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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6677/2023 del R.G. promossa da:
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...]
rappr. e dif. dagli avv.ti Aurelio De Angelis e Ester La Fortezza
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
[...] rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parti ricorrenti chiedono:
“accertare e dichiarare che l'articolazione oraria del lavoro svolto dai ricorrenti presso l Direzione Controparte_1
1 interregionale e - , in CP_1 CP_1 Parte_2 relazione a quanto sopra dettagliatamente dedotto, si configura come vero e proprio turno;
• accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto di ciascun ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di turno di cui all'art. 19 del CCNL applicabile per l'attività lavorativa effettuata in turno per gli anni dal 2019 al 2022 e per i periodi successivi a maturarsi, nella misura che sara' quantificata in separata sede”.
I ricorrenti tutti, fatta eccezione per il Sig. Parte_1 attualmente in pensione, lavorano alle dipendenze dell Controparte_1
articolazione territoriale e
[...] CP_1 CP_1 CP_1
(doc.1).
Sostengono che:
con la disposizione di servizio n. 8 del 30.12.2005, avente ad oggetto
“Orario di servizio presso la , l di Parte_3 Controparte_1
Bari stabiliva che: “L'orario di servizio sarà articolato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e sarà garantito dall'orario ordinario e da un turno di lavoro come di seguito meglio specificato: 08.00/14.00 orario ordinario dal lunedì al sabato;
12.00/18.00 turno di lavoro dal lunedì al venerdì” (doc. 4);
l'orario di lavoro era stabilito fino alle ore 18.00, ma, poiché gli operatori commerciali presentavano le dichiarazioni doganali anche dopo le
17.30-18.00, (con la conseguenza che le operazioni non si riuscivano a completare entro le 18.00), si copriva tale allungamento del servizio spostando il turno alle 19.00;
a ciascun lavoratore turnista veniva riconosciuta l'indennità di turno, così come stabilito dall'art. 19, c. 5 del CCNL applicabile;
seguivano molteplici disposizioni in materia – nell'avvicendarsi delle quali mai è stata modificata l'organizzazione del lavoro in turni;
successivamente, il nuovo Dirigente dell' di Bari, Parte_2 dott. , interrompeva quella che ormai da più di 10 anni era Persona_1
l'organizzazione dell'orario di lavoro dell'ufficio in questione e, imponeva
2 una nuova organizzazione oraria per il personale dipendente alle sezioni e ai reparti del richiamato Ufficio;
con riferimento all'articolazione del lavoro nei reparti dei ricorrenti, il dirigente, aboliva l'articolazione del lavoro in turni e, di conseguenza, la relativa indennità, introducendo, l'utilizzo della flessibilità (docc. 8-9-10);
a seguito di svariate richieste, il Dirigente dell Parte_2
dott. con nota Prot.: 28456/RU del 30.06.2020 avente ad
[...] Per_1 oggetto “Indennità di turno” riferiva che l'articolazione di lavoro previgente “non era adottata in orario di lavoro in turno secondo i principi previsti dall'art. 19 del CCNL” e rendendosi comunque “disponibile a valutare una proposta in merito all'articolazione dell'orario di lavoro in turno presso i predetti Uffici, articolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 del CCNL. In particolare, la proposta dovrà prevedere che l'intero orario di lavoro del personale interessato sia articolato in turni di 6 o 8 ore, non potranno considerarsi turni di h:7.12” (doc. 14);
nell'impossibilità di ottenere il ripristino della pregressa organizzazione del lavoro in turni e della relativa indennità, così come disposto dall'art. 19 del CCNL applicabile, i ricorrenti, con pec del
05.04.2023, chiedevano all di “ riconoscere Parte_2 espressamente che l'articolazione oraria effettuata dai predetti lavoratori si configura come vero e proprio turno” e, conseguentemente, “corrispondere loro le somme dovute per l'attività lavorativa effettuata in turno negli anni pregressi (2019-2022) oltre alle somme nel frattempo maturate e che matureranno alla presente” (doc. 18).
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio tardivamente,
sostiene che “la scelta di riorganizzare gli orari di lavoro mediante
l'utilizzo dello strumento della flessibilità non rappresenta una illegittima compressione dei diritti dei lavoratori, ma, piuttosto, una scelta organizzativa datoriale dettata da esigenze legale alla gestione del lavoro della sede. La circostanza che tale scelta abbia determinato la soppressione del sistema dei turni e della conseguente indennità è una mera conseguenza riflessa, non già una lesione del diritto a percepire tale emolumento
3 accessorio. Ma anche nell'ipotesi in cui la scelta organizzativa di utilizzare l'istituto della flessibilità fosse legata a esigenze di riduzione di spesa, tale scelta non potrebbe in ogni caso essere censurata in questa sede, nella misura in cui si tratterebbe di un legittimo esercizio del potere datoriale di riorganizzare le proprie risorse umane alla luce delle esigenze, anche di contenimento della spesa, rimesse alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione datore di lavoro”.
