Articolo 7 della Legge 3 agosto 1961, n. 908
Articolo 6Articolo 8
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28 settembre 1961
Art. 7.
Per l'esercizio finanziario 1961-62 - a norma dell'art. 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 - la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme e' fissata come appresso:

sergenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. 10.000 graduati e militari di truppa. . . . . . . . . . . . . . N. 5.466
Entrata in vigore il 28 settembre 1961