Art. 2.
Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all' articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione del luogo ove si trovano i depositi, almeno 5 giorni prima dell'attivazione dei depositi medesimi.
Per ogni spostamento dell'impianto di perforazione, la societa' interessata deve provvedere, nel termine previsto nel comma precedente, al rinnovo della denuncia relativamente al deposito annesso all'impianto spostato.
Nell'ipotesi di rilascio del permesso provvisorio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la denuncia deve essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della societa' interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal rilascio di quest'ultimo.
Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all' articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 , deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione del luogo ove si trovano i depositi, almeno 5 giorni prima dell'attivazione dei depositi medesimi.
Per ogni spostamento dell'impianto di perforazione, la societa' interessata deve provvedere, nel termine previsto nel comma precedente, al rinnovo della denuncia relativamente al deposito annesso all'impianto spostato.
Nell'ipotesi di rilascio del permesso provvisorio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la denuncia deve essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della societa' interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal rilascio di quest'ultimo.