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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4743/2016 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da cose in custodia e
PROMOSSA DA
( , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Vecchio;
ATTRICE
CONTRO
( ), in Controparte_1 C.F._2 persona del titolare, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Sandro Caforio;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.VA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna Paola D'Oria;
TERZA CHIAMATA
NONCHE' CONTRO
P. VA ), in Controparte_3 P.VA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giancarlo
Caiaffa;
TERZA CHIAMATA
NONCHE' CONTRO
in persona del Controparte_4
Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabiola Leone;
INTERVENTORE VOLONTARIO
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto che il giorno 22.10.2015, “dopo aver fatto la spesa, alle 08:45 Parte_1
circa, mentre usciva dal supermercato – scendendo la scalinata che Controparte_1
conduce sulla strada, scivolava sui gradini bagnati da acqua piovana e cadeva”; che “la scalinata
in questione era priva di passamano e i gradini privi di antiscivolo”; che “a seguito della brusca
caduta (…) accusava forti dolori alla caviglia ed al piede sinistro, tant'è che veniva immediatamente
trasportata in ambulanza al P.S. dell'ospedale “N. Melli” di San Pietro Vernotico dove, il
24.10.2015, veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura di
perone con placca, viti e gesso”.
Sulla scorta di tali premesse ed esponendo, altresì, di aver subito, a causa del sinistro occorso,
“frattura spiroide 1/3 medio distale perone sinistro, frattura composta del terzo malleolo tibio –
tarsica s”, ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre che, ai sensi dell'”art 96 ultimo comma c.p.c., al pagamento dell'ulteriore
somma di € 150,00 o la diversa somma ritenuta equa e di giustizia”.
Costituitosi in giudizio, , previa richiesta di estromissione dal giudizio ed Controparte_1
autorizzazione alla chiamata in causa della e della Controparte_5 [...]
ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha Controparte_3 invocato il rigetto, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione in oggetto, ritenendo l'evento per cui è causa riconducibile alla “condotta distratta dell'avventore”, oltre che alla presenza di acqua sui gradini.
Costituitasi in giudizio, a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, CP_5
(“titolare del marchio Dimeglio, concesso all'affiliato in franchising”), previa richiesta di
[...]
autorizzazione alla chiamata in causa della ha Parte_2
contestato la fondatezza della domanda attorea della quale ha domandato il rigetto, deducendo, altresì,
“la propria estraneità ai fatti di causa e dunque la non ascrivibilità a proprio carico di alcuna
responsabilità nella causazione del sinistro occorso alla . Pt_1
costituitasi in giudizio, dopo aver Controparte_3
preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse pretese, delle quali ha anch'essa domandato il rigetto.
Con atto di intervento volontario dell'8.10.2021, è intervenuto in giudizio chiedendo CP_4
che fosse accertato il proprio diritto di credito in via surrogatoria, conseguente all'erogazione, in favore di dell'indennità di malattia derivante dell'evento lesivo per cui è causa, con Parte_1
condanna dello e della compagnia assicuratrice al pagamento delle relative somme erogate. _1
La domanda attorea è fondata, nei limiti appresso indicati.
In tema di danni da cose in custodia, l'ormai consolidato orientamento di legittimità individua nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. una responsabilità di tipo oggettivo basata sulla relazione intercorrente tra la res e colui che esercita un effettivo potere e controllo sulla cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno, da parte di questi, di un obbligo di vigilanza,
posto che la predetta norma è volta ad imputare la responsabilità a chi si trovi nella condizione di controllare i rischi che dalla cosa possano derivare.
Ed invero “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di
provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di
imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato
dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello
del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la
prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione
di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cassazione civile sez.
VI, 07/01/2016, (ud. 12/11/2015, dep. 07/01/2016), n.56).
Ne consegue che, mentre il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno è onerato–
in base all'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – di provare il fatto storico e il nesso di causalità
tra la res in custodia e l'evento dannoso, il custode, per andare esente da responsabilità, deve, invece,
fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale e che può pacificamente consistere tanto nel fatto del terzo,
quanto nella condotta colposa dello stesso danneggiato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 22
ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n. 287).
Nel caso di specie, deve, in primo luogo, ritenersi provato e non contestato il rapporto di custodia esistente tra e la res in custodia, ossia i gradini - sui quali l'attrice sostiene Controparte_1
essere scivolata - posti all'ingresso dello stabile in cui viene esercitata l'attività commerciale del predetto convenuto, il quale, oltre ad essere gestore del supermercato , è anche proprietario _1
dell'immobile.
Provato deve, altresì, ritenersi, il fatto storico sotteso al caso di specie, costituito dal sinistro occorso ai danni della nelle circostanze di tempo e di luogo dalla stessa addotte. Pt_1
Ed invero, la teste , escussa all'udienza del 5.3.2019, ha riferito che “la sig.ra Testimone_1
uscendo dal supermercato, scivolava sui gradini della scalinata e cadeva (…); quel giorno Pt_1 aveva appena smesso di piovere ed anche la strada era bagnata;
preciso che la sig.ra Pt_1
trasportava a mano buste piene di spesa”.
La presenza di acqua sui gradini dello stabile in questione, dovuta alle condizioni di pioggia che hanno interessato la mattinata del 22.10.2015 - circostanza, questa, che ha evidentemente contribuito al verificarsi del sinistro de quo - è stata, poi, confermata anche dai testi e Tes_2
i quali, in sede di esame, hanno rispettivamente dichiarato che “quel giorno (…) Testimone_3
aveva piovuto molto e per questo i gradini erano bagnati come anche il marciapiede e il manto
stradale” e che “al momento del fatto piovigginava e la gradinata era bagnata perché prima aveva
piovuto”.
