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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3085 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione in data 13.05.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a
con l'avv. NARDINI ILARIA Parte_1
RICORRENTE
e
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
1) In via principale, vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 23.07.2024, ritenuta non necessaria e/o obbligatoria l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico prevista dall'art. 31 comma 4 del d.lgs. 150/2011, pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere sulla domanda di parte attrice e/o disporsi
l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui, per qualsivoglia ragione, il suintestato Tribunale ritenesse necessario un ulteriore accertamento circa la completezza del percorso individuale irreversibile di transizione e la necessità
1 dell'intervento in funzione del benessere psico-fisico dell'attrice, disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare che l'intervento medico-chirurgico oggetto di domanda corrisponde alla consapevole volontà dell'attrice e consente il perseguimento del suo pieno benessere psico-fisico sia sul piano psicologico che su quello delle dinamiche sociali e relazionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 31 comma 4 d.lgs. n. 150/2011 la sig.ra ha adito Parte_1
il Tribunale di Udine, esponendo, in sintesi:
- di essere biologicamente nata maschio e di essere stata originariamente iscritta all'anagrafe come;
Persona_1
- di aver chiesto al Tribunale di Udine, con domanda giudiziale iscritta a ruolo al numero 2441/2020 R.G., la rettificazione – presso i registri di stato civile – dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, ai sensi degli artt. 1 della legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, nonché la rettificazione del proprio nome da a;
di aver anche chiesto, all'epoca, l'autorizzazione a sottoporsi Per_1 Pt_1
a intervento medico-chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, ai sensi dell'art. 31 comma 4 d.lgs. n. 150/2011;
- di aver ottenuto dal Tribunale di Udine, con sentenza n. 263/2022, la rettificazione
– a cura dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza e di nascita – degli atti dello stato civile ed anagrafici relativi a , mediante la indicazione Persona_1 del sesso “femminile” in sostituzione di quello “maschile” e del nome in Pt_1 sostituzione del nome “ , ma non anche l'autorizzazione a sottoporsi ad Per_1
intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, poiché il Collegio peritale nominato (dott. e dott. ) avevano sconsigliato, in quel Per_2 Persona_3
momento, di procedere ex abrupto a tale adeguamento, evidenziando l'opportunità che il periziando proseguisse il percorso di psicoterapia personale già intrapreso e posticipasse l'adeguamento chirurgico all'esito di tale psicoterapia;
- di aver quindi proseguito per due anni il proprio percorso psicoterapeutico con il dott. di Trieste e che quest'ultimo aveva accertato la sua salda Persona_4
identità di genere maschile, come da relazione in atti;
- di essersi anche già sottoposta ad un intervento di mammoplastica additiva nel novembre 2023 (doc. 5);
- infine, di non essere coniugata e di non avere figli.
2 Tutto ciò premesso, la sig.ra ha chiesto al Tribunale l'autorizzazione a Per_1
sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine, che, tuttavia, non si è costituita in giudizio.
All'esito della prima udienza, il giudice relatore invitava la difesa attorea a dedurre in ordine alla richiesta di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza 3-23 luglio n. 143, fissando nuova udienza anche per la comparizione personale della ricorrente al giorno 13.05.2025.
All'udienza di data odierna è comparsa personalmente avanti al giudice relatore la sig.ra e la procuratrice attorea ha rassegnato le conclusioni indicate Parte_1
in epigrafe;
il giudice ha quindi immediatamente rimesso la causa in decisione al
Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 23.07.2024, ha dichiarato incostituzionale (per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.) l'art. 31 comma 4 del d.lgs. 150/2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare, la Corte ha chiarito che la prescrizione normativa di tale autorizzazione giudiziale si rivela irragionevole (e non più rispondente alla ratio legis della norma), quando la transizione di genere possa ritenersi già compiuta con altri mezzi (terapie ormonali, supporto psicologico…) e ciò sia ritenuto sufficiente per disporre la rettificazione anagrafica.
Deve ritenersi, pertanto, che il giudice non abbia più un ruolo di verifica sulla necessità dell'intervento chirurgico laddove vi siano comunque i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Nel caso di specie, la rettificazione anagrafica è già stata disposta da questo
Tribunale, il quale, all'esito di approfondimenti peritali di natura psicologica e psichiatrica, ha accertato che il periziando soddisfaceva i criteri diagnostici per la
Disforia di Genere del DSM-5 e ha ritenuto che l'allora sig. avesse Persona_1
ormai acquisito una nuova identità di genere, quale risultato di un processo individuale serio ed univoco. 3 Infatti, nel corso del giudizio n. 2441/2020 che ha portato alla pronuncia di rettifica
è stato accertato che negli anni il si era sottoposto a svariate sedute di Per_1
psicoterapia e a trattamenti ormonali, che ne avevano mutato la persona, e che pertanto lo stesso appariva nei modi, negli atteggiamenti e nella persona una donna, vivendo e vestendosi come una donna (cft. doc. n. 2).
Inoltre, risulta agli atti di questo giudizio che, successivamente alla pronuncia di rettifica, nel novembre 2023, la sig.ra si è sottoposta ad intervento di Per_1
mammoplastica additiva (doc. n. 5), nonché (in ossequio a quanto indicato nel corso del giudizio dai consulenti d'ufficio) ad un ulteriore percorso di psicoterapia, all'esito del quale il terapeuta (dott. ha attestato che la sig.ra Persona_4
manifesta “una robusta e coesa identità di genere femminile, armonizzata Per_1 con la sua percezione di sé”, che la stessa “ha costantemente mantenuto una salda identità di genere femminile, mostrando una congruenza sempre più evidente con il desiderio di transizione che deriva da una piena accettazione di sé” e, infine, che
“questo desiderio è radicato profondamente nel suo essere, riflettendo un'armonizzazione che è stata crescente con la sua percezione di sé in quanto donna” (cft. doc. n. 4).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, poiché il percorso di transizione è già stato a suo tempo ritenuto sufficiente per l'accoglimento della domanda di rettifica anagrafica ed essendo tale rettifica già intervenuta, si ritiene, in aderenza alla pronuncia di incostituzionalità n. 3/2024, che nel caso di specie l'autorizzazione giudiziale all'intervento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali non sia necessaria, essendo le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute e il percorso psicoterapico espletato sufficienti per ritenere già avvenuta la transizione di genere.
Nulla dovrà essere previsto per le spese, tenuto conto della natura istituzionale del contraddittore necessario (PM) e della sua sostanziale non opposizione all'accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) vista la sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 23.07.2024, dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento chirurgico;
4 2) nulla per le spese.
Si attesta, ai sensi dell'articolo 52 comma uno del decreto legislativo numero 196 del 2003, che la presente sentenza contiene "dati sensibili" e si dispone che venga notato, a cura della cancelleria, che in caso di riproduzione o diffusione della sentenza in qualsiasi forma non potranno essere indicate le generalità o altri dati identificativi dell'attore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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