Decreto cautelare 12 agosto 2021
Ordinanza cautelare 11 settembre 2021
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00702/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 702 del 2021, proposto da
RT CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Bertone, Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Commissione Giudicatrice del Concorso, Sottocommissioni Giudicatrici del Concorso, non costituiti in giudizio;
nei confronti
NO EL, MA IA Ianniello, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) del decreto U.0001363 del 14.6.2021 con cui il Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ha approvato la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. n. 510 del 23.4.2020, per la classe di concorso A046 per la Regione Piemonte, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
b) della graduatoria per la classe di concorso A046 per la Regione Piemonte, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
c) della graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla classe A046, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
d) degli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice e, in particolare, del giudizio formulato dalla 1° Sottocommissione della Lombardia nel verbale n. 10 - Classe di concorso A046 - Scienze giuridiche-economiche del 3.3.2021;
e) per quanto di ragione, dei decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A046 e degli artt. 7, 8, 9 , 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e degli artt. 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime;
f) per quanto di ragione, seppur non direttamente lesivo, dell'allegato B al D.D.G. 783/2020 contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali;
g) per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del D.D.G. 23.4.2020 n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e del successivo D.D.G. 8.7.2020 n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020;
h) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a essere inserito - in via cautelare anche con provvedimento monocratico ovvero collegiale - nella graduatoria finale del concorso indetto con D.D.G n. 510 del 23.4.2020, per la classe di concorso A046 per la Regione Piemonte ovvero, in subordine, alla corretta rivalutazione della prova scritta mediante nomina di una nuova Commissione e, in caso di esito positivo, alla tempestiva revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori, procedendo all'inserimento del ricorrente tra i vincitori in anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico e, dunque, per il diretto inserimento del medesimo ricorrente nella graduatoria utile al riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di inserimento del ricorrente nella graduatoria finale del concorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;
Vista la memoria del 15.5.2025 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, in vista della discussione del ricorso alla odierna Udienza Pubblica, il difensore della parte ricorrente ha dichiarato, con nota del 15.5.2025, il venir meno dell’interesse alla decisione del proposto gravame avverso gli atti di cui in epigrafe;
Rilevato che, con il successivo verificarsi delle circostanze rappresentate dal procuratore della parte ricorrente, si è realizzata l’elisione dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, cosicché al Collegio non resta che darne atto e dichiarare l’improcedibilità del ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto di dover compensare le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO