TRIB
Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1190/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimti Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cittadina italiana, con il patrocinio dell'avv. MAUCERI ISABELLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Dei Mulini Grassi n. 3, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da Delibera del COA di Varese del 29.3.2022,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato in [...] l'[...], cittadino Parte_2 C.F._2
italiano, con il patrocinio dell'avv. MACERANI GENNY, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via Robbioni n. 39, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2
con addebito della responsabilità al marito per le ragioni di cui in atti;
[...]
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malnate, ove il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di separazione [matrimonio, contratto nel Comune di Metete – Citta di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo in data 10.4.2009 – trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Malnate in data 10.4.2002 al n.
22 parte II serie C];
3) assegnare la casa familiare sita in Caronno SI via Veneto n. 100, alla signora
[...]
con tutti gli arredi in essa contenuti;
Parte_1
4) disporre l'affidamento super esclusivo alla signora dei figli minori: Parte_1
(Varese, 27.5.2011), (Varese 29.11.2012), Persona_1 Persona_2
(Varese, 31.8.2015), (Varese, Persona_3 Persona_4
24.3.2019) in ogni caso riservando alla stessa le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola, con collocazione e domiciliazione presso la madre;
5) confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Caronno SI, territorialmente competenti, perché continuino nel monitoraggio del nucleo e nel sostegno ai minori attraverso la prosecuzione dei percorsi in atto (sostegno psicologico e ADM);
6) alla luce delle risultanze in atti, sospendere le visite tra padre e figli e disporre che le stesse siano eventualmente riattivate solo attraverso l'intervento dei Servizi Sociali competenti e tenuto conto della volontà dei figli.
7) disporre che il padre signor a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_2
quattro figli minori, versi alla madre signora entro il giorno 10 a far tempo Parte_1
dal mese di gennaio 2022 con accredito sulla carta Postepay Evolution n. 533171141070934 –
IBAN: [...] la somma mensile di € 600,00 (€ 150,00 per ogni figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con assegno unico interamente alla madre;
8) disporre che il signor oncorra, sempre a favore dei figli minori, alle spese Parte_2
straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente, come individuate dalle Linee Guida del CNF, in adozione presso questo Tribunale;
pagina 2 di 13 9) disporre a carico del marito signor in favore della moglie signora Parte_2 [...] il versamento di un assegno alimentare non inferiore a € 150,00 mensili stante il Parte_1
suo stato di obiettiva difficoltà economica e non stabile occupazione”;
Per parte resistente:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
rigettando la domanda di addebito in capo al marito formulata dalla ricorrente;
ciò per tutte le ragioni contenute nei propri atti difensivi;
affidare congiuntamente i minori , Persona_1 Persona_2 [...]
, ad entrambi i genitori, Per_3 Persona_5 Parte_2
e con collocamento prevalente dei figli presso la residenza materna sita a Parte_1
Caronno SI, in Via Vittorio Veneto n.100; assegnare la casa familiare alla Signora con ogni bene mobile ivi staggito;
Parte_1 la ricorrente Signora titolare del contratto di locazione dell'immobile sito a Caronno Pt_1
SI, in Via Vittorio Veneto n.100, provvederà a sostenere ogni spesa di locazione e di utenza civile;
dare atto che il Signor si è trasferito presso un'altra abitazione Parte_2
asportando con sé i propri effetti personali;
disporre in capo al Signor il contributo al mantenimento per i figli nella Parte_2 somma complessiva di € 400,00 (€ 100,00 a figlio) che verrà corrisposto alla ricorrente a mezzo bonifico bancario dal marito entro il giorno 15 di ogni mese;
oltre le spese straordinarie al 50% così come dettagliatamente individuate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese, ad oggi, in uso;
rigettare l'istanza di assegno di mantenimento di € 150,00 formulata dalla Signora Parte_1
in quanto infondata per tutte le ragioni rappresentate in premessa nella comparsa di
[...]
costituzione e difesa del resistente nonché in tutti gli atti difensivi;
rigettare l'istanza ex art. 156 cc. formulata dalla Signora nel proprio ricorso Parte_1
introduttivo in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni rappresentante dal resistente nei propri atti difensivi così come supportate da allegata documentazione in atti;
disporre la prosecuzione della presa in carico e monitoraggio da parte dei Servizi sociali incaricati con prosecuzione/attivazione degli interventi di sostegno prospettati in favore dei minori e del nucleo familiare;
in via subordinata, regolamentare le visite genitoriali consentendo al padre,
d'intrattenersi con i minori a week end alterni dal venerdì dalle ore 19.00 sino alla domenica alle ore 20.00 nonché uno o due pomeriggi infrasettimanali ovvero secondo le indicazioni dei Servizi
pagina 3 di 13 Sociali territorialmente competenti ed incaricati che approfondiranno e valuteranno la regolamentazione delle visite a seguito del percorso instaurando tra padre e minori. Con vittoria di spese, tecniche e competenze professionali di giudizio. In via istruttoria si insiste per
l'accoglimento delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate in atti dalla scrivente.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio nel Comune di Metete, Parte_1 Parte_2
Citta di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo in data 10.4.2009, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Malnate dell'anno 2016, atto n. 22, Parte II, Serie C.
Dall'unione sono nati i figli minori (Varese, 27.5.2011) Persona_1 [...]
(Varese 29.11.2012), (Varese, 31.8.2015) e Persona_2 Persona_3 [...]
(Varese, 24.3.2019). Persona_4
Con ricorso depositato in data 5.5.2022, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Caronno SI, in via Veneto n. 100, di confermare l'incarico ai Servizi sociali per il supporto al nucleo familiare e per la regolamentazione delle freqeuntazioni del padre con i figli minori, di porre a carico del resistente l'importo mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'importo mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento del coniuge, disponendo il versamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 c.c..
Ha dedotto che il matrimonio aveva avuto nel corso degli anni alterne vicende poiché il sig. Pt_2
non si era mai concretamente occupato della famiglia e delle esigenze scolastiche, educative e di salute dei figli minori, aveva sempre gestito in modo unilaterale le proprie risorse economiche negando il proprio aiuto alla famiglia;
stanca di tale situazione, la ricorrente aveva esternato la volontà di separarsi e da allora il rapporto si era tramutato in continui litigi e discussioni;
in una di queste discussioni nell'agosto del 2021 il marito le aveva tirato un forte schiaffo alla presenza dei figli minori e in data 28.11.2021 il sig. l'aveva picchiata, sempre alla presenza dei figli, Pt_2
pagina 4 di 13 dapprima tirandole un forte schiaffo, quindi facendola cadere e tirandole schiaffi e pugni;
erano intervenute le Forze dell'Ordine che avevano affidato i bambini alle cure dei vicini e accompagnato la signora in Pronto Soccorso, ove le veniva refertato un trauma zigomatico orbitrario destro e trauma cranico a seguito di percosse;
in seguito era presa in carico dagli operatori del Centro
Antiviolenza Eos e rifugiata con i bambini in una residenza protetta;
in data 19.1.2022 era emesso nei confronti del resistente ordine di protezione con cui era disposto l'allontanamento dalla casa familiare con prescrizione del divieto di avvicinamento per la durata di mesi otto;
aveva così potuto fare rientro presso la casa familiare e il nucleo familiare era assunto in carico dai Servizi sociali di
Caronno SI.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Parte_2 separazione ma contrastando l'avversa domanda di addebito al marito;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare, di porre a suo carico un contributo di mantenimento per i figli minori di euro 400,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e di nulla disporre a titolo di mantenimento del coniuge;
ha inoltre chiesto di individuare le modalità maggiormente rispondenti all'interesse dei figli minori in relazione alla frequentazione con il padre, previo svolgimento delle opportune valutazioni psicosociali ovvero, in via subordinata, di regolamentare le freqeuntazioni paterne con i figli minori a fine settimana alternati e uno o due giorni infrasettimanali.
Ha dedotto che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il sig. si era sempre Pt_2 occupato della famiglia e della moglie, facendosi carico di tutte le spese relative all'abitazione, alle utenze e alle esigenze dei figli e mettendo a disposizione della famiglia i proventi della propria attività lavorativa;
dal 2021 la moglie aveva assunto un atteggiamento autoritario e indisponente esternando astio e ponendo in essere atteggiamenti di provocazione nei confronti del marito;
in relazione all'episodio del 28.11.2021, egli aveva reagito all'aggressione della signora he Pt_1
lo aveva strattonato colpendolo ripetutamente al volto e al petto;
non potevano pertanto ritenersi integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione e di affidamento esclusivo della prole alla madre e, anzi, vi era la necessità di salvaguardare il rapporto padre figli, interrotto dalla cessazione della convivenza coniugale.
pagina 5 di 13 All'udienza del 15.6.2022 le parti sono comparse avanti al Presidente del Tribunale il quale, sentiti i coniugi separatamente, con ordinanza del 15.6.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento super esclusivo della prole alla madre con assegnazione alla stessa della casa familiare, delegava i Servizi sociali territorialmente competenti (Caronno SI e
Gallarate) per la predisposizione di un calendario di incontri del padre con i figli in spazio neutro, poneva a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento per la prole l'assegno mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese e respingeva la domanda di mantenimento del coniuge essendo la ricorrente in procinto di firmare un contratto di assunzione. L'ordinanza presidenziale era comunicata al Pubblico
Ministero e da questi vistata senza osservazioni in data 4.8.2022.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle relazioni periodiche dei Servizi sociali incaricati (13.3.2023, 31.10.2023, 3.5.2024, 24.6.2024 e
6.11.2024) e all'udienza del 22.10.2024 è stata sentita la minore All'udienza del R_
19.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di addebito della separazione al marito
La domanda di addebito della separazione al marito articolata da è fondata Pt_1 Parte_1
e deve essere accolta.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di pagina 6 di 13 comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis
(Cass.3925/2018; Cass.31351/2022 – Cass. ord. 07/08/2024, n. 22294).
Nel caso di specie, pur nell'ambito di una crisi coniugale già emersa e a fronte della intenzione palesata dalla odierna ricorrente di procedere alla separazione, gli accadimenti del 28.11.2021 che l'odierna ricorrente pone a fondamento della domanda di addebito risultano connotati da una significativa gravità, tanto da avere giustificato non solo l'emissione di un decreto ex art. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c. (decreto in data 9.1.2022 nel procedimento n. 3625/2021 RG) con cui è stato disposto l'allontanamento del resistente dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento, ma da avere reso necessario l'inserimento dell'odierna ricorrente unitamente ai figli minori in un contesto protetto, ponendo così fine alla convivenza coniugale.
Come correttamente osservato nel provvedimento citato di emissione dell'ordine di protezione, in un contesto “che è di pe sé di forte conflittualità, si inserisce l'episodio occorso in data 28 novembre 2021, nel quale il litigio dei genitori per motivi estremamente futili (a conferma dell'atmosfera estremamente tesa nella casa familiare) ha addirittura richiesto l'intervento dei
Carabinieri. La gravità dell'episodio consiste non tanto nella lesione documentata subita dalla ricorrente (verbale di dimissioni del Pronto soccorso del 28.11.2021) quanto per le sue modalità; sono stati infatti coinvolti direttamente i figli minori, i più grandi dei quali e hanno Per_6 Per_7 un'età che li rende pienamente capaci di comprendere e interpretare episodi del genere che per loro si traducono in profondi traumi. Tanto è vero che, come emerge dal verbale di intervento dei
Carabinieri, è stata proprio la bambina più grande a chiedere l'intervento degli ufficiali “perché
pagina 7 di 13 la madre era stata picchiata dal padre”(Verbale di intervento dei Carabinieri eseguito in data
28.11.2021). (…) La gravità della situazione è stata poi valutata dagli operatori del centro di accoglienza “Eos”, i quali dopo aver avuto un colloquio con la donna hanno ritenuto opportuno proporle di rimanere con i bambini in una residenza protetta”.