Peraltro, la circostanza secondo cui ebbe a scivolare sui gradini posti Parte_1
all'ingresso del supermercato di proprietà dello non è stata specificamente contestata, ai _1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., nemmeno da quest'ultimo, essendosi il convenuto limitato, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ad attribuire la responsabilità della caduta alla “condotta distratta dell'avventore” e a sostenere che la stessa “potrebbe essersi verificata anche
per aver messo – la – in modo errato il proprio piede di appoggio”. Pt_1
Occorre, altresì, osservare come l'obiettiva pericolosità dei gradini oggetto di causa sia direttamente apprezzabile anche sulla scorta delle foto depositate in atti, dalle quali è possibile ravvisare la composizione in travertino liscio della superfice dei gradini, materiale, questo, che, in assenza di dispositivi antiscivolo, è notoriamente reso sdruccevole dalla presenza di acqua.
Inoltre, “la piena compatibilità delle lesioni riportate e refertate con la riferita dinamica del
sinistro” è stata accertata, nella propria relazione peritale, dal consulente tecnico d'ufficio, dott.
incaricato da questo Giudice di determinare e quantificare i danni subiti Persona_1
dall'attrice.
Il quadro probatorio sinora vagliato consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità
esistente tra l'evento dannoso occorso alla e i gradini dello stabile dell'esercizio Pt_1
commerciale di , non avendo, peraltro, i convenuti fornito la prova liberatoria della Controparte_1 sussistenza del caso fortuito e non potendosi quest'ultimo ravvisare nella circostanza che sulla superficie dei gradini fosse presente acqua piovana, essendo, detta circostanza, priva delle caratteristiche della imprevedibilità ed eccezionalità tipiche del caso fortuito.
Ed invero, il fatto che la presenza di pioggia potesse rendere scivolosi i gradini in marmo privi di dispositivi di sicurezza è da ritenersi situazione assolutamente prevedibile, oltre che evitabile con l'adozione degli opportuni accorgimenti (apposizione di fasce antisdruccioli o di tappetini antiscivolo).
Difatti, “il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero
che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, (...) senza che possa riconoscersi alcuna
rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col
tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (...) fa perdere, col trascorrere
del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa,
sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va
ascritto il fatto dannoso che ne deriva;
il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del
danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo
anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
"teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per
la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione
preesistente” (cfr. ex plurimis Cass. civ. 29465/2020).
Tuttavia, posto che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione
dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del
danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost. , che richiede
a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come
“inderogabili”); nonché dell' art. 1227 comma primo c.c. , che impone al giudice di merito di
esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso” (Cassazione civile , sez. III , 27/03/2024 , n. 8306), il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 in capo allo nella determinazione del danno _1
subito dalla non rende la condotta di quest'ultima esente da censure. Pt_1
Ed invero, la conoscenza dei luoghi di causa da parte dell'attrice, frequentatrice assidua del supermercato (la stessa, in sede di interrogatorio formale, ha sul punto affermato che “la mattina
dell'evento mi ero recata al supermercato Di IO (…), per fare la spesa come ero solita fare
quando vi sono le offerte commerciali in detto esercizio”), la circostanza che la stessa trasportasse buste della spesa - che avrebbe potuto portare giù dalla scala una per volta - e non avesse pertanto le mani libere, unitamente alle condizioni meteorologiche avverse delle quali l'attrice era ben conscia
(la stessa, in sede di interrogatorio formale ha affermato che “la giornata era umida e prima del mio
arrivo al supermercato, aveva smesso di piovere”), avrebbero imposto l'adozione, da parte della di una maggiore cautela nell'utilizzo della scalinata in oggetto, il cui difetto non può che Pt_1
aver concorso nella verificazione dell'evento lesivo, posto che, ove le condizioni dei gradini fossero stati ex se sufficienti alla sua produzione, tutti gli altri avventori del supermercato sarebbero, nella predetta occasione (come nelle altre giornate di pioggia), scivolati e caduti.
Considerata, pertanto, la sussistenza di un apporto causale nella determinazione del danno, da parte dell'attrice, ritiene, dunque, il Giudicante, che la responsabilità del sinistro possa ragionevolmente essere ripartita, nella misura del 70 % in capo allo e, nella misura del 30%, _1
in capo alla Pt_1
Acclarata la sussistenza di un concorso di colpa tra le parti e passando, ora, alla quantificazione dei danni non patrimoniali, deve osservarsi che le lesioni subite dall'attrice sono state oggetto di consulenza tecnica d'ufficio a cura del C.T.U. dott. , le cui risultanze, Persona_1
frutto di accertamenti esenti da vizi logici e immuni da censure sul piano metodologico, questo
Giudice condivide.
Più precisamente, il Ctu incaricato ha esposto che “la caviglia sinistra presenta un plus
circonferenziale sulla bimalleolare e sovra malleolare sn di circa 1 cm vs controlaterale dx;
alla superficie laterale del 3° distale di gamba sn si evidenzia una cicatrice lineare piana di circa 13 cm,
modicamente discromica, lievemente diastasata, visibile ictu oculi dalla breve-media distanza e
costituente pregiudizio estetico di grado lieve. La flessione plantare e la dorsiflessione appaiono
ridotte di 20° vs dx e l'abduzione risulta dolente ai gradi estremi”.
Il Ctu ha, pertanto, appurato che a seguito dell'evento occorso in data 22.10.2015 la Pt_1
riportò “sindrome algico-disfunzionale della caviglia sinistra da esiti di frattura spiroide del perone
sn e frattura composta del terzo malleolo su tibio-tarsica sn, con pregiudizio estetico di grado lieve
da esiti cicatriziali post operatori”.
L'ausiliario ha, quindi, concluso ritenendo che a seguito dell'evento occorso, “alla sig.ra
, secondo i comuni Barèmes medico-legali, vada riconosciuta: I.T.T. (I.T.A.) di giorni Parte_1
QUINDICI (apparecchio gessato) + I.T.P. al 75% di giorni (rimozione gesso, Parte_3
F.K.T. e deambulazione con doppio appoggio) + I.T.P. al 50% di giorni (prosieguo Pt_4
fisiochinesiterapico) + I.T.P. al 25% di giorni SS (stabilizzazione clinica) + Danno
Biologico Permanente Complessivo pari al 9% (NOVE PER CENTO) della totale per gli
inemendabili reliquati”.
