Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12431/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 12431/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili e pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Cellamare,
-parte attrice-
e
CP_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 03.07.2007 in Bari. Ha precisato che dalla loro unione sono nati due figli: Per_1
(03.07.2004) e (16.08.2008). Per_2
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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Ha allegato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha lamentato il totale disinteresse del padre nei confronti dei figli con particolare riferimento alla minore con Per_2 cui ha difficoltà di relazione.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
l'affidamento esclusivo della minore un contributo al Per_2 mantenimento dei due figli pari ad € 300,00 mensili ciascuno oltre al 50% delle spese straordinarie;
la devoluzione del
100% dell'assegno unico in proprio favore;
la condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali (ricorso depositato il 25.11.2024).
I.2.- Il Giudice delegato, all'udienza di comparizione del
23.05.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ha disposto procedersi in assenza del coniuge convenuto non costituitosi in giudizio. Nella medesima sede ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservato di riferire al
Collegio.
I.3.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
1 Breviter, il giudice delegato ha: affidato la figlia minore in via esclusiva alla madre;
confermato il contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 175,00 mensili;
Per_1 aumentato il contributo al mantenimento della figlia sino ad € 250,00 mensili;
Per_2 disposto la percezione dell'AUU per ciascun figlio in favore della madre nella misura del 100%.
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a) pronuncia della separazione personale giusta decreto di omologazione del Tribunale di Bari del 02.04.2015, non reclamato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al
Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Per quel che concerne le domande accessorie, devono essere confermati i provvedimenti provvisori pronunciati dal giudice delegato che vengono del tutto condivisi dal Collegio alla luce degli elementi istruttori.
IV.1.- In particolare, preso atto della sopravvenuta maggiore età del figlio (03.07.2004), occorre pronunciare i Per_1 provvedimenti personali relativamente alla sola figlia Per_2
(16.08.2008).
Alla luce del totale disinteresse paterno e della assenza di relazioni effettive tra padre e figlia, quest'ultima deve essere affidata in via esclusiva alla madre presso cui resterà collocata.
Gli incontri tra padre e figlia restano deregolamentati poiché la ragazza è prossima al compimento dei diciassette anni.
IV.2.- Il padre è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli nei termini che seguono.
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IV.2.1.- Nei confronti del figlio , deve essere Per_1 confermata all'attualità la misura di € 175,00 mensili – oltre rivalutazioni ISTAT annuali – a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Tale misura si giustifica in quanto, a parità di condizioni economiche dei genitori rispetto all'epoca della separazione, le pur accresciute esigenze personali del ragazzo divenuto ventunenne trovano neutralizzazione nel suo percorso scolastico colposamente interrotto sin dai sedici anni.
IV.2.2.- Nei confronti della figlia in ragione delle Per_2 accresciute esigenze personali, è ritenuta congrua la misura di € 250,00 mensili – oltre rivalutazioni ISTAT annuali – a titolo di contributo al mantenimento ordinario. Per quanto anche la ragazza abbia interrotto il percorso di studi, ella resta pur sempre minorenne.
IV.2.3.- Le spese straordinarie per ciascun figlio continueranno a gravare su entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data 16.11.2017 e ss.mm..
IV.2.4.- L'A.U.U. per ciascun figlio, ove previsto, sarà percepito in via esclusiva e al 100% dalla madre ad integrazione della contribuzione ordinaria.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 12431/2024 introdotto con ricorso del 24.11.2024 da nei Parte_1
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confronti di con l'intervento del P.M., così CP_1 provvede:
1) DICHIARA la contumacia di CP_1
2) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 03.07.2007 tra (Bari, Parte_1
02.01.1980) e (Bari, 19.08.1981) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 418, parte II, serie A, anno
2007;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE che la figlia minore (16.08.2008) Persona_3 resti affidata in via esclusiva alla madre presso cui resta collocata;
6) DISPONE che gli incontri tra padre e figlia si svolgano nei modi e tempi meglio indicati in motivazione;
7) DISPONE a carico di l'obbligo di versare in CP_1 favore di la somma mensile di € 425,00 Parte_1
(oltre aggiornamenti annuali sulla base dell'indice di rivalutazione ISTAT-FOI a far data dalla corrente mensilità di giugno 2025) a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e, precisamente, quanto ad € 175,00 per e quanto ad € 250,00 per (oltre Per_1 Per_2 aggiornamenti annuali sulla base dell'indice di rivalutazione ISTAT-FOI a far data dalla corrente mensilità di giugno 2025);
8) DISPONE che le spese straordinarie per la prole graveranno su entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno e saranno regolate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso questo Tribunale in data
16.11.2017 e ss.mm.;
9) DISPONE che l'A.U.U. per ciascun figlio sarà percepito in via esclusiva e al 100% dalla madre;
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10) CONDANNA alla rifusione, in favore di CP_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 2.857,75 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 03 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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