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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/11/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 628 ruolo generale dell'anno 2025,
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Sisto Salotti, presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 (d'ora in poi il ricorrente per Parte_1 brevità) ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento notificazione n.
2021007442/T01, notificato il 26.5.2022, con il quale gli ispettori del lavoro in servizio presso la sede di Milano, hanno, in relazione al periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2021 (vd. doc. 1 fasc. CP_1
CP_ ric. e doc. 1 fasc. ,
1) contestato al ricorrente di non avere garantito, per alcuni lavoratori, operai agricoli a tempo determinato, specificamente indicati nella tabella a pag. 6 del verbale unico (
[...]
e , un numero di giornate di ocallaone superiore a Per_1 Persona_2 Persona_3
100 annue, come previsto dall'art. 21 del CCNL “per operai agricoli e florovivaisti” (rilievo di cui al punto 1 del verbale); con conseguente mancato assoggettamento a contribuzione dei maggiori imponibili retributivi risultanti dal prodotto tra le giornate integrate e la retribuzione dovuta (calcolata moltiplicando le ore adeguate alla paga oraria prevista dal
CPL, qualora superiore a quella indicata sul libro unico del lavoro) (cfr. pagg. 5, 6 e 8 del verbale);
2) addebitato al ricorrente di avere registrato sul LUL un orario giornaliero inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 17 del contratto collettivo provinciale di Cremona, di miglior favore rispetto a quanto previsto dall'art. 30 del CCNL “per operai agricoli e florovivaisti” (rilievo di cui al punto 2 del verbale); con conseguente mancato assoggettamento a contribuzione dei maggiori imponibili retributivi risultanti dal maggior numero di ore di lavoro necessario al raggiungimento del predetto orario giornaliero (cfr. pagg. 6, 7 e 8 del verbale);
3) accertato, dal confronto tra le giornate risultanti dal LUL, la consistenza dei terreni e le quantità vendute di prodotti agricoli, che il ricorrente per l'anno 2021 ha registrato un numero di giornate inferiore rispetto a quelle effettuate (rilievo di cui al punto 3 del verbale); con conseguente mancato assoggettamento a contribuzione dei maggiori imponibili retributivi risultanti dal maggior numero di giornate di lavoro, riconosciuto proprio dal ricorrente nella dichiarazione del 9.3.2022 e nel prospetto da egli prodotto agli ispettori e ritrascritto a pag. 7 del verbale (cfr. pagg. 7 e 8 del verbale e vd. doc. 3 fasc. CP_ ;
4) precisato le retribuzioni contrattuali utilizzate per il calcolo delle differenze di imponibile retributivo evaso, utilizzato per il calcolo dei maggiori contributi dovuti (rilievo di cui al punto 4 del verbale;
cfr. pag. 8 del verbale).
Con l'atto introduttivo di questo giudizio il ricorrente ha negato la fondatezza del rilievo ispettivo di cui al punto 3) del verbale, sostenendo che esso si fonda esclusivamente su un criterio
(“le giornate dichiarate non sono coerenti con il relativo fatturato”) “induttivo e privo di qualsiasi supporto normativo e da considerarsi nullo per doppia presunzione (numero giornate e retribuzione)”.
Il ricorrente, inoltre, ha eccepito la violazione del proprio diritto di difesa e l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali.
Ha, infine, contestato “l'applicazione di sanzioni che violano la recente normativa in proposito”.
Ha chiesto, in conclusione, di “annullare l'accertamento e notificazione n. 2021007442/T01 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi del 26/05/2022 e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a sede di Cremona per detto accertamento. In subordine CP_1 determinare la somma realmente dovuta”. Nel costituirsi in giudizio ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1 argomentato, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
In prima udienza parte ricorrente ha aggiunto che “è irragionevole l'addebito relativo alla maggiore contribuzione richiesta sull'assunto che detta contribuzione non debba essere quantificata sulle ore di lavoro svolte, bensì in base alla regola del minimale contributivo” e che
“sui contributi a egli riconosciuti dalla Regione Lombardia è stata operata una trattenuta di circa
16.000,00 per somme spettanti a (vd. verbale di udienza del 22.5.2025). CP_1
****************
Si procede all'esame separato dei singoli motivi di doglianza del ricorrente.
Sull'eccezione di prescrizione.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali dell' CP_1
“antecedenti i cinque anni dell'accertamento”.
L' nulla ha replicato. CP_1
L'eccezione è fondata, in quanto:
- il termine di prescrizione è di 5 anni (art. 3, comma 9, L. 335/1995);
- il termine di prescrizione è stato sospeso per giorni 129 giorni, dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (art. 17
D.L. 18/2020) e per giorni 182, dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (art. 11, comma 9, D.L. 183/2020);
- il primo atto interruttivo della prescrizione è il verbale unico di accertamento notificazione n.
2021007442/T01 notificato il 26.5.2022.
Ne deriva la prescrizione degli asseriti crediti previdenziali dell' anteriori al 18.7.2016 ossia CP_1 dei crediti relativi al periodo 1.1.2016/18.7.2016.
Sulle eccezioni di violazione del diritto di difesa e di illegittimità delle sanzioni amministrative individuate nel verbale unico.
Il ricorrente ha eccepito la violazione del proprio diritto di difesa poiché, nonostante “le indicazioni del verbale a pagina 14 al primo paragrafo della Sezione strumenti di tutela “presentazione scritti difensivi, documenti ed audizione personale””, “chiedeva di essere sentito personalmente” e “tale richiesta è rimasta inevasa”.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, in primo luogo, si osserva che la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (vd. sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della Corte di
Cassazione).
In secondo luogo, non si apprezza alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, che ha avuto la possibilità di difendersi – come poi ha fatto – sia in fase stragiudiziale, con la “domanda di revisione dell'accertamento 23/6/2022” (sub doc. 2 fasc. ric.), che in questo giudizio.
In ultimo, l'eccezione è inammissibile poiché il ricorrente ha impugnato il verbale di ispezione senza che sia stata emanata alcuna ordinanza ingiunzione.
E invero, la contestazione del verbale di accertamento – e delle sanzioni ivi contenute – non è idonea a produrre effetti sulla situazione soggettiva che può essere incisa solo a seguito e per effetto del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo costituito dall'ordinanza- ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione.
L'ordinanza ingiunzione, infatti, non è una mera quantificazione del dovuto, ma consegue ad un riesame interno delle valutazioni del funzionario, cui può partecipare l'interessato e che si può concludere anche con l'archiviazione della pratica.
Non a caso, del resto, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 (e art. 35, comma 5, della legge 689 del
1981), l'atto opponibile è l'ordinanza ingiunzione - ossia il provvedimento con il quale viene ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria pertinente alla violazione accertata - che, in specie, non risulta essere stata emessa, né comunque impugnata nel presente giudizio.
Per queste ultime ragioni si ritiene inammissibile anche l'eccezione – peraltro assolutamente generica – relativa all'illegittimità delle sanzioni amministrative individuate dal verbale unico, in ogni caso, congruamente quantificate alla luce del periodo cui si riferiscono le contestazioni nonché del numero di lavoratori coinvolti (di cui si dirà nel prosieguo).
Sul merito.
Passando all'esame del merito, va evidenziato che gli addebiti formulati dagli ispettori sono fondati su fatti che gli ispettori hanno direttamente appreso mediante l'esame della documentazione, puntualmente elencata a pag. 2 del verbale unico, nonché mediante assunzione delle dichiarazioni CP_ dell'odierno ricorrente (vd. doc. 3 fasc. .
Sul punto si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
i verbali e le attestazioni provenienti dai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali e assicurativi fanno fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto in riferimento alle attività di polizia amministrativa o giudiziaria al medesimo attribuite (vedi per tutte Cass. 15 luglio 1983 n. 4851;
Cass. 6 agosto 1988 n. 4867 e Cass., sez. lav., sent. 5.4.2017, n. 8823). Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, “in ordine alle circostanze apprese da terzi,
i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (in tal senso Cass. n. 405/2004; Cass. 11946/2005).
E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”
(così Cass. n. 15073/2008).
Il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, non ha mosso obiezioni ai rilievi formulati dagli ispettori nei punti 1), 2 e 4) del verbale unico, con ciò ammettendone la fondatezza.
Solo nel corso della prima udienza del 22.5.2025 il ricorrente ha contestato la regola del minimale contributivo, sostenendo di avere correttamente versato ai propri operai i contributi previdenziali relativi alle ore di lavoro effettivamente svolte (rilievo di cui al punto 2 del verbale).
Di là dal fatto che le contestazioni del ricorrente sono tardive e generiche, deve rilevarsi che, secondo la regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989 (conv. dalla L. n. 389 del 1989), “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15172 del 4.6.2019 (in senso conforme si veda anche Cass., sez. L, ordinanza n. 8446 del 4.5.2020), infatti, “La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.”. Con la conseguenza che devono ritenersi corretti gli addebiti ispettivi, fondati su fatti che gli ispettori dell' hanno direttamente appreso mediante la verifica del libro unico del lavoro del CP_1 datore di lavoro, del C.C.N.L. da essa applicato e della documentazione esibita dal ricorrente agli ispettori ed elencata nel verbale unico.
Inoltre, nel verbale unico di accertamento e notificazione gli ispettori dell' hanno descritto i CP_1 criteri e il procedimento seguiti per espletare i calcoli.
L'addebito degli ispettori è pertanto fondato e, di conseguenza, sono dovuti dal ricorrente i maggiori contributi previdenziali calcolati sul maggiore imponibile retributivo, risultante dall'applicazione dell'orario di lavoro e delle giornate di lavoro integrate previsti dalla contrattazione collettiva di interesse.
Sono pure prive di pregio le contestazioni mosse dal ricorrente al rilievo di cui al punto 3) del verbale, in quanto, come correttamente osservato dall' il rilievo in esame, relativo CP_1 all'anno 2021, non si fonda soltanto su un giudizio di incoerenza delle giornate denunciate (n. 43) con la consistenza dei terreni (vd. dichiarazioni del ricorrente nel corso dell'audizione innanzi agli ispettori del 23.7.2021 e del 22.2.2022), con i volumi di vendita (fatturato di circa 250.000,00 euro, come dichiarato dal ricorrente nel corso dell'audizione innanzi agli ispettori del 9.3.2022) e con le giornate registrate negli anni precedenti (vd. tabelle relative ai fatturati degli anni dal 2016 al 2020 e alle giornate di lavoro denunciate negli anni dal 2016 al 2021 a pag. 4 del verbale unico), ma si fonda altresì sull'ammissione di tale circostanza da parte del ricorrente (vd. dichiarazioni del
9.3.2022) nonché sul prospetto presentato dal ricorrente agli ispettori – e trascritto a pag. 7 del verbale unico – contenente il numero delle giornate lavorate non registrate nel LUL (100 complessive) e i nominativi dei lavoratori interessati ( Persona_4 Persona_5 [...]
Per_6 Persona_2 Per_7 Persona_8 Persona_9 Persona_9 Per_10
e .
[...] Persona_11
Anche in questo caso si tratta di addebiti incontestabili in questa sede, perché fondati su fatti che gli ispettori dell' hanno direttamente appreso mediante la verifica del libro unico del lavoro del CP_1 datore di lavoro, delle convenzioni scambio manodopera tra coltivatori diretti, dei contratti di affitto dei terreni, del prospetto fatture acquisti e vendite 2015-2021 e del C.C.N.L. da essa applicato, esibiti dal ricorrente agli ispettori ed elencati nel verbale unico.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente nel corso dell'audizione innanzi agli ispettori del 23.7.2021, del 22.2.2022 e del 9.3.2022 non sono state ritrattate in giudizio e il ricorrente non ha allegato né ha offerto alcun mezzo/elemento di prova orale o documentale, atto a provare circostanze ulteriori e diverse idonee a smentire il contenuto delle dichiarazioni in questione. Infine, anche per l'addebito in esame, nel verbale unico di accertamento e notificazione gli ispettori dell' hanno descritto i criteri e il procedimento seguiti per espletare i calcoli. CP_1
L'addebito degli ispettori è pertanto fondato e, di conseguenza, sono dovuti dal ricorrente i maggiori contributi previdenziali calcolati sul maggiore imponibile retributivo, risultante dal maggior numero di giornate lavorate (non registrate nel LUL).
Sull'eccezione di compensazione.
Il ricorrente all'udienza del 22.5.2025 ha dedotto di essere titolare di un credito di circa
16.000,00 euro e ha chiesto di compensare per intero i crediti vantati dall' nei propri confronti, CP_1 in conseguenza dell'accertamento ispettivo – pari a complessivi euro 19.013,11, di cui euro
16.973,22 per contributi ed euro 2.039,89 per somme aggiuntive – con il predetto credito di euro
16.000,00 da egli vantato.
Con le note difensive (non autorizzate) del 19.6.2025 parte ricorrente ha prodotto la lettera con cui la Regione Lombardia gli ha comunicato di avere destinato la somma di euro 16.948,65, dovuta al ricorrente a titolo di “ristoro danni alle produzioni, causate da siccità nell'anno 2022”, al pagamento delle irregolarità contributive, connesse al documento di regolarità contributiva, comunicate con nota del 21.6.2024 (vd. doc. 114 all.to alle note del 19.6.2025).
A nulla rileva che la parte ricorrente sostenga (nelle note difensive del 19.6.2025) che “ CP_1 dichiarava che la ditta risultava regolare” in occasione del “DURC , con Parte_1 Pt_2 scadenza 17/1/2025 e data della richiesta 19/9/2024”, poiché, come correttamente rilevato da
, ai sensi dell'art. 3 comma 2 DM 30.1.2015, deve essere sempre rilasciata la regolarità nel CP_1 caso di “e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza”.