Alla luce delle considerazioni che precedono può, dunque, ritenersi provato il danno biologico subito dall'attrice, i cui esiti permanenti devono attestarsi nella misura del 9%.
Ai fini della quantificazione del danno, vertendosi in materia di lesioni all'integrità psicofisica di lieve entità (non superiori ai 9 punti di percentuale), non rientranti nel novero dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli o da errore medico - per la cui ipotesi è prevista l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni private, non applicabili in via analogica ad ulteriori casi, posto che “i criteri di liquidazione del danno biologico
previsti dall'art. 139 cod. assicur., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono
oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di
danni non derivanti da sinistri stradali” (Cassazione civile , sez. III, 07/06/2011, n. 12408) - ritiene,
il Giudicante, di ricorrere ai criteri fissati dalle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita – Rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT costo- vita alla data dell'1 gennaio 2024”.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice può, dunque, essere quantificato in 30.438,75 €,
determinato secondo le seguenti modalità di calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 609,56
Punto danno non patrimoniale € 3.047,80
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 17.336,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 21.670,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 30.338,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.768,75
Totale generale: € 30.438,75
In ragione, tuttavia, del predetto concorso di colpa, , va quindi condannato al Controparte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di € 21.307,12, corrispondente al Parte_1
70% della somma di € 30.438,75.
Essendo il danno non patrimoniale subito dall'attrice stato liquidato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
Su essa non possono neppure riconoscersi interessi compensativi, non avendo l'attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.). Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Deve, altresì, riconoscersi, in favore dell'attrice, la somma di € 619,60, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al 70% dell'ammontare delle spese mediche dalla stessa sostenute (corrispondente ad € 885,15), come documentato in atti.
Tale somma sarà corrisposta dallo oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici _1
I.S.T.A.T. F.O.I. da applicarsi a decorrere dall'anno 2015.
va, dunque, condannato al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 21.926,72, di cui € 21.307,12 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 619,60, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale documentato.
Passando ora alla domanda di garanzia proposta dallo nei confronti della _1 [...]
la stessa non merita accoglimento. Parte_2
Invero, premesso che non è contestato, ma è altresì documentato dalla polizza prodotta in atti,
che la stessa è stata stipulata tra la compagnia assicuratrice convenuta e - anch'essa CP_2 CP_5
chiamata in causa dallo in qualità di franchisor del marchio - l'eccezione con _1 _1
cui la predetta compagnia ha dedotto l'inoperatività della menzionata polizza appare fondata.
Come indicato nella parte rubricata “descrizione del rischio” della polizza in parola,
“l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato, ai sensi di legge, in
qualità di: esercente una società per la gestione, la locazione a terzi, di supermercati per la
distribuzione e la vendita al dettaglio di prodotti alimentari in genere, articoli per la casa in genere,
e altri articoli in genere (…). l'azienda è proprietaria/locataria di vari immobili, opera attraverso un grosso centro di distribuzione della merce e si avvale per lo svolgimento della propria attività
dell'operato delle seguenti ditte: logistica Di Capri, Feritrade srl;
le Controparte_6
responsabilità di queste ultime aziende causate dalle attività svolte per la Ditta Assicurata dono
garantite dalla presente polizza”.
Il tenore letterale della polizza consente, dunque, di estendere la copertura assicurativa esclusivamente alle ipotesi di responsabilità civile derivante alla dallo svolgimento Controparte_5
dell'attività di gestione e locazione a terzi di supermercati, nonché, per l'ipotesi in cui CP_5
sia proprietario o locatario di immobili e svolga la sua attività per mezzo di determinate ditte,
[...]
dalle attività da queste svolte per suo conto, restando, pertanto, escluse le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati dalle condizioni degli immobili, tanto più se di proprietà altrui, presso cui le predette attività sono allocate.
Nel caso di specie, il danno non patrimoniale subito dalla è derivato Pt_1
dall'inottemperanza dei doveri di custodia su di un bene nella disponibilità effettiva di _1
, non già dall'attività dal medesimo svolta per conto della come
[...] Controparte_5
espressamente previsto dalla polizza.
Peraltro, anche laddove la copertura assicurativa estendesse il proprio ambito di applicazione alle ipotesi di responsabilità del custode per i danni cagionati dalla res custodita, Controparte_1
sarebbe comunque escluso da detta copertura posto che quest'ultima – per il caso in cui l'attività della venga svolta da soggetti terzi – riguarda unicamente la responsabilità facente capo Controparte_5
alle seguenti ditte: Logistica Di Capri, e Feritrade srl. Controparte_6
Alcun rilievo può, inoltre, assumere la convenzione stipulata in data 2.1.2009 tra CP_5
e Feritrade s.r.l. (società che ha concesso in affitto la propria azienda a nei
[...] Controparte_1
locali commerciali di proprietà di quest'ultimo e da questi locati alla medesima Feritrade s.r.l.), con cui si è impegnata “a contrarre polizza assicurativa per la responsabilità Controparte_5
civile a copertura di tutti i rischi inerenti l'attività svolta nei supermercati a marchio , _1 implementati da Feritrade srl”, posta l'inopponibilità di detto accordo nei confronti delle compagnia assicuratrice quale terza estranea al medesimo. CP_7
CP_ Quanto alla domanda di surroga formulata dall' per ottenere la refusione degli importi erogati alla a titolo di indennità di malattia per l'ammontare complessivo di € 3.699,93 (non Pt_1
specificamente contestato), la stessa merita accoglimento.
Ed invero, considerato che, ai sensi dell'art. 1916 c.c. comma 1, “l'assicuratore che ha pagato
l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso
CP_ i terzi responsabili”, può legittimamente avvalersi del diritto di surrogazione al fine di conseguire dallo il rimborso degli importi corrisposti all'attrice. _1
CP_ Le somme corrisposte da in favore della a titolo di indennità di malattia, Pt_1
rientrano infatti nell'ambito del risarcimento del danno patrimoniale spettante alla danneggiata per la perdita della capacità lavorativa specifica dalla stessa subita in seguito al sinistro occorso, al cui ristoro è, comunque, tenuto il danneggiante.
