Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/05/2025, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 1135/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
, partita iva , Parte_1 P.IVA_1 con sede in NO AN (FG) alla Contrada Coppa del Vento 43, Strada Provinciale 22 km 14, legalmente rappresentata da , nata il 21 Parte_2 settembre 1940 a San Severo (FG) ed ivi residente a[...], codice fiscale , rappresentata e difesa - sia disgiuntamente che C.F._1 congiuntamente - dagli avvocati Matteo Antonio Starace codice fiscale
, e codice fiscale C.F._2 Parte_3
, elettivamente domiciliati presso lo studio legale Starace in San C.F._3
Severo al viale Giuseppe Checchia Rispoli 30, come da mandato in atti OPPONENTE E
, in persona dell'omonima Controparte_1 titolare, con sede in Scafati (SA), Via S. M. La Carità-Vicinale D'Amaro n°10, P. IVA:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Brunetti (C. F.: P.IVA_2
) ed unitamente a questi elettivamente domiciliata in Scafati C.F._4
(SA), C.so Nazionale n°95, giusta procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 5/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 71/2019 del 13.1.2019, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore dell' della somma di € 19.112,43, oltre Controparte_1 interessi e spese, in virtù di fornitura di piantine di pomodoro come da fattura n. 285 del 15.8.2018 con relativi DDT (n. 175 del 2.5.2018, n. 181 del 2.5.2018 e n. 200 del
N.R.G. 1135/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
6.500,00 in data 12.4.2018 per future consegne. Parte opponente eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore per essere competente il Tribunale di Foggia, essendo il rapporto contrattuale sorto in Provincia di Foggia, laddove la odierna opposta, pur avendo sede legale in Scafati, ha piena operatività, e precisamente nel Comune di Cerignola (FG), dove produce piantine di pomodoro. Evidenziava che la stessa, inoltre, aveva un ufficio operativo in agro di San Severo, lungo la S.S. 16, all'interno di un piazzale adibito a deposito mezzi di trasporto e raccolta pomodori, luogo dove era stato stipulato l'accordo per la fornitura delle piantine che erano state consegnate in NO G.co (FG). Aggiungeva che il foro della residenza e/o sede del debitore era sempre quello del Tribunale di Foggia, non potendosi invocare neppure il forum contractus previsto dalla prima parte dell'art. 20 cpc, essendo comunque il rapporto sorto in provincia di Foggia (Cerignola), laddove la opposta ha altresì lo stabilimento di produzione delle piantine. Eccepiva, poi l'inapplicabilità dell'art. 1182 comma 3 c.c., non trattandosi di obbligazioni liquida, in quanto fondate su fatture, documento di formazione unilaterale. Eccepiva che, a seguito della concessione in conduzione dei fondi agricoli dove dovevano essere messi a dimora le piantine di pomodoro ordinate dall'opposta ad altre società operanti nel medesimo settore ed in stretti rapporti con con Parte_4 sede legale nel medesimo indirizzo, aveva concordato con la odierna opposta, che in base ai terreni dove dovevano essere piantati i pomodori, doveva avvenire la consegna in favore della società che effettivamente conduceva detti fondi e di conseguenza anche il relativo rapporto commerciale, con conseguente annullamento, il giorno stesso della consegna, dei Documenti di Trasporto intestati ad d emissione di nuovi Parte_4
Documenti di Trasporto in favore della società effettiva destinataria della fornitura portanti il medesimo numero progressivo di quelli annullati, depositati in atti.
Ciò posto, alcuni quantitativi di piantine erano stati consegnati alla ed Parte_5 altri a con la conseguenza che la Controparte_2 Controparte_1 emetteva regolari fatture in favore di dette società terze.
[...]
Evidenziava, dunque, che per le medesime forniture di cui al decreto opposto sussistevano altre fatture intestate alle società e Parte_5 Controparte_2 con la conseguenza che, mai alcuna fornitura di piantine era stata fatta in favore di
Parte_4
Aggiungeva che la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto era datata, 15 Agosto 2018 e cioè emessa dopo ben tre mesi e mezzo dalla consegna e mai trasmessa ad che, pertanto, non l'ha mai registrata nei propri Registri Parte_4
IVA, non essendone a conoscenza. Proponeva, poi domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 6.500,00, versata a titolo di acconto su future forniture, somma trattenuta illegittimamente a fronte della mancata consegna delle piantine all'odierna opponente. Chiedeva, pertanto, l'emissione di ordinanza ingiunzione di pagamento in danno della
N.R.G. 1135/2019 - G.M. DOTT.SSA Controparte_3 odierna opposta della somma di € 6.500,00 pagata Controparte_1 dalla a titolo di acconto per un rapporto contrattuale (fornitura di Parte_4 piantine di pomodori) mai concretizzatosi e, quindi, risolto consensualmente. Chiedeva altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. Concludeva dunque chiedendo: 1)In via preliminare ed assorbente, dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale adìto, per essere competente il Tribunale di Foggia;
2) Sempre in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del d.i. oggi opposto, qualora richiesta, per essere la opposizione palesemente fondata su prova scritta. Nel merito: 3) in accoglimento della presente opposizione, revocareil decreto ingiuntivo oggi opposto ed emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore n. 71/2019-R.G. 6385/2018 per tutte le ragioni esposte in narrativa;
4) Rigettare la domanda di pagamento formulata dalla opposta e dichiarare che nulla le è dovuto, sempre per tutti i motivi esposti in narrativa. 5) In accoglimento della domanda di restituzione proposta come riconvenzionale, dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale sorto con il pagamento dell'acconto avvenuto in data 12.4.2018 per mutuo consenso e, per l'effetto, ordinare alla in persona Controparte_1 del legale rappresentante, la restituzione in favore di della somma di € Parte_4
6.500,00 per tutte le ragioni indicate nella parte motiva che precede. 6) Condannare la opposta al pagamento di spese e competenze del presente giudizio nonché al pagamento della somma che determinerà il tribunale per evidentissima lite temeraria instaurata dalla stessa. In data 10/5/2019 si costituiva l' Controparte_1
che eccepiva l'inammissibilità della eccezione di incompetenza
[...] territoriale del Tribunale adito per omesso esame di tutti gli alternativi fori concorrenti previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. e, in ogni caso, l'infondatezza della eccezione per il credito di somma di danaro esattamente determinata da fatture, in riferimento al domicilio del creditore quale forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c.. Evidenziava che, nel sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale l'opponente non aveva tenuto conto di tutti gli alternativi fori previsti dal codice di rito, sia ex art. 19, c.1, c.p.c. valutando che non vi fosse una dipendenza (vuoi anche dell'opponente) presso il circondario del Tribunale adito, sia valutando ed escludendo ex art. 20 c.p.c. che l'accordo per la vendita di prodotti agricoli come esposti in fatture, sia sorto presso la sede dell'opposta in Scafati. Eccepiva altresì l'infondatezza dell'opposizione proposta, avendo l'opposta confermato di avere effettuato l'ordine delle piantine di pomodoro compravendute, non contestando la sottoscrizione per ricevuta dei dd.dd.tt. prodotti in monitorio, sostenendo, che, dal momento che i fondi dove dovevano essere messe a dimora le piantine, nel frattempo, erano stati dati in conduzione ad altre società in stretti rapporti con si era concordato che in base ai terreni dove dovevano essere piantati Parte_4
i pomodori doveva avvenire la consegna in favore della società che effettivamente conduceva detti fondi e di conseguenza anche il relativo rapporto commerciale che, per questo motivo il giorno stesso della consegna erano stati annullati i dd.dd.tt. intestati ad ed erano stati emessi nuovi dd.dd.tt. in favore della società Parte_4
N.R.G. 1135/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 effettiva destinataria della fornitura portanti il medesimo numero progressivo di quelli Annullati. In proposito l'opposta evidenziava che i dd.dd.tt. prodotti in D.I. ed intestati alla ricevente\opponente venivano sottoscritti per ricezione dalla medesima Parte_4 opponente, mentre, quelli che prodotti in giudizio dall'opponente con riferimento a diverso destinatario (tale , risultavano con la sottoscrizione dello Parte_6 stesso soggetto (vedi firme) e, a differenza dei dd.dd.tt. prodotti in D.I., non risultavano sottoscritti da nessun vettore, avendo pertanto l'opponente autonomamente modificato i dd.dd.tt. di consegna della merce con diverso intestatario, riguardando tale modifica riguarda eventualmente un rapporto con il soggetto che effettivamente conduceva i fondi del tutto estraneo alla opposta e pertanto, circostanza ininfluente ai fini del pagamento da parte della ricevente Parte_7
Dall'infondatezza dell'opposizione discenderebbe anche l'infondatezza della domanda riconvenzionale di restituzione del parziale pagamento di € 6.500,00 effettuato dalla con espresso riferimento alla fornitura di piantine ortofrutticole di Parte_7 cui al D.I. opposto, non essendo avvenuta alcuna mutua risoluzione del contratto di fornitura né essendovi stato alcun consenso della fornitrice\opposta a sostituire il soggetto beneficiario\ricevente della merce oggetto di causa. Istruita la causa, escussi i testi, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Va disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, in quanto liquida ed esigibile, da adempiere ex art. 1182, comma 3, c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Invero, l'importo richiesto con il ricorso per ingiunzione, basato sulla fattura emessa dall'ingiungente è determinato nel suo ammontare, senza necessità di effettuare ulteriori calcoli o consultare listini e mercuriali. Pertanto, l'obbligazione, consistendo nella prestazione di una somma di denaro di ammontare certo e determinato, deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c.. Si osserva, inoltre, che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. La facoltà di scelta tra giudici parimenti competenti spetta a chi inizia la causa. Nella vicenda in esame, la società, con il ricorso per ingiunzione, ha scelto di agire davanti al Tribunale di Nocera Inferiore quale forum destinatae solutionis, avuto riguardo al luogo del domicilio del creditore, e ciò nel rispetto delle regole anzidette.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di
N.R.G. 1135/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Risulta incontestato tra le parti che effettuava un ordine di piantine di Parte_4 pomodoro alla e che la Parte_1 stessa versava un acconto di € 6500,00.
Come risulta dai documenti di trasporto prodotti dall'opponente e confermato dagli autisti, escussi come testi, le piantine venivano consegnate in NO AN (FG) alla Contrada Coppa del Vento 43. Va rilevato che la stessa opponente procedeva a sottoscrivere i relativi documenti di trasporto. Risulta pertanto provata la consegna della merce, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio posto a carico dell'opposta. La circostanza che tali DDT siano stati poi annullati e la merce consegnata alle società e aventi medesima sede dell'opponente, rileva Parte_5 CP_2 CP_2 eventualmente, nei rapporti tra queste ultime e l'opponente, che, avrebbe potuto procedere alla chiamata in causa delle stesse e che, comunque, potrà agire nei loro confronti per ottenere il pagamento di quanto corrisposto all'odierna opposta. Pertanto, l'opposizione va rigettata, unitamente alla domanda riconvenzionale proposta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
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3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1135/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
Parte_8
, ogni contraria istanza disattesa così
[...] provvede:
1. rigetta per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e la domanda riconvenzionale e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 71/2019 del 13.1.2019, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna , al Parte_8 pagamento, in favore di Controparte_1
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5044,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario
Così deciso in Nocera Inferiore, il 17/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 1135/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6