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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9209 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 28833/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28833/2024 R.G. promossa dalla: già (P. IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona dei Legali Rappresentati pro-tempore, Dr. e Dr. Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, via Controparte_5
Larga n. 9;
PARTE RICORRENTE
CONTRO il SI (C.F. ), in proprio e nella sua qualità di titolare Controparte_6 C.F._2 della impresa individuale RITUALIA (P. I.V.A. ), residente in Controparte_7 P.IVA_2
OM IA (NA), Via Monaciello n. 31;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 22.9.2025 (cfr. p.v. di udienza del 25.9.2025), da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia del Resistente;
il processo verbale dell'udienza del 25.9.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la già CP_1 Controparte_8 [...]
(nel prosieguo anche solo promuoveva il giudizio nei Controparte_2 CP_2 confronti della SI , in proprio e nella sua qualità di titolare della Controparte_6 impresa individuale “Ritualia di Esposito IA (nel prosieguo anche solo Resistente) al fine di ottenere il pagamento degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati, di penale per inadempimento contrattuale, di indennizzo per mancata restituzione dei beni locati, di risarcimento del maggior danno, oltre interessi moratori, per anticipata risoluzione del contratto di locazione operativa n. 125-38568 stipulato, tra i predetti soggetti, in data 21.1-
4.3.2022 (cfr. doc. n. 2 di Parte Ricorrente), relativo alla locazione di un “TEJXET ECHO 2 –
1021HHE4254”, della durata di 60 mesi, e prevedente il pagamento di un canone mensile netto di € 247,54, da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- il Resistente ha pagato solo il primo canone trimestrale, per complessivi € 742,62, I.V.A. esclusa;
- con raccomandata datata 22.8.2022, (cfr. doc. 6 del fascicolo di , restituita alla parte CP_2 ricorrente perché il destinatario risultava “sconosciuto”, comunicava la risoluzione CP_2 del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 14 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva il pagamento del dovuto e la restituzione del bene oggetto della locazione operativa;
- successivamente, rimaste prive di riscontro anche le comunicazioni datate 5.12.2024 e del
13.12.2024, ribadiva le suddette richieste e invitava il resistente a partecipare alla CP_2 procedura di negoziazione assistita (cfr. docc. nn. 7 e 8 del fascicolo di;
CP_2
- la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“
1. EL IT
1.1. accertare l'intervenuta risoluzione del Contratto a mezzo clausola risolutiva espressa a far data dalla pec del 21.06.2024 (cfr. doc. 8) e, per l'effetto,
pagina 2 di 7 1.2. condannare, per tutto quanto esposto in atti, il Resistente (C.F.: Controparte_6
), in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta Ritualia Di Esposito GI C.F._2
(P.IVA ) al pagamento dell'importo complessivo di Euro 14.822,09 come meglio P.IVA_2 quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute ed ex art. 1284 c. 4 c.c. sugli altri importi), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.3. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Legale di CP_2 inviando una email a Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014”.
All'esito della discussione finale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. CP_1
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti del resistente, che non si è costituito.
La Società ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria CP_2 pretesa producendo il contratto di locazione operativa n. 125-38568 stipulato, in data 21.1- 4.3.2022, tra le parti oggi in causa, e recante le sottoscrizioni del resistente contumace, nonché la fattura di acquisto del “Materiale” dal RN (cfr. doc. n. 3 di e il Documento di Trasporto CP_2 attestante la consegna del bene al Conduttore (cfr. docc. nn. 4, e 5 di Parte Ricorrente).
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, il resistente, non costituendosi in giudizio - pur essendo stato formalmente citato - non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di parte ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa n. 125-38568, del 21.1- 4.3.2022, tramite lettera datata 21.06.2024 (consegnata a controparte a mezzo pec il 21.06.2024- cfr. doc. n. 8 della Ricorrente), a causa dell'inadempimento del
Resistente (cfr. doc. nr. 6 del fascicolo di parte Ricorrente). difatti, si è correttamente CP_2 avvalsa della clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo 12, primo comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione Controparte_2 senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C. posta elettronica certificata, contenente la dichiarazione di volersi avvalerer della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis …- qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni Controparte_2 altro importo contrattualmente dovuto … omissis …”.
Si evidenzia, che il predetto articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1, del fascicolo di Parte Ricorrente). Nel caso in esame, la prima raccomandata di comunicazione della risoluzione contrattuale datata 22.8.2022, inviata da non ha raggiunto il suo scopo, essendo stata restituita alla Società mittente in quanto il CP_2 destinatario è risultato “sconosciuto” all'indirizzo ivi indicato (cfr. doc. n. 6, pg 5, del fascicolo della
Ricorrente). Il nostro sistema giuridico, infatti, prevede che “La spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo
pagina 4 di 7 della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale, ancorché errando,
l'abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto” (Corte Cassazione,
Sentenza n. 9303/2012). Pertanto, considerato che è riuscita a comunicare a controparte CP_2
l'avvenuta risoluzione contrattuale solo in data 21.06.2024 (cfr. doc. n. 8 della Ricorrente), è solo da tale ultima data che il contratto deve ritenersi risolto. Si accerta, pertanto, che il contratto di locazione operativa nr. 125-38568, del 21.1- 4.3.2022 è stato legittimamente risolto da il 21.06.2024. CP_2
Merita accoglimento, altresì, la richiesta di di condanna del resistente al pagamento della CP_2 somma complessiva di € 14.822,09, relativa: alle fatture insolute, pari ad € 1.454,93 (I.V.A. inclusa) e per canoni maturati sino alla risoluzione del contratto - oltre interessi di mora -, alla penale per la risoluzione anticipata del contratto, ex articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di Contratto, nonchè per l'indennizzo per la mancata restituzione dei Beni, nonché il maggior danno subito. In particolare, la penale richiesta da Parte Ricorrente non ha carattere vessatorio (cfr. C. Cass. n.
470/2014; n. 23965/2004; n. 20744/2004) e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa sua individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti. La richiesta di tale importo, inoltre, non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, merita accoglimento la domanda della Società Ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di € 14.822,09, come di seguito calcolato:
• € 1.454,93, I.V.A. inclusa, per i canoni insoluti di cui alle fatture nn. 588901 del 24.6.2022, 108724 del 7.3.2022, 108723 del 7.3.2022 e 108722 del 7.3.2022 (cfr. doc. n. 5 di parte Ricorrente);
• € 2.722,94 per la penale per la risoluzione contrattuale anticipata, prevista dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di contratto calcolata nella misura “pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della
pagina 5 di 7 locazione inizialmente pattuita e la comma di tre canoni periodici” (n. 11 trimestri mancanti alla scadenza contrattuale dal 21.6.2024 al 31.3.2027, pari ad € 8.168,82 (€ 742,62 X 11) : 3);
• € 247,54 per indennizzo da mancata restituzione del Materiale, ai sensi dell'articolo 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di Contratto per il mese intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale, 21.6.2024, e la data di redazione del ricorso, 26.7.2024;
• € 5.940,96, per i canoni trimestrali scaduti e non pagati dal mese di 2022 sino alla risoluzione contrattuale del 21.6.2024 (€ 742,62* 7 trimestri + € 742.62, esclusa, relativi alla fattura n. CP_9
588901 del 24.6.2022);
• € 742,54 pari al primo canone di locazione effettivamente corrisposto dal Conduttore;
• € 5.198.34 per il maggior danno previsto dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto (così calcolati: € 14.852,40 a titolo di corrispettivo contrattuale, al netto di I.V.A., - €
2.722,94 per penale da risoluzione anticipata - € 247,54 per mancata restituzione del Materiale, -
5.940.96, per canoni trimestrali scaduti - € 742,54 per il canone di locazione corrisposto)
Risulta, inoltre, dovuto a da parte del resistente, il pagamento degli interessi moratori di CP_2 legge come da domanda, dal dovuto sino al saldo effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, lettera d) delle Condizioni Generali di Contratto.
Alla luce di quanto sopra, consegue che deve essere accolta anche la domanda di di CP_2 restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 125-38568, del 21.1- 4.3.2022, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 13, 1° comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto l Conduttore dovrà immediatamente restituire il Materiale nel luogo indicato dal Locatore … omissis …”
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione in data 21.6.2024 del contratto di locazione operativa n. 125-
38568, del 21.1- 4.3.2022, stipulato tra già Controparte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 (P. I.V.A. ), e (C.F. ), in CP_2 P.IVA_1 Controparte_6 C.F._2 proprio e nella sua qualità di titolare della impresa individuale RITUALIA DI ESPOSITO
AG (P. I.V.A. ; P.IVA_2
2. condanna (C.F. ), in proprio e nella sua qualità di Controparte_6 C.F._2 titolare della impresa individuale RITUALIA DI ESPOSITO AG (P. I.V.A.
), a pagare a favore di (P. I.V.A. P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_1
l'importo complessivo di € 14.822,09 (IVA inclusa), come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione ove dovuta;
3. condanna (C.F. ), in proprio e nella sua qualità di Controparte_6 C.F._2 titolare della impresa individuale RITUALIA DI ESPOSITO AG (P. I.V.A.
), alla immediata restituzione a favore di (P. I.V.A. P.IVA_2 Controparte_1
) dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 125-38568, del 21.1- P.IVA_1
4.3.2022;
4. condanna (C.F. ), in proprio e nella sua qualità di Controparte_6 C.F._2 titolare della impresa individuale RITUALIA DI ESPOSITO AG (P. I.V.A.
), al pagamento delle spese processuali in favore di P. P.IVA_2 Controparte_1
I.V.A. ) che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre P.IVA_1 al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa Francesca Maria Ferruta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28833/2024 R.G. promossa dalla: già (P. IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona dei Legali Rappresentati pro-tempore, Dr. e Dr. Controparte_3 Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Majocchi (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, via Controparte_5
Larga n. 9;
PARTE RICORRENTE
CONTRO il SI (C.F. ), in proprio e nella sua qualità di titolare Controparte_6 C.F._2 della impresa individuale RITUALIA (P. I.V.A. ), residente in Controparte_7 P.IVA_2
OM IA (NA), Via Monaciello n. 31;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: locazione operativa.
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 22.9.2025 (cfr. p.v. di udienza del 25.9.2025), da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice, rivisto il processo verbale della udienza in data 16.1.2025 contenente anche la dichiarazione di contumacia del Resistente;
il processo verbale dell'udienza del 25.9.2025, osserva:
- con ricorso ex articolo 281 decies c.p.c. la già CP_1 Controparte_8 [...]
(nel prosieguo anche solo promuoveva il giudizio nei Controparte_2 CP_2 confronti della SI , in proprio e nella sua qualità di titolare della Controparte_6 impresa individuale “Ritualia di Esposito IA (nel prosieguo anche solo Resistente) al fine di ottenere il pagamento degli importi dovuti a titolo di canoni di locazione scaduti e non pagati, di penale per inadempimento contrattuale, di indennizzo per mancata restituzione dei beni locati, di risarcimento del maggior danno, oltre interessi moratori, per anticipata risoluzione del contratto di locazione operativa n. 125-38568 stipulato, tra i predetti soggetti, in data 21.1-
4.3.2022 (cfr. doc. n. 2 di Parte Ricorrente), relativo alla locazione di un “TEJXET ECHO 2 –
1021HHE4254”, della durata di 60 mesi, e prevedente il pagamento di un canone mensile netto di € 247,54, da corrispondersi trimestralmente in via anticipata;
- il Resistente ha pagato solo il primo canone trimestrale, per complessivi € 742,62, I.V.A. esclusa;
- con raccomandata datata 22.8.2022, (cfr. doc. 6 del fascicolo di , restituita alla parte CP_2 ricorrente perché il destinatario risultava “sconosciuto”, comunicava la risoluzione CP_2 del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 14 delle Condizioni Generali di contratto, chiedeva il pagamento del dovuto e la restituzione del bene oggetto della locazione operativa;
- successivamente, rimaste prive di riscontro anche le comunicazioni datate 5.12.2024 e del
13.12.2024, ribadiva le suddette richieste e invitava il resistente a partecipare alla CP_2 procedura di negoziazione assistita (cfr. docc. nn. 7 e 8 del fascicolo di;
CP_2
- la Società ricorrente, pertanto, si vedeva costretta a intentare il presente procedimento chiedendo:
“
1. EL IT
1.1. accertare l'intervenuta risoluzione del Contratto a mezzo clausola risolutiva espressa a far data dalla pec del 21.06.2024 (cfr. doc. 8) e, per l'effetto,
pagina 2 di 7 1.2. condannare, per tutto quanto esposto in atti, il Resistente (C.F.: Controparte_6
), in proprio e nella sua qualità di titolare della ditta Ritualia Di Esposito GI C.F._2
(P.IVA ) al pagamento dell'importo complessivo di Euro 14.822,09 come meglio P.IVA_2 quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi (moratori ex D. Lgs. 231/2002 sugli importi di cui alle fatture insolute ed ex art. 1284 c. 4 c.c. sugli altri importi), o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.3. condannare il Resistente alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Legale di CP_2 inviando una email a Email_1
[... IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014”.
All'esito della discussione finale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Le domande formulate dalla sono fondate e meritano accoglimento. CP_1
In primo luogo, si rileva che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti del resistente, che non si è costituito.
La Società ha offerto, ai sensi dell'articolo 2697 c.c., la prova della fondatezza della propria CP_2 pretesa producendo il contratto di locazione operativa n. 125-38568 stipulato, in data 21.1- 4.3.2022, tra le parti oggi in causa, e recante le sottoscrizioni del resistente contumace, nonché la fattura di acquisto del “Materiale” dal RN (cfr. doc. n. 3 di e il Documento di Trasporto CP_2 attestante la consegna del bene al Conduttore (cfr. docc. nn. 4, e 5 di Parte Ricorrente).
Ebbene, il creditore che deduca la sussistenza di un inadempimento o di inesatto adempimento da parte del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, fatto costitutivo del credito, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, fatto estintivo dello stesso o di una sua parte (cfr. C. Cass. nr.
15659/2011; nr. 13533/2001).
pagina 3 di 7 Nel caso di specie, il resistente, non costituendosi in giudizio - pur essendo stato formalmente citato - non ha fornito alcuna prova contraria alle allegazioni di parte ricorrente, così che è possibile affermare che il rapporto obbligatorio tra le parti non risulta contestato.
Allo stesso modo, la Società ricorrente risulta avere provato l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione operativa n. 125-38568, del 21.1- 4.3.2022, tramite lettera datata 21.06.2024 (consegnata a controparte a mezzo pec il 21.06.2024- cfr. doc. n. 8 della Ricorrente), a causa dell'inadempimento del
Resistente (cfr. doc. nr. 6 del fascicolo di parte Ricorrente). difatti, si è correttamente CP_2 avvalsa della clausola risolutiva ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (precludendo, in tale modo, ogni valutazione discrezionale da parte del Giudice in ordine alla importanza dell'inadempimento) prevista dall'articolo 12, primo comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “Ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione Controparte_2 senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C. posta elettronica certificata, contenente la dichiarazione di volersi avvalerer della presente clausola, nei seguenti casi: … omissis …- qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni e di ogni Controparte_2 altro importo contrattualmente dovuto … omissis …”.
Si evidenzia, che il predetto articolo 12 delle Condizioni Generali di Contratto è contenuto in clausole oggetto di doppia firma, circostanza questa sufficiente a garantire l'effettiva presa di coscienza delle stesse da parte dell'aderente al formulario. Infatti, la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (cfr.
C. Cass. n. 15365/2010; n. 20818/2006) non ha carattere vessatorio e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti (cfr. doc. n. 2, pg. 1, del fascicolo di Parte Ricorrente). Nel caso in esame, la prima raccomandata di comunicazione della risoluzione contrattuale datata 22.8.2022, inviata da non ha raggiunto il suo scopo, essendo stata restituita alla Società mittente in quanto il CP_2 destinatario è risultato “sconosciuto” all'indirizzo ivi indicato (cfr. doc. n. 6, pg 5, del fascicolo della
Ricorrente). Il nostro sistema giuridico, infatti, prevede che “La spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo
pagina 4 di 7 della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale, ancorché errando,
l'abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto” (Corte Cassazione,
Sentenza n. 9303/2012). Pertanto, considerato che è riuscita a comunicare a controparte CP_2
l'avvenuta risoluzione contrattuale solo in data 21.06.2024 (cfr. doc. n. 8 della Ricorrente), è solo da tale ultima data che il contratto deve ritenersi risolto. Si accerta, pertanto, che il contratto di locazione operativa nr. 125-38568, del 21.1- 4.3.2022 è stato legittimamente risolto da il 21.06.2024. CP_2
Merita accoglimento, altresì, la richiesta di di condanna del resistente al pagamento della CP_2 somma complessiva di € 14.822,09, relativa: alle fatture insolute, pari ad € 1.454,93 (I.V.A. inclusa) e per canoni maturati sino alla risoluzione del contratto - oltre interessi di mora -, alla penale per la risoluzione anticipata del contratto, ex articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di Contratto, nonchè per l'indennizzo per la mancata restituzione dei Beni, nonché il maggior danno subito. In particolare, la penale richiesta da Parte Ricorrente non ha carattere vessatorio (cfr. C. Cass. n.
470/2014; n. 23965/2004; n. 20744/2004) e, comunque, è stata oggetto di specifica doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c., previa sua individuazione sia numerica che della rubrica, come pacifico in atti. La richiesta di tale importo, inoltre, non consente alla Società locatrice di ottenere più di quanto avrebbe ottenuto con il fisiologico andamento del contratto stesso, ovverosia di ottenere un vantaggio dalla risoluzione per inadempimento della controparte, bensì proprio quanto la regolare esecuzione del contratto avrebbe fruttato. Tale richiesta, peraltro, è conforme al principio per il quale, a fronte della risoluzione del contratto, il risarcimento dovuto dal debitore, il cui inadempimento sia allo stesso imputabile, comprende l'equivalente del profitto che il creditore avrebbe conseguito se il contratto avesse avuto regolare esecuzione (cd. lucro cessante).
Pertanto, alla luce di quanto sopra, merita accoglimento la domanda della Società Ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'importo complessivo di € 14.822,09, come di seguito calcolato:
• € 1.454,93, I.V.A. inclusa, per i canoni insoluti di cui alle fatture nn. 588901 del 24.6.2022, 108724 del 7.3.2022, 108723 del 7.3.2022 e 108722 del 7.3.2022 (cfr. doc. n. 5 di parte Ricorrente);
• € 2.722,94 per la penale per la risoluzione contrattuale anticipata, prevista dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di contratto calcolata nella misura “pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della
pagina 5 di 7 locazione inizialmente pattuita e la comma di tre canoni periodici” (n. 11 trimestri mancanti alla scadenza contrattuale dal 21.6.2024 al 31.3.2027, pari ad € 8.168,82 (€ 742,62 X 11) : 3);
• € 247,54 per indennizzo da mancata restituzione del Materiale, ai sensi dell'articolo 14, 4° comma, delle Condizioni Generali di Contratto per il mese intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale, 21.6.2024, e la data di redazione del ricorso, 26.7.2024;
• € 5.940,96, per i canoni trimestrali scaduti e non pagati dal mese di 2022 sino alla risoluzione contrattuale del 21.6.2024 (€ 742,62* 7 trimestri + € 742.62, esclusa, relativi alla fattura n. CP_9
588901 del 24.6.2022);
• € 742,54 pari al primo canone di locazione effettivamente corrisposto dal Conduttore;
• € 5.198.34 per il maggior danno previsto dall'articolo 13, 2° comma, delle Condizioni Generali di
Contratto (così calcolati: € 14.852,40 a titolo di corrispettivo contrattuale, al netto di I.V.A., - €
2.722,94 per penale da risoluzione anticipata - € 247,54 per mancata restituzione del Materiale, -
5.940.96, per canoni trimestrali scaduti - € 742,54 per il canone di locazione corrisposto)
Risulta, inoltre, dovuto a da parte del resistente, il pagamento degli interessi moratori di CP_2 legge come da domanda, dal dovuto sino al saldo effettivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, lettera d) delle Condizioni Generali di Contratto.
Alla luce di quanto sopra, consegue che deve essere accolta anche la domanda di di CP_2 restituzione dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 125-38568, del 21.1- 4.3.2022, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 13, 1° comma, delle Condizioni Generali di Contratto che recita: “A seguito dell'intervenuta risoluzione di diritto del Contratto l Conduttore dovrà immediatamente restituire il Materiale nel luogo indicato dal Locatore … omissis …”
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta, secondo le vigenti Tariffe Professionali (D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata, così provvede:
1. accerta l'intervenuta risoluzione in data 21.6.2024 del contratto di locazione operativa n. 125-
38568, del 21.1- 4.3.2022, stipulato tra già Controparte_1 Controparte_2
pagina 6 di 7 (P. I.V.A. ), e (C.F. ), in CP_2 P.IVA_1 Controparte_6 C.F._2 proprio e nella sua qualità di titolare della impresa individuale RITUALIA DI ESPOSITO
AG (P. I.V.A. ; P.IVA_2
2. condanna (C.F. ), in proprio e nella sua qualità di Controparte_6 C.F._2 titolare della impresa individuale RITUALIA DI ESPOSITO AG (P. I.V.A.
), a pagare a favore di (P. I.V.A. P.IVA_2 Controparte_1 P.IVA_1
l'importo complessivo di € 14.822,09 (IVA inclusa), come meglio quantificato e dettagliato in parte motiva, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, oltre rivalutazione ove dovuta;
3. condanna (C.F. ), in proprio e nella sua qualità di Controparte_6 C.F._2 titolare della impresa individuale RITUALIA DI ESPOSITO AG (P. I.V.A.
), alla immediata restituzione a favore di (P. I.V.A. P.IVA_2 Controparte_1
) dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 125-38568, del 21.1- P.IVA_1
4.3.2022;
4. condanna (C.F. ), in proprio e nella sua qualità di Controparte_6 C.F._2 titolare della impresa individuale RITUALIA DI ESPOSITO AG (P. I.V.A.
), al pagamento delle spese processuali in favore di P. P.IVA_2 Controparte_1
I.V.A. ) che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compensi, oltre P.IVA_1 al rimborso delle spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge;
Milano, così deciso in data 25.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Maria Ferruta
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