In caso di illecito con danni alla persona, che abbia determinato l'erogazione da parte dell'assicuratore sociale di somme di denaro in favore del danneggiato, il Giudice è, difatti, “tenuto
a verificare se le lesioni accertate, oltre ad incidere sulla salute del soggetto abbiano anche ridotto
la sua capacità lavorativa specifica, con riduzione, per il futuro, della sua capacità di reddito. E'
obbligo, in questo caso, quindi, per il giudice attribuire due distinte voci di risarcimento,
rispettivamente a titolo di "danno biologico" e di "danno patrimoniale" per la riduzione della
capacità lavorativa specifica” (Cass. civ. 23 febbraio 2006, n. 4020).
CP_ ha, pertanto, diritto alla refusione delle somme corrisposte alle senza che Pt_1
queste subiscano decurtamenti a causa della corresponsabilità della medesima nella causazione del danno.
È difatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “l'assicuratore che agisce in
surroga nei diritti dell'assicurato/danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle
prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile all'eventuale concorso di colpa dell'infortunato, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai
superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno” (Cass. civ. 23 febbraio 2006, n.
4020; Cass. civ. 29 ottobre 2002, n. 15243; (Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 11/06/2010,
dep. 05/08/2010), n.18181).
CP_
va, pertanto, condannato al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
3.699,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.TA.T. F.O.I. dalla data di erogazione fino al soddisfo.
CP_ Ed invero, “il credito dell che agisca in surrogazione del proprio assicurato, rimasto
vittima di un incidente stradale, per il recupero dell'indennità di malattia erogatagli in virtù del
rapporto di assicurazione sociale obbligatoria, ha la stessa natura dell'originario credito del
danneggiato e, quindi, è un credito di valore, con la conseguenza che l'autore del danno e la
compagnia assicuratrice che di esso risponda, ai sensi dell'art. 28 l. 24 dicembre 1969 n. 990 sono
tenuti a corrispondere all'istituto, l'importo della svalutazione monetaria (e gli interessi) a far tempo
dall'effettivo esborso di quell'indennità, mentre non rileva al riguardo la diversa data della
comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso, influente solo al fine di escludere che il
pagamento all'originario titolare del credito assuma efficacia liberatoria” (Cassazione civile , sez.
III , 02/09/1992 , n. 10087).
Non meritevole di accoglimento deve, invece, ritenersi la domanda formulata da Parte_1
ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c., posta la genericità della richiesta e considerato che
[...]
tale voce di danno è intrinsecamente collegata alla pretestuosità di una domanda giudiziale o di un'eccezione così palesemente manifestamente infondata da concretizzare un'ipotesi di abuso del processo, ipotesi non configurabile nel caso di specie.
Per quanto concerne, infine, le spese di lite sostenute dalla l'accoglimento parziale Pt_1
della domanda attorea giustifica la compensazione per un terzo delle predette che, per i restanti due terzi, vanno poste a carico di in ragione della soccombenza. Controparte_1 Essendo, inoltre, la domanda di garanzia proposta dallo nei confronti della _1 [...]
e della stata rigettata, il convenuto va, CP_5 Parte_2
altresì, condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dai terzi chiamati, liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, avuto riguardo all'esistenza di principi ormai consolidati in materia di responsabilità ex
art. 2051 c.c.
sarà tenuto, altresì, a rifondere le spese di lite sostenute dall'interventore volontario, _1
, liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità dell'attività difensiva svolta da CP_4
quest'ultimo.
Vanno, infine, definitivamente poste a carico di , in ragione della Controparte_1
soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4743/2016 R.G., così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 21.926,72, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici e le decorrenze indicate in motivazione;
- condanna, altresì, al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 CP_4
3.699,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici e le decorrenze indicate in motivazione;
- rigetta la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da ponendole per la restante Parte_1
parte a carico di e liquidandole nell'intero in € 518,00 per spese ed € 2.540,00 Controparte_1
per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Controparte_5
e che liquida in € 2.540,00 ciascuno,
[...] Controparte_3
oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute d che liquida in Controparte_1 CP_4
€ 1.278,00, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese occorse per la consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 10 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4743/2016 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da cose in custodia e
PROMOSSA DA
( , rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Vecchio;
ATTRICE
CONTRO
( ), in Controparte_1 C.F._2 persona del titolare, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Sandro Caforio;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
P.VA , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.VA_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna Paola D'Oria;
TERZA CHIAMATA
NONCHE' CONTRO
P. VA ), in Controparte_3 P.VA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giancarlo
Caiaffa;
TERZA CHIAMATA
NONCHE' CONTRO
in persona del Controparte_4
Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Fabiola Leone;
INTERVENTORE VOLONTARIO
All'udienza del 19.11.2024 la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 co. 1 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da relativo verbale in atti.
_____________________
MOTVAZIONE
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione.
ha esposto che il giorno 22.10.2015, “dopo aver fatto la spesa, alle 08:45 Parte_1
circa, mentre usciva dal supermercato – scendendo la scalinata che Controparte_1
conduce sulla strada, scivolava sui gradini bagnati da acqua piovana e cadeva”; che “la scalinata
in questione era priva di passamano e i gradini privi di antiscivolo”; che “a seguito della brusca
caduta (…) accusava forti dolori alla caviglia ed al piede sinistro, tant'è che veniva immediatamente
trasportata in ambulanza al P.S. dell'ospedale “N. Melli” di San Pietro Vernotico dove, il
24.10.2015, veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione e sintesi della frattura di
perone con placca, viti e gesso”.
Sulla scorta di tali premesse ed esponendo, altresì, di aver subito, a causa del sinistro occorso,
“frattura spiroide 1/3 medio distale perone sinistro, frattura composta del terzo malleolo tibio –
tarsica s”, ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., oltre che, ai sensi dell'”art 96 ultimo comma c.p.c., al pagamento dell'ulteriore
somma di € 150,00 o la diversa somma ritenuta equa e di giustizia”.
Costituitosi in giudizio, , previa richiesta di estromissione dal giudizio ed Controparte_1
autorizzazione alla chiamata in causa della e della Controparte_5 [...]
ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, della quale ha Controparte_3 invocato il rigetto, deducendo l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione in oggetto, ritenendo l'evento per cui è causa riconducibile alla “condotta distratta dell'avventore”, oltre che alla presenza di acqua sui gradini.
Costituitasi in giudizio, a seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, CP_5
(“titolare del marchio Dimeglio, concesso all'affiliato in franchising”), previa richiesta di
[...]
autorizzazione alla chiamata in causa della ha Parte_2
contestato la fondatezza della domanda attorea della quale ha domandato il rigetto, deducendo, altresì,
“la propria estraneità ai fatti di causa e dunque la non ascrivibilità a proprio carico di alcuna
responsabilità nella causazione del sinistro occorso alla . Pt_1
costituitasi in giudizio, dopo aver Controparte_3
preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse pretese, delle quali ha anch'essa domandato il rigetto.
Con atto di intervento volontario dell'8.10.2021, è intervenuto in giudizio chiedendo CP_4
che fosse accertato il proprio diritto di credito in via surrogatoria, conseguente all'erogazione, in favore di dell'indennità di malattia derivante dell'evento lesivo per cui è causa, con Parte_1
condanna dello e della compagnia assicuratrice al pagamento delle relative somme erogate. _1
La domanda attorea è fondata, nei limiti appresso indicati.
In tema di danni da cose in custodia, l'ormai consolidato orientamento di legittimità individua nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. una responsabilità di tipo oggettivo basata sulla relazione intercorrente tra la res e colui che esercita un effettivo potere e controllo sulla cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno, da parte di questi, di un obbligo di vigilanza,
posto che la predetta norma è volta ad imputare la responsabilità a chi si trovi nella condizione di controllare i rischi che dalla cosa possano derivare.
Ed invero “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte
dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di
provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di
imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato
dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello
del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la
prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione
di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cassazione civile sez.
VI, 07/01/2016, (ud. 12/11/2015, dep. 07/01/2016), n.56).
Ne consegue che, mentre il danneggiato che agisce per il risarcimento del danno è onerato–
in base all'ordinario criterio di cui all'art. 2697 c.c. – di provare il fatto storico e il nesso di causalità
tra la res in custodia e l'evento dannoso, il custode, per andare esente da responsabilità, deve, invece,
fornire la prova liberatoria del caso fortuito, cioè di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva idoneo ad interrompere quel nesso causale e che può pacificamente consistere tanto nel fatto del terzo,
quanto nella condotta colposa dello stesso danneggiato (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 22
ottobre 2013, n. 23919, 20 gennaio 2014, n. 999, e 13 gennaio 2015, n. 287).
Nel caso di specie, deve, in primo luogo, ritenersi provato e non contestato il rapporto di custodia esistente tra e la res in custodia, ossia i gradini - sui quali l'attrice sostiene Controparte_1
essere scivolata - posti all'ingresso dello stabile in cui viene esercitata l'attività commerciale del predetto convenuto, il quale, oltre ad essere gestore del supermercato , è anche proprietario _1
dell'immobile.
Provato deve, altresì, ritenersi, il fatto storico sotteso al caso di specie, costituito dal sinistro occorso ai danni della nelle circostanze di tempo e di luogo dalla stessa addotte. Pt_1
Ed invero, la teste , escussa all'udienza del 5.3.2019, ha riferito che “la sig.ra Testimone_1
uscendo dal supermercato, scivolava sui gradini della scalinata e cadeva (…); quel giorno Pt_1 aveva appena smesso di piovere ed anche la strada era bagnata;
preciso che la sig.ra Pt_1
trasportava a mano buste piene di spesa”.
La presenza di acqua sui gradini dello stabile in questione, dovuta alle condizioni di pioggia che hanno interessato la mattinata del 22.10.2015 - circostanza, questa, che ha evidentemente contribuito al verificarsi del sinistro de quo - è stata, poi, confermata anche dai testi e Tes_2
i quali, in sede di esame, hanno rispettivamente dichiarato che “quel giorno (…) Testimone_3
aveva piovuto molto e per questo i gradini erano bagnati come anche il marciapiede e il manto
stradale” e che “al momento del fatto piovigginava e la gradinata era bagnata perché prima aveva
piovuto”.
Peraltro, la circostanza secondo cui ebbe a scivolare sui gradini posti Parte_1
all'ingresso del supermercato di proprietà dello non è stata specificamente contestata, ai _1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., nemmeno da quest'ultimo, essendosi il convenuto limitato, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ad attribuire la responsabilità della caduta alla “condotta distratta dell'avventore” e a sostenere che la stessa “potrebbe essersi verificata anche
per aver messo – la – in modo errato il proprio piede di appoggio”. Pt_1
Occorre, altresì, osservare come l'obiettiva pericolosità dei gradini oggetto di causa sia direttamente apprezzabile anche sulla scorta delle foto depositate in atti, dalle quali è possibile ravvisare la composizione in travertino liscio della superfice dei gradini, materiale, questo, che, in assenza di dispositivi antiscivolo, è notoriamente reso sdruccevole dalla presenza di acqua.
Inoltre, “la piena compatibilità delle lesioni riportate e refertate con la riferita dinamica del
sinistro” è stata accertata, nella propria relazione peritale, dal consulente tecnico d'ufficio, dott.
incaricato da questo Giudice di determinare e quantificare i danni subiti Persona_1
dall'attrice.
Il quadro probatorio sinora vagliato consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità
esistente tra l'evento dannoso occorso alla e i gradini dello stabile dell'esercizio Pt_1
commerciale di , non avendo, peraltro, i convenuti fornito la prova liberatoria della Controparte_1 sussistenza del caso fortuito e non potendosi quest'ultimo ravvisare nella circostanza che sulla superficie dei gradini fosse presente acqua piovana, essendo, detta circostanza, priva delle caratteristiche della imprevedibilità ed eccezionalità tipiche del caso fortuito.
Ed invero, il fatto che la presenza di pioggia potesse rendere scivolosi i gradini in marmo privi di dispositivi di sicurezza è da ritenersi situazione assolutamente prevedibile, oltre che evitabile con l'adozione degli opportuni accorgimenti (apposizione di fasce antisdruccioli o di tappetini antiscivolo).
Difatti, “il caso fortuito è costituito da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente ovvero
che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che ha idoneità causale assorbente;
l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi, (...) senza che possa riconoscersi alcuna
rilevanza dell'assenza o meno di colpa del custode;
l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col
tempo, giacché una modifica improvvisa delle condizioni della cosa (...) fa perdere, col trascorrere
del tempo dal suo accadimento, la sua natura eccezionale, finendo col fare corpo con la cosa stessa,
sicché è a questa, come modificata dall'evento originariamente improvviso, che correttamente va
ascritto il fatto dannoso che ne deriva;
il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del
danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo
anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o
"teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per
la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione
preesistente” (cfr. ex plurimis Cass. civ. 29465/2020).
Tuttavia, posto che “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., per la ricostruzione
dell'incidenza causale nella determinazione del danno occorre tener conto del comportamento del
danneggiato, alla luce del principio di autoresponsabilità, desumibile dall' art. 2 Cost. , che richiede
a ciascun consociato l'adempimento dei “doveri di solidarietà sociale” (indicati come
“inderogabili”); nonché dell' art. 1227 comma primo c.c. , che impone al giudice di merito di
esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso” (Cassazione civile , sez. III , 27/03/2024 , n. 8306), il riconoscimento della responsabilità ex art. 2051 in capo allo nella determinazione del danno _1
subito dalla non rende la condotta di quest'ultima esente da censure. Pt_1
Ed invero, la conoscenza dei luoghi di causa da parte dell'attrice, frequentatrice assidua del supermercato (la stessa, in sede di interrogatorio formale, ha sul punto affermato che “la mattina
dell'evento mi ero recata al supermercato Di IO (…), per fare la spesa come ero solita fare
quando vi sono le offerte commerciali in detto esercizio”), la circostanza che la stessa trasportasse buste della spesa - che avrebbe potuto portare giù dalla scala una per volta - e non avesse pertanto le mani libere, unitamente alle condizioni meteorologiche avverse delle quali l'attrice era ben conscia
(la stessa, in sede di interrogatorio formale ha affermato che “la giornata era umida e prima del mio
arrivo al supermercato, aveva smesso di piovere”), avrebbero imposto l'adozione, da parte della di una maggiore cautela nell'utilizzo della scalinata in oggetto, il cui difetto non può che Pt_1
aver concorso nella verificazione dell'evento lesivo, posto che, ove le condizioni dei gradini fossero stati ex se sufficienti alla sua produzione, tutti gli altri avventori del supermercato sarebbero, nella predetta occasione (come nelle altre giornate di pioggia), scivolati e caduti.
Considerata, pertanto, la sussistenza di un apporto causale nella determinazione del danno, da parte dell'attrice, ritiene, dunque, il Giudicante, che la responsabilità del sinistro possa ragionevolmente essere ripartita, nella misura del 70 % in capo allo e, nella misura del 30%, _1
in capo alla Pt_1
Acclarata la sussistenza di un concorso di colpa tra le parti e passando, ora, alla quantificazione dei danni non patrimoniali, deve osservarsi che le lesioni subite dall'attrice sono state oggetto di consulenza tecnica d'ufficio a cura del C.T.U. dott. , le cui risultanze, Persona_1
frutto di accertamenti esenti da vizi logici e immuni da censure sul piano metodologico, questo
Giudice condivide.
Più precisamente, il Ctu incaricato ha esposto che “la caviglia sinistra presenta un plus
circonferenziale sulla bimalleolare e sovra malleolare sn di circa 1 cm vs controlaterale dx;
alla superficie laterale del 3° distale di gamba sn si evidenzia una cicatrice lineare piana di circa 13 cm,
modicamente discromica, lievemente diastasata, visibile ictu oculi dalla breve-media distanza e
costituente pregiudizio estetico di grado lieve. La flessione plantare e la dorsiflessione appaiono
ridotte di 20° vs dx e l'abduzione risulta dolente ai gradi estremi”.
Il Ctu ha, pertanto, appurato che a seguito dell'evento occorso in data 22.10.2015 la Pt_1
riportò “sindrome algico-disfunzionale della caviglia sinistra da esiti di frattura spiroide del perone
sn e frattura composta del terzo malleolo su tibio-tarsica sn, con pregiudizio estetico di grado lieve
da esiti cicatriziali post operatori”.
L'ausiliario ha, quindi, concluso ritenendo che a seguito dell'evento occorso, “alla sig.ra
, secondo i comuni Barèmes medico-legali, vada riconosciuta: I.T.T. (I.T.A.) di giorni Parte_1
QUINDICI (apparecchio gessato) + I.T.P. al 75% di giorni (rimozione gesso, Parte_3
F.K.T. e deambulazione con doppio appoggio) + I.T.P. al 50% di giorni (prosieguo Pt_4
fisiochinesiterapico) + I.T.P. al 25% di giorni SS (stabilizzazione clinica) + Danno
Biologico Permanente Complessivo pari al 9% (NOVE PER CENTO) della totale per gli
inemendabili reliquati”.
Alla luce delle considerazioni che precedono può, dunque, ritenersi provato il danno biologico subito dall'attrice, i cui esiti permanenti devono attestarsi nella misura del 9%.
Ai fini della quantificazione del danno, vertendosi in materia di lesioni all'integrità psicofisica di lieve entità (non superiori ai 9 punti di percentuale), non rientranti nel novero dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli o da errore medico - per la cui ipotesi è prevista l'applicazione dei criteri fissati dall'art. 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni private, non applicabili in via analogica ad ulteriori casi, posto che “i criteri di liquidazione del danno biologico
previsti dall'art. 139 cod. assicur., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono
oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di
danni non derivanti da sinistri stradali” (Cassazione civile , sez. III, 07/06/2011, n. 12408) - ritiene,
il Giudicante, di ricorrere ai criteri fissati dalle “Tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno non patrimoniale e Tabella per la capitalizzazione anticipata di una rendita – Rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT costo- vita alla data dell'1 gennaio 2024”.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice può, dunque, essere quantificato in 30.438,75 €,
determinato secondo le seguenti modalità di calcolo:
Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 609,56
Punto danno non patrimoniale € 3.047,80
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 17.336,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 21.670,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 30.338,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.018,75
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.768,75
Totale generale: € 30.438,75
In ragione, tuttavia, del predetto concorso di colpa, , va quindi condannato al Controparte_1
pagamento in favore di della complessiva somma di € 21.307,12, corrispondente al Parte_1
70% della somma di € 30.438,75.
Essendo il danno non patrimoniale subito dall'attrice stato liquidato in moneta attuale, sulla predetta somma non va applicata alcuna rivalutazione monetaria.
Su essa non possono neppure riconoscersi interessi compensativi, non avendo l'attrice provato, neppure sulla scorta di presunzioni, che qualora avesse avuto l'immediata disponibilità di tale somma avrebbe potuto impiegarla redditiziamente in modo da conseguire un guadagno superiore a quanto già liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (cfr. Cass. n. 3268/2008; Cass. n.
22347/2007).
Ed infatti, posto che nei debiti di valore i cosiddetti interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, va rilevato che tale danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza ovvero in impieghi più remunerativi, la seconda ipotetica somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso
(Cass. n. 22347/2007).
Ciò premesso, va osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass. n. 22347/2007 cit.). Anche in un'altra pronuncia la Suprema Corte è tornata ad affermare che “la liquidazione del
danno aquiliano in moneta attuale ristora la perdita patrimoniale o non patrimoniale patita dal
danneggiato, ma non necessariamente copre l'intero pregiudizio da quest'ultimo subito, potendo
residuare un ulteriore danno, conseguente al ritardato pagamento dell'importo dovuto a titolo di
risarcimento, il quale tuttavia non è "in re ipsa", essendo onere del creditore allegare e provare,
anche attraverso presunzioni semplici, che il tempestivo pagamento gli avrebbe consentito
remunerativi investimenti” (Cass. n. 3173/2016).
Deve, altresì, riconoscersi, in favore dell'attrice, la somma di € 619,60, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, corrispondente al 70% dell'ammontare delle spese mediche dalla stessa sostenute (corrispondente ad € 885,15), come documentato in atti.
Tale somma sarà corrisposta dallo oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici _1
I.S.T.A.T. F.O.I. da applicarsi a decorrere dall'anno 2015.
va, dunque, condannato al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 21.926,72, di cui € 21.307,12 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 619,60, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale documentato.
Passando ora alla domanda di garanzia proposta dallo nei confronti della _1 [...]
la stessa non merita accoglimento. Parte_2
Invero, premesso che non è contestato, ma è altresì documentato dalla polizza prodotta in atti,
che la stessa è stata stipulata tra la compagnia assicuratrice convenuta e - anch'essa CP_2 CP_5
chiamata in causa dallo in qualità di franchisor del marchio - l'eccezione con _1 _1
cui la predetta compagnia ha dedotto l'inoperatività della menzionata polizza appare fondata.
Come indicato nella parte rubricata “descrizione del rischio” della polizza in parola,
“l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato, ai sensi di legge, in
qualità di: esercente una società per la gestione, la locazione a terzi, di supermercati per la
distribuzione e la vendita al dettaglio di prodotti alimentari in genere, articoli per la casa in genere,
e altri articoli in genere (…). l'azienda è proprietaria/locataria di vari immobili, opera attraverso un grosso centro di distribuzione della merce e si avvale per lo svolgimento della propria attività
dell'operato delle seguenti ditte: logistica Di Capri, Feritrade srl;
le Controparte_6
responsabilità di queste ultime aziende causate dalle attività svolte per la Ditta Assicurata dono
garantite dalla presente polizza”.
Il tenore letterale della polizza consente, dunque, di estendere la copertura assicurativa esclusivamente alle ipotesi di responsabilità civile derivante alla dallo svolgimento Controparte_5
dell'attività di gestione e locazione a terzi di supermercati, nonché, per l'ipotesi in cui CP_5
sia proprietario o locatario di immobili e svolga la sua attività per mezzo di determinate ditte,
[...]
dalle attività da queste svolte per suo conto, restando, pertanto, escluse le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati dalle condizioni degli immobili, tanto più se di proprietà altrui, presso cui le predette attività sono allocate.
Nel caso di specie, il danno non patrimoniale subito dalla è derivato Pt_1
dall'inottemperanza dei doveri di custodia su di un bene nella disponibilità effettiva di _1
, non già dall'attività dal medesimo svolta per conto della come
[...] Controparte_5
espressamente previsto dalla polizza.
Peraltro, anche laddove la copertura assicurativa estendesse il proprio ambito di applicazione alle ipotesi di responsabilità del custode per i danni cagionati dalla res custodita, Controparte_1
sarebbe comunque escluso da detta copertura posto che quest'ultima – per il caso in cui l'attività della venga svolta da soggetti terzi – riguarda unicamente la responsabilità facente capo Controparte_5
alle seguenti ditte: Logistica Di Capri, e Feritrade srl. Controparte_6
Alcun rilievo può, inoltre, assumere la convenzione stipulata in data 2.1.2009 tra CP_5
e Feritrade s.r.l. (società che ha concesso in affitto la propria azienda a nei
[...] Controparte_1
locali commerciali di proprietà di quest'ultimo e da questi locati alla medesima Feritrade s.r.l.), con cui si è impegnata “a contrarre polizza assicurativa per la responsabilità Controparte_5
civile a copertura di tutti i rischi inerenti l'attività svolta nei supermercati a marchio , _1 implementati da Feritrade srl”, posta l'inopponibilità di detto accordo nei confronti delle compagnia assicuratrice quale terza estranea al medesimo. CP_7
CP_ Quanto alla domanda di surroga formulata dall' per ottenere la refusione degli importi erogati alla a titolo di indennità di malattia per l'ammontare complessivo di € 3.699,93 (non Pt_1
specificamente contestato), la stessa merita accoglimento.
Ed invero, considerato che, ai sensi dell'art. 1916 c.c. comma 1, “l'assicuratore che ha pagato
l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso
CP_ i terzi responsabili”, può legittimamente avvalersi del diritto di surrogazione al fine di conseguire dallo il rimborso degli importi corrisposti all'attrice. _1
CP_ Le somme corrisposte da in favore della a titolo di indennità di malattia, Pt_1
rientrano infatti nell'ambito del risarcimento del danno patrimoniale spettante alla danneggiata per la perdita della capacità lavorativa specifica dalla stessa subita in seguito al sinistro occorso, al cui ristoro è, comunque, tenuto il danneggiante.
In caso di illecito con danni alla persona, che abbia determinato l'erogazione da parte dell'assicuratore sociale di somme di denaro in favore del danneggiato, il Giudice è, difatti, “tenuto
a verificare se le lesioni accertate, oltre ad incidere sulla salute del soggetto abbiano anche ridotto
la sua capacità lavorativa specifica, con riduzione, per il futuro, della sua capacità di reddito. E'
obbligo, in questo caso, quindi, per il giudice attribuire due distinte voci di risarcimento,
rispettivamente a titolo di "danno biologico" e di "danno patrimoniale" per la riduzione della
capacità lavorativa specifica” (Cass. civ. 23 febbraio 2006, n. 4020).
CP_ ha, pertanto, diritto alla refusione delle somme corrisposte alle senza che Pt_1
queste subiscano decurtamenti a causa della corresponsabilità della medesima nella causazione del danno.
È difatti consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “l'assicuratore che agisce in
surroga nei diritti dell'assicurato/danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle
prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile all'eventuale concorso di colpa dell'infortunato, il quale opera, invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai
superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno” (Cass. civ. 23 febbraio 2006, n.
4020; Cass. civ. 29 ottobre 2002, n. 15243; (Cassazione civile sez. III, 05/08/2010, (ud. 11/06/2010,
dep. 05/08/2010), n.18181).
CP_
va, pertanto, condannato al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
3.699,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.TA.T. F.O.I. dalla data di erogazione fino al soddisfo.
CP_ Ed invero, “il credito dell che agisca in surrogazione del proprio assicurato, rimasto
vittima di un incidente stradale, per il recupero dell'indennità di malattia erogatagli in virtù del
rapporto di assicurazione sociale obbligatoria, ha la stessa natura dell'originario credito del
danneggiato e, quindi, è un credito di valore, con la conseguenza che l'autore del danno e la
compagnia assicuratrice che di esso risponda, ai sensi dell'art. 28 l. 24 dicembre 1969 n. 990 sono
tenuti a corrispondere all'istituto, l'importo della svalutazione monetaria (e gli interessi) a far tempo
dall'effettivo esborso di quell'indennità, mentre non rileva al riguardo la diversa data della
comunicazione o notificazione della richiesta di rimborso, influente solo al fine di escludere che il
pagamento all'originario titolare del credito assuma efficacia liberatoria” (Cassazione civile , sez.
III , 02/09/1992 , n. 10087).
Non meritevole di accoglimento deve, invece, ritenersi la domanda formulata da Parte_1
ai sensi dell'art. 96 ultimo comma c.p.c., posta la genericità della richiesta e considerato che
[...]
tale voce di danno è intrinsecamente collegata alla pretestuosità di una domanda giudiziale o di un'eccezione così palesemente manifestamente infondata da concretizzare un'ipotesi di abuso del processo, ipotesi non configurabile nel caso di specie.
Per quanto concerne, infine, le spese di lite sostenute dalla l'accoglimento parziale Pt_1
della domanda attorea giustifica la compensazione per un terzo delle predette che, per i restanti due terzi, vanno poste a carico di in ragione della soccombenza. Controparte_1 Essendo, inoltre, la domanda di garanzia proposta dallo nei confronti della _1 [...]
e della stata rigettata, il convenuto va, CP_5 Parte_2
altresì, condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dai terzi chiamati, liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei parametri minimi dello scaglione di riferimento per il valore della controversia, avuto riguardo all'esistenza di principi ormai consolidati in materia di responsabilità ex
art. 2051 c.c.
sarà tenuto, altresì, a rifondere le spese di lite sostenute dall'interventore volontario, _1
, liquidate, come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità dell'attività difensiva svolta da CP_4
quest'ultimo.
Vanno, infine, definitivamente poste a carico di , in ragione della Controparte_1
soccombenza, le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 4743/2016 R.G., così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 21.926,72, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria secondo gli indici e le decorrenze indicate in motivazione;
- condanna, altresì, al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1 CP_4
3.699,93, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici e le decorrenze indicate in motivazione;
- rigetta la domanda formulata dall'attrice ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.;
- compensa per un terzo le spese di lite sostenute da ponendole per la restante Parte_1
parte a carico di e liquidandole nell'intero in € 518,00 per spese ed € 2.540,00 Controparte_1
per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Controparte_1 Controparte_5
e che liquida in € 2.540,00 ciascuno,
[...] Controparte_3
oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute d che liquida in Controparte_1 CP_4
€ 1.278,00, oltre a rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese occorse per la consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, come liquidate in corso di causa.
Così deciso, in Brindisi, in data 10 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Jasmine Maria Francioso, funzionario dell'Ufficio del processo, con la supervisione del magistrato.