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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/07/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2129/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2129/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Masi e Parte_1 C.F._1
Marco Elia, presso il cui studio in Brindisi al viale S. Giovanni Bosco, 55 è elettivamente domiciliata parte appellante
CONTRO
contumace Controparte_1 parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 03.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio concerne l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
120/2024 con cui il giudice di pace di Brindisi, su ricorso di in opposizione a Parte_1 verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 001758/X/23 elevato dalla polizia locale del Comune di Brindisi in data 11.05.2023 “per avere – quale proprietario/obbligato in solido/conducente – il veicolo proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo (o dell'agente del traffico) lo vietasse” per l'importo complessivo di € 182,00, oltre decurtamento di n. 6 punti dalla patente, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il verbale impugnato, compensando le spese del giudizio.
In particolare, l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che l'omessa motivazione sul punto ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., atteso che, a fronte
Pag. 1 a 3 dell'accoglimento del ricorso proposto da il giudice di pace non ha condannato il Parte_1 comune resistente soccombente al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato sostenute dalla ricorrente vittoriosa ma ha immotivatamente compensato le spese di lite.
Ha concluso chiedendo, quindi, la riforma parziale della sentenza di primo grado nel senso di condannare il comune soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente vittoriosa, vinte altresì le spese del giudizio di appello, oltre rivalutazione monetaria e interessi, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
2. Nonostante la regolarità della notifica svolta via pec, il non si è Controparte_1 costituito in giudizio, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
2.1 Alla prima udienza, il Tribunale ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione.
All'esito della discussione orale, il giudizio viene definito con la presente sentenza.
***
3. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Il giudice di pace ha erroneamente disposto, infatti, la compensazione delle spese “in considerazione della particolarità della questione trattata”, nonostante l'accoglimento del ricorso proposto da la carenza probatoria addebitata al comune resistente e l'assenza di Parte_1 alcuna particolarità nella questione trattata.
L'accoglimento del ricorso in opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada per omissione di prova imputabile all'ente accertatore non costituisce e non può costituire ex se, infatti, alcuna particolarità della questione trattata, atteso che trattasi di un'ipotesi normativamente prevista dall'art. 7, comma 10, del d.lgs. 150/2010, secondo cui “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Si tratta, quindi, non di una questione particolare ma di una questione ordinaria, tipizzata dallo stesso legislatore in via generale.
Il giudice di pace avrebbe dovuto, invero, condannare il comune resistente soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente vittoriosa.
3.2 La sentenza impugnata n. 120/2024 va riformata, quindi, nel senso di condannare il resistente al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore della Controparte_1 ricorrente vittoriosa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Queste vanno liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al
D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi dinanzi al giudice di pace fino a € 1.100, in
Pag. 2 a 3 considerazione del valore della causa (€ 182), con esclusione della fase istruttoria, in quanto mai svolta.
4. All'accoglimento dell'appello segue, poi, la condanna del comune appellato contumace soccombente al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi dinanzi al Tribunale fino a € 1.100, in considerazione del valore della causa (€ 182), con esclusione della fase istruttoria, in quanto mai svolta, e con riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase decisoria, a norma dell'art. 4 del D.M. 55/2014, in ragione della ripetitività delle difese già svolte in sede introduttiva, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
4.1 Al pagamento delle spese di lite non accede la rivalutazione monetaria o gli interessi legali, atteso che non si tratta di un debito preesistente, di valuta o di valore, che viene accertato in sede giudiziale, ma si tratta di un debito che trova la propria fonte solo nella sentenza con statuizione necessariamente giudiziale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, riforma il capo concernente le spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado n. 120/2024 e, per l'effetto, condanna il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di
[...] lite del primo grado in favore di che liquida in € 321,00, di cui € Parte_1
278,00 a titolo di onorario e € 43,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Marco Masi e
Marco Elia, dichiaratisi antistatari;
2. condanna, altresì, il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello in favore Parte_1
che liquida in € 453,50, di cui € 362,00 a titolo di onorario e € 91,50 per spese
[...] borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Marco Masi e Marco Elia, dichiaratisi antistatari.
Brindisi, 03.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2129/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Masi e Parte_1 C.F._1
Marco Elia, presso il cui studio in Brindisi al viale S. Giovanni Bosco, 55 è elettivamente domiciliata parte appellante
CONTRO
contumace Controparte_1 parte appellata
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 03.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio concerne l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
120/2024 con cui il giudice di pace di Brindisi, su ricorso di in opposizione a Parte_1 verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 001758/X/23 elevato dalla polizia locale del Comune di Brindisi in data 11.05.2023 “per avere – quale proprietario/obbligato in solido/conducente – il veicolo proseguito la marcia sebbene la segnalazione del semaforo (o dell'agente del traffico) lo vietasse” per l'importo complessivo di € 182,00, oltre decurtamento di n. 6 punti dalla patente, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il verbale impugnato, compensando le spese del giudizio.
In particolare, l'appellante ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che l'omessa motivazione sul punto ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., atteso che, a fronte
Pag. 1 a 3 dell'accoglimento del ricorso proposto da il giudice di pace non ha condannato il Parte_1 comune resistente soccombente al pagamento delle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato sostenute dalla ricorrente vittoriosa ma ha immotivatamente compensato le spese di lite.
Ha concluso chiedendo, quindi, la riforma parziale della sentenza di primo grado nel senso di condannare il comune soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente vittoriosa, vinte altresì le spese del giudizio di appello, oltre rivalutazione monetaria e interessi, da distrarre in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
2. Nonostante la regolarità della notifica svolta via pec, il non si è Controparte_1 costituito in giudizio, con la conseguenza che ne va dichiarata la contumacia.
2.1 Alla prima udienza, il Tribunale ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione.
All'esito della discussione orale, il giudizio viene definito con la presente sentenza.
***
3. L'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3.1 Il giudice di pace ha erroneamente disposto, infatti, la compensazione delle spese “in considerazione della particolarità della questione trattata”, nonostante l'accoglimento del ricorso proposto da la carenza probatoria addebitata al comune resistente e l'assenza di Parte_1 alcuna particolarità nella questione trattata.
L'accoglimento del ricorso in opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada per omissione di prova imputabile all'ente accertatore non costituisce e non può costituire ex se, infatti, alcuna particolarità della questione trattata, atteso che trattasi di un'ipotesi normativamente prevista dall'art. 7, comma 10, del d.lgs. 150/2010, secondo cui “il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Si tratta, quindi, non di una questione particolare ma di una questione ordinaria, tipizzata dallo stesso legislatore in via generale.
Il giudice di pace avrebbe dovuto, invero, condannare il comune resistente soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente vittoriosa.
3.2 La sentenza impugnata n. 120/2024 va riformata, quindi, nel senso di condannare il resistente al pagamento delle spese di lite del primo grado in favore della Controparte_1 ricorrente vittoriosa, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Queste vanno liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al
D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi dinanzi al giudice di pace fino a € 1.100, in
Pag. 2 a 3 considerazione del valore della causa (€ 182), con esclusione della fase istruttoria, in quanto mai svolta.
4. All'accoglimento dell'appello segue, poi, la condanna del comune appellato contumace soccombente al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello, a norma dell'art. 91 c.p.c.
Queste vanno liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n.
55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M.,
l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per i giudizi dinanzi al Tribunale fino a € 1.100, in considerazione del valore della causa (€ 182), con esclusione della fase istruttoria, in quanto mai svolta, e con riduzione del 50% dei compensi previsti per la fase decisoria, a norma dell'art. 4 del D.M. 55/2014, in ragione della ripetitività delle difese già svolte in sede introduttiva, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
4.1 Al pagamento delle spese di lite non accede la rivalutazione monetaria o gli interessi legali, atteso che non si tratta di un debito preesistente, di valuta o di valore, che viene accertato in sede giudiziale, ma si tratta di un debito che trova la propria fonte solo nella sentenza con statuizione necessariamente giudiziale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, riforma il capo concernente le spese di lite contenuto nella sentenza di primo grado n. 120/2024 e, per l'effetto, condanna il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di
[...] lite del primo grado in favore di che liquida in € 321,00, di cui € Parte_1
278,00 a titolo di onorario e € 43,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del
15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Marco Masi e
Marco Elia, dichiaratisi antistatari;
2. condanna, altresì, il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello in favore Parte_1
che liquida in € 453,50, di cui € 362,00 a titolo di onorario e € 91,50 per spese
[...] borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Marco Masi e Marco Elia, dichiaratisi antistatari.
Brindisi, 03.07.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Pag. 3 a 3