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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/09/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 850/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 850/2021, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Rosario Ventimiglia nell'interesse di , Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della e del sig. CP_1
dagli avv.ti Maximilian Mairov e Giorgia Lorenza Giomi per Parte_2 avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto per Controparte_2
e per essa quale procuratrice Controparte_3 Controparte_4 sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 7/07/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 25/11/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento dell'11/12/2023 poi reiterato) pronuncia la seguente
SENTENZA
Tra
, nato a [...] il 25\12\1961 e residente in [...]Parte_1
Vigliatore, Via Stracuzzi 44 (c.f. , nella qualità di legale C.F._1 rappresentante pro-tempore della con sede in Terme Vigliatore (ME), CP_1
Via Stracuzzi n. 3 e del sig. nato a [...] il 16\08\1991 e Parte_2 residente in [...] (c.f.
), rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. C.F._2
Rosario Ventimiglia, presso il cui studio in San Salvatore di Fitalia, Via dei Mille 3, sono elettivamente domiciliati, attori-opponenti
Contro
(C.F. ) con sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio CP_5 P.IVA_1
n. 8, Società appartenente al Gruppo Bancario iscritto all'Albo Controparte_2 dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, in persona del procuratore speciale, dott.
[...]
giusta procura del 11.04.2018 in autentica Notaio dott. CP_6 Per_1 in Chiesa in Valmalenco, Rep. 5424, Racc. 2775, rappresentata e difesa, per
[...] procura in atti, dagli avvocati Maximilian Mairov e Giorgia Lorenza Giomi con studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5, convenuta-opposta
E con l'intervento di con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n.2, codice Controparte_3
Pag. 1 a 12 R. G. n. 850/2021
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, – Monza-
Brianza – Lodi, , in persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa P.IVA_2
e per essa quale mandataria in forza di procura speciale Controparte_7 del 17/12/2021 in autentica del Dr.ssa Notaio in Sesto San Persona_2
Giovanni (Rep. n.690 – Racc. n.413) registrata a Milano, DP II il 20/12/2021 al n.132300, Serie 1/T, avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto CP_4 elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea, via C. Alberto n.9, presso lo studio dell'avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto, per procura in atti, interveniente avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 152\21 emesso da questo tribunale e notificato il 16\04\21.-
In fatto ed in diritto
Con ricorso dell'8/04/2021 era richiesto al Tribunale di Barcellona, decreto ingiuntivo per la somma di € 38.184,37 oltre gli interessi e le competenze sulla sorte capitale al tasso convenzionale convenuto, e - in ogni caso - entro i limiti di legge, dal
23.12.2020 che era emesso in data 14.04.2021 per il pagamento del suddetto importo oltre al pagamento delle spese quantificate in € 1236,00 per spese vive e per compensi oltre gli accessori di legge.
Regolarmente notificato il ricorso ed il decreto alla società debitrice ed al garante, con atto notificato il 18.05.21 la Società ed il garante proponevano opposizione per i seguenti motivi: errato conteggio delle somme dovute. Illegittima applicazione di un tasso debitore indeterminato e conseguente nullità dello stesso; illegittima applicazione di spese, commissioni e valute non dovute; Superamento tasso soglia antiusura;
Indebito aggravamento della posizione del fideiussore. Liberazione del garante;
Nullità della fideiussione in quanto rilasciata su schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti domande:
“1)Ritenere e dichiarare illegittimo e comunque nullo e o annullabile il decreto ingiuntivo n. 152\21 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 14\04\21 e
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notificato il 16\04\2021, per tutti i motivi sopra indicati;
2)Conseguentemente, condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme incassate a titolo di interessi ultralegali e usurari, illegittime spese, commissioni e valute, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;
3)Ritenere e dichiarare che il garante sig. non è vincolato dalla Parte_2
garanzia fideiussoria;
4)Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cpa. In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU al fine di riliquidare i rapporti intercorsi tra le parti a partire dall'inizio del rapporto, ricalcolando l'intero ammontare delle somme scaturenti dai citati conti correnti, applicando il tasso di interesse legale, depurando l'esposizione dalle spese, competenze e commissioni e valute non dovute e scomputando gli interessi usurari. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori utili e conducenti ai fini di causa.”
