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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.2569 /2018 fra le parti:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti D. Gemma Parte_1
e L. Raho,
- attrice
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Quarato Controparte_1
- convenuto
e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. A. Amato
- convenuto
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
1 La causa ha ad oggetto la declaratoria di responsabilità concorsuale dei convenuti per i danni occorsi in data 20/10/2016 alle 10,45 circa, alla recinzione di proprietà dell'attrice in Francavilla Fontana sulla S.P.26 km 9+0044.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
Va innanzitutto rilevato che una causa non iscritta a ruolo entra in uno stato di c.d. quiescenza e può essere riattivata dalla parte interessata attraverso la notifica di un nuovo atto di riassunzione nel termine di un anno/tre mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Va pertanto rigettata l'eccezione proposta sul punto.
Va ancora precisato che la domanda di parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi alla propria recinzione in occasione dei lavori di potatura, ad opera della ditta di alcuni alberi Controparte_2 posti tra la sua proprietà e la strada provinciale n. 26.
Orbene, l'evento dannoso va ricondotto alla responsabilità esclusiva della società che effettuava i lavori non sussistendo in capo all'ente provinciale alcun dovere di vigilanza sull'operato della che gode di CP_2 un'autonomia gestionale ed organizzativa.
Del resto, la documentazione depositata dalla evidenzia la CP_2 responsabilità esclusiva della società per tutti i lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e del verde della rete stradale provinciale” ad essa affidati, come da Convenzione per l'affidamento diretto in house providing tra la e la Controparte_1 CP_2
[...]
Valga ad abundantiam anche rilevare che la condotta tenuta dalla CP_2 rappresenta un fattore esterno apprezzabile, tale da qualificarsi come
[...] caso fortuito determinante l'interruzione del nesso causale che lega il fatto (la custodia della strada provinciale) al danno patito dalla sig.ra Parte_1 con esclusione della responsabilità da cosa in custodia.
Ciò detto, può ritenersi acclarato, alla luce della prova testimoniale espletata che durante gli interventi eseguiti dalla si sono verificati i Controparte_2 danni lamentati.
I testi della parte attrice, pur nulla potendo riferire sulla dinamica dei fatti, hanno riferito di aver visto i grossi rami tagliati sulla recinzione dell'attrice danneggiandola.
Quanto alla quantificazione del danno, il perito incaricato ha precisato che finanche il danneggiamento denunciato fosse stato relativo ad una sola porzione della recinzione, il danno subito sembra interessare l'intero sviluppo della recinzione in quanto lo stato di conservazione e
2 manutenzione in cui verteva la preesistenza non avrebbe potuto garantire una soluzione del problema locale, poichè non si sarebbero potuti effettuare lavori di ripristino parziale.
Ed anzi la C.T.U. segnala che l'evento causa della necessità del rifacimento della recinzione, sebbene abbia riguardato solo una porzione della stessa, sembra aver necessariamente dovuto interessare l'intero sviluppo della delimitazione della proprietà, in quanto non sarebbe stato opportuno effettuare un rifacimento parziale poiché sarebbe risultato poco efficace ed efficiente, quantificando in €17500,00 l'importo complessivo dei lavori di ripristino della recinzione danneggiata.
Va infine precisato che il CTU concordando con quanto osservato dai convenuti ha provveduto ad un abbattimento del 20% stimando una percentuale dell'incremento del costo di costruzioni e così riquantificando il costo delle opere necessarie al ripristino dello stato della recinzione in
€14900,00.
Appare a questo punto necessario impedire che il risarcimento richiesto si traduca in un indebito arricchimento per il danneggiato per cui appare equo, al fine di limitare il risarcimento dei danni alla sola porzione danneggiata e non all'intera recinzione, condannare la a corrispondere Controparte_2 all'attrice la somma di €7450,00 pari alla metà di quella quantificata, da ultimo, dal ctu.
Quanto all'imputazione della responsabilità, per quanto sopra detto non appare sussistere responsabilità dell convenuto che, a ragione, ha CP_3 invocato il caso fortuito.
Va infatti rilevato che per orientamento costante della Corte di Cassazione la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, precisandosi che la responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è, però, esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del d. "fortuito autonomo", ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (ed. "fortuito incidentale"), e per ciò stesso imprevedibile,
3 ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima.
In conclusione all'attrice spetta, per il ripristino dello stato dei luoghi, la somma di €7450,00, somma al cui pagamento va pertanto condannata la convenuta oltre interessi legali e rivalutazione dalla Controparte_2 domanda al soddisfo.
L'accoglimento della domanda esclusivamente nei confronti della
[...] giustifica la compensazione, tra attrice e ente provinciale CP_2 convenuto, delle spese di lite che, per la restante parte, si pongono a carico della convenuta spa per il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di € 7450,00 in favore dell'attrice Controparte_2 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) spese di lite compensate tra attrice e ente provinciale convenuto;
3) spese di CTU definitivamente a carico della convenuta;
Controparte_2
4) condanna la convenuta al rimborso delle spese di Controparte_2 giudizio sostenute dall'attrice che si liquidano in € 2600,00, oltre borsuali, rimb. forf., CAP ed IVA come per legge.
Brindisi, 24/07/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Avv.Tonia Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.C. n.2569 /2018 fra le parti:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti D. Gemma Parte_1
e L. Raho,
- attrice
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Quarato Controparte_1
- convenuto
e
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. A. Amato
- convenuto
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta omettendo di riportare lo svolgimento del processo a norma dell' art. 132, comma 1, n.4, c.p.c. per come novellato dall' art. 45, comma 17, della legge 69/2009 ed alla luce di quanto disposto dall' art. 118, comma 1 , disp. att. cpc. Si osserva che, per consolidata giurisprudenza, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006, Cass. 25509/2014). Le questioni non trattate non andranno pertanto ritenute come "omesse" (per l' effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.
1 La causa ha ad oggetto la declaratoria di responsabilità concorsuale dei convenuti per i danni occorsi in data 20/10/2016 alle 10,45 circa, alla recinzione di proprietà dell'attrice in Francavilla Fontana sulla S.P.26 km 9+0044.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che seguono.
Va innanzitutto rilevato che una causa non iscritta a ruolo entra in uno stato di c.d. quiescenza e può essere riattivata dalla parte interessata attraverso la notifica di un nuovo atto di riassunzione nel termine di un anno/tre mesi dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. Va pertanto rigettata l'eccezione proposta sul punto.
Va ancora precisato che la domanda di parte attrice è volta ad ottenere il risarcimento dei danni occorsi alla propria recinzione in occasione dei lavori di potatura, ad opera della ditta di alcuni alberi Controparte_2 posti tra la sua proprietà e la strada provinciale n. 26.
Orbene, l'evento dannoso va ricondotto alla responsabilità esclusiva della società che effettuava i lavori non sussistendo in capo all'ente provinciale alcun dovere di vigilanza sull'operato della che gode di CP_2 un'autonomia gestionale ed organizzativa.
Del resto, la documentazione depositata dalla evidenzia la CP_2 responsabilità esclusiva della società per tutti i lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria del piano viabile e del verde della rete stradale provinciale” ad essa affidati, come da Convenzione per l'affidamento diretto in house providing tra la e la Controparte_1 CP_2
[...]
Valga ad abundantiam anche rilevare che la condotta tenuta dalla CP_2 rappresenta un fattore esterno apprezzabile, tale da qualificarsi come
[...] caso fortuito determinante l'interruzione del nesso causale che lega il fatto (la custodia della strada provinciale) al danno patito dalla sig.ra Parte_1 con esclusione della responsabilità da cosa in custodia.
Ciò detto, può ritenersi acclarato, alla luce della prova testimoniale espletata che durante gli interventi eseguiti dalla si sono verificati i Controparte_2 danni lamentati.
I testi della parte attrice, pur nulla potendo riferire sulla dinamica dei fatti, hanno riferito di aver visto i grossi rami tagliati sulla recinzione dell'attrice danneggiandola.
Quanto alla quantificazione del danno, il perito incaricato ha precisato che finanche il danneggiamento denunciato fosse stato relativo ad una sola porzione della recinzione, il danno subito sembra interessare l'intero sviluppo della recinzione in quanto lo stato di conservazione e
2 manutenzione in cui verteva la preesistenza non avrebbe potuto garantire una soluzione del problema locale, poichè non si sarebbero potuti effettuare lavori di ripristino parziale.
Ed anzi la C.T.U. segnala che l'evento causa della necessità del rifacimento della recinzione, sebbene abbia riguardato solo una porzione della stessa, sembra aver necessariamente dovuto interessare l'intero sviluppo della delimitazione della proprietà, in quanto non sarebbe stato opportuno effettuare un rifacimento parziale poiché sarebbe risultato poco efficace ed efficiente, quantificando in €17500,00 l'importo complessivo dei lavori di ripristino della recinzione danneggiata.
Va infine precisato che il CTU concordando con quanto osservato dai convenuti ha provveduto ad un abbattimento del 20% stimando una percentuale dell'incremento del costo di costruzioni e così riquantificando il costo delle opere necessarie al ripristino dello stato della recinzione in
€14900,00.
Appare a questo punto necessario impedire che il risarcimento richiesto si traduca in un indebito arricchimento per il danneggiato per cui appare equo, al fine di limitare il risarcimento dei danni alla sola porzione danneggiata e non all'intera recinzione, condannare la a corrispondere Controparte_2 all'attrice la somma di €7450,00 pari alla metà di quella quantificata, da ultimo, dal ctu.
Quanto all'imputazione della responsabilità, per quanto sopra detto non appare sussistere responsabilità dell convenuto che, a ragione, ha CP_3 invocato il caso fortuito.
Va infatti rilevato che per orientamento costante della Corte di Cassazione la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, precisandosi che la responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è, però, esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l'evento, assumendo il carattere del d. "fortuito autonomo", ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (ed. "fortuito incidentale"), e per ciò stesso imprevedibile,
3 ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima.
In conclusione all'attrice spetta, per il ripristino dello stato dei luoghi, la somma di €7450,00, somma al cui pagamento va pertanto condannata la convenuta oltre interessi legali e rivalutazione dalla Controparte_2 domanda al soddisfo.
L'accoglimento della domanda esclusivamente nei confronti della
[...] giustifica la compensazione, tra attrice e ente provinciale CP_2 convenuto, delle spese di lite che, per la restante parte, si pongono a carico della convenuta spa per il principio di soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento di € 7450,00 in favore dell'attrice Controparte_2 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
2) spese di lite compensate tra attrice e ente provinciale convenuto;
3) spese di CTU definitivamente a carico della convenuta;
Controparte_2
4) condanna la convenuta al rimborso delle spese di Controparte_2 giudizio sostenute dall'attrice che si liquidano in € 2600,00, oltre borsuali, rimb. forf., CAP ed IVA come per legge.
Brindisi, 24/07/2025
Il Giudice Onorario
Avv. Tonia Rossi
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