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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8309/2023 promossa da:
in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'avv. Emma Losito Parte_1
appellante
contro
, con il patrocinio dell'avv. Donato Marcucci CP_1
con il patrocinio dell'avv. Luigi di Leo Controparte_2
appellati
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 21/2023 resa dal Giudice di Pace di il 05.01.2023 a conclusione del giudizio rubricato al n. Pt_1
R.G. 10817/2019, di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da ai sensi del CP_1 disposto di cui all'art. 2051 c.c. con conseguente condanna dell'odierno appellante al pagamento di
€ 1.891,80 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi fino al soddisfo e spese di lite. A sostegno del gravame il ha dedotto: l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Parte_1 prime cure, delle risultanze istruttorie e della documentazione in atti;
la erronea ed insufficiente motivazione;
la violazione ed erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della danneggiata;
la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. per carenza di prova del nesso causale tra la dedotta anomalia del manto stradale e l'evento occorso. Ha domandato, dunque, la integrale riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 31.07.2023, si è costituito in giudizio l' – Controparte_2 contumace in primo grado - così concludendo: “chiede che il Tribunale adito con funzioni di Giudice dell'appello sulla sentenza emessa dal Giudice di Pace di voglia confermare quanto ivi previsto Pt_1 con riferimento alla posizione di AQP per intervenuto giudicato con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite”.
Con comparsa depositata il 06.10.2023, si è costituita in giudizio che ha chiesto il CP_1 rigetto dell'appello con conseguente conferma dell'appellata sentenza.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito dell'udienza celebrata il 02.07.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
L'appello è meritevole di accoglimento.
A sostegno della domanda la odierna appellata ha allegato che: in data 03.05.2018, alle ore 17,00 circa, mentre percorreva a piedi la via Mario Pagano, in a causa del manto stradale sconnesso e Pt_1 di un forte dislivello, rovinava al suolo riportando lesioni al piede destro;
veniva dapprima soccorsa dalle amiche, presenti all'accaduto, e successivamente si recava al Pronto Soccorso, ove le veniva diagnosticata la frattura del piede destro, con prognosi di giorni 30.
Ora, ad integrare la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
"cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011). Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato;
si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr., ex multis, Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Quanto ai criteri di accertamento del nesso causale, il consolidato orientamento di legittimità (cfr., ex multis, Cass. SS.UU. n. 576/2008) prevede che ai fini dell'apprezzamento della causalità materiale nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, va fatta applicazione dei principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 c.p. (se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale), trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente - desumibile dal capoverso della medesima disposizione - in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta ove questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello similare della c.d. regolarità causale, che individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile ex ante (ancorché riscontrata con una prognosi postuma) - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento iniziale (sia esso una condotta umana oppure no), che ne costituisce l'antecedente necessario. Tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, sovrapponendosi ad essa ed elidendone l'efficacia condizionante;
è pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Quando, poi, la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, sì da elidere il rapporto causale fra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1 (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.), che potrà essere apprezzato - al pari del fortuito - anche sulla base di una valutazione officiosa (cfr., ex multis, Cass. n. 20619/2014).
Quanto più la situazione di possibile pericolo sia suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile l'interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso;
se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile (cfr., ex multis, Cass. n. 27724/2018).
Tanto premesso, come rilevato dall'Ente appellante, al momento della introduzione del giudizio la allegava “ (…) giunta sulla via Mario Pagano, all'altezza del civico n. 46, si accingeva a CP_1 scendere dal marciapiedi per attraversare la strada (…) a causa del manto stradale sconnesso sul marciapiedi dissestato e della presenza di un forte dislivello (…) cadeva riportando gravi lesioni”.
In sede di interrogatorio formale, reso nel corso della udienza celebrata il 3.2.2022, la CP_1 dichiarava “ (…) precisamente, guardando le foto allegate al fascicolo di parte convenuta, posso dire di essere caduta sul tratto di strada dopo il tombino indicato con la freccia. Preciso di essere caduta non sul tombino, ma sul tratto di strada rotto, in procinto di entrare nel parcheggio dopo essere scesa dal marciapiedi”.
Le due versioni fornite dalla stessa differiscono. CP_1
Entrambe, a loro volta, divergono da quanto dichiarato dalle testimoni escusse innanzi al Giudice di pace. , sentita nel corso della udienza celebrata il 17 marzo 2022 dichiarava “(…) Testimone_1 posso dire che la signora mi precedeva di qualche passo dopo aver attraversato la strada ed in CP_1 procinto di entrare nel parcheggio all'aperto, dopo aver salito il marciapiede a causa della rottura del marciapiede la signora è caduta (…) preciso che il marciapiede era rotto e la rottura era visibile CP_1
(…)”.
La teste ha, a sua volta, riferito “ (…) il punto in cui è caduta era pieno d'acqua e Testimone_2 dopo aver poggiato il piede nella buca è caduta (…) la caduta si è verificata sul tratto di marciapiede indicato con un cerchio sulla foto n. 1 – distinto da quello ove si sarebbe verificato l'evento - allegata al fascicolo di parte convenuta (…) il punto in cui la signora è caduta non erano visibili rotture CP_1 perché coperte dall'acqua”.
Orbene, in via di prima approssimazione deve rilevarsi che non è chiara la dinamica dell'evento.
Pur prescindendo da tale aspetto, di per sé bastevole all'accoglimento dell'appello, deve rilevarsi che l'intera sede stradale era caratterizzata da dissesti di evidenti dimensioni – come da testimonianza di - dunque facilmente evitabili stante anche l'orario dell'evento (ore 17.00 del Testimone_1
03.05.2018) e nonostante le precipitazioni in corso [cfr. da ultimo, ex multis, C. ord. n. 15355/2025].
Pur se si volesse aderire alla distinta ricostruzione resa dalla teste [“ in ordine alla circostanza Tes_2 sub B posso dire che a causa della pioggia il punto in cui la sig.ra è caduta non erano visibili CP_1 rotture perché coperte dall'acqua”] deve ritenersi che detta condizione dei luoghi avrebbe dovuto indurre la odierna appellata ad evitare il transito su quel tratto della sede stradale [peraltro individuato dalla predetta teste in un punto distinto da quello indicato dalla stessa parte attorea] (cfr. da ultimo ex multis C. n. 29639/2024).
Detti elementi corroborano il convincimento in merito alla condotta colposa della concretatasi CP_1 nel non aver assunto la diligenza esigibile nel caso concreto, appalesandosi la effettiva possibilità di prevedere e superare la supposta situazione di pericolo mediante l'adozione delle cautele normalmente richieste nell'utilizzo della cosa altrui.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che, in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento atto a recidere il nesso causale presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr. Cass. n. 14228/2023).
Dal compendio istruttorio emerge, dunque, la violazione da parte della danneggiata dei comuni obblighi di diligenza e attenzione scaturenti dal generale c.d. “principio di autoresponsabilità”, tale da aver reciso il nesso di causalità tra la res e l'evento di danno, sicché alcuna responsabilità può essere addebitata all'ente locale.
Per quanto attiene alla posizione della deve rilevarsi che, all'esito del primo grado di CP_3 giudizio, non veniva ravvisata alcuna responsabilità in capo a quest'ultima che è stata evocata in sede di gravame al solo fine di garantire la rituale instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue debbano ravvisarsi giustificate ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra detta appellata e le ulteriori parti processuali.
Nei rapporti tra il e le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono Parte_1 CP_1 regolate secondo soccombenza in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tabb nn. 1
e 2 finca n. 2 applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità).
Deve disporsi la refusione, in favore del delle somme percepite da Parte_1 CP_1 in esecuzione della pronuncia resa dal Giudice di pace, oltre interessi legali con decorrenza dall'avvenuto pagamento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n. 21/2023 emessa dal Giudice di Pace di il 05.01.2023, rigetta la domanda avanzata da Pt_1 CP_1
- condanna alla refusione delle somme corrisposte dall'Ente in esecuzione della CP_1 pronuncia riformata oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore del che liquida, CP_1 Parte_1 per il primo grado di giudizio, in € 632,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge e, per il giudizio di appello, in € 174,00 per esborsi documentati ed in € 1.276,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti di CP_3
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.7.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco