Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4235/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4235 del R.G.A.C. dell'anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – cessione di ramo d'azienda, pendente
TRA
(P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in San Cipriano d'Aversa (CE), alla via Montercovino n. 77, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giuseppe Buonanno (C.F.
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Casal di Principe C.F._1
(CE), alla via F. Schubert n.17;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Atripalda (AV), alla via Variante
Est S.S. 7 BIS (C.da , rappresentata e difesa, giusta procura posta in CP_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Sabrina Castaldo (
[...]
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in San C.F._2
Giuseppe Vesuviano (NA), alla via XX Settembre n. 43;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza celebrata in data 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha interposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 947/2018, con cui il Tribunale di
Avellino, in data 12 luglio 2018, le ha ingiunto di pagare, in solido con ed CP_3 in favore di la somma pari ad € 10.138,80, oltre interessi Controparte_1 legali e spese e competenze della procedura monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo per la vendita di IS e , portato dalle fattura n. 361 del CP_4
30.06.2016 e delle note di debito n. 7 del 09 marzo 2017 e n. 13 del 05 maggio
2017.
2. L'opponente ha eccepito: Parte_1
a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, in quanto, in assenza di un titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti e nel quale sia indicata la somma di denaro dovuta, trattandosi di obbligazione illiquida, il creditore che intende agire in via giudiziale per il recupero del proprio credito non può rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi dell'art. 1182 co.3
c.c., dovendo trovare applicazione il foro del debitore o il foro in cui l'obbligazione è sorta, con conseguente radicamento della competenza innanzi al
Tribunale di Napoli Nord, avendo la – quale società emittente i titoli CP_3 cambiari, nei cui confronti risultano eseguite le forniture ed emesse le fatture - la propria sede in Cipriano d'Aversa, rientrante nel circondario del Tribunale di
Napoli Nord;
b) l'improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento della negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014, trattandosi di domanda di condanna al pagamento di una somma di valore inferiore ad € 50.000,00;
c) il proprio “difetto di legittimazione passiva”, in quanto il credito azionato in sede monitoria può esser fatto valere nei soli confronti della quale società CP_3 cedente il ramo d'azienda inerente il trasporto, mentre la fattura azionata si riferisce alla compravendita di IS e, dunque, all'altro ramo (edile)
d'azienda non oggetto di cessione. L'opponente ha, altresì, invocato il punto 4 del contratto di cessione di ramo d'azienda, il quale prevede che “qualsiasi debitoria, imposta ed in genere pesi ed oneri di ogni altra natura afferente il R.G. n. 4235/2018
ramo d'azienda in oggetto e riguardante il periodo antecedente ad oggi rimarrà ad esclusivo carico della società venditrice, anche se accertato e posto in esecuzione in epoca successiva” nonché l'art. 2560 c.c., il quale prevede che, nel trasferimento di un'azienda commerciale, risponde dei debiti anche l'acquirente l'azienda, ove essi risultino dai libri contabili obbligatori. ha, pertanto, concluso chiedendo l'accoglimento Parte_1 dell'opposizione e, per l'effetto, per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposizione e, nel merito, di infondatezza della pretesa creditoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 24 maggio 2019, la facendo rilevare l'infondatezza Controparte_1 dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza, in quanto, trattandosi di una richiesta di pagamento per omessa corresponsione di somme di danaro, spetta al creditore la facoltà di scelta del foro competente ed ha, altresì, invocato l'art. 1182, co.3, c.c., a mente del quale l'obbligazione che ha ad oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, con conseguente radicamento della competenza per territorio in capo all'adito Tribunale, avendo la società opposta la propria sede in Atripalda.
L'opposta ha comunque eccepito l'incompletezza della formulazione dell'eccezione, non articolata compiutamente, avuto riguardo a tutti i criteri individuati dalla legge per la determinazione dei fori concorrenti.
Quanto all'eccepito “difetto di legittimazione passiva”, l'opposta ha richiamato l'art. 4 dell'atto pubblico di cessione di ramo d'azienda, rep. 204827 del 20 ottobre 2016, il quale contempla il subentro della società acquirente in tutti i rapporti attivi e passivi del ramo di azienda cedutole ed ha fatto rilevare che svolge, quale attività prevalente, quella di lavori edili e Parte_1 stradali, perfettamente in linea con la prestazione resa dalla Controparte_1
(IS e sabbione).
[...]
L'opposta ha fatto, inoltre, rilevare che la ha avuto sempre un'unica CP_3 sede operativa in San Cipriano D'Aversa alla via Abba n.2 e che non ha tenuto una contabilità distinta per i due rami d'azienda e che, a seguito della cessione dell'azienda, la non è più operativa, non avendo uffici, né sede CP_3 operativa, né alcuna organizzazione di mezzi e di personale autonoma e R.G. n. 4235/2018
organizzata da integrare un'attività d'azienda, tanto che l'ultimo bilancio approvato risale al 2016, proprio l'anno in cui è stata ceduta l'azienda.
L'opposta ha, pertanto, concluso chiedendo – previa concessione della provvisoria esecuzione – il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
4. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 11 giugno 2019 a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data
27 maggio 2019, è stata denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto richiesta da ai sensi dell'art. Controparte_1
648 c.p.c. e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI,
c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del
Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del Tribunale adito, per l'assorbente ragione che la formulazione di tale eccezione da parte dell'opponente non è completa. Parte_1
Invero, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo ad una persona giuridica, la mancata contestazione della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, sicché la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito
(cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 07/08/2018, n.20597).
Del pari, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014 conv. in L.
162/2014, atteso che l'istituto della negoziazione assistita “non si applica nei R.G. n. 4235/2018
procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”, secondo la testuale previsione del comma 3° dell'art. 3 del D.L. 132/2014, conv. in legge 10 novembre 2014 n. 162.
7. Passando ad esaminare la res controversa, va premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare, non già sulla sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo previsti dall'art. 633 c.p.c., ma sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere da parte opposta con la richiesta di ingiunzione e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto) e ciò tenendo conto della distribuzione degli oneri probatori in materia contrattuale, la quale segue i criteri di cui all'art. 2697 c.c., come chiariti nella nota sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 13533/2001, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 45/2009;
Cass. n. 22361/2007; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007).
Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per censurare l'inadempimento della controparte, deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo titolo, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa o l'impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.).
8. Orbene, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da è Parte_1 fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento, sulla scorta delle motivazioni che seguono. ha eccepito il proprio difetto di “legittimazione passiva” Parte_1
(rectius titolarità passiva), per esser obbligata al pagamento della somma ingiunta la sola cedente il ramo d'azienda, CP_3
Tale eccezione è fondata, in quanto risulta documentalmente provato, oltre ad esser incontestato, che tra e l'odierna opponente CP_3 Parte_1 vi sia stata una cessione di ramo d'azienda.
[...]
Invero, con atto di vendita autenticato nelle firme per notar dr. Persona_1
, rep. 204.827, racc. 42.421, la ha venduto, in data 20 ottobre
[...] CP_3
2016, alla il ramo d'azienda relativo ai trasporti, dietro Parte_1 versamento di un corrispettivo pari ad € 8.710,00. R.G. n. 4235/2018
Non è, altresì, contestato che il debito, pregresso alla cessione, di cui la cessionaria è stata chiamata a rispondere, quale Parte_1 acquirente del ramo d'azienda, sia quello relativo alla compravendita di materiale edile (IS e sabbione).
Orbene, ritiene il Tribunale che, laddove la cessione abbia ad oggetto il ramo d'azienda (come nella specie) e non l'intera azienda, l'acquirente risponde solo dei debiti afferenti al ramo trasferito.
Tale principio rinviene la propria ratio nell'art. 2560, co. 2, c.c., che contempla, come è noto, come presupposto essenziale per la responsabilità dell'acquirente l'iscrizione dei debiti anteriori alla cessione di azienda nei libri contabili obbligatori.
Il cessionario, dunque, non risponde, non solo dei debiti che dalle scritture contabili non risultino relativi alla parte d'azienda da lui acquistata, ma nemmeno pro quota dei debiti relativi alla gestione complessiva dell'impresa dell'alienante.
Nel caso di specie, il credito azionato in sede monitoria riguarda l'attività edile
(compravendita di materiale edile) ed è, dunque, estraneo al ramo d'azienda trasferito all'opponente e relativo ai soli trasporti. Parte_1
Non appare condivisibile la tesi sostenuta dall'opposta, secondo cui, in mancanza di una contabilità distinta per i due rami d'azienda, l'acquirente è tenuto a rispondere di tutti i debiti aziendali, atteso che, come pure chiarito dalla
Cassazione, “seguire tale tesi determinerebbe come conseguenza la possibilità per l'imprenditore di liberarsi di un ramo dell'azienda o di dividere la stessa in tanti tronconi diversi, costituenti ciascuno un complesso aziendale, pregiudicando in tal modo i suoi creditori che verrebbero privati della garanzia dei loro crediti”
(cfr. Cass. sez. III, n. 13319/2015).
D'altronde, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “pur in presenza di una contabilità unitaria, l'acquirente di un ramo di azienda, è messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti al ramo di azienda acquistato in vista della sua autonomia economica e funzionale” (cfr. Cass. sez. III, n. 13319/2015).
Ne consegue che sarebbe del tutto riduttivo legare solo alla tenuta di una contabilità distinta il trasferimento dei debiti alla cessionaria.
Neppure appare dirimente a tali fini la connessione sussistente tra i due rami d'azienda (edile e trasporti) e la circostanza che la cedente sia inattiva CP_3 R.G. n. 4235/2018
dalla data della cessione del ramo d'azienda e che l'attività prevalente esercitata dall'opponente sia quella relativa ai lavori edili e Parte_1 stradali, non potendo tali circostanze, a parere di questo Tribunale, giustificare il passaggio di tutti debiti aziendali pregressi all'acquirente del ramo di azienda.
A tanto aggiungasi che le parti che stipulano un contratto di cessione di azienda
(ed anche di ramo d'azienda) ben possono escludere con apposita clausola liberatoria il trasferimento dei debiti al cessionario.
Tanto è avvenuto nella specie ed, invero, l'art. 4 dell'atto di vendita di ramo d'azienda autenticato nelle firme per notar dr. , rep. 204.827, Persona_1 racc. 42.421, prevede che “la società acquirente subentra da oggi in tutti i rapporti attivi e passivi del ramo d'azienda cedutole, nel suo complesso ed in tutti i singoli elementi dei quali lo stesso di compone, con la precisazione che qualsiasi debitoria, imposta ed in genere pesi ed oneri di ogni altra natura afferente il ramo d'azienda in oggetto e riguardante il periodo antecedente ad oggi rimarrà ad esclusivo carico della società venditrice, anche se accertato o posto in riscossione in epoca successiva”.
Ne consegue che la cessionaria difetta di titolarità Parte_1 passiva quanto al credito azionato in sede monitoria da Controparte_1
9. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da deve essere accolta e, per l'effetto, va Parte_1
Con revocato nei confronti di il decreto ingiuntivo n. Controparte_6
947/2018, emesso dal Tribunale di Avellino in data 12 luglio 2018.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'opposta ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Controparte_1 dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi in cui si è articolato il presente giudizio, valori medi, ad eccezione della fase istruttoria, cui trovano applicazione i valori minimi, in ragione dell'assenza di attività di assunzione della prova.
Va disposta la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opponente Avv. Giuseppe Buonanno, Parte_1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed R.G. n. 4235/2018
in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio iscritto al n.4235/2018 promosso da in persona del Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti di in persona del Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da Parte_1
e, per l'effetto, revoca nei confronti di il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 947/2018 emesso dal Tribunale di Avellino in data 12 luglio 2018;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore Controparte_1 dell'opponente delle spese di lite, che liquida in € Parte_1
4.237,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Buonanno, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in data 25 marzo 2025
Il Giudice
dr.ssa Valeria Villani