Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2
- Legge 31 ottobre 1989, n. 375
Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1989, n. 375
Versione
24 novembre 1989
24 novembre 1989
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