Art. 7.
Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del numero dei componenti, privati nei Tribunali e nelle sezioni di Corte di appello per i minorenni, per effetto dell'ammissione delle donne, prevista in annue lire 1.200.000, si provvedera', per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del numero dei componenti, privati nei Tribunali e nelle sezioni di Corte di appello per i minorenni, per effetto dell'ammissione delle donne, prevista in annue lire 1.200.000, si provvedera', per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.