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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/06/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
in persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1617/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), residente in [...], rappresentato e difeso, CodiceFiscale_1
per procura speciale allegata al ricorso, dagli avvocati Maria Teresa Pilia
e Marinella Madeddu, presso cui è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
il in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Controparte_1
difeso, per procura speciale allegata alla memoria di costituzione, dagli avvocati prof. Benedetto Ballero, Simone Ballero e Roberta Ballero,
presso i quali è elettivamente domiciliato
Convenuto
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente: a) accertare e per l'effetto dichiarare
nullo e/o invalido e/o inefficace il procedimento disciplinare incardinato
dal nei confronti del ricorrente in data 11.09.2020 e Controparte_1
conclusosi in data 20.03.2024 con la conseguente nullità e/o invalidità
pagina 1 e/o inefficacia della sanzione disciplinare di “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 6” per i motivi di cui
all'espositiva ossia perché: 1) svoltosi in violazione del termine
perentorio per l'apertura del procedimento disciplinare di 30 giorni di
cui all'art. 55 bis d.lgs. 165/2001; 2) svoltosi in violazione del termine
perentorio di giorni 60 per la riapertura di procedimento disciplinare
sospeso di cui all'art. 55 ter del d.lgs. 165/2001 e/o b) accertare e per
l'effetto dichiarare l'illegittimità ovvero la sproporzionalità della
sanzione disciplinare comminata al Sig. dal Parte_1
per i motivi di merito di cui all'espositiva; IN OGNI Controparte_1
CASO c) in caso di accoglimento delle superiori domande condannare il
alla cessazione di tutti gli effetti derivanti Controparte_1
dall'adozione della sanzione disciplinare in capo al ricorrente e la
restituzione di quanto nelle more ha illegittimamente trattenuto al
ricorrente a titolo di sanzione disciplinare;
d) con vittoria di spese e
onorari”.
Nell'interesse del convenuto: “insiste affinché il Tribunale adito
Voglia: Rigettare le avverse domande. Con vittoria di spese e
competenze legali del presente giudizio da distrarsi a favore dei
sottoscritti avvocati”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17 maggio 2024 il signor
[...]
ha richiesto a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, di voler disporre l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia, della sanzione disciplinare conservativa emanata dal datore di lavoro a suo danno, consistente nella “sospensione Controparte_1
dal servizio con privazione della retribuzione per mesi 6”.
1.1. A fondamento del ricorso, dopo aver premesso di essere dipendente del dal 18.5.1996, dapprima con la Controparte_1
mansione di agente di Polizia Locale in attività extraurbana, e quindi,
pagina 2 dalla fine dell'anno 2017, con mansioni di istruttore amministrativo presso la struttura opere pubbliche ambiente e agricoltura, ha ripercorso i fatti che hanno condotto all'adozione nei suoi confronti della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per sei mesi.
In data 11 settembre 2020 l'Amministrazione comunale aveva avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti perché in data 17 agosto
2020 al Segretario Comunale era stato comunicato che il Tribunale di
Cagliari aveva fissato l'udienza preliminare che vedeva imputato il ricorrente.
In seguito a tale comunicazione, il si era costituito parte CP_1
civile nel processo penale e l' (di Controparte_2
seguito , in data 11.9.2020, aveva avviato il procedimento CP_3
disciplinare, contestando al ricorrente i seguenti addebiti:
- violazione dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, in conseguenza dello svolgimento di attività extralavorativa con modalità eccedenti e diverse rispetto a quelle oggetto di autorizzazione rilasciata dall'Ente con
Determinazione n. 69/P dell'11.6.2015;
- violazione dell'art. 57 comma 3 lettera q) del CCNL Funzioni locali
Part del 21 maggio 2018, per non aver il omunicato all'Amministrazione
la sussistenza di un provvedimento di rinvio a giudizio;
- gravi illeciti di rilevanza penale ai sensi dell'art. 59 comma 9 punto 2
lett. b) del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018.
In data 13.6.2023 il Tribunale di Cagliari aveva emesso la sentenza penale n. 1908/23 di primo grado che, in estrema sintesi, aveva così
deciso: non aveva ravvisato gli elementi costitutivi del reato di truffa contestati nei distinti capi d'imputazione ed aveva proceduto alla riqualificazione nella fattispecie meno grave descritta dall'art. 316-ter
Part c.p.; aveva condannato il alla pena di anni uno di reclusione, con la sospensione condizionale e la non menzione sul casellario giudiziale,
oltre al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali in favore
pagina 3 del Comune, quale parte civile costituita nel processo penale;
aveva
Part assolto il da altre imputazioni (quelle di cui ai capi E), F), G), H) e
L)); aveva dichiarato di non doversi procedere per il capo A)
dell'imputazione, perché estinto per prescrizione.
In data 21 novembre 2023 l' aveva proceduto alla riapertura del CP_3
procedimento disciplinare con le seguenti contestazioni, in parte rimodulate a seguito della sentenza penale:
“1) violazione dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, ossia nella
fattispecie, svolgimento di attività extralavorativa, con modalità
eccedenti e diverse rispetto a quelle oggetto di autorizzazione rilasciata
dall'Ente, con Determinazione n. 69/P dell'11.06.2015. Tale condotta
integra la fattispecie di cui all'art. 72 comma 8 lett. e) del CCNL
Funzioni Locali del 16 novembre 2022 (ex art. 59 comma 8 lett. e) del
CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018) violazione di doveri ed
obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno
all'amministrazione, agli utenti o a terzi;
2) commissione del reato di cui all'art. 480 c.p., rubricato falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in
autorizzazioni amministrative, per aver falsamente dichiarato alla
Responsabile del Servizio personale del Comune di IN, che l'attività
si sarebbe svolta presso la propria azienda agricola, e che tale attività
era di tipo hobbistico, senza la previsione di nessun compenso e che si
sarebbe svolta esclusivamente presso i terreni di famiglia;
3) commissione del reato di cui all'art. 316 ter c.p., rubricato indebita
percezione di erogazioni pubbliche, concretizzatosi nella presentazione
di alcune domande nelle quali ha falsamente dichiarato di essere titolare
di un certo numero di terreni, da ammettere a contribuzione pubblica per incentivi in agricoltura”.
La sentenza penale del Tribunale di Cagliari n. 1908/2023 era stata impugnata e la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 131/2024,
pagina 4 l'aveva dichiarata nulla, disponendo la trasmissione degli atti al
Tribunale di Cagliari in composizione collegiale per un nuovo giudizio.
Il 20 marzo 2024 l' aveva notificato via P.E.C. al dipendente e CP_3
al suo legale il provvedimento di conclusione del procedimento e l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei, demandando al responsabile del servizio competente la determinazione della data di decorrenza della stessa.
Part Successivamente alla comminazione della sanzione, il aveva ricevuto in data 16.4.2024 dal Comune una diffida alla cessazione dell'attività extralavorativa, ritenuta incompatibile, entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, significando che, qualora detta attività
non fosse cessata entro tale termine, sarebbe stata applicata la sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa all'esito del relativo procedimento disciplinare.
Part Il aveva riscontrato tale diffida in data 17.4.2024 richiedendo, fra le altre cose, l'annullamento della sanzione in sede di autotutela.
Con determinazione del responsabile del servizio n. 25/P del
30.4.2024 l'Amministrazione aveva dato corso all'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione del servizio per la durata di sei mesi con privazione della retribuzione per tale periodo, a decorrere dal
14.5.2024 e fino al 13.11.2024, data in cui era prevista la cessazione dello stato di malattia (prorogata fino al 27 giugno 2024) o in caso di prosecuzione della stessa, dal giorno successivo alla data di scadenza della malattia e fino alla scadenza del sesto mese.
1.2. Tanto premesso, parte ricorrente ha affermato l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti, per una pluralità di motivi.
1.2.1. In via preliminare, ha ravvisato la nullità del procedimento disciplinare in quanto incardinato ben oltre il termine decadenziale dei 30
giorni, siccome decorrenti dalla data di ricevimento della segnalazione
(17 agosto 2020).
pagina 5 Sul punto il ricorrente ha osservato come già in data 24 febbraio 2020
egli avesse comunicato per iscritto all'Amministrazione comunale di essere persona sottoposta alle indagini preliminari nel medesimo procedimento penale oggetto di causa.
Ciononostante, il Comune aveva tardivamente incardinato il procedimento disciplinare soltanto in data 11 settembre 2020, ossia circa sette mesi dopo.
1.2.2. Sempre in via preliminare, il ricorrente ha ravvisato la nullità
del procedimento disciplinare per un differente motivo, consistente nel mancato rispetto del termine per la riapertura del procedimento disciplinare in seguito alla sua sospensione.
Sul punto, il ricorrente ha invocato la disposizione di cui all'art. 55-ter quarto comma del D. Lgs. n. 165/2001, secondo la quale, nel caso di procedimento disciplinare sospeso, lo stesso deve essere ripreso mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza penale da parte della cancelleria del giudice.
Secondo parte ricorrente, tale termine è da considerarsi perentorio.
Nel caso di specie, la riapertura del procedimento era avvenuta tardivamente, perché dalla data della sentenza, pronunciate il 13 giugno
2023, a quella di riapertura del procedimento disciplinare, avvenuta il 21
novembre 2023, erano decorsi quasi cinque mesi, e quindi un lasso di tempo ben superiore rispetto ai 60 giorni previsti dalla citata disposizione.
Il predetto termine era stato superato anche a voler considerare quale
dies a quo la data del deposito delle motivazioni della sentenza,
ovverosia il 27 luglio 2023.
Tale termine era scaduto anche applicando l'art. 154-ter disp. att.
c.p.p., che demanda alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza la comunicazione del dispositivo all'Amministrazione entro 30
pagina 6 giorni, decorsi i quali inutilmente, iniziano comunque a decorrere i 60
giorni perentori per la riapertura del procedimento sospeso.
Tale termine era stato chiaramente violato: il procedimento disciplinare era stato riaperto in data 21 novembre 2023, sempre ben oltre i 60 giorni previsti per la riapertura, anche facendoli decorrere dal 13
giugno 2023 e aggiungendo 30 giorni.
1.2.3. Ancora in via preliminare, il ricorrente ha osservato come gli addebiti mossigli fossero generici, in quanto privi dell'indicazione di circostanze di tempo e di luogo, con la conseguente violazione del proprio diritto di difesa.
1.2.4. Nel merito, il ricorrente ha ravvisato l'insussistenza degli addebiti mossigli.
Sul punto ha rilevato che, come egli aveva ripetutamente manifestato all'Amministrazione comunale sin dall'anno 2014, l'attività agricola da lui svolta era di tipo meramente hobbistico, lo impegnava per un tempo assai limitato e dalla stessa egli non aveva ricavato alcun compenso.
Ha osservato come, nel corso degli anni, l'autorizzazione, pur non necessaria, fosse stata da lui richiesta.
L'Amministrazione comunale dapprima aveva negato la predetta autorizzazione (con determinazione n. 37/P del 18.3.2015), sull'erroneo presupposto per cui il ricorrente esercitasse l'attività agricola con carattere di professionalità, e poi, con la determinazione n. 69/P
dell'11.6.2015, l'aveva concessa.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, il ricorrente ha affermato di aver sempre svolto l'attività in questione per finalità
meramente ricreative, dedicando ad essa al massimo 30 ore al mese, e solo durante il periodo di semina e raccolta, in un contesto sociale in cui quasi ogni famiglia possiede e cura i propri terreni campestri e senza ottenere un compenso o un reddito da tale attività.
pagina 7 1.2.5. Il ricorrente ha altresì osservato come la sanzione comminata,
oltre che essere errata ed ingiusta, fosse anche gravemente sproporzionata.
Sul punto ha evidenziato che in passato, per la stessa questione inerente all'autorizzazione a svolgere l'attività agricola nei terreni di famiglia, nell'anno 2015 il Comune gli aveva comminato la più mite sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni.
Part 1.3. Con istanza cautelare contenuta nel medesimo ricorso, il ha richiesto in via d'urgenza la sospensione della sanzione impugnata.
Per quanto concerne il fumus, ha fatto riferimento ai motivi del ricorso.
Per quanto concerne il periculum, ha osservato come dall'esecuzione della sanzione gli derivassero danni gravi e irreparabili, non ovviabili con la decisione nel merito, in quanto, nelle more del giudizio, egli sarebbe stato privato dell'unica fonte di reddito, essendo la retribuzione percepita dall'Amministrazione comunale necessaria per il mantenimento proprio e del figlio a suo carico, oltre che per onorare l'impegno assunto in conseguenza della cessione del quinto del proprio stipendio.
2. Si è costituito il che ha richiesto il rigetto Controparte_1
dell'avverso ricorso, ivi compresa l'istanza cautelare, in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. Con ordinanza del 23 luglio 2024 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione.
La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione, in seguito al deposito di note di trattazione ex art. 127-ter
c.p.c..
******
4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
Questo giudice ritiene che, all'esito dell'istruttoria svolta, non vi siano ragioni per discostarsi dalle motivazioni dell'ordinanza resa a
pagina 8 conclusione del subprocedimento cautelare, in merito alla ravvisata infondatezza delle eccezioni preliminari e dei rilievi di merito spiegati dalla difesa del ricorrente a sostegno dell'illegittimità della sanzione.
4.1. Per quanto attiene al mancato rispetto del termine decadenziale di
30 giorni, si è già osservato che il quarto comma dell'art. 55-bis del D.
Lgs. n. 165/2001 dispone che l' con immediatezza e comunque CP_3
non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione da parte del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, ovvero “dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare”, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa.
Ai sensi del comma 9-ter del medesimo articolo, tale termine è da considerarsi perentorio.
Tanto premesso, si ribadisce anche in questa sede che il requisito della
“piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare” non pare ravvisabile nella nota inviata dal ricorrente all'Amministrazione
comunale in data 24 febbraio 2020.
Dal riscontro del alla predetta nota (doc. n. 30 delle CP_1
produzioni di parte ricorrente) risulta quanto segue: “Con la presente si
certifica di aver ricevuto in data 24-02-2020 alle 8.20 tramite il ns.
sistema di comunicazione interna, la nota del dip. Parte_1
nel quale comunicava i procedimenti penali che aveva in
[...]
essere ed in particolare al punto 4 riportava testualmente quanto segue:
Part
“R.n.r. 5842/2018 presso il Tribunale di Cagliari, il Sig. è persona sottoposta alle indagini per il reato di peculato ed altro;
” Distinti saluti
IN lì 12-04-2024 Il Segretario Comunale Dr. Il Persona_1
Responsabile del Servizio Personale Dr. ”. Persona_2
Dal contenuto del predetto riscontro si può quindi desumere che il ricorrente si sia limitato a dare notizia all'Amministrazione comunale di
pagina 9 essere persona sottoposta alle indagini, senza tuttavia indicare dei fatti specifici.
Anche in questa sede, si rileva che l'Amministrazione comunale ha avuto piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare soltanto con la comunicazione, da parte della cancelleria del Tribunale Penale di
Cagliari, della fissazione dell'udienza preliminare in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente.
Soltanto dalla predetta comunicazione il ha potuto Controparte_1
apprendere i fatti di reato oggetto d'imputazione.
Poiché la predetta comunicazione è stata ricevuta in data 17 agosto
2020, si deve ritenere che il procedimento disciplinare, intrapreso in data
1° settembre 2020, sia stato avvito nel rispetto del predetto termine di trenta giorni.
Sul punto si osserva ulteriormente che i due documenti (calendati ai nn. 42 e 43) da ultimo prodotti dalla difesa di parte ricorrente non sono idonei a mutare il convincimento del giudice.
Si tratta della nota dei Carabinieri della Stazione di IN del
22.1.2019, indirizzata al con la quale si è portato a Controparte_1
conoscenza che il ricorrente risultava iscritto al Procedimento Penale n.
5842/18 RGNR, Mod. 21, e del verbale di identificazione,
dichiarazione/elezione domicilio per le notificazioni ed eventuale nomina del difensore di fiducia del 14.2.2019
Il primo documento reca l'indicazione, del tutto generica, per cui il ricorrente era stato semplicemente iscritto nel registro degli indagati in relazione al procedimento penale ivi indicato (n. 5842/18 RGNR Mod.
21).
Una siffatta indicazione è evidentemente insufficiente ai fini che rilevano in questa sede, in quanto nulla dice in merito ai fatti di reato.
Il secondo di essi reca l'indicazione per cui il ricorrente era stato iscritto nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 81 cpv e 640-
pagina 10 bis c.p., perché “presentava domande all'A.G.E.A. non rispondenti al vero;
acquistava gasolio a prezzo agevolato” nelle date indicate.
Anche in questo caso, tuttavia, si tratta di un'indicazione di per sé non sufficiente a far comprendere al i fatti oggetto di ipotetica CP_1
rilevanza disciplinare, tanto più che tale documento è stato formato allorquando si era ancora in fase d'indagine ed alcuna imputazione era stata ancora emessa in capo al ricorrente.
4.2. Venendo alla seconda eccezione preliminare, anche in questa sede si ritiene dirimente il fatto che il termine per la riapertura del procedimento disciplinare non rivesta carattere perentorio.
L'art. 55-ter quarto comma, primo periodo, del D. Lgs. n. 165/20001 dispone che “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento
disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo
della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice,
all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal
ricevimento dell'istanza di riapertura”.
Ai sensi dell'art. 154-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, “La cancelleria del giudice che ha pronunciato
sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di
un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo
all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette
copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione
sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito”.
Ai sensi dell'art. 55-bis comma 9-ter del D. Lgs. n. 165/2001, “La
violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare
previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale
responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della
sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il
pagina 11 diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione
disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel
caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di
tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi
3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la
contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del
procedimento quale persona offesa del reato”.
Nel caso di specie, peraltro, neppure risulta che la cancelleria del
Tribunale Penale abbia provveduto ad effettuare la comunicazione all'Amministrazione datrice di lavoro come prescritto dal citato art. 154-
ter.
In ogni caso, deve ritenersi che l'eventuale violazione del termine in esame, come detto non perentorio, non abbia avuto rilievo, non essendo risultato compromesso il diritto di difesa del dipendente.
4.3. Venendo alla terza eccezione preliminare, anche in questa sede non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa da parte dell' Controparte_4
Il tenore degli addebiti di cui alla contestazione disciplinare, sopra riportati, appare sufficientemente chiaro.
Inoltre, parte ricorrente ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione oggetto di causa, attraverso l'esercizio delle facoltà previste dagli artt.
55-bis e ss. del D. Lgs. n. 165/2001.
4.4. Esaminando il merito della sanzione comminata, anche in questa sede deve ritenersi che sussistano tutti gli addebiti oggetto della contestazione.
Sussiste, innanzitutto, la violazione dell'art. 53 del D. Lgs. n.
165/2001, che rinvia alla disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del testo unico approvato con D.P.R. n. 3/1957.
Ai sensi del richiamato art. 60, “L'impiegato non può esercitare il
commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle
pagina 12 dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di
lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la
nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione
del ministro competente”.
Come è noto, dalla lettura del combinato disposto dell'art. 53 D. Lgs.
n. 165/2001 e dell'art. 60 D.P.R. n. 3/1957 si possono distinguere tre ipotesi:
1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (quelle di cui al citato art. 60, salvi i casi ivi contemplati);
2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione, indicate dall'art. 53, comma 6);
3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività
comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53.
Con specifico riferimento all'attività agricola, ad oggi si registrano degli orientamenti non del tutto coincidenti in seno alla giurisprudenza.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ., sez.
lav., sentenza n. 27420 del 1.12.2020), lo svolgimento dell'attività
agricola, se esercitata con i caratteri dell'abitualità e professionalità - che la forma societaria fa presumere - è incompatibile con un incarico pubblico in un ente locale. Anche in questo caso, infatti, vi è una interferenza sull'attività ordinaria del dipendente non giustificabile alla luce dei principi costituzionali e della normativa in tema di cumulo di impieghi.
Secondo un altro indirizzo, il pubblico dipendente può essere conduttore di un'azienda agricola di famiglia, di cui è proprietario,
purché tale attività non richieda un impegno assiduo, incompatibile,
come tale, con lo svolgimento del tempo pieno (T.A.R. Potenza, n. 195
del 6.3.2003).
La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 18 luglio
1997, n. 6 prevede che “l'attività svolta dal dipendente in società
pagina 13 agricole a conduzione familiare rientra tra quelle compatibili solo se
l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante
l'anno. Spetta all'Amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull'attività ordinaria”.
Per lo svolgimento di tale attività la predetta circolare ritiene pur sempre necessaria l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.
Nel caso di specie è stato contestato al ricorrente di aver svolto l'attività agricola con modalità eccedenti e diverse rispetto a quelle oggetto di autorizzazione rilasciata dall'Ente, con la determinazione n.
69/P dell'11.06.2015.
Con la predetta determinazione il ricorrente è stato autorizzato allo svolgimento dell'attività agricola alle condizioni ivi previste, che, avendo preso atto delle dichiarazioni da lui rilasciate, prevedevano che tale attività venisse svolta in modo saltuario e occasionale, senza fini di lucro,
ed unicamente presso i terreni di famiglia del ricorrente.
E tuttavia, dalle risultanze del processo penale è emerso che, come risulta dalla sentenza di primo grado, il ricorrente ha svolto tale attività
anche per conto di terzi e presso terreni di terze persone, percependo i contributi A.G.E.A. e usufruendo dell'acquisto di gasolio agevolato, per importi rilevanti.
Si rileva che la sentenza di primo grado è stata dichiarata nulla dalla
Corte d'Appello unicamente a motivo della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 33-septies, 521, 522 e 604 c.p.p., non avendo il Tribunale
in composizione monocratica proceduto alla trasmissione degli atti al
Tribunale in composizione collegiale, al quale era attribuita la cognizione dei fatti di reato.
Ciò posto, non si rinvengono elementi tali da far ritenere erroneo il convincimento del giudice penale, che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, ha ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 316-ter c.p..
pagina 14 Considerazione analoghe valgono per gli altri due addebiti contestati,
ovverosia la falsa dichiarazione resa al funzionario del al fine di CP_1
ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agricola e la commissione del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche concretizzatosi nelle presentazioni di alcune domande nelle quali il ricorrenti ha falsamente dichiarato di essere titolari di un certo numero di terreni da ammettere a contribuzione pubblica per incentivi in agricoltura.
Dalla sentenza penale risulta che il ricorrente ha avuto modo di usufruire di contributi pubblici ottenuti indebitamente, grazie a contratti di affitto con firma apocrifa o avendo dichiarato di avere la disponibilità
di alcuni terreni.
Le condotte poste in essere dal ricorrente ricadono nell'ambito applicativo di cui all'art. 72 comma 8 lettera e) del CCNL Enti Locali approvato in data 16.11.2022, secondo cui “La sanzione disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11
giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l'entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
(omissis)
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato
grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi”.
Nel caso di specie il danno patrimoniale subito dall'Amministrazione
comunale è stato stimato, in via provvisionale, in euro 5.000,00 dal giudice penale, tenuto conto del c.d. pretium doloris, avuto riguardo alla presumibile entità dei costi che il ha dovuto sopportare per CP_1
occupare il proprio personale al fine di istruire il procedimento autorizzativo, verificare i presupposti di concedibilità dell'autorizzazione, ecc.
Non si può, inoltre, escludere la sussistenza di voci ulteriori di danno,
ed in particolare di un danno all'immagine in capo all'Amministrazione,
pagina 15 tenuto conto della diffusione della vicenda in seguito all'attenzione riservatale dalla stampa (articolo su L'Unione Sarda dell'11 maggio
2022).
Inoltre, dalla vicenda per cui è causa, come era prevedibile, è scaturito un altro procedimento disciplinare, con conseguente aggravio di spese e di costi, in quanto l'Amministrazione comunale, sul presupposto per cui il ricorrente, invece di aver cessato l'attività entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della diffida, avrebbe continuato a detenere diversi terreni in affitto o in comodato, ha contestato al ricorrente la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 1 comma 61 della L. n. 662/1996 e dell'art. 9
comma 1 lettera g) del CCNL funzioni locali 2019/2021, ovverosia la
“violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri
di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di
lavoro”.
Come risulta dai documenti da ultimo prodotti dalla difesa del ricorrente, tale procedimento è stato archiviato, avendo il CP_1
ritenuto dimostrato, in seguito alle deduzioni svolte dal ricorrente nell'ambito di tale procedimento, che successivamente egli avrebbe effettivamente dismesso i terreni.
E tuttavia tale elemento non muta il convincimento di questo giudice,
già espresso in sede cautelare, secondo cui, in relazione ai fatti contestati nel procedimento disciplinare oggetto di causa, l' Controparte_4
comunale ha subito un grave danno dalla condotta del ricorrente.
Né la condotta del ricorrente, in ogni caso successiva alla chiusura del procedimento disciplinare, si palesa idonea a mitigare il disvalore del fatto per come contestato.
4.5. Il ricorso non è fondato anche in relazione al motivo concernente la violazione del requisito della proporzionalità.
Ai fini della graduazione dell'entità della sanzione rilevano, ai sensi del comma 1 del citato art. 72, i seguenti criteri:
pagina 16 a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità
dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro.
Anche in questa sede si ritiene che, nel caso di specie, la sanzione comminata, pur nella sua gravità, non sia affatto sproporzionata rispetto alla gravità della condotta, alla luce di una pluralità di elementi.
Si consideri, in primo luogo, l'intenzionalità del comportamento del ricorrente, il quale, a quanto risulta in sede penale, ha verosimilmente commesso dei reati contro la Pubblica Amministrazione caratterizzati dal dolo di falso, in tal modo beneficiando di rilevanti somme di denaro.
Si consideri, altresì, la rilevanza degli obblighi violati anche in relazione alle responsabilità connesse alla posizione di lavoro del dipendente, considerato il ruolo di controllo sul territorio che egli svolgeva in relazione alle mansioni di agente di Polizia Locale.
Ed ancora, la sanzione appare di certo non sproporzionata laddove si consideri che, in relazione ad analoghe condotte - integranti gli estremi del reato di falsità materiale in certificazione attuata da pubblico ufficiale, siccome preordinata alla consumazione di un ulteriore reato - è
stata finanche ravvisata la legittimità della più grave sanzione espulsiva.
Ad esempio, si è ritenuto che, in tema di pubblico impiego, la condotta del dipendente consistita in fatti oggettivamente gravi e
pagina 17 dolosamente compiuti - concretanti reato e denotanti una certa persistenza dell'atteggiamento antigiuridico con l'uso di mezzi fraudolenti - sia atta ad incidere sul rapporto di lavoro, tanto da porre in dubbio la futura correttezza del dipendente e denotare una sua scarsa inclinazione ad attuare diligentemente e con correttezza gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza;
come tale, una simile condotta è stata ritenuta idonea a concretizzare la lesione del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente ed a legittimare la sanzione espulsiva (v. App. Firenze, sez.
lav., 10.2.2022, n. 747: nel caso di specie la Corte ha confermato la sanzione a carico del dipendente che aveva commesso il reato di falsità
materiale in certificazione, attuata da pubblico ufficiale, preordinata alla consumazione dell'ulteriore reato di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico datore di lavoro).
Anche in questa sede si ritiene di non dover considerare i precedenti disciplinari del ricorrente, in quanto tutti antecedenti al biennio.
5. Le spese processuali, ivi comprese quelle della fase cautelare,
seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, ai sensi del D.M.
10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore indeterminabile) ed avuto riguardo all'attività processuale svolta. Pertanto, nella liquidazione delle spese di lite relative alla fase di merito, non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi. Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo
D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando
effettivamente svolta”.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
pagina 18 1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, ivi comprese quelle del subprocedimento cautelare, che liquida in complessivi euro 6.400,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
disponendone la distrazione in favore degli avvocati prof. Benedetto
Ballero, Simone Ballero e Roberta Ballero.
Cagliari, 11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Andrea Bernardino
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