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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 850/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 850/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9:37 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. BIGI GIANCARLO il quale si riporta ai propri scritti difensivi Parte_1
nonché a quanto dedotto nei verbali di causa.
Per l'avv. STELLA AURELIA la quale si riporta alle Controparte_1
richieste formulate nella propria costituzione.
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIGI GIANCARLO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA VENEZIA 7 65121 PESCARA, presso il difensore avv. BIGI
GIANCARLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
STELLA AURELIA, elettivamente domiciliata in Via A. De Litio, 7 C/O Dott. G. Pierantoni 66010
CHIETI, presso il difensore avv. STELLA AURELIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 18.3.2024 e ritualmente notificato , Parte_1 assumendo l'intervenuta prescrizione del credito, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
08320249001556179 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 31.479,03 relativa a n. 2 cartelle e a tre avvisi di addebito:
1) la prima cartella n. 08320220008553867000, relativa ad una contravvenzione al C.d.S elevata dalla
Polizia Provinciale di Firenze;
2) la seconda cartella n. 08320230005890313000, relativa all'omesso versamento di contributi CP_2
per le annualità 2021 e 2022 ed all'omesso versamento della Tassa Automobilistica per l'annualità
2020,
3) i tre avvisi di addebito, tutti emessi dall' , riguardano l'omesso versamento di contributi CP_3
previdenziali ed assistenziali, riferiti alle annualità 2021 e 2022.
pagina 2 di 5 2. Con comparsa depositata il 14.10.2024 si è costituita l' Controparte_4
evidenziando che, per i crediti di natura previdenziale, la competenza appartiene ex
[...]
art. 413 c.p.c, al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.
Ha inoltre eccepito l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito, in relazione al credito riportato nella cartella n. 08320230005890313000, avente ad oggetto una contravvenzione al C.d.S elevata dalla Polizia Provinciale di Firenze, in relazione alla quale è competente ai sensi dell'art. 7
c.p.c. il Giudice di Pace di Firenze.
Ha inoltre contestato il difetto di legittimazione passiva dell' , evidenziando che, nel giudizio di CP_5
opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione dei contributi pretesi dall' e dall' , la legittimazione passiva spetta all' quale titolare della CP_3 CP_2 Controparte_6
relativa potestà sanzionatoria.
Nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione, assumendo che le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, erano state ritualmente notificate, come da documentazione allegata (doc.5, e doc.7).
3. Con ordinanza depositata il 25.11.2024, accertato che:
- per gli avvisi di addebito emessi dall' e l'omesso versamento di contributi , sussiste la CP_3 CP_2
competenza funzionale del giudice del lavoro,
- per l'omesso versamento della Tassa Automobilistica, disciplinata dal D.P.R. n. 39 del 1953, ogni controversia riguardante l'imposizione (quali l'omessa notifica della cartella e dell'atto presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione del credito) appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di tributo proprio delle Regioni a statuto ordinario,
- con riguardo alla cartella n. 08320220008553867000, relativa a contravvenzione al C.d.S elevata dalla Polizia Provinciale di Firenze, dell'importo di € 1.154,36, sussiste la competenza per valore del giudice di Pace di Pescara considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, rilevato che parte opponente ha aderito alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza per materia formulate dalla convenuta, previa separazione, con trasmissione del fascicolo al Presidente di sezione, della domanda concernente l'opposizione proposta avverso la cartella n. 08320230005890313000, per la parte relativa all'omesso versamento di contributi richiesti dalla sede di Pescara e dei seguenti avvisi di addebito emessi CP_2 dall' sede di Pescara: nr. 38320220000610850000 del 17/07/2022 di € 3.045,37, nr. CP_3
pagina 3 di 5 38320220002525741000 del 18/01/2023 di € 57,40 e n. 38320230000038273000 del 05/02/2023 di €
21.386, trattandosi di materia che appartiene alla competenza tabellare del giudice del lavoro, era stata
DICHIARATA
l'incompetenza per valore del Tribunale, in relazione alla cartella n. 08320220008553867000, relativa ad una contravvenzione al C.d.S elevata dalla Polizia Provinciale di Firenze, dell'importo di €
1.154,36, trattandosi di controversia di competenza del giudice di Pace di Pescara, con assegnazione alla parte opponente del termine di giorni trenta per la riassunzione della causa davanti al giudice designato.
La causa era stata quindi rinvia all'udienza del 12.3.2025 ore 9.30 per decidere sulla residua opposizione, concernente l'omesso versamento della Tassa Automobilistica.
4. All'udienza del 12.3.2025 la causa è stata assunta in decisione.
****
A. Accertato che l'art. 2 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 (Codice del processo tributario) prevede che sono devolute alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati e che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'omesso versamento della Tassa Automobilistica, disciplinata dal D.P.R. n. 39 del 1953, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di tributo proprio delle Regioni a statuto ordinario (cfr Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n.16986).
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la presente controversia, con assegnazione alle parti del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione del giudizio davanti alle Commissioni tributarie.
B. Considerato l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale e del valore della controversia determinato all'esito della separazione, disposta con ordinanza del 25.11.2024 (1154,36 per la contravvenzione al
C.d.S elevata dalla Polizia Provinciale di Firenze ed € 1540,19 per l'omesso versamento della Tassa
Automobilistica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 850/2024,
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la presente controversia.
ASSEGNA
pagina 4 di 5 alle parti termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione del giudizio davanti alle Commissioni tributarie.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che liquida in € 2.552,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 850/2024 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 12 marzo 2025 ad ore 9:37 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. BIGI GIANCARLO il quale si riporta ai propri scritti difensivi Parte_1
nonché a quanto dedotto nei verbali di causa.
Per l'avv. STELLA AURELIA la quale si riporta alle Controparte_1
richieste formulate nella propria costituzione.
È altresì presente l'Avv. DORA DI LORETO, ai fini del tirocinio per la nomina a Giudice di Pace.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 850/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIGI GIANCARLO Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA VENEZIA 7 65121 PESCARA, presso il difensore avv. BIGI
GIANCARLO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
STELLA AURELIA, elettivamente domiciliata in Via A. De Litio, 7 C/O Dott. G. Pierantoni 66010
CHIETI, presso il difensore avv. STELLA AURELIA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione depositato il 18.3.2024 e ritualmente notificato , Parte_1 assumendo l'intervenuta prescrizione del credito, ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
08320249001556179 avente ad oggetto il pagamento della somma di € 31.479,03 relativa a n. 2 cartelle e a tre avvisi di addebito:
1) la prima cartella n. 08320220008553867000, relativa ad una contravvenzione al C.d.S elevata dalla
Polizia Provinciale di Firenze;
2) la seconda cartella n. 08320230005890313000, relativa all'omesso versamento di contributi CP_2
per le annualità 2021 e 2022 ed all'omesso versamento della Tassa Automobilistica per l'annualità
2020,
3) i tre avvisi di addebito, tutti emessi dall' , riguardano l'omesso versamento di contributi CP_3
previdenziali ed assistenziali, riferiti alle annualità 2021 e 2022.
pagina 2 di 5 2. Con comparsa depositata il 14.10.2024 si è costituita l' Controparte_4
evidenziando che, per i crediti di natura previdenziale, la competenza appartiene ex
[...]
art. 413 c.p.c, al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro.
Ha inoltre eccepito l'incompetenza per materia e per valore del giudice adito, in relazione al credito riportato nella cartella n. 08320230005890313000, avente ad oggetto una contravvenzione al C.d.S elevata dalla Polizia Provinciale di Firenze, in relazione alla quale è competente ai sensi dell'art. 7
c.p.c. il Giudice di Pace di Firenze.
Ha inoltre contestato il difetto di legittimazione passiva dell' , evidenziando che, nel giudizio di CP_5
opposizione a cartella esattoriale notificata dal concessionario per la riscossione dei contributi pretesi dall' e dall' , la legittimazione passiva spetta all' quale titolare della CP_3 CP_2 Controparte_6
relativa potestà sanzionatoria.
Nel merito ha contestato la fondatezza dell'opposizione, assumendo che le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, erano state ritualmente notificate, come da documentazione allegata (doc.5, e doc.7).
3. Con ordinanza depositata il 25.11.2024, accertato che:
- per gli avvisi di addebito emessi dall' e l'omesso versamento di contributi , sussiste la CP_3 CP_2
competenza funzionale del giudice del lavoro,
- per l'omesso versamento della Tassa Automobilistica, disciplinata dal D.P.R. n. 39 del 1953, ogni controversia riguardante l'imposizione (quali l'omessa notifica della cartella e dell'atto presupposto, nonché l'intervenuta prescrizione del credito) appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di tributo proprio delle Regioni a statuto ordinario,
- con riguardo alla cartella n. 08320220008553867000, relativa a contravvenzione al C.d.S elevata dalla Polizia Provinciale di Firenze, dell'importo di € 1.154,36, sussiste la competenza per valore del giudice di Pace di Pescara considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, rilevato che parte opponente ha aderito alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza per materia formulate dalla convenuta, previa separazione, con trasmissione del fascicolo al Presidente di sezione, della domanda concernente l'opposizione proposta avverso la cartella n. 08320230005890313000, per la parte relativa all'omesso versamento di contributi richiesti dalla sede di Pescara e dei seguenti avvisi di addebito emessi CP_2 dall' sede di Pescara: nr. 38320220000610850000 del 17/07/2022 di € 3.045,37, nr. CP_3
pagina 3 di 5 38320220002525741000 del 18/01/2023 di € 57,40 e n. 38320230000038273000 del 05/02/2023 di €
21.386, trattandosi di materia che appartiene alla competenza tabellare del giudice del lavoro, era stata
DICHIARATA
l'incompetenza per valore del Tribunale, in relazione alla cartella n. 08320220008553867000, relativa ad una contravvenzione al C.d.S elevata dalla Polizia Provinciale di Firenze, dell'importo di €
1.154,36, trattandosi di controversia di competenza del giudice di Pace di Pescara, con assegnazione alla parte opponente del termine di giorni trenta per la riassunzione della causa davanti al giudice designato.
La causa era stata quindi rinvia all'udienza del 12.3.2025 ore 9.30 per decidere sulla residua opposizione, concernente l'omesso versamento della Tassa Automobilistica.
4. All'udienza del 12.3.2025 la causa è stata assunta in decisione.
****
A. Accertato che l'art. 2 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 (Codice del processo tributario) prevede che sono devolute alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati e che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'omesso versamento della Tassa Automobilistica, disciplinata dal D.P.R. n. 39 del 1953, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di tributo proprio delle Regioni a statuto ordinario (cfr Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n.16986).
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la presente controversia, con assegnazione alle parti del termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione del giudizio davanti alle Commissioni tributarie.
B. Considerato l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale e del valore della controversia determinato all'esito della separazione, disposta con ordinanza del 25.11.2024 (1154,36 per la contravvenzione al
C.d.S elevata dalla Polizia Provinciale di Firenze ed € 1540,19 per l'omesso versamento della Tassa
Automobilistica).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al R.G. n. 850/2024,
DICHIARA il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere la presente controversia.
ASSEGNA
pagina 4 di 5 alle parti termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia per la riassunzione del giudizio davanti alle Commissioni tributarie.
CONDANNA
l'opponente alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta che liquida in € 2.552,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Pescara, 12 marzo 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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