Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 28/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00853/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2022, proposto da
Verona 2007 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Monaco e Antonio Paolo Tola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Tola in Milano, via Agnello, 12;
contro
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per l’annullamento
- del provvedimento n. 13957 emanato dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 19 maggio 2022 (prot. del Comune di Verona n.0209613/2022 del 9 giugno 2022), notificato alla ricorrente in data 16 giugno 2022 e avente ad oggetto il “ parere vincolante ai sensi dell’art. 16, comma 3 della Legge 1150 del 17 agosto 1942 ”, nella parte in cui vengono individuate le prescrizioni indicate nei motivi di ricorso;
- di ogni altro atto comunque connesso o coordinato, anteriore e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona Rovigo e Vicenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Rizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, in vista dell’udienza pubblica fissata ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione nel merito della causa, ha depositato, in data 16 aprile 2025, una memoria ove ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Nella circostanza, ha precisato che, a seguito di talune interlocuzioni avute con l’amministrazione resistente, sono state valutate delle modalità di esecuzione dei lavori tali da non rendere necessario l’annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui imponeva il rispetto di talune prescrizioni tecniche in merito alla viabilità, ai parcheggi e alla destinazione d’uso dell’immobile sito in Verona, alla via Unità d’Italia 25.
2. All’udienza pubblica del 17 aprile 2025, fissata ai fini della verifica di cui sopra, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso, considerato il principio dispositivo che regge anche il processo amministrativo – principio in base al quale la scelta di chiedere o meno la tutela giurisdizionale di una propria situazione giuridica sostanziale violata è interamente rimessa alla scelta della parte – il Collegio rileva il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla decisione del ricorso e, conseguentemente, ne dichiara l’improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
4. La peculiarità della vicenda determina la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Elena Garbari, Primo Referendario
Andrea Rizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Rizzo | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO