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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per responsabilità medica iscritta al n. 2054/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Messina via Cesare Battisti n. 175 presso lo studio dell'Avv. Aldo Lombardo
(C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2
ATTRORE
E
. Fisc. ,, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Antonino Comunale ( e dall'avv. Cristina Maria C.F._3
Bruno ( ), domiciliata in Messina Contrada Papardo C.F._4
presso l'ufficio legale della stessa Azienda.
CONVENUTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 21.04.2020, conveniva in giudizio Parte_1
L' ed esponeva: 1) che, a seguito di sinistro Controparte_1 stradale, recatosi la P.S. dell'Ospedale Papardo, gli veniva diagnosticato
“valido trauma contusivo ginocchio sx”; che, a causa e come conseguenza del
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perdurante, persistente e costante fastidio, disturbo e dolore, l'attore si recava presso la Casa di Cura Cristo Re, ove gli veniva diagnosticata “ Gonalgia post- traumatica a sx ….. Rottura del corno posteriore e corpo del menisco mediale …..”;
3) che, alla data odierna risultano presenti esiti traumatici e stati sofferenziali generatisi illo tempore i quali non vi sarebbero se l'istante fosse stato adeguatamente
“assistito” al primo contatto con la “sanità”; 4) che, a seguito dell'errata diagnosi e per l'effetto delle non corrette cure, la parte attrice ha subito e continua a subire danni fisici e morali per i quali ha apoditticamente diritto ad ottenere il giusto e conforme a legge risarcimento. Quindi, parte attrice concludeva chiedendo all'adito Tribunale: 1) Ritenere e dichiarare che l' in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina c.da a CP_1 seguito di errata diagnosi e non corrette cure, è responsabile dei danni fisici e morali subiti e subendi dall'odierna parte attrice;
2) Per l'effetto, condannare l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Messina c.da al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'istante da CP_1 quantificarsi in corso di causa e/o da liquidarsi forfettariamente e/o in via equitativa oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo.
Costituitasi in giudizio, l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., eccepiva la mancanza di prova dell'inadempimento contrattuale dell'Azienda convenuta e di responsabilità medica per colpa professionale, anche riconducibile ad una presunta errata lettura delle lastre radiografiche, atteso che, come è noto, non può mai risultare dall'esame radiografico la rottura (non frattura) di un organo fibro-cartilagineo.
Susseguitesi le fasi processuali, rigettata l'istanza di consulenza medica d'ufficio al fine di analizzare, valutare e quantificare la gravità delle lesioni riportate nell'occorso dal signor nonché l'origine delle stesse, all'udienza Parte_1
del 5.12.2024, la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
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2 Essendosi verificati i fatti nell'anno 2018, deve applicarsi la disciplina prevista dalla Legge Gelli-Bianco n. 24/2017, entrata in vigore il primo aprile
2017.
La responsabilità della struttura sanitaria è di natura contrattuale e deriva sia dagli obblighi che presiedono all'erogazione del servizio sanitario, da cui la responsabilità per infezioni nosocomiali, per difetto di organizzazione e per carenze tecniche, per mancata sorveglianza, sia dall'attività dei sanitari della cui prestazione la struttura si avvale. Ne consegue che la struttura sanitaria è responsabile in solido con l'ausiliario di cui si avvale per le proprie prestazioni, nel caso di errore commesso da quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1228 c.c. La responsabilità della struttura sanitaria per l'errore del medico non è imputabile alla culpa in vigilando o alla culpa in eligendo, ma deriva soltanto dal rapporto di collaborazione con il sanitario (Cass. n. 24688/2020).
La struttura potrebbe liberarsi da responsabilità fornendo prova della colpa esclusiva del medico “in quanto grave, straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile” o di fatti imprevedibili nell'ordinario svolgimento delle attività sanitarie che hanno determinato il danno lamentato dal paziente.
Per accertare la responsabilità della struttura sanitaria il paziente deve, quindi, fornire prova del rapporto contrattuale, del danno subito e del nesso eziologico. Spetta all'attore fornire la prova del danno subito e il nesso di causalità con l'attività dell'Ente ospedaliero, dimostrando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno
(Cass. 5128/2020), mentre resta a carico del convenuto la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita con perizia e diligenza e che gli esiti lamentati siano conseguenza di eventi imprevisti e imprevedibili.
L'attore lamenta che, a seguito del sinistro e del referto rilasciato dal P.S dell'Ospedale Papardo, accusava un non meglio precisato disturbo e dolore perdurante, persistente e costante e che, recatosi presso la Casa di Cura Cristo
Re gli veniva diagnosticata Gonalgia post-traumatica a sx ….. Rottura del corno posteriore e corpo del menisco mediale …..”. Quindi conclude che se, l'istante fosse
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stato adeguatamente “assistito” al primo contatto con la “sanità”, non vi sarebbero gli esiti traumatici e gli stati sofferenziali lamentati. Tuttavia parte attrice non spiega perché le sofferenze patite siano riconducibili alla diagnosi formulata presso il Pronto Soccorso, né quale intervento tempestivo, anche in presenza di diversa diagnosi, avrebbe evitato i danni lamentati. In definitiva, l'attore non dimostra, secondo il criterio del più probabile che non, che la diagnosi rilasciata dalla convenuta sia stata la causa del danno lamentato. Pertanto, in mancanza di prova del nesso eziologico tra i danni sofferti e la condotta dei sanitari, la domanda di risarcimento deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2054/2020 R.G. , rigetta le domande di parte attrice.
Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 delle spese di giudizio che si liquidano in €. 3.809,00, oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a.
Messina, 20.05.2025
IL Giudice
Dott. Massimo Morgia
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