TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1134/2025
Oggi 18 dicembre 2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE LAVORO E PREVIDENZA
in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia MM, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1134/2025 R.G., del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IO RA ( per mandato in Email_1
atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire del riconoscimento dello status di soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, ex art. 381, DPR
495/1992 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va rigettato.
Giova ricordare che le persone invalide con effettiva capacità di deambulazione impedita,
o sensibilmente ridotta, possono ottenere il beneficio di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/92.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che l'odierna parte ricorrente non presenta i requisiti medico-legali per il riconoscimento dello status di soggetto con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 DPR 495/1992.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “(…) Nel caso specifico,
infatti, nel corso delle operazioni peritali abbiamo obiettivato un ricorrente con tonotrofismo degli arti
conservato e compatibile con l'età, in grado di deambulare autonomamente, effettuare i passaggi
posturali autonomamente, mantenere la stazione eretta autonomamente senza sbandamenti;
inoltre,
dal punto di vista psico/cognitivo il ricorrente si presenta lucido, orientato s/t, mnesico, in grado di
dare risposte coerenti con evidenza di spirito critico e di giudizio. Pertanto riteniamo che il ricorrente,
peraltro titolare di patente superiore di guida tipo rinnovata in data NumeroDiPatent_1
23.05.2024, con scadenza in data 24.03.2028, non si trovi in una condizione fisica tale da potergli
riconoscere lo status di soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta, ex art. 381, DPR 495/1992.(…)”
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu vanno condivise, perché immuni da vizi logico-
giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
3
P.Q.M.
1. Dichiara che parte ricorrente non è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per conseguire il riconoscimento dello status di soggetto invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ex art. 381 DPR 495/1992;
2. nulla sulle spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
Marsala, il 18.12.2025
Il Giudice
CI MM
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia MM in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4