Con comparsa del 25.10.2021, si costituiva la opposta contestando i motivi della opposizione e chiedendo il rigetto, previo riconoscimento della “… sussistenza degli elementi richiesi e la prova documentale del riconoscimento della sussistenza e dell'entità del debito, ex art. 648 C.P.C., concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto …”, mentre nel merito “… senza recesso, dichiarare e ritenere essere infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 152/21 del Tribunale di Barcellona P.G. e per l'effetto confermarlo in ogni sua parte, rigettando ogni singolo motivo di opposizione proposto, per le motivazioni esposte, e la opposizione nella sua globalità. c) Riservare i mezzi istruttori del caso anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
d) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto”.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto con ordinanza del
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29.01.2022, erano poi concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc mentre con comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c. datata 15.02.2022 interveniva CP_3
nella qualità spiegata in atti per riportarsi “… integralmente alle domande,
[...]
conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate della suddetta Banca in tutti gli scritti difensivi depositati e nei precedenti verbali di causa, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte, nonché di fare propri tutti i documenti da questa prodotti in giudizio e chiede che il presente giudizio prosegua con estromissione del . Controparte_8
Con ordinanza del 12.09.2022 era poi disposto il rinvio alla udienza dell'11.12.2023 all'esito della quale era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del
25.11.2024 e così rinviata a quella del 7.7.2025 poi svolta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
In via preliminare, occorre stabilire quali sono gli effetti sulla costituita CP_3
quale successore a titolo particolare del
[...] Controparte_8
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti
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originarie (opponenti e opposta poi Controparte_8 CP_5
ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111
[...] CP_3
c.p.c., di farne propri gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007).
Va ulteriormente precisato che la parte intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di causa ha regolarmente prodotto in giudizio l'avviso di cessione di credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16.12.2021 – parte seconda, n.149.
A questo punto, giova evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. S.U. n.
7448/93; Cass. n. 4121/01; Cass. n. 15339/00).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione
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sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda. Ciò esplica, in particolare, i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre ei qui dicit (Cass.
n. 2124/94).
Spetta dunque alla banca dimostrare l'esistenza del credito e nonché il suo ammontare mentre all'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Passando al merito della res controversa il Tribunale osserva che la banca ha provato l'esistenza dei rapporti negoziali descritti producendo la copia lettera - convenzione per apertura di credito in conto corrente, unitamente alla copia delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza con allegato prospetto delle condizioni economiche;
inoltre è stata prodotta la copia della fideiussione bancaria a firma del 12.02.2015 e la copia della lettera di revoca del fido. Inoltre è Parte_2
stato depositato l'estratto di conto corrente certificato conforme a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 385/93 e lo svolgimento integrale del medesimo conto fino alla data del suo passaggio in sofferenza. A tali documenti devono essere accomunati quelli relativi alla fase monitoria fra cui la lettera datata 10.11.2016 avente ad oggetto
“piano di rientro esposizione debitoria conto corrente, per fido di euro quarantamila scaduto il 27/10/2016” a firma del n.q. che formulava proposta di Parte_2
rientro relativamente alla suddetta esposizione debitoria richiesta che pur non precludendo automaticamente la contestazione di interessi e spese può implicare l'accettazione del debito nel suo ammontare e limitare le possibilità di una eventuale
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contestazione futura.
In ogni caso caso, a riprova del proprio credito, la banca ha prodotto -anche in tale occasione- l'estratto del conto corrente che trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. n. 6705/2009; Cass. n. 7549/2005; Cass.
n. 5316/2004).
Ed invero gravando sull'istituto di credito, che agisce per il pagamento ed assume la veste di attore sostanziale, provare, nella fase di opposizione, la sussistenza e l'entità del credito azionato, prova che può essere fornita solo con “… la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso…” permettendo così l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, finalizzata all'accertamento del credito della banca magari depurato dagli interessi non dovuti”
(Cass. n. 16829/2016).
Ebbene, nel caso in esame, va innanzitutto evidenziato che parte opponente ha esposto in maniera generica le proprie doglianze.