In tale contesto, considerata la gravità dell'episodio descritto, accaduto alla presenza dei bambini e che ha definitivamente posto fine alla convivenza coniugale, pur in un quadro preesistente di contrasto coniugale, ritiene il Tribunale che debbano ritenersi sussistenti i presupposti per disporre ex art. 151 c. 2 c.c. l'addebito della separazione al marito.
3. La responsabilità genitoriale
Dalle relazioni periodiche dei Servizi sociali come dimesse in atti, emerge che la signora Pt_1
nonostante le difficoltà palesate rispetto al sig. le difficoltà economiche e nella gestione dei Pt_2
quattro figli minori e delle incombenze lavorative, costituisce indubbiamente la figura genitoriale di riferimento per tutti i figli minori, verso cui nutre un sincero affetto. La figlia minore R_ sentita personalmente all'udienza del 22.10.2024, ha confermato di avere un bel rapporto con la madre, “condivido con lei le mie esperienze, sia belle sia brutte”, di considerarla come punto di riferimento e come sostegno: “un pregio della mamma è che è molto forte, un difetto è che è un po' impaziente”. Nell'ultima relazione in atti (6.11.2024) i Servizi hanno riferito che nell'ultimo periodo, anche grazie alla maggiore collaborazione della signora e agli interventi di supporto avviati, la situazione è maggiormente stabile sia per i minori sia per la figura materna.
Il padre sig. ha da tempo interrotto i rapporti con i figli e nell'ultimo periodo si è reso irreperibile Pt_2 anche nei confronti del Servizio territoriale. A seguito di un primo incontro tenuto presso il Servizio in data 24.6.2024, i minori hanno confermato alle operatrici di non avere piacere nel rivedere il padre,
hanno espresso diverse criticità nel suo modo di relazionarsi e tutti, tranne il piccolo , Persona_4 hanno espresso chiaramente l'intenzione di non volerlo più rincontrare. Il sig. dopo l'incontro Pt_2
con i figli, non ha più contattato il Servizio per chiedere notizie dei bambini e non ha presenziato ad un ulteriore incontro programmato. Anche sentita personalmente dal giudice istruttore, ha R_ esternato un sentito di delusione nei confronti del padre e espresso chiaramente la sua attuale decisione di non volerlo rivedere (“ho visto PÀ l'ultima volta il 21 maggio, non ci vedevamo da 3 anni;
l'incontro è andato un po' così anche perché da parte sua non c'è stata molta collaborazione, mi ha parlato anche di rispetto ma da parte sua non c'è mai stato. La tutela prima dell'incontro mi aveva detto di spiegargli dove secondo me sbagliava ma quando gli ho parlato lui mi ha detto che dovevo
pagina 8 di 13 avere più rispetto per lui, anche se lui non ha mai avuto molto rispetto per me;
mio PÀ con me ha sbagliato in tante cose e non era presente, durante l'incontro gli ho detto questo e anche dell'episodio in cui seguiva la mamma, (un giorno di quest'anno prima del mio compleanno noi eravamo a casa e la mamma stava tornando dal lavoro quando ha visto la macchina del PÀ alla stazione a Gallarate,
e ha visto il PÀ che la stava seguendo, questo episodio me lo ha riferito la mamma perché era un po' spaventata) oppure del fatto di non pagare e di non fare la sua parte di PÀ ossia pensare anche al
benessere dei suoi figli;
avrebbe dovuto essere più presente e non mi ha mai dimostrato di tenere a me.
Quel giorno abbiamo discusso, alla fine io e i miei fratelli abbiamo deciso di lasciare perdere perché
è difficile che cambi;
ho parlato di questo incontro anche con i servizi sociali, gli ho detto le stesse
cose che sto dicendo ora e che io e i miei fratelli non ci teniamo tanto a vederlo;
io per ora non ci tengo
a fare un altro incontro, adesso è quello che penso, magari in futuro cambierò idea”.
In tale contesto, alla luce delle univoche risultanze in atti, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa ex art. 337 quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
Per effetto del collocamento dei figli minori presso la madre, deve essere confermata l'assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Caronno SI via Veneto n. 100 ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c..
La ripresa del rapporto tra il sig. e i figli minori, a fronte di una stabile intenzione e disponibilità Pt_2 dello stesso di riprendere il rapporto genitoriale, dovrà essere mediata dai Servizi sociali territorialmente competenti ai quali deve essere demandata, previa verifica della disponibilità dei minori e della rispondenza all'interesse degli stessi, una calendarizzazione di incontri, inizialmente osservati in spazio neutro, salvo prevedere una progressiva liberalizzazione in caso di andamento positivo.
Deve essere inoltre confermata la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo da parte dei
Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Caronno SI (luogo di residenza dei figli minori e della madre), con incarico di: -proseguire l'intervento educativo e di supporto psicologico in favore dei figli minori per il tempo ritenuto necessario;
- curare la prosecuzione di un percorso di supporto psicologico per la madre per il tempo necessario e avviare il padre, laddove manifestasse la pagina 9 di 13 disponibilità, ad un percorso di supporto alla genitorialità funzionale alla ripresa della relazione con la prole;
con facoltà di porre in essere gli ulteriori interventi ritenuti necessari in favore dei figli minori e dei genitori nonché di segnalare alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse medio tempore essere riscontrata.
4. Le questioni economiche
Quanto alle questioni economiche, si osserva che la situazione economico reddituale delle parti come risultante dagli atti del giudizio è come di seguito compendiabile.
La ricorrente, che in sede di ricorso ha dedotto di essere disoccupata, ha dimostrato impegno nel reperimento di una attività lavorativa che le consentisse di fare fronte alle esigenze della famiglia e nell'ultima relazione dei Servizi sociali del 6 novembre 2024 risulta proseguire la sua attività lavorativa presso l'aeroporto di Malpensa dove si occupa della preparazione delle provviste per i voli diretti in
Usa, con orario diurno dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e due giorni di riposo settimanali. Dalle buste paga dei mesi di agosto – ottobre 2024 dimesse in atti in data 18.11.2024 risulta avere percepito un reddito medio di circa 1.200 euro mensili netti in busta paga. Vive con i figli minori in un immobile condotto in locazione verso il canone mensile di 650,00 euro.
Il sig. all'epoca dell'instaurazione del giudizio era dipendente della ditta Gea S.r.l. di Pt_2
Castelseprio con uno stipendio in busta paga variabile tra i 1.200 e i 1.700 euro mensili netti (Cfr. buste paga in atti). Nella memoria del 18.11.2024 la difesa ha dedotto che al momento il sig. si Pt_2 troverebbe all'estero per motivi di salute e sarebbe privo di una occupazione lavorativa. Nessuna documentazione è stata fornita a supporto di tali allegazioni.
In tale contesto, valutate le risultanze di causa e tenuto conto delle esigenze dei figli minori, il Collegio
stima congruo confermare a carico del padre il contributo di mantenimento già previsto in sede presidenziale. Pertanto, deve essere posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00 complessivi (euro 100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat con decorrenza dal giugno 2022 (Cfr. ordinanza del 15.6.2022), oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
L'assegno unico universale spettante ai figli minori deve essere percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario esclusivo della prole.
pagina 10 di 13 In assenza di prova circa la sussistenza di una situazione di squilibrio, nell'attualità, della condizione economico patrimoniale dei coniugi e altresì valutato che la ricorrente, nell'attualità, dispone di una attività lavorativa, la domanda volta al mantenimento del coniuge non può essere accolta, con conferma,
sul punto, delle determinazioni già assunte in sede di ordinanza presidenziale.
Nulla sull'istanza di versamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 c.c. del contributo di mantenimento per la prole in assenza di prova circa una stabile occupazione del resistente e non essendo tale domanda riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (come tale da intendersi rinunciata).
5. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di separazione personale dei coniugi e valutata la soccombenza del resistente rispetto alle domande di addebito della separazione e in relazione alla responsabilità genitoriale, quest'ultimo deve essere condannato alla refusione di ½ delle spese di lite nei confronti dell'IO (nel caso di conferma dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato) o alla ricorrente (nel caso in cui non venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) che si liquidano come da D.M.55/2014 tenuto conto del valore indeterminato del giudizio e dell'attività difensiva e istruttoria svolta, con l'ausilio dei Servizi
sociali. Compensato il restante ½.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Metete, Citta di Kinshasa nella Repubblica
Democratica del Congo in data 10.4.2009, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Malnate dell'anno 2016, atto n. 22, Parte II, Serie C, con addebito al marito Parte_2
2. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Malnate (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Conferma l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori Persona_1
(Varese, 27.5.2011) (Varese 29.11.2012), Persona_2 Persona_3
pagina 11 di 13 (Varese, 31.8.2015) e (Varese, 24.3.2019), con Per_3 Persona_4
collocamento presso la madre e con facoltà per la stessa ex art. 337 quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
4. Conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Parte_1
Caronno SI via Veneto n. 100;
5. Dispone che la ripresa del rapporto tra il sig. e i figli minori, a fronte di una stabile Pt_2
intenzione e disponibilità dello stesso di riprendere il rapporto genitoriale, debba essere mediata dai Servizi sociali territorialmente competenti ai quali deve essere demandata, previa verifica della disponibilità dei minori e della rispondenza all'interesse degli stessi, una calendarizzazione di incontri, inizialmente osservati in spazio neutro, salvo prevedere una progressiva liberalizzazione in caso di andamento positivo.
6. Conferma la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Caronno SI (luogo di residenza dei figli minori e della madre), secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
7. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00 complessivi (euro
100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via indiretta alla madre entro Parte_1
il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat con decorrenza dal giugno
2022, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
8. L'assegno unico universale spettante per i figli minori deve essere percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario esclusivo della prole;
9. Respinge la domanda di mantenimento del coniuge articolata da Parte_1
10. Condanna alla refusione di ½ delle spese di lite in favore dell'IO Parte_2
(nel caso di conferma dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato) o della pagina 12 di 13 ricorrente (nel caso in cui non venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) che si liquidano come da D.m.55/2014 in euro 3.800,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
11. Compensa il restante ½ delle spese di lite.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimti Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
cittadina italiana, con il patrocinio dell'avv. MAUCERI ISABELLA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Dei Mulini Grassi n. 3, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da Delibera del COA di Varese del 29.3.2022,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. ), nato in [...] l'[...], cittadino Parte_2 C.F._2
italiano, con il patrocinio dell'avv. MACERANI GENNY, elettivamente domiciliato presso il difensore in Varese, via Robbioni n. 39, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Parte_1 Parte_2
con addebito della responsabilità al marito per le ragioni di cui in atti;
[...]
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malnate, ove il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di separazione [matrimonio, contratto nel Comune di Metete – Citta di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo in data 10.4.2009 – trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Malnate in data 10.4.2002 al n.
