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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/10/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 860/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US ND RT - Presidente
ZA IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 860/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Zollo Maria) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Adamo Michela) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 8.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
10.06.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi si comporteranno fra di loro in modo civile e con rispetto reciproco.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni rapporto reciproco di carattere economico-patrimoniale.
3. Nulla disporsi in merito all'affidamento e al diritto di visita di , ormai maggiorenne. Per_1
4. Confermare l'affido condiviso del minore in uno al diritto di visita del padre, come previsto Per_2 in sentenza di separazione e qui riportato: <<salvo diverso accordo delle parti, il padre potrà vedere < i>
e tenere i figli (oggi il minore con sé, secondo le seguenti modalità: tramite video-chiamata a Per_2 distanza due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18:00 alle ore 19:00;
a settimane alterne ed in presenza dal venerdì alle ore 15:00 sino alle 22:00 della domenica (o sino alle 22:00 del lunedì, durante il periodo estivo), ben potendo il padre portarli presso il proprio domicilio in Campania, oppure recarsi a Licata, in Sicilia, per ivi risiedere con i figli nei giorni e negli orari sopra indicati;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore 22:00 del 30 dicembre o dalle ore 16:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 6 gennaio ben potendo il padre portarli presso il proprio domicilio in Campania, oppure recarsi a Licata, in Sicilia, per ivi risiedere con i figli nei giorni e negli orari sopra indicati;
ad anni alterni per le festività pasquali, dalle ore 16:00 del venerdì Santo sino alle ore 22:00 del
Lunedì in Albis ben potendo il padre portarli presso il proprio domicilio in Campania, oppure recarsi
a Licata, in Sicilia, per ivi risiedere con i figli nei giorni e negli orari sopra indicati;
durante le vacanze estive per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto – e in assenza di accordo ad agosto - da preventivamente comunicare con almeno venti giorni di preavviso, ben potendo il padre portarli presso il proprio domicilio in Campania, oppure recarsi a Licata, in Sicilia, per ivi risiedere con i figli nei dieci giorni sopra indicati;
Va, tuttavia, precisato come, nelle ipotesi in cui i figli staranno con il padre presso il proprio domicilio in Campania, questi potrà senz'altro farli frequentare ai nonni paterni, ma si ritiene che ciò debba avvenire sempre alla presenza del padre, stante, sul punto, gli accertamenti compiuti in seno alla consulenza.
2
5. Il sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento per i figli la somma di € 400,00 mensili Pt_1
(200,00 euro a figlio), rivalutabile di anno in anno sulla base degli indici Istat;
6. Le spese straordinarie per i figli saranno divise nella misura del 50%, come da protocollo del CNF;
7. L'assegno unico sarà percepito (come già sta avvenendo) dalla signora .” Controparte_1
Che all'udienza del 8.10.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad GR (SA) il 3 settembre 2005 da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(SA) il 25/06/1979, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di GR al n.64, parte II, seria A dell'anno 2005; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 10.06.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 9.10.2025
L'ESTENSORE
ZA IC
IL PRESIDENTE
US ND RT
(atto firmato digitalmente)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
US ND RT - Presidente
ZA IC - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 860/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Zollo Maria) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (Avv. Adamo Michela) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
1 8.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
10.06.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi si comporteranno fra di loro in modo civile e con rispetto reciproco.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni rapporto reciproco di carattere economico-patrimoniale.
3. Nulla disporsi in merito all'affidamento e al diritto di visita di , ormai maggiorenne. Per_1
4. Confermare l'affido condiviso del minore in uno al diritto di visita del padre, come previsto Per_2 in sentenza di separazione e qui riportato: <<salvo diverso accordo delle parti, il padre potrà vedere < i>
e tenere i figli (oggi il minore con sé, secondo le seguenti modalità: tramite video-chiamata a Per_2 distanza due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle ore 18:00 alle ore 19:00;
a settimane alterne ed in presenza dal venerdì alle ore 15:00 sino alle 22:00 della domenica (o sino alle 22:00 del lunedì, durante il periodo estivo), ben potendo il padre portarli presso il proprio domicilio in Campania, oppure recarsi a Licata, in Sicilia, per ivi risiedere con i figli nei giorni e negli orari sopra indicati;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle ore 16:00 del 24 dicembre alle ore 22:00 del 30 dicembre o dalle ore 16:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 6 gennaio ben potendo il padre portarli presso il proprio domicilio in Campania, oppure recarsi a Licata, in Sicilia, per ivi risiedere con i figli nei giorni e negli orari sopra indicati;
ad anni alterni per le festività pasquali, dalle ore 16:00 del venerdì Santo sino alle ore 22:00 del
Lunedì in Albis ben potendo il padre portarli presso il proprio domicilio in Campania, oppure recarsi
a Licata, in Sicilia, per ivi risiedere con i figli nei giorni e negli orari sopra indicati;
durante le vacanze estive per dieci giorni consecutivi nel mese di luglio o di agosto – e in assenza di accordo ad agosto - da preventivamente comunicare con almeno venti giorni di preavviso, ben potendo il padre portarli presso il proprio domicilio in Campania, oppure recarsi a Licata, in Sicilia, per ivi risiedere con i figli nei dieci giorni sopra indicati;
Va, tuttavia, precisato come, nelle ipotesi in cui i figli staranno con il padre presso il proprio domicilio in Campania, questi potrà senz'altro farli frequentare ai nonni paterni, ma si ritiene che ciò debba avvenire sempre alla presenza del padre, stante, sul punto, gli accertamenti compiuti in seno alla consulenza.
2
5. Il sig. provvederà a versare a titolo di mantenimento per i figli la somma di € 400,00 mensili Pt_1
(200,00 euro a figlio), rivalutabile di anno in anno sulla base degli indici Istat;
6. Le spese straordinarie per i figli saranno divise nella misura del 50%, come da protocollo del CNF;
7. L'assegno unico sarà percepito (come già sta avvenendo) dalla signora .” Controparte_1
Che all'udienza del 8.10.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad GR (SA) il 3 settembre 2005 da
, nato a [...] il [...] e , nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(SA) il 25/06/1979, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di GR al n.64, parte II, seria A dell'anno 2005; omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 10.06.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GR, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
3 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 9.10.2025
L'ESTENSORE
ZA IC
IL PRESIDENTE
US ND RT
(atto firmato digitalmente)
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