Avuto riguardo allo “errato conteggio delle somme dovute” in forza di un tasso debitore indeterminato, gli opponenti dopo una disanima della normativa concludono sul punto che la norma dell'art. 117 del Testo Unico Bancario sanziona “…con la nullità le clausole di contratti bancari che, per la determinazione degli interessi, anziché a parametri fissi, facciano riferimento agli usi, anche in ossequio al precetto codicistico di cui all'art. 1284 comma 3 c.c., il quale stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale” ed affermando che il contratto è “nullo o, quantomeno, da riapplicare in ossequio ai principi di cui sopra, riconteggiando gli interessi debitori”.
Ma a parte il conenuto astratto della affermazione giova rilevare sul punto che la
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convenzione di conto correne prodotta prevede la indicazione specifica del tasso e le modalità di applicazione (cfr doc. 2_2013.pdf, depositato con la nota datata
26/10/2021 depositata in pari data).
Anche avuto riguardo al secondo motivo di opposizione -Illegittima applicazione di spese, commissioni e valute non dovute. Superamento tasso soglia antiusura- la sua esposizione si limita ad una generica e vaga contestazione in quanto si limta a contestare che “… la banca ha illegittimamente applicato spese e commissioni, non validamente pattuite e non dovute, oltre che violato i limiti imposti dalla L. 108\96
(legge antiusura), addossando agli inconsapevoli clienti delle commissioni non dovute, che sommate alle commissioni corrisposte al terzo garante CP_9
, fanno superare anche il tasso soglia antiusura”, pur affermando che
[...]
“…Dalla lettura del documento di sintesi si evince che la banca ha applicato, ad esempio, delle “commissioni di istruttoria veloce”, che altro non sono che un modo per mascherare la vecchia commissione di massimo scoperto”, senza però poi specificare null'altro, comprese anche le clausole che per tale motivo sarebbero state nulle.
È stata poi contestata la circostanza “… che gli interessi applicati dall'istituto di credito convenuto hanno superato in taluni trimestri il tasso soglia antiusura imposto dalla L. 108\96, pertanto anche in tale caso tutti gli interessi che hanno superato il tasso soglia vanno restituiti” ma senza indicazione concreta dei trimestri e della misura degli asseriti tassi illegali applicati dalla banca.
Ciò detto, si osserva che l'opponete abbia l'onere di contestare il credito in maniera specifica, allegando fatti estintivi (pagamento), modificativi del debito, o l'inefficacia del credito stesso.
Quindi non può limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero
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avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia) in quanto ciò renderebbe “… l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità” “la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa”
(cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233, cit.).
Consegue che le allegazioni e/o contestazioni generiche siano inammissibili (cfr., ex multis, Trib. Latina, 28 agosto 2013; Trib. Milano, 6 marzo 2014 e Trib. Milano, 14 giugno 2013, inedita). Sul punto la citata giurisprudenza alla quale si intende aderire, ha ritenuto che rappresenta un “vizio” di allegazione, il fatto che la citazione consti di
“deduzioni (…) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario” (Trib. Milano,
24 settembre 2013). Pertanto sussiste l'onere, a carico della parte oppnente, di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, soprattuto in consiederazione che gli estratti conto nella loro interezza sono prodotti in atti.
Inoltre, in caso di contestazione del superamento dei tassi soglia, sussite l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia.
Sulla Fideiussione.
Parte opponente lamenta un “ indebito aggravamento della posizione del fideiussore.
Liberazione del garante…”.
La doglianza non è fondata.
Innanzitutto il debito è determinato dall'originario rapporto contrattuale e contrattualmente è previsto che la costituzione della garanzia fosse “…sino alla
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concorrenza dell'importo di eruo 62.400 …”, limite entro il quale ha operato la banca con il decreto opposto, vista l'ammontare della somma pretesa.
Ma non solo.
Sussiste il dato documentale per il quale la fideissione sia stata stipulata nel 2015 epoca in cui lo stesso era legale rapp.te p. t. della debitrice Parte_2 CP_1
[...
circostanza confermata poi dalla citata missiva del 10.11.2016 con cui il predetto n. q. formulava richiesta di rientro dalla esposizione debitoria. Pt_2
Appare quindi del tutto fuori tema la doglianza per la quale la banca fosse tenuta
“…ad avvalersi di quegli strumenti, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente...”; né appare pertinente il richiamo all'art. 1956 c. c. .
Tale disposizione prevede che “… Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, ipotesi che nel caso di specie non si riscontra.
Intanto perché, come detto, il debito de quo scaturisce dall'originario rapporto obbligatorio;
inoltre la somma ingiunta rientra nei limiti della garanzia prestata.
In più la disposizione in esame tende ad evitare che il fideiussore possa essere gravato da una obbligazione che il debitore difficilmente potrà adempiere quando il creditore ne è a conoscenza;
quindi, di riflesso, ha lo scopo di indurre quest'ultimo a comportarsi secondo buona fede (1175 c.c.) e tale fine è rafforzato, in particolare, dalla previsione del secondo comma. Buona fede che può riscontrarsi nella banca opposta già nella nota del 22.11.2016 con cui comunicava l'accoglimento della richiesta di rientro dal debito di cui alla missiva del 10.11.2016 preceduta,
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quest'ulrima, dalla richiesta datata 25.10.2016 ed a firma del medesimo Parte_2
n. q., con cui a nome della chiedeva una proroga della scadenza del
[...] CP_1
fido per “ …ulteriori 18 mesi e, quindi, fino al 24-04-2018”.
Sulla denunciata “Nullità della fideiussione in quanto rilasciata su schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI”, conclusivamente si osserva quanto segue.
La nullità invocata per una fideiussione su schema ABI è connessa alla violazione della normativa antitrust per l'intesa anticoncorrenziale tra le banche che hanno usato tale schema standardizzato, riferibile, in particolare al periodo dal 2002 al 2005, e che ha determinato la nullità solo di alcune clausole dello schema ma non l'intera fideiussione.
Sul punto la Cassazione a SS. UU. (sentenza n. 41994/2021) hanno chiarito che la nullità è parziale e colpisce solo le clausole riproduttive di quelle previste dallo schema ABI, a meno che le clausole nulle non siano essenziali per il contratto.
Nel caso di specie parte opponente dolendosi sul punto si limita ad enunciare il motivo limitandosi a richiamare poi principi giurisprudenziali ma senza specificare alcunché in merito a quanto eccepito e senza specificare nel concreto la doglianza medesima.
Quindi, per quanto già motivato avuto riguardo ai primi due motivi di opposizione, anche avuto riguardo tale questione, se ne deve rilevare la infondatezza.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornati, tenuto conto del valore della causa, ai valori minimi per tutte le fasi processuali a fase di studio e introduttiva e previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le fasi.
P.Q.M.
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Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al 850/2021 R. G.,
ogni altra eccezione e domanda disattesa e rigettata, così provvede:
a) rigetta la opposizione proposta da in persona del legale rapp.te p. CP_1
t. e da avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2021483/2015 e Parte_2
per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) condanna i predetti opponenti al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, in complessivi €. 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri fiscali come per legge e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso);
c) nulla avuto riguardo alle spese verso la parte intervenuta stante il carattere volontario della partecipazione in giudizio della predetta.
Così deciso, in Barcellona P. G. 22/09/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice Nel procedimento iscritto al n. RG 850/2021, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'avv. Rosario Ventimiglia nell'interesse di , Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della e del sig. CP_1
dagli avv.ti Maximilian Mairov e Giorgia Lorenza Giomi per Parte_2 avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto per Controparte_2
e per essa quale procuratrice Controparte_3 Controparte_4 sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza del 7/07/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 25/11/2024 (fissata per discussione, come da provvedimento dell'11/12/2023 poi reiterato) pronuncia la seguente
SENTENZA
Tra
, nato a [...] il 25\12\1961 e residente in [...]Parte_1
Vigliatore, Via Stracuzzi 44 (c.f. , nella qualità di legale C.F._1 rappresentante pro-tempore della con sede in Terme Vigliatore (ME), CP_1
Via Stracuzzi n. 3 e del sig. nato a [...] il 16\08\1991 e Parte_2 residente in [...] (c.f.
), rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. C.F._2
Rosario Ventimiglia, presso il cui studio in San Salvatore di Fitalia, Via dei Mille 3, sono elettivamente domiciliati, attori-opponenti
Contro
(C.F. ) con sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio CP_5 P.IVA_1
n. 8, Società appartenente al Gruppo Bancario iscritto all'Albo Controparte_2 dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, in persona del procuratore speciale, dott.
[...]
giusta procura del 11.04.2018 in autentica Notaio dott. CP_6 Per_1 in Chiesa in Valmalenco, Rep. 5424, Racc. 2775, rappresentata e difesa, per
[...] procura in atti, dagli avvocati Maximilian Mairov e Giorgia Lorenza Giomi con studio in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5, convenuta-opposta
E con l'intervento di con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni n.2, codice Controparte_3
Pag. 1 a 12 R. G. n. 850/2021
fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, – Monza-
Brianza – Lodi, , in persona dell'Amministratore Unico Dott.ssa P.IVA_2
e per essa quale mandataria in forza di procura speciale Controparte_7 del 17/12/2021 in autentica del Dr.ssa Notaio in Sesto San Persona_2
Giovanni (Rep. n.690 – Racc. n.413) registrata a Milano, DP II il 20/12/2021 al n.132300, Serie 1/T, avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto CP_4 elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea, via C. Alberto n.9, presso lo studio dell'avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto, per procura in atti, interveniente avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. 152\21 emesso da questo tribunale e notificato il 16\04\21.-
In fatto ed in diritto
Con ricorso dell'8/04/2021 era richiesto al Tribunale di Barcellona, decreto ingiuntivo per la somma di € 38.184,37 oltre gli interessi e le competenze sulla sorte capitale al tasso convenzionale convenuto, e - in ogni caso - entro i limiti di legge, dal
23.12.2020 che era emesso in data 14.04.2021 per il pagamento del suddetto importo oltre al pagamento delle spese quantificate in € 1236,00 per spese vive e per compensi oltre gli accessori di legge.
Regolarmente notificato il ricorso ed il decreto alla società debitrice ed al garante, con atto notificato il 18.05.21 la Società ed il garante proponevano opposizione per i seguenti motivi: errato conteggio delle somme dovute. Illegittima applicazione di un tasso debitore indeterminato e conseguente nullità dello stesso; illegittima applicazione di spese, commissioni e valute non dovute; Superamento tasso soglia antiusura;
Indebito aggravamento della posizione del fideiussore. Liberazione del garante;
Nullità della fideiussione in quanto rilasciata su schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI. Chiedevano quindi l'accoglimento delle seguenti domande:
“1)Ritenere e dichiarare illegittimo e comunque nullo e o annullabile il decreto ingiuntivo n. 152\21 emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 14\04\21 e
Pag. 2 a 12 R. G. n. 850/2021
notificato il 16\04\2021, per tutti i motivi sopra indicati;
2)Conseguentemente, condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme incassate a titolo di interessi ultralegali e usurari, illegittime spese, commissioni e valute, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo;
3)Ritenere e dichiarare che il garante sig. non è vincolato dalla Parte_2
garanzia fideiussoria;
4)Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cpa. In via istruttoria, si chiede ammettersi CTU al fine di riliquidare i rapporti intercorsi tra le parti a partire dall'inizio del rapporto, ricalcolando l'intero ammontare delle somme scaturenti dai citati conti correnti, applicando il tasso di interesse legale, depurando l'esposizione dalle spese, competenze e commissioni e valute non dovute e scomputando gli interessi usurari. Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori utili e conducenti ai fini di causa.”
Con comparsa del 25.10.2021, si costituiva la opposta contestando i motivi della opposizione e chiedendo il rigetto, previo riconoscimento della “… sussistenza degli elementi richiesi e la prova documentale del riconoscimento della sussistenza e dell'entità del debito, ex art. 648 C.P.C., concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto …”, mentre nel merito “… senza recesso, dichiarare e ritenere essere infondata in fatto ed in diritto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 152/21 del Tribunale di Barcellona P.G. e per l'effetto confermarlo in ogni sua parte, rigettando ogni singolo motivo di opposizione proposto, per le motivazioni esposte, e la opposizione nella sua globalità. c) Riservare i mezzi istruttori del caso anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
d) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto”.
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto con ordinanza del
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29.01.2022, erano poi concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc mentre con comparsa di costituzione ex art.111 c.p.c. datata 15.02.2022 interveniva CP_3
nella qualità spiegata in atti per riportarsi “… integralmente alle domande,
[...]
conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate della suddetta Banca in tutti gli scritti difensivi depositati e nei precedenti verbali di causa, che qui devono intendersi integralmente riprodotte e trascritte, nonché di fare propri tutti i documenti da questa prodotti in giudizio e chiede che il presente giudizio prosegua con estromissione del . Controparte_8
Con ordinanza del 12.09.2022 era poi disposto il rinvio alla udienza dell'11.12.2023 all'esito della quale era fissata la discussione ex art. 281 sexies cpc per la udienza del
25.11.2024 e così rinviata a quella del 7.7.2025 poi svolta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
In via preliminare, occorre stabilire quali sono gli effetti sulla costituita CP_3
quale successore a titolo particolare del
[...] Controparte_8
Come è noto, l'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. A quanto detto, ad avviso del Tribunale, segue che la pronuncia non possa che essere resa tra le parti
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originarie (opponenti e opposta poi Controparte_8 CP_5
ferma naturalmente la possibilità, per l'interventore ex art. 111
[...] CP_3
c.p.c., di farne propri gli effetti. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta;
la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto) (Cass. n. 15674/2007).
Va ulteriormente precisato che la parte intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito oggetto di causa ha regolarmente prodotto in giudizio l'avviso di cessione di credito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16.12.2021 – parte seconda, n.149.
A questo punto, giova evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. S.U. n.
7448/93; Cass. n. 4121/01; Cass. n. 15339/00).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione
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sommaria, sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che, mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda. Ciò esplica, in particolare, i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, che incombe sempre ei qui dicit (Cass.
n. 2124/94).
Spetta dunque alla banca dimostrare l'esistenza del credito e nonché il suo ammontare mentre all'opponente incombe l'onere di provare l'esistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive del credito.
Passando al merito della res controversa il Tribunale osserva che la banca ha provato l'esistenza dei rapporti negoziali descritti producendo la copia lettera - convenzione per apertura di credito in conto corrente, unitamente alla copia delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza con allegato prospetto delle condizioni economiche;
inoltre è stata prodotta la copia della fideiussione bancaria a firma del 12.02.2015 e la copia della lettera di revoca del fido. Inoltre è Parte_2
stato depositato l'estratto di conto corrente certificato conforme a norma dell'art. 50 del D.Lgs. 385/93 e lo svolgimento integrale del medesimo conto fino alla data del suo passaggio in sofferenza. A tali documenti devono essere accomunati quelli relativi alla fase monitoria fra cui la lettera datata 10.11.2016 avente ad oggetto
“piano di rientro esposizione debitoria conto corrente, per fido di euro quarantamila scaduto il 27/10/2016” a firma del n.q. che formulava proposta di Parte_2
rientro relativamente alla suddetta esposizione debitoria richiesta che pur non precludendo automaticamente la contestazione di interessi e spese può implicare l'accettazione del debito nel suo ammontare e limitare le possibilità di una eventuale
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contestazione futura.
In ogni caso caso, a riprova del proprio credito, la banca ha prodotto -anche in tale occasione- l'estratto del conto corrente che trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (cfr. Cass. n. 6705/2009; Cass. n. 7549/2005; Cass.
n. 5316/2004).
Ed invero gravando sull'istituto di credito, che agisce per il pagamento ed assume la veste di attore sostanziale, provare, nella fase di opposizione, la sussistenza e l'entità del credito azionato, prova che può essere fornita solo con “… la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto stesso…” permettendo così l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con applicazione del tasso legale, finalizzata all'accertamento del credito della banca magari depurato dagli interessi non dovuti”
(Cass. n. 16829/2016).
Ebbene, nel caso in esame, va innanzitutto evidenziato che parte opponente ha esposto in maniera generica le proprie doglianze.
Avuto riguardo allo “errato conteggio delle somme dovute” in forza di un tasso debitore indeterminato, gli opponenti dopo una disanima della normativa concludono sul punto che la norma dell'art. 117 del Testo Unico Bancario sanziona “…con la nullità le clausole di contratti bancari che, per la determinazione degli interessi, anziché a parametri fissi, facciano riferimento agli usi, anche in ossequio al precetto codicistico di cui all'art. 1284 comma 3 c.c., il quale stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale” ed affermando che il contratto è “nullo o, quantomeno, da riapplicare in ossequio ai principi di cui sopra, riconteggiando gli interessi debitori”.
Ma a parte il conenuto astratto della affermazione giova rilevare sul punto che la
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convenzione di conto correne prodotta prevede la indicazione specifica del tasso e le modalità di applicazione (cfr doc. 2_2013.pdf, depositato con la nota datata
26/10/2021 depositata in pari data).
Anche avuto riguardo al secondo motivo di opposizione -Illegittima applicazione di spese, commissioni e valute non dovute. Superamento tasso soglia antiusura- la sua esposizione si limita ad una generica e vaga contestazione in quanto si limta a contestare che “… la banca ha illegittimamente applicato spese e commissioni, non validamente pattuite e non dovute, oltre che violato i limiti imposti dalla L. 108\96
(legge antiusura), addossando agli inconsapevoli clienti delle commissioni non dovute, che sommate alle commissioni corrisposte al terzo garante CP_9
, fanno superare anche il tasso soglia antiusura”, pur affermando che
[...]
“…Dalla lettura del documento di sintesi si evince che la banca ha applicato, ad esempio, delle “commissioni di istruttoria veloce”, che altro non sono che un modo per mascherare la vecchia commissione di massimo scoperto”, senza però poi specificare null'altro, comprese anche le clausole che per tale motivo sarebbero state nulle.
È stata poi contestata la circostanza “… che gli interessi applicati dall'istituto di credito convenuto hanno superato in taluni trimestri il tasso soglia antiusura imposto dalla L. 108\96, pertanto anche in tale caso tutti gli interessi che hanno superato il tasso soglia vanno restituiti” ma senza indicazione concreta dei trimestri e della misura degli asseriti tassi illegali applicati dalla banca.
Ciò detto, si osserva che l'opponete abbia l'onere di contestare il credito in maniera specifica, allegando fatti estintivi (pagamento), modificativi del debito, o l'inefficacia del credito stesso.
Quindi non può limitarsi ad allegazioni generiche (quali quelle per cui la banca avrebbe applicato interessi passivi asseritamente non convenuti tra le parti, ovvero
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avrebbe illegittimamente esercitato lo ius variandi, ovvero ancora avrebbe illegittimamente postergato valute o avrebbe superato i tassi soglia) in quanto ciò renderebbe “… l'azione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità” “la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa”
(cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233, cit.).
Consegue che le allegazioni e/o contestazioni generiche siano inammissibili (cfr., ex multis, Trib. Latina, 28 agosto 2013; Trib. Milano, 6 marzo 2014 e Trib. Milano, 14 giugno 2013, inedita). Sul punto la citata giurisprudenza alla quale si intende aderire, ha ritenuto che rappresenta un “vizio” di allegazione, il fatto che la citazione consti di
“deduzioni (…) del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario” (Trib. Milano,
24 settembre 2013). Pertanto sussiste l'onere, a carico della parte oppnente, di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, soprattuto in consiederazione che gli estratti conto nella loro interezza sono prodotti in atti.
Inoltre, in caso di contestazione del superamento dei tassi soglia, sussite l'onere non solo di indicare in modo specifico in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, ma anche e comunque di produrre i decreti e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia.
Sulla Fideiussione.
Parte opponente lamenta un “ indebito aggravamento della posizione del fideiussore.
Liberazione del garante…”.
La doglianza non è fondata.
Innanzitutto il debito è determinato dall'originario rapporto contrattuale e contrattualmente è previsto che la costituzione della garanzia fosse “…sino alla
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concorrenza dell'importo di eruo 62.400 …”, limite entro il quale ha operato la banca con il decreto opposto, vista l'ammontare della somma pretesa.
Ma non solo.
Sussiste il dato documentale per il quale la fideissione sia stata stipulata nel 2015 epoca in cui lo stesso era legale rapp.te p. t. della debitrice Parte_2 CP_1
[...
circostanza confermata poi dalla citata missiva del 10.11.2016 con cui il predetto n. q. formulava richiesta di rientro dalla esposizione debitoria. Pt_2
Appare quindi del tutto fuori tema la doglianza per la quale la banca fosse tenuta
“…ad avvalersi di quegli strumenti, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, se non vuol perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente...”; né appare pertinente il richiamo all'art. 1956 c. c. .
Tale disposizione prevede che “… Il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”, ipotesi che nel caso di specie non si riscontra.
Intanto perché, come detto, il debito de quo scaturisce dall'originario rapporto obbligatorio;
inoltre la somma ingiunta rientra nei limiti della garanzia prestata.
In più la disposizione in esame tende ad evitare che il fideiussore possa essere gravato da una obbligazione che il debitore difficilmente potrà adempiere quando il creditore ne è a conoscenza;
quindi, di riflesso, ha lo scopo di indurre quest'ultimo a comportarsi secondo buona fede (1175 c.c.) e tale fine è rafforzato, in particolare, dalla previsione del secondo comma. Buona fede che può riscontrarsi nella banca opposta già nella nota del 22.11.2016 con cui comunicava l'accoglimento della richiesta di rientro dal debito di cui alla missiva del 10.11.2016 preceduta,
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quest'ulrima, dalla richiesta datata 25.10.2016 ed a firma del medesimo Parte_2
n. q., con cui a nome della chiedeva una proroga della scadenza del
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fido per “ …ulteriori 18 mesi e, quindi, fino al 24-04-2018”.
Sulla denunciata “Nullità della fideiussione in quanto rilasciata su schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI”, conclusivamente si osserva quanto segue.
La nullità invocata per una fideiussione su schema ABI è connessa alla violazione della normativa antitrust per l'intesa anticoncorrenziale tra le banche che hanno usato tale schema standardizzato, riferibile, in particolare al periodo dal 2002 al 2005, e che ha determinato la nullità solo di alcune clausole dello schema ma non l'intera fideiussione.
Sul punto la Cassazione a SS. UU. (sentenza n. 41994/2021) hanno chiarito che la nullità è parziale e colpisce solo le clausole riproduttive di quelle previste dallo schema ABI, a meno che le clausole nulle non siano essenziali per il contratto.
Nel caso di specie parte opponente dolendosi sul punto si limita ad enunciare il motivo limitandosi a richiamare poi principi giurisprudenziali ma senza specificare alcunché in merito a quanto eccepito e senza specificare nel concreto la doglianza medesima.
Quindi, per quanto già motivato avuto riguardo ai primi due motivi di opposizione, anche avuto riguardo tale questione, se ne deve rilevare la infondatezza.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente aggiornati, tenuto conto del valore della causa, ai valori minimi per tutte le fasi processuali a fase di studio e introduttiva e previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto per tutte le fasi.
P.Q.M.
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Il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al 850/2021 R. G.,
ogni altra eccezione e domanda disattesa e rigettata, così provvede:
a) rigetta la opposizione proposta da in persona del legale rapp.te p. CP_1
t. e da avverso il decreto ingiuntivo n. 152/2021483/2015 e Parte_2
per l'effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
b) condanna i predetti opponenti al pagamento, in favore della opposta delle spese di lite che liquida, secondo i criteri indicati, in complessivi €. 3809,00 per compensi professionali, oltre oneri fiscali come per legge e rimb. spese forf.
(nella misura del 15% del compenso);
c) nulla avuto riguardo alle spese verso la parte intervenuta stante il carattere volontario della partecipazione in giudizio della predetta.
Così deciso, in Barcellona P. G. 22/09/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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