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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.18553/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18553/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ANNA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MORABITO PIETRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
DRUENTO (TO) il 27/01/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/03/2014 e il 15/08/2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora presso la madre, in
Druento (To), via Madonna n.11/2.
DISPONE che le decisioni inerenti alle scelte di vita educative, di salute e scolastiche dei figli vengano concordate preventivamente dai genitori, tenendo in giusta considerazione le inclinazioni e la personalità dei minori.
DISPONE che nei weekend in cui i bambini sono con la mamma, il padre possa prelevarli il martedì direttamente dall'abitazione della madre e riportarli il mercoledì prima della cena, occupandosi di accompagnarli a scuola/asilo e di prelevarli all'uscita; il giovedì il padre preleva i figli direttamente all'uscita della scuola/asilo e li riaccompagna a casa della madre il venerdì sera prima di cena;
b) nei weekend in cui i bambini sono con il papà, quest'ultimo li preleva il giovedì mattina direttamente da casa della madre e li riaccompagnerà la domenica sera (alle ore 21) occupandosi in questi giorni di accompagnarli a scuola/asili e di prelevarli all'uscita.
DISPONE che i genitori si suddividano al 50% il periodo delle vacanze estive e nello specifico dal 01 al
15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre;
anche le vacanze natalizie vengono suddivise al 50% tra i genitori che si alterneranno negli anni la settimana di Natale e quella del Capodanno (nel
2024 il Natale con mamma e il Capodanno con il papà) tenendoli 7 giorni ciascuno.
DISPONE che i minori trascorrano le feste pasquali e i ponti infra-annuali con i rispettivi genitori per periodi proporzionalmente suddivisi compatibilmente con i loro impegni e nel rispetto dei loro desideri.
DA' ATTO che i genitori festeggeranno insieme il compleanno dei figli
DA' ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a favorire i contatti con l'altro genitore nei giorni e nei fine settimana in cui i figli stanno con un genitore e si impegnano a favorire il dialogo nell'interesse dei figli.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i genitori si impegnano a favorire le inclinazioni dei figli e a seguirli nella loro crescita personale e scolastica.
DA' ATTO che i genitori saranno coadiuvati nell'accudimento dei minori dai nonni.
DISPONE che il padre versi alla signora , a titolo di mantenimento per i figli, la somma di euro Pt_1
200,00 mensili, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di agosto
2024, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che l'assegno unico di euro 378,00 verrà percepito dal padre che lo verserà alla signora
Pt_1
PONE a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, previamente concordate, così come dettagliatamente individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15/3/2016, nella misura del 50% a carico del signor e del 50% a carico della signora I coniugi dichiarano CP_1 Pt_1
di aver preso visione di detto protocollo e di accettarlo.
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, sia proprio sia per i minori.
DA' ATTO che i coniugi non avanzano richieste economiche né di mantenimento reciprocamente.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18553/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE LUCA ANNA, Parte_1 C.F._1 presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
MORABITO PIETRO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
DRUENTO (TO) il 27/01/2017.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 24/03/2014 e il 15/08/2018. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora presso la madre, in
Druento (To), via Madonna n.11/2.
DISPONE che le decisioni inerenti alle scelte di vita educative, di salute e scolastiche dei figli vengano concordate preventivamente dai genitori, tenendo in giusta considerazione le inclinazioni e la personalità dei minori.
DISPONE che nei weekend in cui i bambini sono con la mamma, il padre possa prelevarli il martedì direttamente dall'abitazione della madre e riportarli il mercoledì prima della cena, occupandosi di accompagnarli a scuola/asilo e di prelevarli all'uscita; il giovedì il padre preleva i figli direttamente all'uscita della scuola/asilo e li riaccompagna a casa della madre il venerdì sera prima di cena;
b) nei weekend in cui i bambini sono con il papà, quest'ultimo li preleva il giovedì mattina direttamente da casa della madre e li riaccompagnerà la domenica sera (alle ore 21) occupandosi in questi giorni di accompagnarli a scuola/asili e di prelevarli all'uscita.
DISPONE che i genitori si suddividano al 50% il periodo delle vacanze estive e nello specifico dal 01 al
15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre;
anche le vacanze natalizie vengono suddivise al 50% tra i genitori che si alterneranno negli anni la settimana di Natale e quella del Capodanno (nel
2024 il Natale con mamma e il Capodanno con il papà) tenendoli 7 giorni ciascuno.
DISPONE che i minori trascorrano le feste pasquali e i ponti infra-annuali con i rispettivi genitori per periodi proporzionalmente suddivisi compatibilmente con i loro impegni e nel rispetto dei loro desideri.
DA' ATTO che i genitori festeggeranno insieme il compleanno dei figli
DA' ATTO che i genitori si impegnano reciprocamente a favorire i contatti con l'altro genitore nei giorni e nei fine settimana in cui i figli stanno con un genitore e si impegnano a favorire il dialogo nell'interesse dei figli.
pagina 2 di 3 DA' ATTO che i genitori si impegnano a favorire le inclinazioni dei figli e a seguirli nella loro crescita personale e scolastica.
DA' ATTO che i genitori saranno coadiuvati nell'accudimento dei minori dai nonni.
DISPONE che il padre versi alla signora , a titolo di mantenimento per i figli, la somma di euro Pt_1
200,00 mensili, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal mese di agosto
2024, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
DA' ATTO che l'assegno unico di euro 378,00 verrà percepito dal padre che lo verserà alla signora
Pt_1
PONE a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie, previamente concordate, così come dettagliatamente individuate nel protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15/3/2016, nella misura del 50% a carico del signor e del 50% a carico della signora I coniugi dichiarano CP_1 Pt_1
di aver preso visione di detto protocollo e di accettarlo.
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano il reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, sia proprio sia per i minori.
DA' ATTO che i coniugi non avanzano richieste economiche né di mantenimento reciprocamente.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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