Al contrario, parte ricorrente sostiene che parte resistente ha utilizzato in maniera impropria l'istituto della flessibilità, destinato ad un utilizzo autonomo e volontario del lavoratore;
che la direzione ha inteso utilizzare l'istituto della flessibilità per garantire l'ordinario orario di apertura dell'ufficio (10 ore giorno dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle
14.00 il sabato), attualmente garantito mediante programmazione dello straordinario (come detto, vietato dalle norme e dal CCNL, art. 25). Questo in quanto non è possibile per l'amministrazione garantire le 10 ore continuative con nessuno dei profili orari dei dipendenti (h.7,12 min;
h. 6
+ 2 rientri settimanali di 9 ore;
o settimana lunga di 6 gg x 6 ore).
Dunque, bisogna analizzare se le scelte poste in essere dall'Amministrazione resistente in ordine alla riorganizzazione del lavoro, frutto di un legittimo esercizio del potere datoriale di riorganizzare le proprie risorse umane alla luce delle esigenze, anche di contenimento della spesa, siano in contrasto o meno con la pretesa avanzata dei ricorrenti in ordine alla percezione dell'indennità di cui si discute.
L'indennità di turno rivendicata dalle parti ricorrenti, l'art. 19, comma 5, era prevista dal CCNL del comparto FUNZIONI CENTRALI 2016-2018.
Il successivo rinnovo del CCNL del comparto FUNZIONI CENTRALI (Periodo
2019-2021) non prevede l'indennità di turno.
Considerata la richiesta dell'indennità di turno per il periodo 2019-
2022, si ritiene applicabile al caso di specie il rinnovo del CCNL 2019-
2021, che all'art. 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) prevede:
4 “
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica”.
Pertanto, non può essere accolta la domanda dei ricorrenti volta al riconoscimento dell'indennità di turno.
Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Bari, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
5
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 6677/2023 del R.G. promossa da:
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...]
rappr. e dif. dagli avv.ti Aurelio De Angelis e Ester La Fortezza
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
[...] rappr. e dif. dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parti ricorrenti chiedono:
“accertare e dichiarare che l'articolazione oraria del lavoro svolto dai ricorrenti presso l Direzione Controparte_1
1 interregionale e - , in CP_1 CP_1 Parte_2 relazione a quanto sopra dettagliatamente dedotto, si configura come vero e proprio turno;
• accertare e dichiarare, conseguentemente, il diritto di ciascun ricorrente a vedersi riconosciuta l'indennità di turno di cui all'art. 19 del CCNL applicabile per l'attività lavorativa effettuata in turno per gli anni dal 2019 al 2022 e per i periodi successivi a maturarsi, nella misura che sara' quantificata in separata sede”.
I ricorrenti tutti, fatta eccezione per il Sig. Parte_1 attualmente in pensione, lavorano alle dipendenze dell Controparte_1
articolazione territoriale e
[...] CP_1 CP_1 CP_1
(doc.1).
Sostengono che:
con la disposizione di servizio n. 8 del 30.12.2005, avente ad oggetto
“Orario di servizio presso la , l di Parte_3 Controparte_1
Bari stabiliva che: “L'orario di servizio sarà articolato dalle ore 8.00 alle ore 18.00 e sarà garantito dall'orario ordinario e da un turno di lavoro come di seguito meglio specificato: 08.00/14.00 orario ordinario dal lunedì al sabato;
12.00/18.00 turno di lavoro dal lunedì al venerdì” (doc. 4);
l'orario di lavoro era stabilito fino alle ore 18.00, ma, poiché gli operatori commerciali presentavano le dichiarazioni doganali anche dopo le
17.30-18.00, (con la conseguenza che le operazioni non si riuscivano a completare entro le 18.00), si copriva tale allungamento del servizio spostando il turno alle 19.00;
a ciascun lavoratore turnista veniva riconosciuta l'indennità di turno, così come stabilito dall'art. 19, c. 5 del CCNL applicabile;
seguivano molteplici disposizioni in materia – nell'avvicendarsi delle quali mai è stata modificata l'organizzazione del lavoro in turni;
successivamente, il nuovo Dirigente dell' di Bari, Parte_2 dott. , interrompeva quella che ormai da più di 10 anni era Persona_1
l'organizzazione dell'orario di lavoro dell'ufficio in questione e, imponeva
2 una nuova organizzazione oraria per il personale dipendente alle sezioni e ai reparti del richiamato Ufficio;
con riferimento all'articolazione del lavoro nei reparti dei ricorrenti, il dirigente, aboliva l'articolazione del lavoro in turni e, di conseguenza, la relativa indennità, introducendo, l'utilizzo della flessibilità (docc. 8-9-10);
a seguito di svariate richieste, il Dirigente dell Parte_2
dott. con nota Prot.: 28456/RU del 30.06.2020 avente ad
[...] Per_1 oggetto “Indennità di turno” riferiva che l'articolazione di lavoro previgente “non era adottata in orario di lavoro in turno secondo i principi previsti dall'art. 19 del CCNL” e rendendosi comunque “disponibile a valutare una proposta in merito all'articolazione dell'orario di lavoro in turno presso i predetti Uffici, articolata secondo i criteri stabiliti dall'art. 19 del CCNL. In particolare, la proposta dovrà prevedere che l'intero orario di lavoro del personale interessato sia articolato in turni di 6 o 8 ore, non potranno considerarsi turni di h:7.12” (doc. 14);
nell'impossibilità di ottenere il ripristino della pregressa organizzazione del lavoro in turni e della relativa indennità, così come disposto dall'art. 19 del CCNL applicabile, i ricorrenti, con pec del
05.04.2023, chiedevano all di “ riconoscere Parte_2 espressamente che l'articolazione oraria effettuata dai predetti lavoratori si configura come vero e proprio turno” e, conseguentemente, “corrispondere loro le somme dovute per l'attività lavorativa effettuata in turno negli anni pregressi (2019-2022) oltre alle somme nel frattempo maturate e che matureranno alla presente” (doc. 18).
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio tardivamente,
sostiene che “la scelta di riorganizzare gli orari di lavoro mediante
l'utilizzo dello strumento della flessibilità non rappresenta una illegittima compressione dei diritti dei lavoratori, ma, piuttosto, una scelta organizzativa datoriale dettata da esigenze legale alla gestione del lavoro della sede. La circostanza che tale scelta abbia determinato la soppressione del sistema dei turni e della conseguente indennità è una mera conseguenza riflessa, non già una lesione del diritto a percepire tale emolumento
3 accessorio. Ma anche nell'ipotesi in cui la scelta organizzativa di utilizzare l'istituto della flessibilità fosse legata a esigenze di riduzione di spesa, tale scelta non potrebbe in ogni caso essere censurata in questa sede, nella misura in cui si tratterebbe di un legittimo esercizio del potere datoriale di riorganizzare le proprie risorse umane alla luce delle esigenze, anche di contenimento della spesa, rimesse alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione datore di lavoro”.
Al contrario, parte ricorrente sostiene che parte resistente ha utilizzato in maniera impropria l'istituto della flessibilità, destinato ad un utilizzo autonomo e volontario del lavoratore;
che la direzione ha inteso utilizzare l'istituto della flessibilità per garantire l'ordinario orario di apertura dell'ufficio (10 ore giorno dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle
14.00 il sabato), attualmente garantito mediante programmazione dello straordinario (come detto, vietato dalle norme e dal CCNL, art. 25). Questo in quanto non è possibile per l'amministrazione garantire le 10 ore continuative con nessuno dei profili orari dei dipendenti (h.7,12 min;
h. 6
+ 2 rientri settimanali di 9 ore;
o settimana lunga di 6 gg x 6 ore).
Dunque, bisogna analizzare se le scelte poste in essere dall'Amministrazione resistente in ordine alla riorganizzazione del lavoro, frutto di un legittimo esercizio del potere datoriale di riorganizzare le proprie risorse umane alla luce delle esigenze, anche di contenimento della spesa, siano in contrasto o meno con la pretesa avanzata dei ricorrenti in ordine alla percezione dell'indennità di cui si discute.
L'indennità di turno rivendicata dalle parti ricorrenti, l'art. 19, comma 5, era prevista dal CCNL del comparto FUNZIONI CENTRALI 2016-2018.
Il successivo rinnovo del CCNL del comparto FUNZIONI CENTRALI (Periodo
2019-2021) non prevede l'indennità di turno.
Considerata la richiesta dell'indennità di turno per il periodo 2019-
2022, si ritiene applicabile al caso di specie il rinnovo del CCNL 2019-
2021, che all'art. 2 (Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto) prevede:
4 “
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, sia per la parte giuridica che per la parte economica”.
Pertanto, non può essere accolta la domanda dei ricorrenti volta al riconoscimento dell'indennità di turno.
Attesa la particolarità della questione, sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Bari, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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