22 parte II serie C];
3) assegnare la casa familiare sita in Caronno SI via Veneto n. 100, alla signora
[...]
con tutti gli arredi in essa contenuti;
Parte_1
4) disporre l'affidamento super esclusivo alla signora dei figli minori: Parte_1
(Varese, 27.5.2011), (Varese 29.11.2012), Persona_1 Persona_2
(Varese, 31.8.2015), (Varese, Persona_3 Persona_4
24.3.2019) in ogni caso riservando alla stessa le decisioni di maggior interesse per i figli, quali quelle in materia di residenza, passaporto o altri documenti, salute e scuola, con collocazione e domiciliazione presso la madre;
5) confermare l'incarico ai Servizi Sociali del Comune di Caronno SI, territorialmente competenti, perché continuino nel monitoraggio del nucleo e nel sostegno ai minori attraverso la prosecuzione dei percorsi in atto (sostegno psicologico e ADM);
6) alla luce delle risultanze in atti, sospendere le visite tra padre e figli e disporre che le stesse siano eventualmente riattivate solo attraverso l'intervento dei Servizi Sociali competenti e tenuto conto della volontà dei figli.
7) disporre che il padre signor a titolo di concorso nel mantenimento dei Parte_2
quattro figli minori, versi alla madre signora entro il giorno 10 a far tempo Parte_1
dal mese di gennaio 2022 con accredito sulla carta Postepay Evolution n. 533171141070934 –
IBAN: [...] la somma mensile di € 600,00 (€ 150,00 per ogni figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con assegno unico interamente alla madre;
8) disporre che il signor oncorra, sempre a favore dei figli minori, alle spese Parte_2
straordinarie in ragione del 50% con la ricorrente, come individuate dalle Linee Guida del CNF, in adozione presso questo Tribunale;
pagina 2 di 13 9) disporre a carico del marito signor in favore della moglie signora Parte_2 [...] il versamento di un assegno alimentare non inferiore a € 150,00 mensili stante il Parte_1
suo stato di obiettiva difficoltà economica e non stabile occupazione”;
Per parte resistente:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
rigettando la domanda di addebito in capo al marito formulata dalla ricorrente;
ciò per tutte le ragioni contenute nei propri atti difensivi;
affidare congiuntamente i minori , Persona_1 Persona_2 [...]
, ad entrambi i genitori, Per_3 Persona_5 Parte_2
e con collocamento prevalente dei figli presso la residenza materna sita a Parte_1
Caronno SI, in Via Vittorio Veneto n.100; assegnare la casa familiare alla Signora con ogni bene mobile ivi staggito;
Parte_1 la ricorrente Signora titolare del contratto di locazione dell'immobile sito a Caronno Pt_1
SI, in Via Vittorio Veneto n.100, provvederà a sostenere ogni spesa di locazione e di utenza civile;
dare atto che il Signor si è trasferito presso un'altra abitazione Parte_2
asportando con sé i propri effetti personali;
disporre in capo al Signor il contributo al mantenimento per i figli nella Parte_2 somma complessiva di € 400,00 (€ 100,00 a figlio) che verrà corrisposto alla ricorrente a mezzo bonifico bancario dal marito entro il giorno 15 di ogni mese;
oltre le spese straordinarie al 50% così come dettagliatamente individuate nelle Linee Guida del Tribunale di Varese, ad oggi, in uso;
rigettare l'istanza di assegno di mantenimento di € 150,00 formulata dalla Signora Parte_1
in quanto infondata per tutte le ragioni rappresentate in premessa nella comparsa di
[...]
costituzione e difesa del resistente nonché in tutti gli atti difensivi;
rigettare l'istanza ex art. 156 cc. formulata dalla Signora nel proprio ricorso Parte_1
introduttivo in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni rappresentante dal resistente nei propri atti difensivi così come supportate da allegata documentazione in atti;
disporre la prosecuzione della presa in carico e monitoraggio da parte dei Servizi sociali incaricati con prosecuzione/attivazione degli interventi di sostegno prospettati in favore dei minori e del nucleo familiare;
in via subordinata, regolamentare le visite genitoriali consentendo al padre,
d'intrattenersi con i minori a week end alterni dal venerdì dalle ore 19.00 sino alla domenica alle ore 20.00 nonché uno o due pomeriggi infrasettimanali ovvero secondo le indicazioni dei Servizi
pagina 3 di 13 Sociali territorialmente competenti ed incaricati che approfondiranno e valuteranno la regolamentazione delle visite a seguito del percorso instaurando tra padre e minori. Con vittoria di spese, tecniche e competenze professionali di giudizio. In via istruttoria si insiste per
l'accoglimento delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. depositate in atti dalla scrivente.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio nel Comune di Metete, Parte_1 Parte_2
Citta di Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo in data 10.4.2009, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Malnate dell'anno 2016, atto n. 22, Parte II, Serie C.
Dall'unione sono nati i figli minori (Varese, 27.5.2011) Persona_1 [...]
(Varese 29.11.2012), (Varese, 31.8.2015) e Persona_2 Persona_3 [...]
(Varese, 24.3.2019). Persona_4
Con ricorso depositato in data 5.5.2022, ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre con assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Caronno SI, in via Veneto n. 100, di confermare l'incarico ai Servizi sociali per il supporto al nucleo familiare e per la regolamentazione delle freqeuntazioni del padre con i figli minori, di porre a carico del resistente l'importo mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'importo mensile di euro 150,00 a titolo di mantenimento del coniuge, disponendo il versamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 c.c..
