Articolo 7 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441
Articolo 6
Versione
18 gennaio 1957
Art. 7.
Alla maggiore spesa derivante dall'aumento del numero dei componenti, privati nei Tribunali e nelle sezioni di Corte di appello per i minorenni, per effetto dell'ammissione delle donne, prevista in annue lire 1.200.000, si provvedera', per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 gennaio 1957