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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/05/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13304 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. USAI FRANCESCO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. GIOE' FEDERICA e dell'avv. SARTORIO ANTONIETTA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26 novembre 2024 le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 13/11/2023, della sentenza non definitiva n. 5045/2023, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In particolare, con riferimento alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni Persona_1
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...]-
[...] Per_2
ta il 29 novembre 2002), occorre premettere che il dovere di mante- nere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divor- zio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, al- la assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle
- 2 -
risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio di- venuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass. 14/08/2020, n. 17183, Cass.
13/10/2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord. 03/12/2021, n. 38366, Cass.
Ord. 25/07/2022 n. 23132).
- 3 -
Ora nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, in ricorso, di Pt_1
corrispondere il contributo al mantenimento per il figlio , Per_2
ancora convivente con la madre, nella misura già stabilità in sede di separazione, pari ad € 625,00 mensili, nonché di provvedere ad un versamento diretto della medesima somma in favore della figlia che abita in una casa propria, pur non essendo eco- Persona_3
nomicamente autosufficiente.
In sede di comparsa conclusionale, invece, il medesimo ricor- rente ha sollecitato la revoca del contributo al mantenimento per la figlia , deducendo il raggiungimento della indipen- Persona_3
denza economica da parte della medesima, nonché la facoltà di ver- sare direttamente al figlio le somme al medesimo spettanti. Per_2
La resistente, invece, ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento dei figli, già previsto in sede di separazione, da €
1.250,00 a € € 3.000,00 mensili.
Nel caso in esame, invero, non paiono sussistere i presupposti per mantenere l'assegno previsto a carico del ricorrente in favore della resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, tenuto conto dell'età di (27 anni) e del Persona_3
titolo di studio conseguito dalla medesima (laurea in medicina e chirurgia).
In ogni caso, in punto di legittimazione, la non ha fornito CP_1
prova della convivenza con la figlia, in contrasto con la certificazio- ne anagrafica prodotta dal ricorrente.
La medesima figlia, poi, dal 2023 risulta titolare di un immobile.
- 4 -
Alla luce delle superiori considerazioni, va revocato il contribu- to posto a carico del ricorrente in favore della resistente per il man- tenimento della figlia maggiorenne , con decorrenza Persona_3
dal deposito del presente provvedimento.
Al contrario, alla luce della documentazione reddituale prodot- ta e dell'attività lavorativa intrapresa dalla resistente, tenuto conto in ogni caso della rivalutazione ISTAT e della revoca sopra disposta, appare opportuno porre a carico di l'obbligo di ver- Parte_1
sare in favore della resistente la somma di € 800,00 a titolo di contri- buto per il mantenimento del figlio maggiorenne . Per_2
Non è possibile accogliere, invece, la richiesta del ricorrente di versare direttamente al figlio la somma dovuta perché, in Per_2
assenza della domanda dell'interessato, il provvedimento richiesto non può essere emesso senza violare il principio della domanda
(Cass. 12 novembre 2021, n.34100), mentre la madre, presso la quale il ragazzo vive, continua ad essere legittimata a ricevere il relativo contributo.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il fi- glio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le
- 5 -
spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle par- ti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamen- te pronunciando:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore di la somma mensile di € 800,00 a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento del figlio , da corrispondere Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con le moda- lità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- revoca il contributo al mantenimento previsto a carico del ri- corrente in favore della resistente per la figlia , con Persona_3
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, il 22/05/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
- 6 -
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13304 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. USAI FRANCESCO parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv. GIOE' FEDERICA e dell'avv. SARTORIO ANTONIETTA parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 26 novembre 2024 le parti concludevano come da note scritte, alle quali si rinvia;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 13/11/2023, della sentenza non definitiva n. 5045/2023, con la quale è stata pronunciata la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
In particolare, con riferimento alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni Persona_1
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...]-
[...] Per_2
ta il 29 novembre 2002), occorre premettere che il dovere di mante- nere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione e di divor- zio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, al- la assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto di- sposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle
- 2 -
risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenziali- tà reddituali.
Deve rammentarsi poi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass.
20/08/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n. 32529).
In ambito giudiziale, la cessazione dell'obbligo di mantenimen- to dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professiona- le e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta perso- nale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 05/03/ 2018, n. 5088; Cass. 22/06/2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio di- venuto maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspira- zioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa con- sona alle proprie ambizioni (Cass. 14/08/2020, n. 17183, Cass.
13/10/2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord. 03/12/2021, n. 38366, Cass.
Ord. 25/07/2022 n. 23132).
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Ora nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto, in ricorso, di Pt_1
corrispondere il contributo al mantenimento per il figlio , Per_2
ancora convivente con la madre, nella misura già stabilità in sede di separazione, pari ad € 625,00 mensili, nonché di provvedere ad un versamento diretto della medesima somma in favore della figlia che abita in una casa propria, pur non essendo eco- Persona_3
nomicamente autosufficiente.
In sede di comparsa conclusionale, invece, il medesimo ricor- rente ha sollecitato la revoca del contributo al mantenimento per la figlia , deducendo il raggiungimento della indipen- Persona_3
denza economica da parte della medesima, nonché la facoltà di ver- sare direttamente al figlio le somme al medesimo spettanti. Per_2
La resistente, invece, ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento dei figli, già previsto in sede di separazione, da €
1.250,00 a € € 3.000,00 mensili.
Nel caso in esame, invero, non paiono sussistere i presupposti per mantenere l'assegno previsto a carico del ricorrente in favore della resistente a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne, tenuto conto dell'età di (27 anni) e del Persona_3
titolo di studio conseguito dalla medesima (laurea in medicina e chirurgia).
In ogni caso, in punto di legittimazione, la non ha fornito CP_1
prova della convivenza con la figlia, in contrasto con la certificazio- ne anagrafica prodotta dal ricorrente.
La medesima figlia, poi, dal 2023 risulta titolare di un immobile.
- 4 -
Alla luce delle superiori considerazioni, va revocato il contribu- to posto a carico del ricorrente in favore della resistente per il man- tenimento della figlia maggiorenne , con decorrenza Persona_3
dal deposito del presente provvedimento.
Al contrario, alla luce della documentazione reddituale prodot- ta e dell'attività lavorativa intrapresa dalla resistente, tenuto conto in ogni caso della rivalutazione ISTAT e della revoca sopra disposta, appare opportuno porre a carico di l'obbligo di ver- Parte_1
sare in favore della resistente la somma di € 800,00 a titolo di contri- buto per il mantenimento del figlio maggiorenne . Per_2
Non è possibile accogliere, invece, la richiesta del ricorrente di versare direttamente al figlio la somma dovuta perché, in Per_2
assenza della domanda dell'interessato, il provvedimento richiesto non può essere emesso senza violare il principio della domanda
(Cass. 12 novembre 2021, n.34100), mentre la madre, presso la quale il ragazzo vive, continua ad essere legittimata a ricevere il relativo contributo.
Il ricorrente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il fi- glio, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussi- stenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le
- 5 -
spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle par- ti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamen- te pronunciando:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1
favore di la somma mensile di € 800,00 a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento del figlio , da corrispondere Per_2
entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie con le moda- lità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
- revoca il contributo al mantenimento previsto a carico del ri- corrente in favore della resistente per la figlia , con Persona_3
decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Palermo, il 22/05/2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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