Ha dedotto che il matrimonio aveva avuto nel corso degli anni alterne vicende poiché il sig. Pt_2
non si era mai concretamente occupato della famiglia e delle esigenze scolastiche, educative e di salute dei figli minori, aveva sempre gestito in modo unilaterale le proprie risorse economiche negando il proprio aiuto alla famiglia;
stanca di tale situazione, la ricorrente aveva esternato la volontà di separarsi e da allora il rapporto si era tramutato in continui litigi e discussioni;
in una di queste discussioni nell'agosto del 2021 il marito le aveva tirato un forte schiaffo alla presenza dei figli minori e in data 28.11.2021 il sig. l'aveva picchiata, sempre alla presenza dei figli, Pt_2
pagina 4 di 13 dapprima tirandole un forte schiaffo, quindi facendola cadere e tirandole schiaffi e pugni;
erano intervenute le Forze dell'Ordine che avevano affidato i bambini alle cure dei vicini e accompagnato la signora in Pronto Soccorso, ove le veniva refertato un trauma zigomatico orbitrario destro e trauma cranico a seguito di percosse;
in seguito era presa in carico dagli operatori del Centro
Antiviolenza Eos e rifugiata con i bambini in una residenza protetta;
in data 19.1.2022 era emesso nei confronti del resistente ordine di protezione con cui era disposto l'allontanamento dalla casa familiare con prescrizione del divieto di avvicinamento per la durata di mesi otto;
aveva così potuto fare rientro presso la casa familiare e il nucleo familiare era assunto in carico dai Servizi sociali di
Caronno SI.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Parte_2 separazione ma contrastando l'avversa domanda di addebito al marito;
ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare, di porre a suo carico un contributo di mantenimento per i figli minori di euro 400,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie e di nulla disporre a titolo di mantenimento del coniuge;
ha inoltre chiesto di individuare le modalità maggiormente rispondenti all'interesse dei figli minori in relazione alla frequentazione con il padre, previo svolgimento delle opportune valutazioni psicosociali ovvero, in via subordinata, di regolamentare le freqeuntazioni paterne con i figli minori a fine settimana alternati e uno o due giorni infrasettimanali.
Ha dedotto che, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il sig. si era sempre Pt_2 occupato della famiglia e della moglie, facendosi carico di tutte le spese relative all'abitazione, alle utenze e alle esigenze dei figli e mettendo a disposizione della famiglia i proventi della propria attività lavorativa;
dal 2021 la moglie aveva assunto un atteggiamento autoritario e indisponente esternando astio e ponendo in essere atteggiamenti di provocazione nei confronti del marito;
in relazione all'episodio del 28.11.2021, egli aveva reagito all'aggressione della signora he Pt_1
lo aveva strattonato colpendolo ripetutamente al volto e al petto;
non potevano pertanto ritenersi integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione e di affidamento esclusivo della prole alla madre e, anzi, vi era la necessità di salvaguardare il rapporto padre figli, interrotto dalla cessazione della convivenza coniugale.
pagina 5 di 13 All'udienza del 15.6.2022 le parti sono comparse avanti al Presidente del Tribunale il quale, sentiti i coniugi separatamente, con ordinanza del 15.6.2022 autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento super esclusivo della prole alla madre con assegnazione alla stessa della casa familiare, delegava i Servizi sociali territorialmente competenti (Caronno SI e
Gallarate) per la predisposizione di un calendario di incontri del padre con i figli in spazio neutro, poneva a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento per la prole l'assegno mensile di euro 400,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese e respingeva la domanda di mantenimento del coniuge essendo la ricorrente in procinto di firmare un contratto di assunzione. L'ordinanza presidenziale era comunicata al Pubblico
Ministero e da questi vistata senza osservazioni in data 4.8.2022.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'acquisizione delle relazioni periodiche dei Servizi sociali incaricati (13.3.2023, 31.10.2023, 3.5.2024, 24.6.2024 e
6.11.2024) e all'udienza del 22.10.2024 è stata sentita la minore All'udienza del R_
19.11.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle domande e delle allegazioni delle parti sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di addebito della separazione al marito
La domanda di addebito della separazione al marito articolata da è fondata Pt_1 Parte_1
e deve essere accolta.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di Cassazione, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di pagina 6 di 13 comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016). È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass.
7388/2017; Cass. 35249/2023). Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis
(Cass.3925/2018; Cass.31351/2022 – Cass. ord. 07/08/2024, n. 22294).
Nel caso di specie, pur nell'ambito di una crisi coniugale già emersa e a fronte della intenzione palesata dalla odierna ricorrente di procedere alla separazione, gli accadimenti del 28.11.2021 che l'odierna ricorrente pone a fondamento della domanda di addebito risultano connotati da una significativa gravità, tanto da avere giustificato non solo l'emissione di un decreto ex art. 342 bis c.c. e 736 bis c.p.c. (decreto in data 9.1.2022 nel procedimento n. 3625/2021 RG) con cui è stato disposto l'allontanamento del resistente dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento, ma da avere reso necessario l'inserimento dell'odierna ricorrente unitamente ai figli minori in un contesto protetto, ponendo così fine alla convivenza coniugale.
Come correttamente osservato nel provvedimento citato di emissione dell'ordine di protezione, in un contesto “che è di pe sé di forte conflittualità, si inserisce l'episodio occorso in data 28 novembre 2021, nel quale il litigio dei genitori per motivi estremamente futili (a conferma dell'atmosfera estremamente tesa nella casa familiare) ha addirittura richiesto l'intervento dei
Carabinieri. La gravità dell'episodio consiste non tanto nella lesione documentata subita dalla ricorrente (verbale di dimissioni del Pronto soccorso del 28.11.2021) quanto per le sue modalità; sono stati infatti coinvolti direttamente i figli minori, i più grandi dei quali e hanno Per_6 Per_7 un'età che li rende pienamente capaci di comprendere e interpretare episodi del genere che per loro si traducono in profondi traumi. Tanto è vero che, come emerge dal verbale di intervento dei
Carabinieri, è stata proprio la bambina più grande a chiedere l'intervento degli ufficiali “perché
pagina 7 di 13 la madre era stata picchiata dal padre”(Verbale di intervento dei Carabinieri eseguito in data
28.11.2021). (…) La gravità della situazione è stata poi valutata dagli operatori del centro di accoglienza “Eos”, i quali dopo aver avuto un colloquio con la donna hanno ritenuto opportuno proporle di rimanere con i bambini in una residenza protetta”.
In tale contesto, considerata la gravità dell'episodio descritto, accaduto alla presenza dei bambini e che ha definitivamente posto fine alla convivenza coniugale, pur in un quadro preesistente di contrasto coniugale, ritiene il Tribunale che debbano ritenersi sussistenti i presupposti per disporre ex art. 151 c. 2 c.c. l'addebito della separazione al marito.
3. La responsabilità genitoriale
Dalle relazioni periodiche dei Servizi sociali come dimesse in atti, emerge che la signora Pt_1
nonostante le difficoltà palesate rispetto al sig. le difficoltà economiche e nella gestione dei Pt_2
quattro figli minori e delle incombenze lavorative, costituisce indubbiamente la figura genitoriale di riferimento per tutti i figli minori, verso cui nutre un sincero affetto. La figlia minore R_ sentita personalmente all'udienza del 22.10.2024, ha confermato di avere un bel rapporto con la madre, “condivido con lei le mie esperienze, sia belle sia brutte”, di considerarla come punto di riferimento e come sostegno: “un pregio della mamma è che è molto forte, un difetto è che è un po' impaziente”. Nell'ultima relazione in atti (6.11.2024) i Servizi hanno riferito che nell'ultimo periodo, anche grazie alla maggiore collaborazione della signora e agli interventi di supporto avviati, la situazione è maggiormente stabile sia per i minori sia per la figura materna.
Il padre sig. ha da tempo interrotto i rapporti con i figli e nell'ultimo periodo si è reso irreperibile Pt_2 anche nei confronti del Servizio territoriale. A seguito di un primo incontro tenuto presso il Servizio in data 24.6.2024, i minori hanno confermato alle operatrici di non avere piacere nel rivedere il padre,
hanno espresso diverse criticità nel suo modo di relazionarsi e tutti, tranne il piccolo , Persona_4 hanno espresso chiaramente l'intenzione di non volerlo più rincontrare. Il sig. dopo l'incontro Pt_2
con i figli, non ha più contattato il Servizio per chiedere notizie dei bambini e non ha presenziato ad un ulteriore incontro programmato. Anche sentita personalmente dal giudice istruttore, ha R_ esternato un sentito di delusione nei confronti del padre e espresso chiaramente la sua attuale decisione di non volerlo rivedere (“ho visto PÀ l'ultima volta il 21 maggio, non ci vedevamo da 3 anni;
l'incontro è andato un po' così anche perché da parte sua non c'è stata molta collaborazione, mi ha parlato anche di rispetto ma da parte sua non c'è mai stato. La tutela prima dell'incontro mi aveva detto di spiegargli dove secondo me sbagliava ma quando gli ho parlato lui mi ha detto che dovevo
pagina 8 di 13 avere più rispetto per lui, anche se lui non ha mai avuto molto rispetto per me;
mio PÀ con me ha sbagliato in tante cose e non era presente, durante l'incontro gli ho detto questo e anche dell'episodio in cui seguiva la mamma, (un giorno di quest'anno prima del mio compleanno noi eravamo a casa e la mamma stava tornando dal lavoro quando ha visto la macchina del PÀ alla stazione a Gallarate,
e ha visto il PÀ che la stava seguendo, questo episodio me lo ha riferito la mamma perché era un po' spaventata) oppure del fatto di non pagare e di non fare la sua parte di PÀ ossia pensare anche al
benessere dei suoi figli;
avrebbe dovuto essere più presente e non mi ha mai dimostrato di tenere a me.
Quel giorno abbiamo discusso, alla fine io e i miei fratelli abbiamo deciso di lasciare perdere perché
è difficile che cambi;
ho parlato di questo incontro anche con i servizi sociali, gli ho detto le stesse
cose che sto dicendo ora e che io e i miei fratelli non ci teniamo tanto a vederlo;
io per ora non ci tengo
a fare un altro incontro, adesso è quello che penso, magari in futuro cambierò idea”.
In tale contesto, alla luce delle univoche risultanze in atti, sussistono i presupposti per confermare l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con collocamento presso la stessa e con facoltà per la stessa ex art. 337 quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori.
Per effetto del collocamento dei figli minori presso la madre, deve essere confermata l'assegnazione alla stessa della casa familiare sita in Caronno SI via Veneto n. 100 ai sensi dell'art. 337 sexies c.p.c..
La ripresa del rapporto tra il sig. e i figli minori, a fronte di una stabile intenzione e disponibilità Pt_2 dello stesso di riprendere il rapporto genitoriale, dovrà essere mediata dai Servizi sociali territorialmente competenti ai quali deve essere demandata, previa verifica della disponibilità dei minori e della rispondenza all'interesse degli stessi, una calendarizzazione di incontri, inizialmente osservati in spazio neutro, salvo prevedere una progressiva liberalizzazione in caso di andamento positivo.
Deve essere inoltre confermata la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo da parte dei
Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Caronno SI (luogo di residenza dei figli minori e della madre), con incarico di: -proseguire l'intervento educativo e di supporto psicologico in favore dei figli minori per il tempo ritenuto necessario;
- curare la prosecuzione di un percorso di supporto psicologico per la madre per il tempo necessario e avviare il padre, laddove manifestasse la pagina 9 di 13 disponibilità, ad un percorso di supporto alla genitorialità funzionale alla ripresa della relazione con la prole;
con facoltà di porre in essere gli ulteriori interventi ritenuti necessari in favore dei figli minori e dei genitori nonché di segnalare alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio che dovesse medio tempore essere riscontrata.