Con note difensive autorizzate del 6.8.2025 l' ha confermato che “l'importo di € 16.948,65, CP_1 proveniente da Regione Lombardia a titolo di intervento sostitutivo, è stato effettivamente incassato dall' in data 10/10/2024 ed è stato così ripartito in modo automatico dal programma rispetto CP_1
a quanto addebitato in sede ispettiva:
- € 15.130,28 a titolo di contributi;
- € 1.818,37 a titolo di sanzioni.” (vd. e-mail del 5.8.2025 prodotta in allegato alle note difensive).
Sottraendo dall'originario importo di euro 16.973,22, dovuto per contributi, l'importo già incassato da di euro 15.130,28, ne risulta un importo di euro 1.842,94 ancora dovuto a tale titolo. CP_1
Inoltre, sottraendo dall'originario importo di euro 2.039,89, dovuto per somme aggiuntive,
l'importo già incassato da di euro 1.818,37, ne risulta un importo di euro 221,51 ancora CP_1 dovuto a tale titolo. Per una somma totale residua di euro 2.064,46, oltre alle somme aggiuntive. Da quest'ultima somma andranno detratti gli importi dapprima dichiarati prescritti e, quindi, andrà detratta la somma complessiva di euro 867,13 (di cui euro 638,24 a titolo di contributi), così risultando una somma residua, dovuta per il periodo dal 19.7.2016 al 31.12.2021, di euro 1.197,33, oltre alle sanzioni somme aggiuntive (di cui si dirà a breve).
Sulle sanzioni per evasione contributiva.
Il ricorrente si duole anche dell'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva applicate dagli ispettori dell' CP_1
La doglianza è fondata.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 116 L. 388/2000 riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge (denunce e registrazioni obbligatorie), ometta il pagamento dei contributi dovuti;
mentre l'omessa o infedele denuncia di cui alla lettera b) del comma cit. riguarda i casi di occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (vd. Cass. n. 11261 del
2010; Cass. n. 28966 del 2011; Cass. n. 29272/2022)
Ne discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione, da un lato, configura occultamento dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate e, dall'altro e al contempo, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, fatta salva la possibilità di vincere tale presunzione con onere probatorio a carico del datore inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze atte a dimostrare l'assenza del fine fraudolento (perché, ad es., gli adempimenti sono derivati da una negligenza o da altre circostanze).
Nella fattispecie è evidente che sussista l'elemento oggettivo: le sanzioni di cui all'art. 116, comma
8, l. 388/2000 lett. b) sono state applicate dagli ispettori solo per i mesi di febbraio, ottobre e dicembre 2021, con riguardo ai quali il ricorrente – come poi da egli riconosciuto nel corso dell'accertamento ispettivo (vd. dichiarazioni del 9.3.2022) – aveva omesso di denunciare a CP_1 il numero effettivo di giornate di lavoro svolte.
Si ritiene tuttavia, quanto all'elemento soggettivo, che il ricorrente non abbia agito con il dolo specifico di occultare all' le giornate di interesse, poiché tale omissione ha riguardato solo CP_1 tre mesi (febbraio, ottobre e dicembre 2021) del lungo periodo ispezionato ed è stata ammessa dal ricorrente a seguito di una miglior “verifica incrociata”, da egli effettuata in fase ispettiva (vd. dichiarazioni cit.).
Ne consegue che si ritengono applicabili le più lievi sanzioni dell'omissione di cui all'art. 116, comma 8, l. 388/2000 lett. a). Considerata la fondatezza parziale del ricorso e la condotta collaborativa del ricorrente, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, dichiara la prescrizione dei crediti previdenziali dell' relativi al periodo 1.1.2016/18.7.2016 e, CP_1 dato atto del pagamento parziale avvenuto in pendenza del giudizio (in data 10.10.2024), dichiara che il ricorrente è tenuto a pagare a la somma residua di euro 1.197,33 per il periodo dal CP_1
19.7.2016 al 31.12.2021; dichiara dovute dal ricorrente le sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) L. n. 388 del 2000;
2) compensa le spese processuali.
Cremona, 20.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 20.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 628 ruolo generale dell'anno 2025,
TRA
, Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Sisto Salotti, presso lo studio del quale
è elettivamente domiciliato;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.10.2024 (d'ora in poi il ricorrente per Parte_1 brevità) ha proposto opposizione avverso il verbale unico di accertamento notificazione n.
2021007442/T01, notificato il 26.5.2022, con il quale gli ispettori del lavoro in servizio presso la sede di Milano, hanno, in relazione al periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2021 (vd. doc. 1 fasc. CP_1
CP_ ric. e doc. 1 fasc. ,
1) contestato al ricorrente di non avere garantito, per alcuni lavoratori, operai agricoli a tempo determinato, specificamente indicati nella tabella a pag. 6 del verbale unico (
[...]
e , un numero di giornate di ocallaone superiore a Per_1 Persona_2 Persona_3
100 annue, come previsto dall'art. 21 del CCNL “per operai agricoli e florovivaisti” (rilievo di cui al punto 1 del verbale); con conseguente mancato assoggettamento a contribuzione dei maggiori imponibili retributivi risultanti dal prodotto tra le giornate integrate e la retribuzione dovuta (calcolata moltiplicando le ore adeguate alla paga oraria prevista dal
CPL, qualora superiore a quella indicata sul libro unico del lavoro) (cfr. pagg. 5, 6 e 8 del verbale);
2) addebitato al ricorrente di avere registrato sul LUL un orario giornaliero inferiore rispetto a quello previsto dall'art. 17 del contratto collettivo provinciale di Cremona, di miglior favore rispetto a quanto previsto dall'art. 30 del CCNL “per operai agricoli e florovivaisti” (rilievo di cui al punto 2 del verbale); con conseguente mancato assoggettamento a contribuzione dei maggiori imponibili retributivi risultanti dal maggior numero di ore di lavoro necessario al raggiungimento del predetto orario giornaliero (cfr. pagg. 6, 7 e 8 del verbale);
3) accertato, dal confronto tra le giornate risultanti dal LUL, la consistenza dei terreni e le quantità vendute di prodotti agricoli, che il ricorrente per l'anno 2021 ha registrato un numero di giornate inferiore rispetto a quelle effettuate (rilievo di cui al punto 3 del verbale); con conseguente mancato assoggettamento a contribuzione dei maggiori imponibili retributivi risultanti dal maggior numero di giornate di lavoro, riconosciuto proprio dal ricorrente nella dichiarazione del 9.3.2022 e nel prospetto da egli prodotto agli ispettori e ritrascritto a pag. 7 del verbale (cfr. pagg. 7 e 8 del verbale e vd. doc. 3 fasc. CP_ ;
4) precisato le retribuzioni contrattuali utilizzate per il calcolo delle differenze di imponibile retributivo evaso, utilizzato per il calcolo dei maggiori contributi dovuti (rilievo di cui al punto 4 del verbale;
cfr. pag. 8 del verbale).
Con l'atto introduttivo di questo giudizio il ricorrente ha negato la fondatezza del rilievo ispettivo di cui al punto 3) del verbale, sostenendo che esso si fonda esclusivamente su un criterio
(“le giornate dichiarate non sono coerenti con il relativo fatturato”) “induttivo e privo di qualsiasi supporto normativo e da considerarsi nullo per doppia presunzione (numero giornate e retribuzione)”.
Il ricorrente, inoltre, ha eccepito la violazione del proprio diritto di difesa e l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali.
Ha, infine, contestato “l'applicazione di sanzioni che violano la recente normativa in proposito”.
Ha chiesto, in conclusione, di “annullare l'accertamento e notificazione n. 2021007442/T01 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi del 26/05/2022 e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a sede di Cremona per detto accertamento. In subordine CP_1 determinare la somma realmente dovuta”. Nel costituirsi in giudizio ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto e CP_1 argomentato, concludendo per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
In prima udienza parte ricorrente ha aggiunto che “è irragionevole l'addebito relativo alla maggiore contribuzione richiesta sull'assunto che detta contribuzione non debba essere quantificata sulle ore di lavoro svolte, bensì in base alla regola del minimale contributivo” e che
“sui contributi a egli riconosciuti dalla Regione Lombardia è stata operata una trattenuta di circa
16.000,00 per somme spettanti a (vd. verbale di udienza del 22.5.2025). CP_1
****************
Si procede all'esame separato dei singoli motivi di doglianza del ricorrente.
Sull'eccezione di prescrizione.
Il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali dell' CP_1
“antecedenti i cinque anni dell'accertamento”.
L' nulla ha replicato. CP_1
L'eccezione è fondata, in quanto:
- il termine di prescrizione è di 5 anni (art. 3, comma 9, L. 335/1995);
- il termine di prescrizione è stato sospeso per giorni 129 giorni, dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (art. 17
D.L. 18/2020) e per giorni 182, dal 31.12.2020 al 30.6.2021 (art. 11, comma 9, D.L. 183/2020);
- il primo atto interruttivo della prescrizione è il verbale unico di accertamento notificazione n.
2021007442/T01 notificato il 26.5.2022.
Ne deriva la prescrizione degli asseriti crediti previdenziali dell' anteriori al 18.7.2016 ossia CP_1 dei crediti relativi al periodo 1.1.2016/18.7.2016.
Sulle eccezioni di violazione del diritto di difesa e di illegittimità delle sanzioni amministrative individuate nel verbale unico.
Il ricorrente ha eccepito la violazione del proprio diritto di difesa poiché, nonostante “le indicazioni del verbale a pagina 14 al primo paragrafo della Sezione strumenti di tutela “presentazione scritti difensivi, documenti ed audizione personale””, “chiedeva di essere sentito personalmente” e “tale richiesta è rimasta inevasa”.
L'eccezione è infondata.
Al riguardo, in primo luogo, si osserva che la mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa, non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (vd. sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della Corte di
Cassazione).
In secondo luogo, non si apprezza alcuna lesione del diritto di difesa del ricorrente, che ha avuto la possibilità di difendersi – come poi ha fatto – sia in fase stragiudiziale, con la “domanda di revisione dell'accertamento 23/6/2022” (sub doc. 2 fasc. ric.), che in questo giudizio.
In ultimo, l'eccezione è inammissibile poiché il ricorrente ha impugnato il verbale di ispezione senza che sia stata emanata alcuna ordinanza ingiunzione.
E invero, la contestazione del verbale di accertamento – e delle sanzioni ivi contenute – non è idonea a produrre effetti sulla situazione soggettiva che può essere incisa solo a seguito e per effetto del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo costituito dall'ordinanza- ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione.
L'ordinanza ingiunzione, infatti, non è una mera quantificazione del dovuto, ma consegue ad un riesame interno delle valutazioni del funzionario, cui può partecipare l'interessato e che si può concludere anche con l'archiviazione della pratica.
Non a caso, del resto, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 150/2011 (e art. 35, comma 5, della legge 689 del
1981), l'atto opponibile è l'ordinanza ingiunzione - ossia il provvedimento con il quale viene ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria pertinente alla violazione accertata - che, in specie, non risulta essere stata emessa, né comunque impugnata nel presente giudizio.
Per queste ultime ragioni si ritiene inammissibile anche l'eccezione – peraltro assolutamente generica – relativa all'illegittimità delle sanzioni amministrative individuate dal verbale unico, in ogni caso, congruamente quantificate alla luce del periodo cui si riferiscono le contestazioni nonché del numero di lavoratori coinvolti (di cui si dirà nel prosieguo).
Sul merito.
Passando all'esame del merito, va evidenziato che gli addebiti formulati dagli ispettori sono fondati su fatti che gli ispettori hanno direttamente appreso mediante l'esame della documentazione, puntualmente elencata a pag. 2 del verbale unico, nonché mediante assunzione delle dichiarazioni CP_ dell'odierno ricorrente (vd. doc. 3 fasc. .
Sul punto si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
i verbali e le attestazioni provenienti dai funzionari ispettivi degli istituti previdenziali e assicurativi fanno fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o di quanto egli stesso dichiara di aver compiuto in riferimento alle attività di polizia amministrativa o giudiziaria al medesimo attribuite (vedi per tutte Cass. 15 luglio 1983 n. 4851;
Cass. 6 agosto 1988 n. 4867 e Cass., sez. lav., sent. 5.4.2017, n. 8823). Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, “in ordine alle circostanze apprese da terzi,
i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori” (in tal senso Cass. n. 405/2004; Cass. 11946/2005).
E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che: “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”
(così Cass. n. 15073/2008).
Il ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, non ha mosso obiezioni ai rilievi formulati dagli ispettori nei punti 1), 2 e 4) del verbale unico, con ciò ammettendone la fondatezza.
Solo nel corso della prima udienza del 22.5.2025 il ricorrente ha contestato la regola del minimale contributivo, sostenendo di avere correttamente versato ai propri operai i contributi previdenziali relativi alle ore di lavoro effettivamente svolte (rilievo di cui al punto 2 del verbale).
Di là dal fatto che le contestazioni del ricorrente sono tardive e generiche, deve rilevarsi che, secondo la regola del cd. minimale contributivo, di cui all'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989 (conv. dalla L. n. 389 del 1989), “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Come osservato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 15172 del 4.6.2019 (in senso conforme si veda anche Cass., sez. L, ordinanza n. 8446 del 4.5.2020), infatti, “La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.”. Con la conseguenza che devono ritenersi corretti gli addebiti ispettivi, fondati su fatti che gli ispettori dell' hanno direttamente appreso mediante la verifica del libro unico del lavoro del CP_1 datore di lavoro, del C.C.N.L. da essa applicato e della documentazione esibita dal ricorrente agli ispettori ed elencata nel verbale unico.
