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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13/11/2025 N. 8154/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: , OS (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F.: ) rappresentati CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
e difesi dall'Avv.to AR ME nonchè dagli Avv.ti RD NN e
LI LA ed elett.te dom.to presso lo studio in Milano via A. Lamarmora, 36
RICORRENTI
contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: RT EN
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/12 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2025 i ricorrenti , Parte_1 Pt_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7
hanno convenuto in giudizio il Parte_6 Controparte_2
, chiedendo al Giudice;
[...]
“ACCERTARE E DICHIARARE diritto di parte ricorrente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. carta docente) di importo pari a euro 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 121, L. 107/2015, con riferimento a tutti gli anni di servizio a t.d. resi in favore dell'amministrazione scolastica – come infra elencati - nei limiti della prescrizione di legge, come di seguito elencati:
(3 anni scolastici): Parte_1
• a.s. 2021/22 dal 11.10.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2023/24 dal 10.10.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 04.10.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_2
• a.s. 2021/22 dal 07.10.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 23.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2024/25 dal 30.09.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_3
• a.s. 2020/21 dal 26.10.2020 al 31.08.2021;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_4
• a.s. 2021/22 dal 20.01.2022 al 30.06.2022;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 02.09.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_7
• a.s. 2022/23 dal 15.11.2022 al 09.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 17.11.2023 al 06.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 16.12.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_6
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 31.08.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
2/12 Dott. Riccardo Atanasio • a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025.
PER L'EFFETTO CONDANNARE il , in persona del Controparte_2
pro tempore, il , in persona del CP_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, il Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione di parte
[...] ricorrente detta RT del docente (o altro equipollente) con l'accredito degli importi suddetti, affinché i ricorrenti ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con riferimento a tutti gli anni di servizio a t.d. resi in favore dell'amministrazione scolastica nei limiti della prescrizione di legge, come sopra elencati;
- CONDANNARE il , in persona del , Controparte_2 Controparte_6 il , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, il , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio – ivi compreso il contributo unificato - oltre IVA, CPA e 15% per spese generali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari”.
Non si è costituita in giudizio la parte resistente, che è stata dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I ricorrenti sono docenti che lavorano alle dipendenze del Controparte_2
, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, indeterminato o
[...] iscritti nelle graduatorie GPS, come risulta dalla documentazione depositata (docc. 14-19 di parte ricorrente).
Hanno prestato servizio in favore del convenuto, con contratti a tempo determinato, CP_2 come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (docc. 1-6).
I ricorrenti lamentano di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.
RT EN, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari.
I docenti si dolgono della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avessero svolto medesime mansioni e sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
3/12 Dott. Riccardo Atanasio Il DPCM n. 32313 del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.
L'esclusione dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo DPCM del 28.11.2016.
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del
D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.
Tale condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
L'esclusione determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento.
Sulla base di quanto dedotto, i ricorrenti chiedono la condanna del Controparte_2 alla concessione in loro favore della RT elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato.
In particolare,
- , chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente Parte_1 per gli anni scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del CP_2 convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica;
- , chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli Parte_2 anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, con la condanna del convenuto CP_2 ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica;
- , chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente Parte_3 per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23 e 2024/25, con la condanna del CP_2 convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
4/12 Dott. Riccardo Atanasio per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica;
- , chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli Parte_4 anni scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del convenuto CP_2 ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta Parte_7 docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio CP_2
2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della
RT elettronica
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli Parte_6 anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del convenuto CP_2 ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica.
Il , non costituendosi in giudizio, non ha Controparte_2 introdotto elementi estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dai ricorrenti.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della RT EN, cioè
l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la RT elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La RT, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_7 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
5/12 Dott. Riccardo Atanasio teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla RT non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della RT elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Con l'intervento del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito in Legge n. 103 del 10/08/2023)
l'art. 15, ha previsto che «la RT elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Pertanto, per l'a.s. 2023/2024 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, i docente per l'anno 2023/2024 hanno sottoscritto contratti a termine con cessazione al 30.6.2024. Dunque, essendo esclusi dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, hanno diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica anche per tale annualità.
Successivamente, la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che la RT del docente, prevedendo che il beneficio della RT elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Pertanto, per l'a.s. 2024/2025 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, i docenti per l'anno 2024/2025 hanno sottoscritto contratti a termine con cessazione al 30.6.2025. Dunque, essendo esclusi dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, hanno diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica per tale annualità.
6/12 Dott. Riccardo Atanasio Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro
ES, UN e EP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro ES, UN e EP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
7/12 Dott. Controparte_8 [
l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a
[...] tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio CP_2
i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_9
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
RT del docente.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Tuttavia, con riferimento all'annualità 2024/25 per la ricorrente si deve osservare che Pt_7
l'orario lavorativo settimanale completo per i docenti della scuola secondaria, come la
è di 18 ore settimanali. Pt_7
8/12 Dott. Riccardo Atanasio Per poter accedere al beneficio della carta docente – secondo il giudicante - è necessario che il docente precario svolga la propria attività lavorativa per un numero di ore almeno pari alla metà dell'orario completo.
Nel caso di specie, la ricorrente ha stipulato un contratto con l'amministrazione con Pt_7 un orario lavorativo di 6 ore settimanali, inferiore alla metà dell'orario completo.
Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto della OS alla carta docente per l'annualità
2024/25.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo.
I ricorrenti, allegando in ricorso i rispettivi contratti a tempo determinato o indeterminato, stipulati con l'amministrazione resistente, oppure l'inserimento nelle graduatorie GPS per il biennio 2024/2026, hanno dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra gli stessi e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica.
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto di
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, Parte_1
2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 Parte_2
e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la
9/12 Dott. Riccardo Atanasio parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_3
2020/21, 2022/23 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, Parte_4
2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- OS ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_7
2022/23 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/23, Parte_6
2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore
10/12 Dott. Riccardo Atanasio nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Per tutte le considerazioni che precedono:
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_1 accredito dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_2 dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_3 accredito dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_4 dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_7 accredito dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_6 dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato).
In quanto soccombente, il va condannato a Controparte_2 rimborsare ai difensori di parte ricorrente Avv.ti AR ME;
RD
NN; LI LA, che le hanno anticipate, le spese di lite che si determinano in €
2.575,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
accerta il diritto di
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale Parte_1 di euro 1.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro Parte_2
1.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Pt_3 Parte_3 totale di euro 1.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_4 euro 1.500,00;
11/12 Dott. Riccardo Atanasio - ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Parte_7 totale di euro 1.000,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_6 euro 1.500,00.
Condanna il a rimborsare agli Avv.ti Controparte_2
AR ME, RD NN;
- dichiaratisi distrattari - le spese di lite che liquida in € 2.575,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 13/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
12/12 Dott. Riccardo Atanasio
SEZIONE LAVORO
Udienza del 13/11/2025 N. 8154/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: , OS (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F.: ) rappresentati CodiceFiscale_5 Parte_6 C.F._6
e difesi dall'Avv.to AR ME nonchè dagli Avv.ti RD NN e
LI LA ed elett.te dom.to presso lo studio in Milano via A. Lamarmora, 36
RICORRENTI
contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: RT EN
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti
1/12 Dott. Riccardo Atanasio IN FATTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2025 i ricorrenti , Parte_1 Pt_2
, , e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_7
hanno convenuto in giudizio il Parte_6 Controparte_2
, chiedendo al Giudice;
[...]
“ACCERTARE E DICHIARARE diritto di parte ricorrente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. carta docente) di importo pari a euro 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 121, L. 107/2015, con riferimento a tutti gli anni di servizio a t.d. resi in favore dell'amministrazione scolastica – come infra elencati - nei limiti della prescrizione di legge, come di seguito elencati:
(3 anni scolastici): Parte_1
• a.s. 2021/22 dal 11.10.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2023/24 dal 10.10.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 04.10.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_2
• a.s. 2021/22 dal 07.10.2021 al 30.06.2022;
• a.s. 2022/23 dal 23.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2024/25 dal 30.09.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_3
• a.s. 2020/21 dal 26.10.2020 al 31.08.2021;
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 30.06.2023;
• a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_4
• a.s. 2021/22 dal 20.01.2022 al 30.06.2022;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 02.09.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_7
• a.s. 2022/23 dal 15.11.2022 al 09.06.2023;
• a.s. 2023/24 dal 17.11.2023 al 06.06.2024;
• a.s. 2024/25 dal 16.12.2024 al 30.06.2025;
(3 anni scolastici): Parte_6
• a.s. 2022/23 dal 12.09.2022 al 31.08.2023;
• a.s. 2023/24 dal 01.09.2023 al 30.06.2024;
2/12 Dott. Riccardo Atanasio • a.s. 2024/25 dal 01.09.2024 al 30.06.2025.
PER L'EFFETTO CONDANNARE il , in persona del Controparte_2
pro tempore, il , in persona del CP_3 Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, il Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione di parte
[...] ricorrente detta RT del docente (o altro equipollente) con l'accredito degli importi suddetti, affinché i ricorrenti ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con riferimento a tutti gli anni di servizio a t.d. resi in favore dell'amministrazione scolastica nei limiti della prescrizione di legge, come sopra elencati;
- CONDANNARE il , in persona del , Controparte_2 Controparte_6 il , in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, il , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio – ivi compreso il contributo unificato - oltre IVA, CPA e 15% per spese generali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari”.
Non si è costituita in giudizio la parte resistente, che è stata dichiarata contumace.
All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.
IN DIRITTO
I ricorrenti sono docenti che lavorano alle dipendenze del Controparte_2
, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato, indeterminato o
[...] iscritti nelle graduatorie GPS, come risulta dalla documentazione depositata (docc. 14-19 di parte ricorrente).
Hanno prestato servizio in favore del convenuto, con contratti a tempo determinato, CP_2 come risulta dalla documentazione allegata al ricorso (docc. 1-6).
I ricorrenti lamentano di non aver potuto fruire, durante gli anni scolastici sopracitati, della c.d.
RT EN, istituita dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015, la quale comporta la corresponsione al docente dell'importo nominale di € 500,00 al fine di sostenere le spesa per l'aggiornamento, la formazione e la valorizzazione delle competenze professionali, in quanto dipendenti precari.
I docenti si dolgono della mancata fruizione del beneficio della carta elettronica, nonostante avessero svolto medesime mansioni e sottoposti ai medesimi obblighi formativi dei colleghi con contratto a tempo indeterminato.
3/12 Dott. Riccardo Atanasio Il DPCM n. 32313 del 23.9.2015 avrebbe previsto la concessione del beneficio della carta elettronica al solo personale docente a tempo indeterminato.
L'esclusione dei dipendenti con contratto a tempo determinato sarebbe stata confermata dal successivo DPCM del 28.11.2016.
Il diverso trattamento riservato ai lavoratori precari rispetto a quelli di ruolo si porrebbe in contrasto con quanto previsto dagli artt. 63 e 64 CCNL del 29.11.2007 e dall'art. 282 del
D.Lgs. n. 297/94 che non distinguerebbero tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato, nel disciplinare gli obblighi di formazione.
Tale condotta, inoltre, violerebbe la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, che vieta qualsiasi discriminazione tra lavoratori a termine e di ruolo e contrasterebbe con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
L'esclusione determinerebbe la violazione dei principi generali del diritto dell'Unione Europea di non discriminazione, di uguaglianza e parità di trattamento.
Sulla base di quanto dedotto, i ricorrenti chiedono la condanna del Controparte_2 alla concessione in loro favore della RT elettronica dall'importo di € 500 per ciascun anno scolastico lavorato con contratto a termine, compreso quello in corso, attesa l'illegittimità dell'esclusivo riconoscimento del beneficio economico al solo personale docente a tempo indeterminato.
In particolare,
- , chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente Parte_1 per gli anni scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del CP_2 convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica;
- , chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli Parte_2 anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, con la condanna del convenuto CP_2 ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica;
- , chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente Parte_3 per gli anni scolastici 2020/21, 2022/23 e 2024/25, con la condanna del CP_2 convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
4/12 Dott. Riccardo Atanasio per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica;
- , chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli Parte_4 anni scolastici 2021/22, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del convenuto CP_2 ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica;
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta Parte_7 docente per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del convenuto ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio CP_2
2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della
RT elettronica
- chiede il riconoscimento del beneficio della carta docente per gli Parte_6 anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25, con la condanna del convenuto CP_2 ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 1.500,00, mediante rilascio della RT elettronica.
Il , non costituendosi in giudizio, non ha Controparte_2 introdotto elementi estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dai ricorrenti.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
Innanzitutto, appare opportuno il richiamo alla normativa istitutiva della RT EN, cioè
l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la RT elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La RT, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_7 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
5/12 Dott. Riccardo Atanasio teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla RT non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”
Richiamandosi alla lettera della norma, essa stabilisce che la carta elettronica, così istituita, venga attribuita al solo personale docente di ruolo, al fine di sostenere le spese di di aggiornamento e valorizzazione delle competenze professionali, non includendo tra i beneficiari i docenti in servizio con contratto a tempo determinato.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della RT elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Con l'intervento del decreto-legge n. 69 del 2023, convertito in Legge n. 103 del 10/08/2023)
l'art. 15, ha previsto che «la RT elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Pertanto, per l'a.s. 2023/2024 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, i docente per l'anno 2023/2024 hanno sottoscritto contratti a termine con cessazione al 30.6.2024. Dunque, essendo esclusi dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, hanno diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica anche per tale annualità.
Successivamente, la Legge n. 207 del 30/12/2024 art. 1 comma 572 ha modificato l'art. 1 comma 121 della legge 13 luglio 2015, n. 107 che la RT del docente, prevedendo che il beneficio della RT elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sia erogata anche “ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Pertanto, per l'a.s. 2024/2025 i docenti con contratto a tempo determinato al 31 agosto su posto vacante e disponibile potranno ottenere il beneficio della carta docente.
Nel caso di specie, i docenti per l'anno 2024/2025 hanno sottoscritto contratti a termine con cessazione al 30.6.2025. Dunque, essendo esclusi dal novero dei soggetti che beneficiano per tale a.s. della carta elettronica, hanno diritto di ottenere la somma derivante dalla carta elettronica per tale annualità.
6/12 Dott. Riccardo Atanasio Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro
ES, UN e EP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro ES, UN e EP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_2 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_2 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia UE, non esiste una ragione oggettiva che possa giustificare una disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, dato che la somma messa a disposizione dalla carta è finalizzata alla formazione continua dei docenti e a valorizzarne le competenze professionali.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
7/12 Dott. Controparte_8 [
l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a
[...] tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
Occorre poi richiamare anche quanto deciso dal Consiglio di Stato che, con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022, ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio CP_2
i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A., ai sensi degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
È chiaro che, escludendo una parte dei lavoratori dal diritto-dovere formativo e dai mezzi per conseguirlo, tale scelta possa comportare conseguenze anche sulla qualità dell'insegnamento da loro offerto, ai quali devono essere garantiti i medesimi strumenti per poter espletare al meglio, in condizione di parità, i loro compiti di insegnamento.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del CP_9
28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
RT del docente.
Tanto detto, i principi giurisprudenziali sopra richiamati sono senza dubbio applicabili al caso di specie, ribadendo che non sussiste alcuna evidenza che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
Tuttavia, con riferimento all'annualità 2024/25 per la ricorrente si deve osservare che Pt_7
l'orario lavorativo settimanale completo per i docenti della scuola secondaria, come la
è di 18 ore settimanali. Pt_7
8/12 Dott. Riccardo Atanasio Per poter accedere al beneficio della carta docente – secondo il giudicante - è necessario che il docente precario svolga la propria attività lavorativa per un numero di ore almeno pari alla metà dell'orario completo.
Nel caso di specie, la ricorrente ha stipulato un contratto con l'amministrazione con Pt_7 un orario lavorativo di 6 ore settimanali, inferiore alla metà dell'orario completo.
Pertanto, non può essere riconosciuto il diritto della OS alla carta docente per l'annualità
2024/25.
Da ultimo, occorre precisare che, per poter chiedere di usufruire della carta elettronica per l'anno scolastico di cui è causa, è necessario che sussista un rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione. Infatti, il DPCM del 28.11.2016, regolante le modalità e i criteri di assegnazione delle somme volte alla formazione del docente, di ruolo o precario che sia, precisa all'art. 3, co. 2 che “La carta non è più fruibile all'atto della cessazione del servizio”.
La giurisprudenza di legittimità, poi, aggiunge che è sufficiente che il docente, anche senza un formale incarico lavorativo, sia presente nelle graduatorie GPS, in modo tale da confermare l'inserimento nel circuito lavorativo.
I ricorrenti, allegando in ricorso i rispettivi contratti a tempo determinato o indeterminato, stipulati con l'amministrazione resistente, oppure l'inserimento nelle graduatorie GPS per il biennio 2024/2026, hanno dato prova del rapporto che intercorre attualmente tra gli stessi e il convenuto, assolvendo al requisito richiesto al fine di ottenere il beneficio economico derivante dalla carta elettronica.
Ne deriva per l'effetto che la domanda deve trovare accoglimento e va dichiarato il diritto di
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, Parte_1
2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 Parte_2
e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la
9/12 Dott. Riccardo Atanasio parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_3
2020/21, 2022/23 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2021/22, Parte_4
2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- OS ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici Parte_7
2022/23 e 2023/24 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
- ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/23, Parte_6
2023/24 e 2024/25 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.);
Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore
10/12 Dott. Riccardo Atanasio nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Per tutte le considerazioni che precedono:
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_1 accredito dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_2 dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_3 accredito dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_4 dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con Parte_7 accredito dell'importo nominale di € 1.000 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato);
- ha diritto alla carta docente per gli anni richiesti, con accredito Parte_6 dell'importo nominale di € 1.500 (€ 500 per ogni anno di servizio a tempo determinato).
In quanto soccombente, il va condannato a Controparte_2 rimborsare ai difensori di parte ricorrente Avv.ti AR ME;
RD
NN; LI LA, che le hanno anticipate, le spese di lite che si determinano in €
2.575,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
accerta il diritto di
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale Parte_1 di euro 1.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di euro Parte_2
1.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Pt_3 Parte_3 totale di euro 1.500,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_4 euro 1.500,00;
11/12 Dott. Riccardo Atanasio - ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo Parte_7 totale di euro 1.000,00;
- ad ottenere la carta docente con accredito dell'importo totale di Parte_6 euro 1.500,00.
Condanna il a rimborsare agli Avv.ti Controparte_2
AR ME, RD NN;
- dichiaratisi distrattari - le spese di lite che liquida in € 2.575,00 oltre accessori e oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 13/11/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
12/12 Dott. Riccardo Atanasio