4. Le questioni economiche
Quanto alle questioni economiche, si osserva che la situazione economico reddituale delle parti come risultante dagli atti del giudizio è come di seguito compendiabile.
La ricorrente, che in sede di ricorso ha dedotto di essere disoccupata, ha dimostrato impegno nel reperimento di una attività lavorativa che le consentisse di fare fronte alle esigenze della famiglia e nell'ultima relazione dei Servizi sociali del 6 novembre 2024 risulta proseguire la sua attività lavorativa presso l'aeroporto di Malpensa dove si occupa della preparazione delle provviste per i voli diretti in
Usa, con orario diurno dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e due giorni di riposo settimanali. Dalle buste paga dei mesi di agosto – ottobre 2024 dimesse in atti in data 18.11.2024 risulta avere percepito un reddito medio di circa 1.200 euro mensili netti in busta paga. Vive con i figli minori in un immobile condotto in locazione verso il canone mensile di 650,00 euro.
Il sig. all'epoca dell'instaurazione del giudizio era dipendente della ditta Gea S.r.l. di Pt_2
Castelseprio con uno stipendio in busta paga variabile tra i 1.200 e i 1.700 euro mensili netti (Cfr. buste paga in atti). Nella memoria del 18.11.2024 la difesa ha dedotto che al momento il sig. si Pt_2 troverebbe all'estero per motivi di salute e sarebbe privo di una occupazione lavorativa. Nessuna documentazione è stata fornita a supporto di tali allegazioni.
In tale contesto, valutate le risultanze di causa e tenuto conto delle esigenze dei figli minori, il Collegio
stima congruo confermare a carico del padre il contributo di mantenimento già previsto in sede presidenziale. Pertanto, deve essere posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00 complessivi (euro 100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via indiretta alla madre entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat con decorrenza dal giugno 2022 (Cfr. ordinanza del 15.6.2022), oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese.
L'assegno unico universale spettante ai figli minori deve essere percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario esclusivo della prole.
pagina 10 di 13 In assenza di prova circa la sussistenza di una situazione di squilibrio, nell'attualità, della condizione economico patrimoniale dei coniugi e altresì valutato che la ricorrente, nell'attualità, dispone di una attività lavorativa, la domanda volta al mantenimento del coniuge non può essere accolta, con conferma,
sul punto, delle determinazioni già assunte in sede di ordinanza presidenziale.
Nulla sull'istanza di versamento diretto da parte del datore di lavoro ex art. 156 c.c. del contributo di mantenimento per la prole in assenza di prova circa una stabile occupazione del resistente e non essendo tale domanda riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (come tale da intendersi rinunciata).
5. Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di separazione personale dei coniugi e valutata la soccombenza del resistente rispetto alle domande di addebito della separazione e in relazione alla responsabilità genitoriale, quest'ultimo deve essere condannato alla refusione di ½ delle spese di lite nei confronti dell'IO (nel caso di conferma dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato) o alla ricorrente (nel caso in cui non venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) che si liquidano come da D.M.55/2014 tenuto conto del valore indeterminato del giudizio e dell'attività difensiva e istruttoria svolta, con l'ausilio dei Servizi
sociali. Compensato il restante ½.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio nel Comune di Metete, Citta di Kinshasa nella Repubblica
Democratica del Congo in data 10.4.2009, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di
Malnate dell'anno 2016, atto n. 22, Parte II, Serie C, con addebito al marito Parte_2
2. Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Malnate (VA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Conferma l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori Persona_1
(Varese, 27.5.2011) (Varese 29.11.2012), Persona_2 Persona_3
pagina 11 di 13 (Varese, 31.8.2015) e (Varese, 24.3.2019), con Per_3 Persona_4
collocamento presso la madre e con facoltà per la stessa ex art. 337 quater c.c. di assumere in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
4. Conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Parte_1
Caronno SI via Veneto n. 100;
5. Dispone che la ripresa del rapporto tra il sig. e i figli minori, a fronte di una stabile Pt_2
intenzione e disponibilità dello stesso di riprendere il rapporto genitoriale, debba essere mediata dai Servizi sociali territorialmente competenti ai quali deve essere demandata, previa verifica della disponibilità dei minori e della rispondenza all'interesse degli stessi, una calendarizzazione di incontri, inizialmente osservati in spazio neutro, salvo prevedere una progressiva liberalizzazione in caso di andamento positivo.
6. Conferma la presa in carico e lo stretto monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi sociali territorialmente competenti per il Comune di Caronno SI (luogo di residenza dei figli minori e della madre), secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
7. Conferma a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Parte_2 dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile di euro 400,00 complessivi (euro
100,00 per ciascun figlio), da corrispondersi in via indiretta alla madre entro Parte_1
il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, oltre alla rivalutazione annuale Istat con decorrenza dal giugno
2022, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee
Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
8. L'assegno unico universale spettante per i figli minori deve essere percepito integralmente dalla madre quale genitore affidatario esclusivo della prole;
9. Respinge la domanda di mantenimento del coniuge articolata da Parte_1
10. Condanna alla refusione di ½ delle spese di lite in favore dell'IO Parte_2
(nel caso di conferma dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello stato) o della pagina 12 di 13 ricorrente (nel caso in cui non venisse confermata l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato) che si liquidano come da D.m.55/2014 in euro 3.800,00 per compensi, oltre al
15% per rimborso spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
11. Compensa il restante ½ delle spese di lite.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 13 di 13