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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/04/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti giudici
Dott. Costantino De Robbio - presidente -
Dott. Roberto Colonnello - giudice -
Dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 979 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Rieti, Via Sanizi n. 2, presso lo studio dell'Avv. ARIANNA DEL RE che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 03/09/2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Rieti la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile celebrato con
[...]
il 24 novembre 2007 a Rieti, trascritto negli atti di matrimonio dell'Ufficio di CP_1
Stato Civile del Comune di Rieti ((Atto n. 45, Parte I, ufficio 1, anno 2007). A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: dall'unione coniugale sono nati il Persona_1
18.08.2009, e , il 17.06.2003; sin dall'arrivo in Italia, il comportamento di Persona_2
nei confronti della propria moglie si è rivelato violento ed imprevedibile;
in Controparte_1
molteplici occasioni, infatti, l'odierna ricorrente si è trovata costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine al fine di proteggere la propria incolumità e quella del loro bambini;
a causa delle continue violenze il matrimonio non aveva effetti felici, tanto che il Controparte_1
nel 2013 si allontanava dalla casa coniugale senza farvi più rientro e da quel momento la famiglia non ha più avuto notizie di lui;
il Tribunale di Rieti, successivamente all'udienza presidenziale - ove il resistente non è comparso - con la sentenza n. 599/2018 pronunciava la separazione personale dei coniugi con affidamento esclusivo deli figli, allora entrambi minorenni, alla madre;
veniva disposto inoltre il versamento a carico del padre della somma di €400,00 mese per il mantenimento dei figli minori;
con condanna alle spese di lite;
del padre non vi è notizia dal lontano 2013, né si hanno sue notizie successivamente alla pronuncia di separazione;
dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è decorso il termine annuale previsto dall'art. 3 co. 4° lett b L. 898/70 durante il quale la separazione dei coniugi, si è protratta ininterrottamente, né tra i medesimi può essere ricostituita la comunione spirituale e materiale;
che dunque sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio.
All'esito della udienza del 5.12.2024, comparsa la sola ricorrente, la ricorrente ha chiesto sentenza sullo status e i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 18.2.2025 il giudice delegato ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi e ha rimesso al Collegio per la decisione sullo status.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente nonché tenuto conto della volontà di quest'ultima di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che con la sentenza n 599/2018, passata in giudicato, è stata dichiarato la separazione personale dei coniugi e non essendo la convivenza mai ripresa successivamente alla udienza presidenziale nel giudizio di separazione, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per le ulteriori domande avendo il giudice disposto approfondimenti istruttori.
Spese nella sentenza definitiva.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 979/2024. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero:
[...] Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da a Rieti, trascritto negli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile Controparte_1
del Comune di Rieti (Atto n. 45, Parte I, ufficio 1, anno 2007);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il giudice estensore
Dott. Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti giudici
Dott. Costantino De Robbio - presidente -
Dott. Roberto Colonnello - giudice -
Dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 979 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
(c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Rieti, Via Sanizi n. 2, presso lo studio dell'Avv. ARIANNA DEL RE che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 03/09/2024 ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Rieti la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile celebrato con
[...]
il 24 novembre 2007 a Rieti, trascritto negli atti di matrimonio dell'Ufficio di CP_1
Stato Civile del Comune di Rieti ((Atto n. 45, Parte I, ufficio 1, anno 2007). A tal fine, la ricorrente ha dedotto che: dall'unione coniugale sono nati il Persona_1
18.08.2009, e , il 17.06.2003; sin dall'arrivo in Italia, il comportamento di Persona_2
nei confronti della propria moglie si è rivelato violento ed imprevedibile;
in Controparte_1
molteplici occasioni, infatti, l'odierna ricorrente si è trovata costretta a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine al fine di proteggere la propria incolumità e quella del loro bambini;
a causa delle continue violenze il matrimonio non aveva effetti felici, tanto che il Controparte_1
nel 2013 si allontanava dalla casa coniugale senza farvi più rientro e da quel momento la famiglia non ha più avuto notizie di lui;
il Tribunale di Rieti, successivamente all'udienza presidenziale - ove il resistente non è comparso - con la sentenza n. 599/2018 pronunciava la separazione personale dei coniugi con affidamento esclusivo deli figli, allora entrambi minorenni, alla madre;
veniva disposto inoltre il versamento a carico del padre della somma di €400,00 mese per il mantenimento dei figli minori;
con condanna alle spese di lite;
del padre non vi è notizia dal lontano 2013, né si hanno sue notizie successivamente alla pronuncia di separazione;
dall'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è decorso il termine annuale previsto dall'art. 3 co. 4° lett b L. 898/70 durante il quale la separazione dei coniugi, si è protratta ininterrottamente, né tra i medesimi può essere ricostituita la comunione spirituale e materiale;
che dunque sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio.
All'esito della udienza del 5.12.2024, comparsa la sola ricorrente, la ricorrente ha chiesto sentenza sullo status e i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c.
Con ordinanza del 18.2.2025 il giudice delegato ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi e ha rimesso al Collegio per la decisione sullo status.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente nonché tenuto conto della volontà di quest'ultima di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che con la sentenza n 599/2018, passata in giudicato, è stata dichiarato la separazione personale dei coniugi e non essendo la convivenza mai ripresa successivamente alla udienza presidenziale nel giudizio di separazione, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per le ulteriori domande avendo il giudice disposto approfondimenti istruttori.
Spese nella sentenza definitiva.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 979/2024. promossa da Parte_1
nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero:
[...] Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
da a Rieti, trascritto negli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile Controparte_1
del Comune di Rieti (Atto n. 45, Parte I, ufficio 1, anno 2007);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Rieti, il 7.4.2025
Il giudice estensore
Dott. Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio