte_1
lo studio dell'Avv. Giovanna Loria che la rappresenta e difende - opposta
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
- terzo chiamato in causa contumace
Oggetto: opposizione a D.I. n. 471/2022 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro,
pagamento retribuzione e TFR.
Conclusioni di parte opponente: “… revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di
spese e competenze …”.
Conclusioni di parte opposta: “… - nel merito, rigettare l'opposizione proposta da
controparte in quanto infondata sia in fatto che in diritto, con conseguente conferma del
decreto opposto;
… - sempre, nel merito, nella denegata ipotesi di revoca del D.I.
opposto, accertare e dichiarare che la sig.ra è creditrice della Controparte_1
1 complessiva somma di € 55.661,31, di cui € 49.027,31, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di T.F.R. ed € 6.634,00,
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dì del dovuto al soddisfo, a
titolo di retribuzioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2010, con
conseguente condanna nei confronti di parte opponente delle predette somme;
-
condannare parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi
in favore del procuratore costituito…”. Note scritte depositate in data 7.4.2025: “… in
subordine, in via del tutto residuale, qualora il datore di lavoro dovesse essere
condannato a versare al fondo la quota parte di tfr maturato a far data dal 25.06.2007, per
la condanna in solido anche del …”. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'odierna parte opposta ha agito in via monitoria assumendo di aver lavorato per la Sacro
Cuore s.r.l. e poi per società opponente nel periodo 28.11.1996/11.6.2022 con la qualifica di ostetrica;
che il rapporto di lavoro era cessato in data 11.6.2022 a seguito di dimissioni della lavoratrice;
che spettava la somma di €. 55.661,31, di cui €. 49.027,31 a titolo di
TFR ed €. 6.634,00 per le retribuzioni di aprile, maggio, giugno e luglio 2010; che, in riferimento al TFR, aveva aderito al , sicché una quota del Controparte_2
TFR avrebbe dovuto essere versata dal datore di lavoro in favore del Fondo di previdenza complementare;
che il datore di lavoro non aveva mai provveduto a tale versamento.
Il Giudice adito, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
La ha proposto l'odierna opposizione al D.I., con cui ha Parte_1
affermato principalmente l'intervenuta prescrizione del credito retributivo, trattandosi di rapporto di lavoro caratterizzato da stabilità reale;
che la società non era a conoscenza di tale credito, maturato presso il precedente datore di lavoro;
che la domanda monitoria era inammissibile, atteso che la SI.ra avrebbe dovuto agire per il versamento degli CP_1
importi dovuti in favore del e non per il pagamento diretto del TFR;
che vi CP_2
2 era la disponibilità del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto all'effettivo destinatario del pagamento;
che la società non era a conoscenza dell'adesione della ricorrente al Fondo Pensione;
che, nella fase stragiudiziale, la datrice di lavoro aveva manifestato disponibilità per il pagamento di quanto dovuto;
che il aveva CP_2
chiesto direttamente il pagamento sicché, in ragione del contrasto tra le parti, la società
datrice di lavoro non aveva potuto procedere al pagamento indicato in ragione del contrasto tra le parti;
che vi era dunque litisconsorzio necessario del . Su CP_2
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che la prescrizione non era sussistente, attesa la decorrenza del termine dalla conclusione del rapporto di lavoro;
che il precedente datore di lavoro aveva riconosciuto il credito per le retribuzioni non corrisposte;
che sia il precedente datore di lavoro che la società odierna opponente, subentrata in tutti i rapporti ex art. 2112 c.c.,
avevano omesso il versamento della quota TFR in favore del Fondo di previdenza complementare;
che l'adesione al Fondo era inserito nelle buste paga e nel CUD, sicché
vi era la piena conoscenza della circostanza da parte del datore di lavoro;
che, in caso di omesso versamento al Fondo di Previdenza complementare, sussisteva la legittimazione attiva della lavoratrice. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, chiedendo anche, in caso di ritenuta opportunità, la chiamata in causa del Fondo Pensione Aperto aureo.
Con ordinanza del 12.12.2023 si è rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si è disposta la chiamata in causa del Controparte_2
ex art. 107 c.p.c..
In merito a tale chiamata in causa, deve darsi seguito all'attestazione di Cancelleria circa la “Prova dell'avvenuta notifica” nei confronti del terzo, sicché va dichiarata la sua contumacia.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'8.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
3 Le parti costituite hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Risulta in atti una comunicazione che pare riferibile al di Controparte_2
cui non si tiene alcun conto, attesa la sua irritualità procedurale.
In ordine all'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente in relazione al credito contributivo, occorre dar seguito al principio affermato da Cass. Sez. Lav. 26246/2022
(cfr. Cass. Sez. Lav. 18008/2024), secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, sicché l'eccezione non è fondata.
Per il resto, non vi sono contestazioni compiute di parte opponente, anche sulla missiva della Casa di Cura Sacro Cuore del 18.5.2011, con cui viene affermato il credito retributivo per il quale risponde la società opponente, che è subentrata nel rapporto di lavoro.
In riferimento al TFR, la parte opponente ha affermato che il Controparte_2
aveva avanzato domanda di pagamento diretto in sede stragiudiziale, sicché si è
[...]
disposta la chiamata in causa del ricorrendo i presupposti della comunanza della CP_2
causa e dell'opportunità della presenza in giudizio del , per permettere al terzo CP_2
chiamato in causa di far valere eventuali diritti ed allo scopo di estendere gli effetti della pronuncia anche alla parte chiamata in causa.
Ciò posto, deve darsi seguito al principio (Cass. Sez. Lav. 18477/2023; Cass. Sez. Lav.
19150/2023; Cass. Sez. Lav. 11198/2024) per il quale, nel caso in cui il datore di lavoro insolvente non provveda al versamento al Fondo di previdenza complementare, per inadempimento all'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse non si attua, ripristinandosi la disponibilità
piena del lavoratore di tali risorse, che mantengono la natura retributiva.
In tal modo, la parte opposta aveva legittimazione per richiedere il pagamento del TFR.
4 Poste le premesse indicate e considerato che, in relazione al quantum, non vi sono contestazioni compiute della parte opponente, occorre affermare che l'opposizione è
infondata e deve rigettarsi, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c..
Le spese di lite per il giudizio di opposizione si compensano tra le parti costituite,
occorrendo considerare l'oggettiva controvertibilità sul destinatario del pagamento del
TFR (tanto che la stessa parte opposta ha chiesto la chiamata in causa del Fondo di previdenza complementare) ed il decorso del tempo per la richiesta di pagamento del credito contributivo, maturato presso il precedente datore di lavoro.
Nulla per le spese di lite in relazione alla posizione processuale del terzo chiamato in causa, considerata la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
471/2022 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro e dichiarando la sua efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite;
- nulla per le spese di lite per la posizione processuale del terzo chiamato in causa.
Si comunichi
Cosenza, 3.5.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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