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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 2430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2430 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3375/2022 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.ta IL Sonia EM Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Palumbo Claudia
- resistente -
OGGETTO: infortunio sul lavoro – postumi superiori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2022, parte ricorrente – premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 24.09.2019 – ha adito l'intestato Tribunale, esponendo che l' ha accertato CP_1 postumi permanenti nella misura del 30%.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento di una percentuale di postumi permanenti superiori a quella quantificata dall' , il pagamento dell'importo differenziale rispetto CP_1
a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta. Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' , costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto CP_1 ed ha eccepito l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 443 c.p.c., non essendo stato preventivamente esperito ricorso amministrativo.
Con ordinanza del 9.01.2023 il giudizio è stato sospeso e parte ricorrente è stata onerata di promuovere il ricorso amministrativo;
il giudizio è stato poi riassunto con ordinanza del 14.11.2024.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
pagina 1 di 3 La domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio – dott. – a cui è stato dato l'incarico di accertare se siano Per_1 risultati postumi superiori rispetto a quelli già riconosciuti dall' , aveva accertato che: “Sulla CP_1 scorta delle considerazioni medico-legali relative alla visita medica, alla documentazione sanitaria e alle contrapposte valutazioni si ha motivo di indicare, nel caso del sig. una Parte_1 complessiva valutazione del 35% (trentacinque per cento) che tiene conto anche della probabile anticipazione di fatti artrosici dipendenti dalle menomazioni in atto”.
A seguito di osservazioni medico-legali da parte del C.T.P., dott. , il C.T.U. ha precisato che: Per_2
“sono trascorsi alcuni anni dalla valutazione dell' in cui il danno può migliorare come CP_1 certamente si è verificato in rapporto alla limitazione dei movimenti di 1/3 dei principali movimenti delle anche da cui la valutazione indicata del 10% e dall'altro lato che la consolidazione della branca ileo-ischio pubica a sinistra è “viziosamente consolidata con dislocazione” e che, per queste due ragioni di segno opposto, aderendo parzialmente alla richiesta del C.T.P., di indicare, correggendo motivatamente la mia precedente valutazione, una modifica della valutazione del danno biologico dalla misura del 35% a quella del 37% (trentasette per cento)”.
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. appaiono senz'altro condivisibili, perché basate su uno studio accurato delle peculiarità del caso sottoposto al suo esame, con particolare riferimento alla relazione tra i postumi riscontrati e l'incidente occorso al ricorrente, nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Deve peraltro rimarcarsi che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Trattandosi di un danno biologico superiore a quello riconosciuto dall' (30%) la domanda di parte CP_1 attrice dev'essere accolta con riferimento al grado d'invalidità accertato.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 37%.
pagina 2 di 3 Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale rispetto a CP_1 quello già liquidato in relazione alla percentuale d'invalidità e al danno biologico precedentemente riconosciuta, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, quantificato sottraendo alla capitalizzazione della rendita parametrata al 37%, ossia alla percentuale invalidante riconosciuta dal CTU, quella astrattamente già liquidabile al ricorrente, sulla base della percentuale riconosciuta dall' (30%). CP_1
In particolare, con le note del 17.11.2025, l ha precisato “che il valore della causa è pari ad CP_1
Euro 123.716,71 che deriva dalla differenza tra il VCR ragguagliato al 37% (accertato dal CTU nel presente giudizio) per Euro 410.053,50 e il VCR ragguagliato al 30% (già riconosciuto dall' per CP_1
Euro 286.336,79”.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 37% per l'infortunio occorso in data
24.09.2019, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento, condanna l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo differenziale rispetto a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.6.115,00, CP_1 oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato di €.43,00, con distrazione nei confronti dell'avv.ta IL Sonia EM;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de VI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de VI, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3375/2022 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.ta IL Sonia EM Parte_1
- ricorrente -
contro
, in persona del Controparte_1 suo Direttore Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ta Palumbo Claudia
- resistente -
OGGETTO: infortunio sul lavoro – postumi superiori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2022, parte ricorrente – premesso di aver subito un infortunio sul lavoro in data 24.09.2019 – ha adito l'intestato Tribunale, esponendo che l' ha accertato CP_1 postumi permanenti nella misura del 30%.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento di una percentuale di postumi permanenti superiori a quella quantificata dall' , il pagamento dell'importo differenziale rispetto CP_1
a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta. Vinte le spese di lite, con distrazione.
L' , costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto CP_1 ed ha eccepito l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 443 c.p.c., non essendo stato preventivamente esperito ricorso amministrativo.
Con ordinanza del 9.01.2023 il giudizio è stato sospeso e parte ricorrente è stata onerata di promuovere il ricorso amministrativo;
il giudizio è stato poi riassunto con ordinanza del 14.11.2024.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
Acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
pagina 1 di 3 La domanda deve essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio – dott. – a cui è stato dato l'incarico di accertare se siano Per_1 risultati postumi superiori rispetto a quelli già riconosciuti dall' , aveva accertato che: “Sulla CP_1 scorta delle considerazioni medico-legali relative alla visita medica, alla documentazione sanitaria e alle contrapposte valutazioni si ha motivo di indicare, nel caso del sig. una Parte_1 complessiva valutazione del 35% (trentacinque per cento) che tiene conto anche della probabile anticipazione di fatti artrosici dipendenti dalle menomazioni in atto”.
A seguito di osservazioni medico-legali da parte del C.T.P., dott. , il C.T.U. ha precisato che: Per_2
“sono trascorsi alcuni anni dalla valutazione dell' in cui il danno può migliorare come CP_1 certamente si è verificato in rapporto alla limitazione dei movimenti di 1/3 dei principali movimenti delle anche da cui la valutazione indicata del 10% e dall'altro lato che la consolidazione della branca ileo-ischio pubica a sinistra è “viziosamente consolidata con dislocazione” e che, per queste due ragioni di segno opposto, aderendo parzialmente alla richiesta del C.T.P., di indicare, correggendo motivatamente la mia precedente valutazione, una modifica della valutazione del danno biologico dalla misura del 35% a quella del 37% (trentasette per cento)”.
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u. appaiono senz'altro condivisibili, perché basate su uno studio accurato delle peculiarità del caso sottoposto al suo esame, con particolare riferimento alla relazione tra i postumi riscontrati e l'incidente occorso al ricorrente, nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici.
Deve peraltro rimarcarsi che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali – relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) – la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata – che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito – con la conseguenza che … il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e
l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (v. Cass. 17178/06, in motivazione).
Trattandosi di un danno biologico superiore a quello riconosciuto dall' (30%) la domanda di parte CP_1 attrice dev'essere accolta con riferimento al grado d'invalidità accertato.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 37%.
pagina 2 di 3 Pertanto, l' deve essere condannato al pagamento del relativo importo differenziale rispetto a CP_1 quello già liquidato in relazione alla percentuale d'invalidità e al danno biologico precedentemente riconosciuta, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, quantificato sottraendo alla capitalizzazione della rendita parametrata al 37%, ossia alla percentuale invalidante riconosciuta dal CTU, quella astrattamente già liquidabile al ricorrente, sulla base della percentuale riconosciuta dall' (30%). CP_1
In particolare, con le note del 17.11.2025, l ha precisato “che il valore della causa è pari ad CP_1
Euro 123.716,71 che deriva dalla differenza tra il VCR ragguagliato al 37% (accertato dal CTU nel presente giudizio) per Euro 410.053,50 e il VCR ragguagliato al 30% (già riconosciuto dall' per CP_1
Euro 286.336,79”.
Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 37% per l'infortunio occorso in data
24.09.2019, a far data dalla domanda amministrativa di aggravamento, condanna l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'importo differenziale rispetto a quello già corrisposto in relazione alla percentuale riconosciuta, oltre rivalutazione e interessi legali nei limiti di legge;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €.6.115,00, CP_1 oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA, come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato di €.43,00, con distrazione nei confronti dell'avv.ta IL Sonia EM;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 26.11.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
RA de VI
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