Inoltre, nel verbale unico di accertamento e notificazione gli ispettori dell' hanno descritto i CP_1 criteri e il procedimento seguiti per espletare i calcoli.
L'addebito degli ispettori è pertanto fondato e, di conseguenza, sono dovuti dal ricorrente i maggiori contributi previdenziali calcolati sul maggiore imponibile retributivo, risultante dall'applicazione dell'orario di lavoro e delle giornate di lavoro integrate previsti dalla contrattazione collettiva di interesse.
Sono pure prive di pregio le contestazioni mosse dal ricorrente al rilievo di cui al punto 3) del verbale, in quanto, come correttamente osservato dall' il rilievo in esame, relativo CP_1 all'anno 2021, non si fonda soltanto su un giudizio di incoerenza delle giornate denunciate (n. 43) con la consistenza dei terreni (vd. dichiarazioni del ricorrente nel corso dell'audizione innanzi agli ispettori del 23.7.2021 e del 22.2.2022), con i volumi di vendita (fatturato di circa 250.000,00 euro, come dichiarato dal ricorrente nel corso dell'audizione innanzi agli ispettori del 9.3.2022) e con le giornate registrate negli anni precedenti (vd. tabelle relative ai fatturati degli anni dal 2016 al 2020 e alle giornate di lavoro denunciate negli anni dal 2016 al 2021 a pag. 4 del verbale unico), ma si fonda altresì sull'ammissione di tale circostanza da parte del ricorrente (vd. dichiarazioni del
9.3.2022) nonché sul prospetto presentato dal ricorrente agli ispettori – e trascritto a pag. 7 del verbale unico – contenente il numero delle giornate lavorate non registrate nel LUL (100 complessive) e i nominativi dei lavoratori interessati ( Persona_4 Persona_5 [...]
Per_6 Persona_2 Per_7 Persona_8 Persona_9 Persona_9 Per_10
e .
[...] Persona_11
Anche in questo caso si tratta di addebiti incontestabili in questa sede, perché fondati su fatti che gli ispettori dell' hanno direttamente appreso mediante la verifica del libro unico del lavoro del CP_1 datore di lavoro, delle convenzioni scambio manodopera tra coltivatori diretti, dei contratti di affitto dei terreni, del prospetto fatture acquisti e vendite 2015-2021 e del C.C.N.L. da essa applicato, esibiti dal ricorrente agli ispettori ed elencati nel verbale unico.
A ciò si aggiunga che le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente nel corso dell'audizione innanzi agli ispettori del 23.7.2021, del 22.2.2022 e del 9.3.2022 non sono state ritrattate in giudizio e il ricorrente non ha allegato né ha offerto alcun mezzo/elemento di prova orale o documentale, atto a provare circostanze ulteriori e diverse idonee a smentire il contenuto delle dichiarazioni in questione. Infine, anche per l'addebito in esame, nel verbale unico di accertamento e notificazione gli ispettori dell' hanno descritto i criteri e il procedimento seguiti per espletare i calcoli. CP_1
L'addebito degli ispettori è pertanto fondato e, di conseguenza, sono dovuti dal ricorrente i maggiori contributi previdenziali calcolati sul maggiore imponibile retributivo, risultante dal maggior numero di giornate lavorate (non registrate nel LUL).
Sull'eccezione di compensazione.
Il ricorrente all'udienza del 22.5.2025 ha dedotto di essere titolare di un credito di circa
16.000,00 euro e ha chiesto di compensare per intero i crediti vantati dall' nei propri confronti, CP_1 in conseguenza dell'accertamento ispettivo – pari a complessivi euro 19.013,11, di cui euro
16.973,22 per contributi ed euro 2.039,89 per somme aggiuntive – con il predetto credito di euro
16.000,00 da egli vantato.
Con le note difensive (non autorizzate) del 19.6.2025 parte ricorrente ha prodotto la lettera con cui la Regione Lombardia gli ha comunicato di avere destinato la somma di euro 16.948,65, dovuta al ricorrente a titolo di “ristoro danni alle produzioni, causate da siccità nell'anno 2022”, al pagamento delle irregolarità contributive, connesse al documento di regolarità contributiva, comunicate con nota del 21.6.2024 (vd. doc. 114 all.to alle note del 19.6.2025).
A nulla rileva che la parte ricorrente sostenga (nelle note difensive del 19.6.2025) che “ CP_1 dichiarava che la ditta risultava regolare” in occasione del “DURC , con Parte_1 Pt_2 scadenza 17/1/2025 e data della richiesta 19/9/2024”, poiché, come correttamente rilevato da
, ai sensi dell'art. 3 comma 2 DM 30.1.2015, deve essere sempre rilasciata la regolarità nel CP_1 caso di “e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza”.
Con note difensive autorizzate del 6.8.2025 l' ha confermato che “l'importo di € 16.948,65, CP_1 proveniente da Regione Lombardia a titolo di intervento sostitutivo, è stato effettivamente incassato dall' in data 10/10/2024 ed è stato così ripartito in modo automatico dal programma rispetto CP_1
a quanto addebitato in sede ispettiva:
- € 15.130,28 a titolo di contributi;
- € 1.818,37 a titolo di sanzioni.” (vd. e-mail del 5.8.2025 prodotta in allegato alle note difensive).
Sottraendo dall'originario importo di euro 16.973,22, dovuto per contributi, l'importo già incassato da di euro 15.130,28, ne risulta un importo di euro 1.842,94 ancora dovuto a tale titolo. CP_1
Inoltre, sottraendo dall'originario importo di euro 2.039,89, dovuto per somme aggiuntive,
l'importo già incassato da di euro 1.818,37, ne risulta un importo di euro 221,51 ancora CP_1 dovuto a tale titolo. Per una somma totale residua di euro 2.064,46, oltre alle somme aggiuntive. Da quest'ultima somma andranno detratti gli importi dapprima dichiarati prescritti e, quindi, andrà detratta la somma complessiva di euro 867,13 (di cui euro 638,24 a titolo di contributi), così risultando una somma residua, dovuta per il periodo dal 19.7.2016 al 31.12.2021, di euro 1.197,33, oltre alle sanzioni somme aggiuntive (di cui si dirà a breve).
Sulle sanzioni per evasione contributiva.
Il ricorrente si duole anche dell'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva applicate dagli ispettori dell' CP_1
La doglianza è fondata.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che la meno grave fattispecie dell'omissione contributiva di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 116 L. 388/2000 riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge (denunce e registrazioni obbligatorie), ometta il pagamento dei contributi dovuti;
mentre l'omessa o infedele denuncia di cui alla lettera b) del comma cit. riguarda i casi di occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (vd. Cass. n. 11261 del
2010; Cass. n. 28966 del 2011; Cass. n. 29272/2022)
Ne discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione, da un lato, configura occultamento dei rapporti di lavoro e delle retribuzioni erogate e, dall'altro e al contempo, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, fatta salva la possibilità di vincere tale presunzione con onere probatorio a carico del datore inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze atte a dimostrare l'assenza del fine fraudolento (perché, ad es., gli adempimenti sono derivati da una negligenza o da altre circostanze).
Nella fattispecie è evidente che sussista l'elemento oggettivo: le sanzioni di cui all'art. 116, comma
8, l. 388/2000 lett. b) sono state applicate dagli ispettori solo per i mesi di febbraio, ottobre e dicembre 2021, con riguardo ai quali il ricorrente – come poi da egli riconosciuto nel corso dell'accertamento ispettivo (vd. dichiarazioni del 9.3.2022) – aveva omesso di denunciare a CP_1 il numero effettivo di giornate di lavoro svolte.
Si ritiene tuttavia, quanto all'elemento soggettivo, che il ricorrente non abbia agito con il dolo specifico di occultare all' le giornate di interesse, poiché tale omissione ha riguardato solo CP_1 tre mesi (febbraio, ottobre e dicembre 2021) del lungo periodo ispezionato ed è stata ammessa dal ricorrente a seguito di una miglior “verifica incrociata”, da egli effettuata in fase ispettiva (vd. dichiarazioni cit.).
Ne consegue che si ritengono applicabili le più lievi sanzioni dell'omissione di cui all'art. 116, comma 8, l. 388/2000 lett. a). Considerata la fondatezza parziale del ricorso e la condotta collaborativa del ricorrente, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, dichiara la prescrizione dei crediti previdenziali dell' relativi al periodo 1.1.2016/18.7.2016 e, CP_1 dato atto del pagamento parziale avvenuto in pendenza del giudizio (in data 10.10.2024), dichiara che il ricorrente è tenuto a pagare a la somma residua di euro 1.197,33 per il periodo dal CP_1
19.7.2016 al 31.12.2021; dichiara dovute dal ricorrente le sanzioni di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) L. n. 388 del 2000;
2) compensa le spese processuali.
Cremona, 20.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino