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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1139/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede in Torino (c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott. difesa dall'avv. Giuseppe F.M. La Scala, Parte_2
domiciliata a Venezia Mestre presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà
(appellante)
nei confronti di
con sede in Trebaseleghe Controparte_1
(Pd) (p. iva n. ), in persona dei legali rappresentanti P.IVA_2 CP_1
(c.f. ) e (c.f. ) C.F._1 Controparte_2 C.F._2
1
e di
con sede in Vivenza (p. iva n. Controparte_3
), in persona dei commissari liquidatori dott. , prof. P.IVA_3 Controparte_4
avv. Giustino Di Cecco e dott. Francesco Schiavone Panni
(appellata contumace)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza del
Tribunale di Padova, n. 188/2023 rep. 404/2023, pubblicata in data 27.01.2023, a
definizione del giudizio rubricato al n. 1050/2017 R.G. ed in accoglimento dei
motivi di gravame proposti, accogliere le seguenti conclusioni:
- in via principale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o
la mancanza di titolarità del lato passivo del rapporto sostanziale in capo ad
[...]
in relazione al rapporto dedotto in giudizio, non essendo tale Parte_1
rapporto oggetto della cessione intervenuta con la Controparte_3
per tutte le ragioni esposte in narrativa e, in riforma dell'impugnata
[...]
sentenza, rigettare tutte le domande formulate nei confronti di Parte_1
[...]
- in via subordinata: accertare e dichiarare il mancato assolvimento dell'onere della prova a carico dell'attrice, dichiarando conseguentemente inammissibili le domande formulate in primo grado, o comunque, rigettarle nel merito siccome
infondate e conseguentemente condannare Controparte_1
lla restituzione di quanto medio tempore ricevuto;
[...]
2 - in via gradata subordinata: accertare e dichiarare la natura esplorativa della
C.T.U. contabile eseguita in primo grado, e comunque l'inattendibilità ed erroneità
delle relative conclusioni poste dal Giudice di Prime a fondamento della Pt_3
propria decisione e, per l'effetto, rigettare nel merito le domande tutte formulate in primo grado da parte attrice;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di
conferma della sentenza di primo grado, dichiarare che è Parte_1
tenuta al pagamento degli interessi maturati a decorrere dalla domanda giudiziale
al tasso di interesse legale di cui al I comma dell'art. 1284 c.c. e conseguentemente
dichiarare tenuta alla Controparte_1
restituzione di quanto medio tempore ricevuto;
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancata riforma della
Sentenza impugnata, si chiede che la Corte di Appello adita disponga una nuova
consulenza tecnica con riferimento a quanto dedotto ed eccepito in atti in punto di
anatocismo, usura, cms, spese e costi;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2 febbraio 2017, Controparte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Padova,
[...] Controparte_3
deducendo di avere intrattenuto con la banca un rapporto di conto
[...]
corrente (n. 586316), al quale accedevano due conti anticipi, su cui erano stati compiuti addebiti illegittimi per interessi, spese e commissioni.
L'attrice precisava che il conto era stato chiuso nel 2008 con saldo zero e chiedeva la condanna della banca alla restituzione dell'indebito.
Si costituiva in giudizio negando di avere Controparte_3
compiuto addebiti illegittimi e comunque eccependo la prescrizione del diritto di ripetizione dei pagamenti anteriori al 30 marzo 2005.
3 Il 13 novembre 2017 la causa era interrotta in ragione della sottoposizione di
[...]
amministrativa. Controparte_5
Riassunta la causa, era autorizzata a chiamare in giudizio Controparte_1
Parte_1
Si costituiva nel giudizio riassunto eccependo Controparte_3
l'estinzione del processo e l'improcedibilità delle domande proposte dall'attrice.
Si costituiva in giudizio altresì formulando analoghe difese, Parte_1
nonché eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 188/2023, depositata il 27
gennaio 2023, era condannata a restituire a Parte_1 [...]
la somma di Euro 24.245,56, oltre interessi al saggio legale dal 2 Controparte_1
febbraio 2017 al saldo, nonché a rifondere all'attrice le spese processuali.
Il giudice, escluso che il processo si fosse estinto, riconosceva la legittimazione passiva di in quanto il contenzioso era già pendente allorché Parte_1
intervennero la liquidazione giudiziale di e la Controparte_3
cessione dei rapporti ad Parte_1
Sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice riteneva che fossero stati compiuti addebiti illegittimi per interessi ultralegali (poiché il contratto di apertura di conto corrente non conteneva l'indicazione delle condizioni economiche applicabili al rapporto), interessi composti (sia anteriormente alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000, sia posteriormente ad essa) ed usurari. Quindi,
era rideterminato il saldo del conto alla data di estinzione del rapporto, ossia al 4
agosto 2008.
Con atto di citazione notificato il 16 giugno 2023, proponeva Parte_1
appello, formulando i seguenti motivi d'impugnazione: 1) il giudice avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di Parte_1
in quanto essa non era cessionaria del rapporto controverso;
2) Controparte_1
non aveva assolto all'onere della prova, poiché la produzione degli estratti
[...]
4 conto era stata parziale;
3) il giudice aveva acriticamente aderito alle risultanze della c.t.u., la quale aveva avuto natura esplorativa e si era basata sulla documentazione incompleta;
4) l'addebito di interessi anatocistici era avvenuto legittimamente a decorrere dal 1° luglio 2000, poiché Controparte_3
si era adeguata alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000; 5) il giudice aveva
[...]
errato nel dichiarare l'usurarietà degli interessi, poiché, applicando le istruzioni della Banca d'Italia, gli interessi pattuiti non erano usurari;
6) gli interessi dovevano essere riconosciuti al tasso legale di cui al 1° co. dell'art. 1284 c.c.,
mentre il giudice si era espresso in modo generico e la banca, per evitare l'esecuzione, aveva corrisposto a controparte gli interessi calcolati al tasso previsto dal 4° co. dell'art. 1284 c.c.; 7) la regolamentazione delle spese processuali era avvenuta con “eccessiva severità”. chiedeva, in via principale, che fosse dichiarato il suo difetto Parte_1
di legittimazione passiva per “mancanza di titolarità del lato passivo del rapporto sostanziale”, non ricompreso nell'oggetto della cessione intervenuta con
[...]
in l.c.a. Controparte_3
In via subordinata, chiedeva che, accertato il mancato Parte_1
assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice o comunque l'inattendibilità della relazione del c.t.u., la domanda di condanna fosse interamente respinta.
In via ulteriormente subordinata, chiedeva che fosse accertato Parte_1
che gli interessi dovuti sull'importo da restituire erano quelli previsti dal 1° co. dell'art. 1284 c.c. e, infine, che fosse disposta nuova consulenza tecnica d'ufficio
“con riferimento a quanto dedotto ed eccepito in atti in punto di anatocismo, usura, cms, spese e costi”.
Non si costituivano in giudizio le appellate e ne era dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 7 dicembre 2023, erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa era rimessa in decisione all'udienza del 24 aprile 2025.
5 Ciò premesso, l'appello non è fondato e non può trovare accoglimento.
1. Con il primo motivo d'impugnazione, nega la Parte_1
legittimazione al processo, sostenendo di non essere succeduta nel rapporto controverso, in quanto cessato molti anni prima che Controparte_3
fosse sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.
[...]
Premesso che ciò che rileva non è la legittimazione al processo, che dipende dal contenuto delle domande dell'attrice, bensì la successione di Parte_1
nell'obbligazione restitutoria dedotta in giudizio da la Controparte_1
Corte ritiene che il motivo non meriti condivisione.
La controversia era pendente allorché in liquidazione coatta Parte_4
amministrativa dal 25 giugno 2017, cedette l'azienda a e Parte_1
l'obbligazione restitutoria, oggetto di causa, è compresa nel c.d. perimetro del contratto di cessione di azienda, in quanto scaturita da un rapporto funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria, oggetto di un contenzioso già in essere al momento della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca.
Questa Corte di Appello ha già più volte deciso che il d.l. n. 99/2017 e anche il contratto di cessione concluso dalla banca il 26 giugno 2017 (rogato in Milano dal notaio indicano come criterio discretivo, tra le passività (derivanti Persona_1
da un rapporto bancario intrattenuto con la banca ora in l.c.a.) cedute e le passività
non cedute, quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell'apertura della liquidazione coatta, a prescindere dal fatto che detta controversia si riferisca a rapporti bancari ancora pendenti o a rapporti già estinti.
Non consente diversa conclusione il riferimento, contenuto all'art.
3.1.2 lett. b del contratto di cessione, alle “passività incluse”, “ai singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di che derivano da rapporti Controparte_3
inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, poiché l'espressione non è utilizzata nel senso di ricomprendere nel perimetro solo quelle passività che attengano a rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria di
6 bensì è diretta a individuare le categorie di rapporti che Parte_1
abbiano generato quelle passività, nel senso cioè che deve trattarsi di “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, quali sono ad esempio i mutui bancari, i rapporti di c/c, le operazioni di investimento compiute per conto del cliente, ecc., e non invece - per esempio - i rapporti relativi alle utenze e alle forniture.
Diversamente le parti non avrebbero fatto riferimento sic et simpliciter all'esercizio dell'impresa bancaria, bensì all'esercizio dell'impresa bancaria di . Parte_1
L'elenco delle passività incluse dal punto (i) al punto (vii) della disposizione contrattuale in esame conferma tale lettura, dal momento che risultano contemplate solo ed esclusivamente le passività relative a “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”. D'altro canto l'allegato D richiamato dalla medesima disposizione, pur essendo formulato per voci aggregate e non per singole passività cedute, si riferisce solo a passività relative a siffatti rapporti.
Si consideri ancora che l'art. 4 del d.l. n. 99/2017 prevede interventi dello Stato e,
in particolare, alla lettera c) dispone che venga concessa, con uno o più decreti, “la
garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli
obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e
garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un
importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della
differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come
indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni”. Tale disposizione fa unicamente riferimento ai “contenziosi pregressi”, senza distinguere se gli stessi si riferiscano a rapporti esauriti o meno all'epoca della messa in l.c.a. di e tale Controparte_3
differenziazione neppure è contemplata nelle relazioni sulla legge di conversione del d.l. citato, le quali pongono come linea di discrimine la pendenza o meno della lite al 25 giugno 2017, ogniqualvolta il rapporto controverso sia scaturito da un
7 contratto inerente l'attività bancaria nel senso sopra precisato (non anche i rapporti di investimento in azioni o obbligazioni della banca, da cui possano essere scaturiti debiti della stessa nei confronti del cliente-investitore) e non sia tecnicamente qualificabile come deteriorato al momento della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca.
D'altro canto, è ragionevole ritenere che nel calcolare l'ammontare della garanzia fornita dallo Stato, i dati presi a riferimento siano stati, da un lato, il valore dei contenziosi pendenti come desumibili dagli atti di causa, e, dall'altro lato, il relativo accantonamento a fondo rischi, quale complessivamente considerato, senza scomputo della parte relativa ai contenziosi relativi a rapporti già estinti al momento della messa in l.c.a. di . Controparte_3
E' agevole osservare che sarebbe priva di significato una garanzia prestata dallo
Stato per contenziosi rispetto ai quali nessun onere fosse assunto da
[...]
Parte_1
Né quanto finora esposto risulta scalfito dal “secondo accordo ricognitivo del
Contratto di cessione in data 26 giugno 2017”, stipulato tra la banca in l.c.a. ed in data 17 gennaio 2018, il quale prevede che il “contenzioso Parte_1
giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti”
rimanga in capo alla banca in l.c.a.
Va, infatti, certamente esclusa l'idoneità di tale contratto a derogare a quanto stabilito in termini inequivocabili dal contratto di cessione del 26 giugno 2017 a cui l'art. 3, comma 2 del DL 99/17 ha espressamente attribuito efficacia nei confronti dei terzi.
Si tratta, infatti, di pattuizione contrattuale in contrasto con le previsioni convenzionali di cui al contratto da ultimo citato che, dunque, non può ritenersi opponibile ai terzi e, pertanto, all'appellata, potendo tutt'al più valere nei rapporti interni tra gli stipulanti.
8 L'appellante compie poi un'equiparazione tra i rapporti estinti e quelli deteriorati
(v. pag. 17 dell'atto di citazione in appello), e richiama la giurisprudenza, cui aderisce anche questa Corte, secondo cui i rapporti, da cui sono sorti crediti classificabili in base ai principi contabili come “sofferenze” o “inadempienze probabili”, sono esclusi dal perimetro della cessione (Cass. civ., ord., 28 marzo
2022, n. 9945).
Tuttavia, il c/c intestato a in relazione al quale Controparte_1 [...]
è stata condannata alla restituzione di Euro 24.245,56, non ha Parte_1
generato un credito deteriorato (essendo stato chiuso nel 2008 con saldo zero) e l'equiparazione suddetta non trova riscontro nel contratto di cessione e in particolare nella sua clausola 3.1.4. (che, per l'appunto, esclude dall'insieme aggregato i suddetti crediti in sofferenza e connessi rapporti), dovendosi pertanto ribadire che il solo fatto della chiusura del rapporto bancario (anteriormente al 26
giugno 2017) non ne impedisce il passaggio in capo a se, alla Parte_1
data suddetta, la controversia era già pendente.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione, afferma che il Parte_1
Tribunale abbia violato il disposto dell'art. 2697 c.c., ritenendo che avesse assolto all'onere della Controparte_1
prova su di essa incombente.
Il motivo è manifestamente infondato.
Nel periodo esaminato dal c.t.u. (1° gennaio 2003 - 4 agosto 2008, data di chiusura del rapporto), gli estratti conto depositati in causa dall'attrice sono completi.
Il perito ha rideterminato il saldo finale del conto partendo dal saldo banca al 31 dicembre 2002 (saldo passivo di euro 118.504,96).
E' perciò irrilevante che non fossero stati esibiti gli estratti conto anteriori al 31 dicembre 2002 (il giudice si è perciò conformato al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, qualora non siano depositati tutti gli estratti conto, “tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente
9 documentalmente riscontrato”: Cass. civ., ord., 7 dicembre 2022, n. 35979).
Oltre agli estratti conto, l'attrice ha depositato anche copia dei contratti.
Quanto alla mancanza degli scalari, essa non ha impedito al c.t.u. di ricostruire l'andamento del conto, atteso che i dati contenuti negli estratti scalari sono ricavabili dagli estratti conto. Del resto, il c.t.p. della banca, dott. Persona_2
nelle osservazioni alla bozza finale di consulenza, non ha indicato alcun errore di conteggio dipeso dalla mancanza degli scalari.
Non vi è perciò stata carenza documentale che abbia impedito la rideterminazione del saldo di chiusura del conto.
3. Il terzo motivo d'impugnazione è inammissibile.
L'appellante, dopo avere ripetuto che la documentazione prodotta in causa dall'attore era carente, afferma che il c.t.u. ha condotto un'indagine esplorativa e aggiunge: “L'accertata carenza documentale, infatti, si è ripercossa inesorabilmente anche sulla possibilità di accertare correttamente qualsivoglia contestazione in punto di interessi, anatocismo, usura, spese e C.M.S. non dovuti in quanto illegittimi, oltre che ovviamente sulla possibilità di dimostrare l'effettivo pagamento di tali poste asseritamente indebite” (sic a pag. 21 dell'atto di citazione in appello).
Si tratta di doglianza che, così espressa, rimane generica e non soddisfa i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c.
4. E' invece ammissibile, ma infondato, il successivo motivo d'impugnazione, con il quale afferma che gli interessi anatocistici siano stati Parte_1
legittimamente addebitati a decorrere dal 1° luglio 2000, poiché Controparte_3
si adeguò alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000.
[...]
L'art. 2 della delibera Cicr del 9 febbraio 2000 disponeva per la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Inoltre, prevedeva, per le condizioni applicate in base a contratti stipulati anteriormente, il meccanismo di adeguamento da impiegare entro il 30 giugno 2000, con effetto dal successivo 1° luglio (art. 7, co. 1°).
10 Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, entro il termine suddetto la banca avrebbe potuto provvedere all'adeguamento mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e comunicazione per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (art. 7, comma 2).
L'approvazione specifica da parte del correntista (e quindi il perfezionamento di un nuovo accordo fondato sulla specifica adesione da parte di quel soggetto) rimaneva però necessaria nell'ipotesi in cui le nuove condizioni contrattuali comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate (“Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, come, entro il 31 dicembre 2000…”).
Il riferimento non alle condizioni precedentemente “pattuite” e, quindi nulle, ma a quelle precedentemente “applicate” comporterebbe un'inammissibile validazione della capitalizzazione contenuta in una clausola nulla, in contrasto con il principio quod nullum est nullum producit effectum. E' perciò corretto affermare che non sia giuridicamente configurabile l'adeguamento di una clausola nulla, ancorché di fatto applicata.
In conseguenza della declaratoria d'illegittimità costituzionale del comma 3° dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/99 (Corte Cost. 425/2000), il correntista ha diritto alla totale esclusione dell'anatocismo praticato dalla banca anteriormente al 2000, con la conseguenza che la possibilità di concordare una capitalizzazione reciproca, introdotta in quell'anno dalla delibera Cicr del 9 febbraio, ha comportato l'introduzione di condizioni economiche peggiorative rispetto alle precedenti.
Non essendo, pertanto, consentito l'adeguamento unilaterale ai sensi della predetta disposizione interministeriale, soltanto un nuovo, espresso accordo delle parti, ai
11 sensi del comma 3° dell'art. 7 citato, avrebbe potuto introdurre nel contratto una valida clausola anatocistica.
Va ricordato che la Suprema Corte ha più volte ribadito che la radicale nullità delle clausole in questione comporta la “impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”
(Cass. civ. 9140/20; Cass. civ. n. 29420/20; Cass. civ. n. 17634/21).
Ne consegue che, nel caso di specie, la norma applicabile è il 3° comma dell'art. 7 della delibera Cicr, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”, di talché la mancanza di specifica approvazione delle clausole anatocistiche dopo l'entrata in vigore della delibera suddetta ha comportato l'esclusione della legittimità della capitalizzazione degli interessi.
Pertanto, fermi gli effetti della prescrizione, nella determinazione del credito restitutorio il Tribunale ha correttamente tenuto conto dell'illegittimità degli addebiti per interessi composti successivi al 2000.
5. Con il quinto motivo d'impugnazione, sostiene che, se il Parte_1
c.t.u. avesse applicato le istruzioni della Banca d'Italia anziché una “formula finanziaria”, sarebbe giunto ad escludere l'usurarietà degli interessi addebitati in conto.
Il motivo d'impugnazione non può trovare accoglimento, poiché si fonda su una non corretta lettura della relazione peritale.
Il risultato contabile fatto proprio dal Tribunale di Padova non deriva dall'utilizzo di una “formula finanziaria”, bensì dal metodo c.d. “del margine”, che segue le istruzione della Banca d'Italia integrate dalle regole espresse dalle Sezioni Unite
12 con la sentenza n. 16303/2018.
Si legge, infatti, a pag. 36 della relazione del dott. : Persona_3
“Ricostruzione del saldo del conto corrente n. 586316 nella “seconda ipotesi” secondo le Istruzioni di Banca d'Italia con il “metodo del margine” post prescrizione.
Dopo aver analizzato le prescrizioni del quesito, è stato ricostruito il saldo del conto corrente n. 586316 alla data del 04.08.2008 considerando l'effetto prescrittivo delle rimesse solutorie (con la metodologia del saldo banca) fino al
30.03.2005, secondo la “formula c.d. Banca di Italia con applicazione del “metodo del margine” in punto di c.m.s. per il periodo anteriore al 31.12.2009”. Nel documento allegato n. 7 sono riportate le riprese operate secondo le prescrizioni del quesito6. Gli indebiti complessivi rilevati nel conto corrente n. 586316 ammontano ad euro 24.245,56 (a favore del correntista). Il saldo complessivo a seguito delle elaborazioni effettuate passa da euro 0,00 (zero) ad euro 24.245,56 (a favore del correntista)”.
Il Tribunale aveva già puntualizzato che, sia utilizzando la c.d. formula finanziaria sia utilizzando le istruzioni della Banca d'Italia, il risultato non sarebbe mutato (v. pag. 13 della motivazione).
In ogni caso, come si è sopra visto, la rideterminazione del saldo a credito della correntista per Euro 24.245,56 è avvenuta, per quanto concerne l'usurarietà, facendo impiego delle istruzioni della Banca d'Italia e non altrimenti.
E' perciò corretto che il c.t.u., nella ricostruzione del saldo finale del contro, abbia espunto gli interessi usurari, ossia gli interessi addebitati nei dieci trimestri indicati in perizia, in cui vi è stato superamento del tasso soglia di usura.
L'appellante non può poi mettere in dubbio la validità dell'esercizio dello ius variandi per negare la sussistenza di un'usura originaria, atteso che Parte_1
è subentrata nella medesima posizione di
[...] Controparte_3
che tale esercizio aveva compiuto. Solo la correntista era pertanto legittimata ad eccepirne l'invalidità e ciò non è avvenuto (circostanza già evidenziata dal
13 Tribunale).
6. Con il sesto motivo d'impugnazione, l'appellante si duole che il giudice non si sia “correttamente espresso in maniera meno generica, indicando la misura degli interessi da corrispondere”. afferma che gli interessi fossero Parte_1
dovuti nella misura indicata dal 1° co. dell'art. 1284 c.c. e non nella misura del 4° co. del medesimo articolo, richiesta dall'attrice.
Il Tribunale ha condannato la banca agli “interessi nella misura di legge”, senza altro aggiungere. Non avendo diversamente precisato né in dispositivo né in motivazione, si deve intendere che abbia fatto riferimento al 1° co. dell'art. 1284
c.c.
Intatti, come precisato dalle Sezioni Unite, “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (sent. 7 maggio 2024, n. 12449).
Di ciò avrebbe potuto dolersi esclusivamente Controparte_1
la quale non ha tuttavia impugnato la statuizione. Infatti, sempre la
[...]
Suprema Corte ha ritenuto che il 4° co. trovi applicazione anche alla condanna di restituzione dell'indebito (cfr. Cass. civ., ord., 3 gennaio 2023, n. 61): ne consegue che, se anche la statuizione fosse interpretabile come condanna al pagamento degli interessi ex art. 1284, 4° co., c.c., non sarebbe riformabile in quanto conforme a diritto.
Si prende poi atto che a fronte di una condanna al pagamento Parte_1
degli “interessi nella misura di legge”, invece di fare opposizione al precetto, ha preferito corrispondere a controparte gli interessi nella misura maggiorata. Si è
14 trattato, tuttavia, di una libera determinazione della debitrice che non trova rimedio in questa sede.
7. Le spese processuali sono state liquidate dal primo giudice nel rispetto del principio di soccombenza.
Non si rinviene la “eccessiva severità” di cui si lamenta l'appellante, poiché, considerando il valore per cui la domanda di condanna è stata accolta, il Tribunale ha riconosciuto all'attrice esattamente il compenso medio di Euro 5.077 previsto dal d.m. n. 147/2022 (sebbene la condanna fosse prossima al limite massimo dello scaglione di riferimento [euro 5.201-26.000], ed anzi lo superasse considerando gli interessi).
8. In conclusione, l'appello dev'essere respinto e l'impugnata sentenza interamente confermata.
Nulla per le spese del grado, attesa la contumacia delle appellate.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile di appello n. 1139/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da
[...]
(appellante) nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e (appellate contumaci), ogni
[...] Controparte_3
contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza n. 188/2023, pronunciata dal Tribunale di Padova;
2) nulla per le spese;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
15 Venezia, 25 aprile 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
16