Articolo 1710 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1709Articolo 1711
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9 ottobre 2010
Art. 1710. Avanzamenti straordinari nel ruolo 1. Possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di iscritti che hanno dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento dei servizi dell'Associazione. 2. Per gli spostamenti straordinari di sede nei ruoli puo' derogarsi dai limiti di anzianita' e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli articoli 1685, 1684 e 1701. 3. Nello stesso grado possono essere conseguiti anche piu' avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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