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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5643/2023 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Giulia Calcagno che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero
Atzeni del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 25 novembre 2022 lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1
domanda di aggravamento presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 6608/2022 r.g.). Nella resistenza dell' CP_2
veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. Parte ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 1 novembre 2023, proponeva ricorso per insistere nel riconoscimento del dedotto diritto alla prestazione e nella condanna dell' al CP_2
pagamento della stessa.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 6 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte CP_1
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022). Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Il c.t.u. nominato in ATP, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Insufficienza renale cronica terminale in trattamento dialitico trisettimanale ed anemia secondaria, ipertensione arteriosa, osteodistrofia uremica” ma sulla scorta di una motivazione che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo, dr. ha diagnosticato “Insufficienza renale Per_1
cronica terminale in trattamento dialitico trisettimanale ed anemia secondaria. Osteodistrofuia uremica.
Spondilosi con cervicalgia e lombalgia cronica. Ipertensione arteriosa. Stato ansioso-depressivo” aggravatesi nel tempo, precisando che “Il quadro clinico riconosciuto al momento della visita medico- collegiale presentava già una situazione di gravità, tanto che è stata riconosciuta soggetto totalmente CP_1
inabile 100 % e le patologie riscontrate e valutate nella loro complessità si sono ulteriormente e celermente aggravate fino allo stato attuale.
La ricorrente deambula esclusivamente con aiuto e le condizioni cliniche generali si sono fortemente debilitate, fortemente sottopeso (il peso attuale è di 41 kg). La valutazione dello stato funzionale effettuata in data 31.05.2023 (IADL 3/8) aveva già evidenziato una condizione di deficit nello espletamento degli atti quotidiani. Poiché il deficit delle funzioni è in uno stato particolarmente avanzato si ritiene persona non autosufficiente che necessita di assistenza continua non essendo in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto di terzi.
Pertanto alla periziata spetta anche il diritto a percepire il beneficio economico della Indennità di
Accompagnamento.
Per l'aggravamento del quadro clinico il riconoscimento del beneficio assistenziale richiesto
(Indennità di Accompagnamento) può decorrere dal mese di Novembre 2023.”.
In risposta ai rilievi, ha precisato che “… poiché è necessario stabilire quanto la menomazione clinico- funzionale incide su una attività lavorativa, in realtà nella mia valutazione medico-legale ho preso in considerazione tutte le patologie invalidanti caratterizzati dalla alterazione morfo-strutturale e gli associati disturbi algo-disfunzionali da me obiettivati e documentati a carico dei distretti ed apparati interessati nella loro entità globale. La ricorrente deambula esclusivamente con aiuto e le condizioni cliniche generali si sono ulteriormente debilitate, fortemente sottopeso (il peso attuale è di 41 kg). I cambi posturali avvengono in maniera rallentata e con adattamenti. La deambulazione è possibile solo con sostegno, claudicante, con ridotto perimetro di marcia. Il quadro clinico al momento della visita medico-collegiale presentava CP_1
già una situazione di gravità, tanto che è stata riconosciuta “portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi art. 3 c. 3 Legge 104-92” e le patologie riscontrate e valutate nella loro complessità si sono ulteriormente e celermente aggravate fino allo stato attuale. Le patologie delle quali è affetta la ricorrente la costringono a compiere solo con grandi difficoltà anche le più semplici azioni quotidiane. Si è configurato un quadro di danno permanente caratterizzato da una condizione clinica di particolare gravità che si è manifestata in una condizione uremica che richiede in modo ineluttabile di trattamento con terapia emodialitica a cadenza trisettimanale. Gli effetti della dialisi sono molteplici e caratterizzati da calo di pressione, nausea e talvolta vomito, pelle secca e pruriginosa, dolori osteoarticolari, crampi muscolari, incontinenza urinaria e fecale, marcata astenia con sensazione di stanchezza ed affaticamento che la accompagnano costantemente.”
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da Per_1
congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
4.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza è giusto compensare per ¾ le spese delle due fasi processuali che si liquidano per il resto in favore dell'erario, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato giusta istanza del 21.9.2023, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., considerati il valore e l'attività svolta, in 966 euro, applicando i minimi per la serialità.
In proposito va precisato che il procuratore dell'opponente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in fase di ATP, ha richiesto la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c. delle spese della seconda fase del giudizio. Ma come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, l'istanza “non costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito, attesa la diversa finalità e il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese - l'uno volto a garantire alla parte non abbiente l'effettività del diritto di difesa e l'altra ad attribuire al difensore un diritto in rem propriam - con la conseguenza che il difensore è privo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e tenuto conto, peraltro, che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile unicamente nelle tre ipotesi tipizzate nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 norma eccezionale, come tale non applicabile analogicamente” (v. Cass. S.U. n. 8561/2021).
Ne deriva che laddove, come nella specie, risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio statale, la condanna alle spese va disposta ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/2002 in favore dello Stato e il difensore potrà poi chiedere la liquidazione del proprio compenso ai sensi degli art. 82 e 130 del medesimo d.P.R.
(cfr. Cass. n. 31928/2023 la quale ha pure ricordato, altresì, “che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente: "in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità ”).
Vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate CP_1
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Parte_1
accompagnamento dal 1 novembre 2023;
3) condanna l' a pagare le spese di ctu e a pagare all'erario 1/4 delle altre spese processuali, CP_1
liquidato in complessivi 966 euro, compensandole per il resto.
Messina, 7.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro