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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9730 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14667/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
SEZIONE SE CO NDA CIVILE in persona del gi udi ce desi gnato dot t.ssa Assunt a C anonaco, ha pronunci ato l a seguente
SENTENZ A nell a causa civile di prim o grado iscri tt a al n. 14667 del R uolo General e per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data
13.03.2025, all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, i n persona del Ministro pro Parte_1 tempore, e (già “ Parte_2 [...]
) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Rom a, vi a dei Port oghesi n. 12, sono domi cili ati
OPPONENTE
E
N. 267/2017 DEL CP_1 Parte_4
di chiarat o dal Tribunale di Roma, i n persona dei Curatori avv.
[...] CP_2
prof. avv. Mario Buss ol etti e dott. rappresent ato e difes o,
[...] Controparte_3 in virtù di autorizzazione del G.D. dott. Marco Genna del 31 marzo 2023, dall'Avv. Bruno
Sed ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso d'Italia n. 19, giusta procura i n atti pagina 1 di 10 OPPOSTO
OGGETTO: opposi zione a decreto ingi untivo n. 513/2023 del 12.01.2023 del Tri bunal e
Ordinari o di Rom a, noti ficat o via pec in dat a 27.01.2023, in m ateri a di appalto di s ervi zi di pulizia.
CONCLUS IONI: come da difes e in att i e note scritt e deposi tat e da parte oppost a ex art .
127 t er cpc i n dat a 12.03.2025, da i ntendersi ri chi am ate e t rascri tte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 il Parte_1
Parte
(di seguito, anche ) e l' con
[...] Parte_6
sede i n AP, proponeva no opposi zione dinanzi all'i nt est ato Tri bunal e avverso il decret o ingiuntivo n. 513/2023, noti fi cat o il 27.01.2023, con i l qual e era st at o loro i ngi unto il pagam ent o dell a somma di euro 74. 268,74 (olt re int eressi come da domanda, int eress i legali ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. a far data dalla domanda e spese di procedura) ri chiesta dal a t itolo di Parte_7
corri spettivo per s ervi zi di puli zi a prestati presso edifi ci scol astici dell a Regi one
Campania, nell'ambito del contratto attuativo sottoscritto in data 21 novembre 2007 (cfr. doc. 4 allegato al ri cors o monitorio). Contr In parti colare, nel ri corso monitorio, il deduceva che il cost ituit o (in vi rt ù CP_1
di cont ratto st ipul at o in dat a 1 agosto 2006 i nnanzi al Not ai o di Bologna), Persona_1
tra il il Parte_4 Controparte_5
(mandat ari o), il e l a si era Controparte_6 Controparte_7 aggiudicato la gara d'appalto per i servizi di pulizia presso istituti scolastici mediante impiego di ex l avoratori s oci alm ent e utili e/o di pubbli ca util it à; a s eguito dell'aggiudicazione era stato stipulato con l' Controparte_8 il contratto normativo del 28 dicembre 2006, cui era seguito, tra il e l' Parte_4 Pt_2
odi erno opponente, i l contratt o attuativo del 21.11.2007; dall 'esam e dell a documentazione contabil e del , di chiarato fallit o, em ergevano credi ti per prest azioni rese e non Parte_4
pagina 2 di 10 integralm ent e s aldat e. In parti col are, era st ato om esso il pagam ento:
1. di alcune fatture
(nn. 4986/2012, 5664/2012, 6580/ 2012, 7948/ 2012, 318/2013, 944/2013, 1628/2013,
2430/2013, 3174/2013, 3743/2013), per l'importo complessivo di euro 59.307,32 (all. 5); -
2. delle fatture nn. 4326a/ 2013 e 93/2016/ FPA per compl essivi euro 13.480,85, rel ati ve all'adeguamento del compenso dovuto al maggior costo del lavoro dipendente (all. 6). Il ricorrent e all egava altres ì i l tardi vo pagam ent o di numerose fatt ure, chi edendo il pagamento degli interessi moratori al tasso dell'8%, dalla scadenza delle singole fatture all a data del pagam ent o. Aggiungeva di avere em esso (per il pagam ent o degli i nteressi moratori dovuti s ul le fatture pagare i n rit ardo) le seguenti fatt ure nn. 8290i/2012,
8291i /2012, 8292i/2012, 8293i/2012, 8294i/ 2012, 8295i/2013, 8296i/2013, 8297i/2012 ,
8298i /2012, 8299i/ 2012, 8300i/ 2012, 8301i/2012, 8302i/ 2012,
8303i/2012 (all. 7), per l'importo complessivo di euro 1.480,57, “rimaste impagate”.
Parte opponente, a sostegno dell'opposizione, eccepiva: - in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale del Tribunale ordinario di Roma, ritenendo competente il
Tribunale di AP ai sensi dell'art. 25 c.p.c., sia in base al luogo di esecuzione dell'obbligazione sia in forza della clausola di foro esclusivo contenuta nel contratto attuati vo;
-i n vi a prel iminare, l a prescrizione dell'i nt ero credito, ri tenuto soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., in assenza di atti interruttivi ritu almente noti ficati;
nel m eri to, l a non debenza del credi to ingi unt o, in quanto:
- l a somm a di € 13.480,85 era frutto di un adeguam ent o uni l at eral e del corri spet tivo, i n violazione dell'art. 1372 c.c. e delle pattuizioni contrattuali che stabilivano l'invariabilità del prezzo anche i n caso di vari azione del num ero dei l avoratori;
-quant o al credito di €
59.307,32, il m ancat o pagamento era giustifi cato dal parzi al e inadempim ent o del servi zio da parte del : per l'anno 2012 il servizio era stato svolto da un solo pulitore su Parte_4
mq. 700, anzi ché t re addetti per una superfi ci e t otale di olt re 2.800 mq dist ribui ti su due plessi scol ast ici . Il stesso aveva emesso not e di credit o sino al 2010, Parte_4 riconoscendo la fondatezza del pagamento parziale. Per l'anno 2013, il servizio non pagina 3 di 10 risultava affatto svolto, nonostante l'emissione di fatture;
– l a somm a ri chi est a a titol o di int eressi m oratori pari a € 1.480,57 era priva di giusti fi cazi one documental e, non essendo stato speci fi cato il credito principal e di riferim ent o né i l m etodo di calcolo adottat o. In ogni caso, anche t al e pretesa era da rit enersi prescri tta. Chiedeva l'accogl im ent o dell e seguenti conclusi oni:
“a) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del
Tribunal e adito, ess endo compet ent e il Tribunale di N apoli;
b) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per l'inidoneità delle fatture a costituire prova scritta ex art. 633 c.p.c.;
c) In subordine, previa revoca della provvisoria esecut ività per insussist enza dei presupposti ex art . 642 c.p.c., r evocare il decreto i ngi unti vo opposto per inesis tenz a del credito ingiunto”.
Si cost ituiva t empestivament e il ril evando, quanto Controparte_9 all'incompetenza, l'irritualità e l'infondatezza dell'eccezione avversaria, sostenendo la corrett ezza del radi cam ento del la causa presso il Tribunale di Rom a qual e foro del l uogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., e com unque dell a s ede della Tesoreri a dello St ato. C ont est ava inoltre l a validi tà dell a cl ausola di foro es cl usivo contenut a nel contratto attuati vo, per cont rasto con il caratt ere inderogabile dell'art. 25 c.p.c., e inapplicabilità nei confronti del non parte del Parte_1
contratto al momento della sti pul a.
In ordine all'eccezione di prescrizione del credito, ne rilevava la genericità e comunque l'infondatezza per essere stata la prescrizione interrotta da atti formali, quali diffide a adempi ere prodott e i n atti.
Nel merito, quanto all'importo di euro 13.480,85, richiesto a titolo di revisione del com penso per increment o del costo del l avoro, il deduceva che i l credit o CP_1 trovava fondamento nei contratti regolanti il rapporto tra le parti e nell'aumento obbligatorio dell'orario settimanale da 35 a 36 ore, disposto a livello sindacale, che aveva pagina 4 di 10 com portat o un aggravio non el udi bil e dei costi di personal e. Eccepi va alt resì l a nulli tà dell'art. 12 del contratto normativo, nella parte in cui vietava la modifica del prezzo, in quanto i n cont rasto con pri ncipi i nderogabili in m at eri a di revisione dei corrispettivi nei contratti pubbli ci di servi zi. Quanto all 'i mporto di euro 59.307,32, cont est ava l 'eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti, rilevando l'assenza di prova della ridotta esecuzione del s ervi zio e dell a pretesa obbligazione contratt ual e ad im piegare un num ero minimo di l avorat ori . In ordi ne al la som ma di euro 1.480,57 richi est a a tit olo di i nteressi moratori, evi denziava che i cont eggi erano st ati analiti camente all egati al ricorso monitorio, con indi cazione del le singol e fat ture e dei rit ardi nei pagam enti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ordinanza del 26.07.2023, Il Tribunale sospendeva la provvisori a esecuzione del decret o ingiuntivo . La caus a, ist ruit a m edi ant e produzione docum ent al e, era trattenuta in decisione previa concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c..
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompet enza t erri toriale del Tri bunal e di Rom a a favore di quello di AP , che gli opponenti indicano t ant o com e locus contractus, quanto com e locus destinatae sol utioni s, nonché quale foro esclusivo stabilito per accordo delle parti, consacrato nell'art. 23 del contratto normativo e nell'art. 5 del contratto attuativo, in deroga alla disciplina legale sull a compet enza per territorio.
L'eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13908/2024 (che ha definito il regol am ent o di compet enza proposto in uno dei giudizi parall eli i ntrodotti i n vi a monitori a
Parte dal contro il ), l'art. 25 c.p.c., nel prevedere il c.d. foro erariale per le CP_1
cause nel le quali si a convenuta una pubblica amm inist razione del lo St at o, indi vi dua una com pet enza funzi onale i nderogabil e che radi ca l e cause concernenti di ritti di obbli gazione presso il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'A vvocatura dello Stato nel cui pagina 5 di 10 distretto l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Trattandosi di competenza inderogabile viene in rilievo la nullità dell'art. 23 del contratto normativo (rubricato “Foro competente”) e dell'art. 5 del contratto attuativo, nella misura in cui, devolvendo esclusivament e al Tribunal e di AP ogni cont roversi a inerente al rapport o cont rattual e, precludono al creditore la scelta di uno dei fori elettivamente concorrenti previsti dall'art. 25 c.p.c., segnat am ent e il f orum destinatae sol utionis che nell a fat tispeci e è Roma. E infatti, sebbene AP sia il luogo (coincidente con una sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato) in cui l'obbligazione contrattuale è sorta (dunque astrattamente selezionabile dal ), quel lo i n cui ess a doveva esegui rsi è R om a, si a perché qui si trova il Parte_4 domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, co. 3 c.p.c. (il in boni s aveva Parte_4 sede in Roma, alla Via Rocca di Papa n. 21), sia perché a Roma ha sede la Banca d'Italia, Parte presso la quale il , tenuto per l'Istituto al pagamento delle rispettive obbligazioni, ha per legge l'ufficio di tesoreria che deve eseguire gli ordini di pagamento (art. 54 r.d. n.
2440/ 1923 e artt. 278, l ett. d), 287 e 407 r.d. n. 827/1924).
All a l uce di quant o sopra, l egi ttim am ent e i l ri corrent e in monitorio ha scelto di proporre dom anda di pagam ent o (nell a speci e m edi ant e procedi ment o monit orio) i nnanzi al
Tri bunal e capitolino el etto come for um destinat ae sol utionis.
L'eccezione formulata dall'opponente di prescrizione del credito per sorte capitale nella sua i nt erezza è del tutto generi ca e deve essere disatt esa, non essendo speci ficati quali siano i credit i rispetto ai quali la st essa sarebbe mat urat a. In ogni caso l a domanda è infondat a nel merit o.
Riguardo alla domanda relativa al “compenso revi sional e - adeguamento costo del l avoro”, di euro 13.480,85, ovvero di rim borso del maggior cost o sostenuto per il personal e dipendente in forza dell'accordo sindacale che ha aumentato la settimana lavorativa dei lavoratori da 35 a 36 ore, l a di fes a erari ale ha dedotto che il regol am ent o cont ratt ual e nel suo complesso, nel sancire il principio di invariabilità dell'importo contrattuale, abbia negato in iure qualsiasi fondamento alla pretesa creditoria dell'opposto.
pagina 6 di 10 Part e oppost a assum e che il proprio di rit to a ri det erminare il corrispettivo del servi zio di puli zia in corso di appalto deriverebbe dall e clausol e contenute nel cont ratt o normativo, nella parte in cui imporrebbero all'appaltatore di mantenere i livelli occupazionali e ret ri butivi del pers onal e. La t esi non può essere condivisa.
In primo luogo, deve procedersi ad una corrett a quali fi cazi one del la domanda del convenut o-opposto, da int enders i come diritt o al rimborso dei maggi ori oneri economi ci derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera in cors o di appalto;
profilo che atti ene, quindi, all a variazione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla rem unerati vit à del corrispetti vo ab origi ne pattuit o.
Pert anto, è del tut t o ininfl uente l a questione, all egat a da part e oppost a e rel ativa all a nullità della clausola contenuta nell'art. 12, comma 2, del contratto normativo (recepita nel susseguente contratto attuativo, secondo cui “la revisione dei prezzi … potrà essere effettuat a subordi nat am ent e ed ent ro i li miti di event uali increm ent i degli stanziam enti annuali di bilancio”) che limita l'obbligo di revisione del prezzo imposto dall'art. 115
d.lgs. n. 163/ 2006. Tal e ques tione, com e è noto (e com e peral tro statuit o nelle sent enze richi am ate da part e oppost a, cfr. p. 8 dell a com parsa conclusi onale) è sott ratt a al s indacato del giudi ce ordi nario ess endo l a gi urisdi zione i n mat eri a devoluta al giudi ce amminist rat ivo.
Ciò prem esso, va ril evato che l a di sci pli na convenzi onal e applicabi le al caso di s peci e non contempla il diritto dell'Appaltatore (e un correlativo obbligo dell'Amministrazione) ad ottenere un corrispettivo proporzionalmente incrementato, a fronte dell'aumento delle ore settim anali i mpi egat e per l a fornitura del servi zio di puli zi a. L'art . 4 del contratt o norm ati vo del 28 di cembre 2006, ai com mi 5 e 6, dispone i nfatti quant o segue:
“L'importo contrattuale rimane fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto anche in presenza di var iazione del numero di lavorat ori. Le ore erogat e infat ti non subiranno
pagina 7 di 10 variazioni in diminuzione. (…). L'assuntore curerà di assicurare, in ogni caso, il mant eniment o dei li velli occupaz ionali e ret ributivi del personale ex ISU ed ex LPU esist enti all a data di stipula del present e cont ratt o;
l e economi e ri veni enti dal le cessazioni del personale a qualunque titolo verificatesi nell'arco temporale di durata del contratt o, nonché quell e matur at e, per eff etto dell e precedenti cessazioni, a decorr er e dalla stipula del pr es ent e cont ratt o, saranno utili zzat e per il progressi vo adeguament o contratt ual e del per sonal e dall e attuali 35 ore settimanali fi no ad un massi mo di 40 or e pro capit e, per mi gli orar e la qualità dei servizi prestati ovvero per f ar fronte, con l e or e aggiunti ve, all e predett e cessazioni , all e quali, comunque, non potrà f ar seguit o alcuna nuova assunzione di unità lavorative.”
La clausola t est ual ment e es clude l a m odifica del corrispettivo cont rattual e e cons ente esclusivamente l'impiego delle economie rivenienti dalle cessazioni di personale per finanzi are un eventual e aum ent o dell e ore l avorati ve. In tale corni ce, non è previs to alcun obbli go a cari co del commit tente di sost enere costi ult eriori, né em erge un diritto dell'appaltatore al rimborso di maggiori spese imputabili all'adeguamento dell'orario settim anal e.
Ne consegue che la modi fica dell e condi zioni ret ributive del personal e, pur event ualm ent e riconducibil e a dis posi zioni si ndacali o cont rattuali col letti ve, non può gi ustificare un'alterazione unilaterale del sinallagma contrattuale, restando ferma la facoltà, event ual mente, di ri correre agli ordinari ri medi di di ritto comune in caso di s quilibrio sopravvenuto, ai sensi dell'art. 1467 c.c., ipotesi che, nella specie, non risulta essere stata esercit at a.
Riguardo all'importo di euro 59.307,32 preteso a titolo di saldo dei compensi relativi ai servi zi di pulizi a es egui ti, parte opponent e ha eccepit o il parzi al e pagament o e l'inadempimento del , che avrebbe impiegato un solo addetto per la pulizia dei Parte_4 locali scolastici, a fronte di tre unità ritenute necessarie in base all'estensione dei plessi dell'Istituto, come individuata nel contratto attuativo stipulato il 21.11.2007.
pagina 8 di 10 È noto che, in t em a di eccezione di inadem pimento, il debi tore convenuto che intenda avvalersene, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento;
spet ta, invece, al creditore agente dimost rare il propri o adem pimento, anche nei casi i n cui sia contestata l'inesattezza dell'adempimento (cfr. tra tante Cass. civ., Sez. II, 15 aprile
2014, n. 8736).
Nel caso in es am e, parte opposta ha prodott o i l contratt o attuati vo sot toscri tto i l 21 novembre 2007 e ha all egato che i l servi zio di puli zi a era stat o regolarm ent e svolt o da un operatore. Ha altresì contestato espressamente l'affermazione dell'Amministrazione in ordine alla necessità dell'impiego di tre addetti, rilevando che nessuna clausola del contratto o dei s uoi allegati imponeva t al e obbl igo.
Al contrario dall'allegato A al capitolato tecnico (doc. 5 del fascicolo di parte opposta, p.
24, penultimo rigo) si evince che era contrattualmente previsto presso l'
[...] in via F. Gioia n. 85 (lo stesso indirizzo indicato dal Parte_2 Parte_4 nella nota di credito del 2010 quale sede dell' , cfr. doc. 4 del fascicolo di parte Pt_2 opponente) l'utilizzo di n. 2 lavoratori. A fronte della specifica eccezione di inadempimento formulata dall'asserito debitore, parte opposta (ricorrente in monitorio) non ha provat o, né chies to di provare, il propri o adempi mento ovvero che la prest azione di cui alle fatture azionate era stata eseguita e con l'impiego di due operatori come richiesto dal cont ratto, dal capitolato t ecni co e dal rel ati vo all egat o.
In concl usione, riti ene il Tribunale che parte oppost a non abbi a fornit o prova del la corrett a esecuzi one dell e opere commi ssionat e. Vertendosi in materi a cont ratt ual e, in applicazione dei richiam ati princi pi in tem a di ri part o del l 'onere probat ori o, avendo il ministero e l'Istituto scolastico formulato eccezione ex art. 1460 c.c., spettava alla parte opposta ricorrente in monitorio, che ha agito in giudizio per ottenere l'adempimento dell'altrui obbligazione, provare l'esatto adempimento della propria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; C as s. S ez.
6 -3 Ordinanza 11.02.2021 n. 3587/ 2021).
pagina 9 di 10 Ne consegue che l'opposizione sul punto deve essere accolta e l'importo di euro 59.307,32 richi esto in moni tori o non può es sere riconosciuto.
Quanto all'importo richiesto a titolo di interessi di mora di euro 1.480,57, per le fatture analiti cam ent e i ndi cat e e pagate i n ri tardo (cfr. 7 del fasci colo monitorio), part e opponent e ha eccepit o, in vi a prelimi nare, la prescri zione del credito.
L'eccezione è fondata. Il credito di euro 1.480,57 per interessi moratori da tardivo pagam ent o dell a s ort e capit ale, si ri feri sce a fatt ure pagat e i n dat a ant eriore al s ettembre
2011, m ent re gl i atti di di ffida all egati al ricorso m onit orio (cfr. all egati n. 8 e n. 11) sono stati inolt rati per l a notifi ca in data 18.04.2019 (e ricevuti dal mi nist ero in dat a
23.04.2019) e in data 17.11.2021 quando il t ermi ne quinquennale di prescri zi one era ampi am ent e mat urat o.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo oppost o e rigett at a l a domanda monitoria proposta . La compl essit à dell e questioni tratt at e (i n parti col are riguardo all a natura e all a genesi del credito pret es o a seguito dell a modi fica dei contratti e degli orari di l avoro) e l a mancanza di un ori ent am ent o consoli dat o sul punto giusti ficano l a com pensazi one dell e spese del giudi zio di opposizi one
P.Q.M.
Il Tribunal e, definit ivam ent e pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezi one respi nta così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la dom anda monit ori a propost a;
- com pens a t ra l e parti le spese del giudi zio di opposi zione.
Roma, 30.06.2025 Il Gi udice
Assunt a C anonaco
Provvedim ento redat to con la coll aborazi one del MOT Al ES D'AM co pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE O RDINARIO DI RO MA
SEZIONE SE CO NDA CIVILE in persona del gi udi ce desi gnato dot t.ssa Assunt a C anonaco, ha pronunci ato l a seguente
SENTENZ A nell a causa civile di prim o grado iscri tt a al n. 14667 del R uolo General e per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data
13.03.2025, all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
, i n persona del Ministro pro Parte_1 tempore, e (già “ Parte_2 [...]
) , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Rom a, vi a dei Port oghesi n. 12, sono domi cili ati
OPPONENTE
E
N. 267/2017 DEL CP_1 Parte_4
di chiarat o dal Tribunale di Roma, i n persona dei Curatori avv.
[...] CP_2
prof. avv. Mario Buss ol etti e dott. rappresent ato e difes o,
[...] Controparte_3 in virtù di autorizzazione del G.D. dott. Marco Genna del 31 marzo 2023, dall'Avv. Bruno
Sed ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Corso d'Italia n. 19, giusta procura i n atti pagina 1 di 10 OPPOSTO
OGGETTO: opposi zione a decreto ingi untivo n. 513/2023 del 12.01.2023 del Tri bunal e
Ordinari o di Rom a, noti ficat o via pec in dat a 27.01.2023, in m ateri a di appalto di s ervi zi di pulizia.
CONCLUS IONI: come da difes e in att i e note scritt e deposi tat e da parte oppost a ex art .
127 t er cpc i n dat a 12.03.2025, da i ntendersi ri chi am ate e t rascri tte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28.02.2023 il Parte_1
Parte
(di seguito, anche ) e l' con
[...] Parte_6
sede i n AP, proponeva no opposi zione dinanzi all'i nt est ato Tri bunal e avverso il decret o ingiuntivo n. 513/2023, noti fi cat o il 27.01.2023, con i l qual e era st at o loro i ngi unto il pagam ent o dell a somma di euro 74. 268,74 (olt re int eressi come da domanda, int eress i legali ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. a far data dalla domanda e spese di procedura) ri chiesta dal a t itolo di Parte_7
corri spettivo per s ervi zi di puli zi a prestati presso edifi ci scol astici dell a Regi one
Campania, nell'ambito del contratto attuativo sottoscritto in data 21 novembre 2007 (cfr. doc. 4 allegato al ri cors o monitorio). Contr In parti colare, nel ri corso monitorio, il deduceva che il cost ituit o (in vi rt ù CP_1
di cont ratto st ipul at o in dat a 1 agosto 2006 i nnanzi al Not ai o di Bologna), Persona_1
tra il il Parte_4 Controparte_5
(mandat ari o), il e l a si era Controparte_6 Controparte_7 aggiudicato la gara d'appalto per i servizi di pulizia presso istituti scolastici mediante impiego di ex l avoratori s oci alm ent e utili e/o di pubbli ca util it à; a s eguito dell'aggiudicazione era stato stipulato con l' Controparte_8 il contratto normativo del 28 dicembre 2006, cui era seguito, tra il e l' Parte_4 Pt_2
odi erno opponente, i l contratt o attuativo del 21.11.2007; dall 'esam e dell a documentazione contabil e del , di chiarato fallit o, em ergevano credi ti per prest azioni rese e non Parte_4
pagina 2 di 10 integralm ent e s aldat e. In parti col are, era st ato om esso il pagam ento:
1. di alcune fatture
(nn. 4986/2012, 5664/2012, 6580/ 2012, 7948/ 2012, 318/2013, 944/2013, 1628/2013,
2430/2013, 3174/2013, 3743/2013), per l'importo complessivo di euro 59.307,32 (all. 5); -
2. delle fatture nn. 4326a/ 2013 e 93/2016/ FPA per compl essivi euro 13.480,85, rel ati ve all'adeguamento del compenso dovuto al maggior costo del lavoro dipendente (all. 6). Il ricorrent e all egava altres ì i l tardi vo pagam ent o di numerose fatt ure, chi edendo il pagamento degli interessi moratori al tasso dell'8%, dalla scadenza delle singole fatture all a data del pagam ent o. Aggiungeva di avere em esso (per il pagam ent o degli i nteressi moratori dovuti s ul le fatture pagare i n rit ardo) le seguenti fatt ure nn. 8290i/2012,
8291i /2012, 8292i/2012, 8293i/2012, 8294i/ 2012, 8295i/2013, 8296i/2013, 8297i/2012 ,
8298i /2012, 8299i/ 2012, 8300i/ 2012, 8301i/2012, 8302i/ 2012,
8303i/2012 (all. 7), per l'importo complessivo di euro 1.480,57, “rimaste impagate”.
Parte opponente, a sostegno dell'opposizione, eccepiva: - in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale del Tribunale ordinario di Roma, ritenendo competente il
Tribunale di AP ai sensi dell'art. 25 c.p.c., sia in base al luogo di esecuzione dell'obbligazione sia in forza della clausola di foro esclusivo contenuta nel contratto attuati vo;
-i n vi a prel iminare, l a prescrizione dell'i nt ero credito, ri tenuto soggetto al termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., in assenza di atti interruttivi ritu almente noti ficati;
nel m eri to, l a non debenza del credi to ingi unt o, in quanto:
- l a somm a di € 13.480,85 era frutto di un adeguam ent o uni l at eral e del corri spet tivo, i n violazione dell'art. 1372 c.c. e delle pattuizioni contrattuali che stabilivano l'invariabilità del prezzo anche i n caso di vari azione del num ero dei l avoratori;
-quant o al credito di €
59.307,32, il m ancat o pagamento era giustifi cato dal parzi al e inadempim ent o del servi zio da parte del : per l'anno 2012 il servizio era stato svolto da un solo pulitore su Parte_4
mq. 700, anzi ché t re addetti per una superfi ci e t otale di olt re 2.800 mq dist ribui ti su due plessi scol ast ici . Il stesso aveva emesso not e di credit o sino al 2010, Parte_4 riconoscendo la fondatezza del pagamento parziale. Per l'anno 2013, il servizio non pagina 3 di 10 risultava affatto svolto, nonostante l'emissione di fatture;
– l a somm a ri chi est a a titol o di int eressi m oratori pari a € 1.480,57 era priva di giusti fi cazi one documental e, non essendo stato speci fi cato il credito principal e di riferim ent o né i l m etodo di calcolo adottat o. In ogni caso, anche t al e pretesa era da rit enersi prescri tta. Chiedeva l'accogl im ent o dell e seguenti conclusi oni:
“a) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per l'incompetenza territoriale del
Tribunal e adito, ess endo compet ent e il Tribunale di N apoli;
b) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per l'inidoneità delle fatture a costituire prova scritta ex art. 633 c.p.c.;
c) In subordine, previa revoca della provvisoria esecut ività per insussist enza dei presupposti ex art . 642 c.p.c., r evocare il decreto i ngi unti vo opposto per inesis tenz a del credito ingiunto”.
Si cost ituiva t empestivament e il ril evando, quanto Controparte_9 all'incompetenza, l'irritualità e l'infondatezza dell'eccezione avversaria, sostenendo la corrett ezza del radi cam ento del la causa presso il Tribunale di Rom a qual e foro del l uogo di esecuzione dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., e com unque dell a s ede della Tesoreri a dello St ato. C ont est ava inoltre l a validi tà dell a cl ausola di foro es cl usivo contenut a nel contratto attuati vo, per cont rasto con il caratt ere inderogabile dell'art. 25 c.p.c., e inapplicabilità nei confronti del non parte del Parte_1
contratto al momento della sti pul a.
In ordine all'eccezione di prescrizione del credito, ne rilevava la genericità e comunque l'infondatezza per essere stata la prescrizione interrotta da atti formali, quali diffide a adempi ere prodott e i n atti.
Nel merito, quanto all'importo di euro 13.480,85, richiesto a titolo di revisione del com penso per increment o del costo del l avoro, il deduceva che i l credit o CP_1 trovava fondamento nei contratti regolanti il rapporto tra le parti e nell'aumento obbligatorio dell'orario settimanale da 35 a 36 ore, disposto a livello sindacale, che aveva pagina 4 di 10 com portat o un aggravio non el udi bil e dei costi di personal e. Eccepi va alt resì l a nulli tà dell'art. 12 del contratto normativo, nella parte in cui vietava la modifica del prezzo, in quanto i n cont rasto con pri ncipi i nderogabili in m at eri a di revisione dei corrispettivi nei contratti pubbli ci di servi zi. Quanto all 'i mporto di euro 59.307,32, cont est ava l 'eccezione di inadempimento sollevata dagli opponenti, rilevando l'assenza di prova della ridotta esecuzione del s ervi zio e dell a pretesa obbligazione contratt ual e ad im piegare un num ero minimo di l avorat ori . In ordi ne al la som ma di euro 1.480,57 richi est a a tit olo di i nteressi moratori, evi denziava che i cont eggi erano st ati analiti camente all egati al ricorso monitorio, con indi cazione del le singol e fat ture e dei rit ardi nei pagam enti.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con ordinanza del 26.07.2023, Il Tribunale sospendeva la provvisori a esecuzione del decret o ingiuntivo . La caus a, ist ruit a m edi ant e produzione docum ent al e, era trattenuta in decisione previa concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c..
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per incompet enza t erri toriale del Tri bunal e di Rom a a favore di quello di AP , che gli opponenti indicano t ant o com e locus contractus, quanto com e locus destinatae sol utioni s, nonché quale foro esclusivo stabilito per accordo delle parti, consacrato nell'art. 23 del contratto normativo e nell'art. 5 del contratto attuativo, in deroga alla disciplina legale sull a compet enza per territorio.
L'eccezione è infondata per le seguenti ragioni.
Come statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13908/2024 (che ha definito il regol am ent o di compet enza proposto in uno dei giudizi parall eli i ntrodotti i n vi a monitori a
Parte dal contro il ), l'art. 25 c.p.c., nel prevedere il c.d. foro erariale per le CP_1
cause nel le quali si a convenuta una pubblica amm inist razione del lo St at o, indi vi dua una com pet enza funzi onale i nderogabil e che radi ca l e cause concernenti di ritti di obbli gazione presso il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'A vvocatura dello Stato nel cui pagina 5 di 10 distretto l'obbligazione è sorta o deve eseguirsi. Trattandosi di competenza inderogabile viene in rilievo la nullità dell'art. 23 del contratto normativo (rubricato “Foro competente”) e dell'art. 5 del contratto attuativo, nella misura in cui, devolvendo esclusivament e al Tribunal e di AP ogni cont roversi a inerente al rapport o cont rattual e, precludono al creditore la scelta di uno dei fori elettivamente concorrenti previsti dall'art. 25 c.p.c., segnat am ent e il f orum destinatae sol utionis che nell a fat tispeci e è Roma. E infatti, sebbene AP sia il luogo (coincidente con una sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato) in cui l'obbligazione contrattuale è sorta (dunque astrattamente selezionabile dal ), quel lo i n cui ess a doveva esegui rsi è R om a, si a perché qui si trova il Parte_4 domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, co. 3 c.p.c. (il in boni s aveva Parte_4 sede in Roma, alla Via Rocca di Papa n. 21), sia perché a Roma ha sede la Banca d'Italia, Parte presso la quale il , tenuto per l'Istituto al pagamento delle rispettive obbligazioni, ha per legge l'ufficio di tesoreria che deve eseguire gli ordini di pagamento (art. 54 r.d. n.
2440/ 1923 e artt. 278, l ett. d), 287 e 407 r.d. n. 827/1924).
All a l uce di quant o sopra, l egi ttim am ent e i l ri corrent e in monitorio ha scelto di proporre dom anda di pagam ent o (nell a speci e m edi ant e procedi ment o monit orio) i nnanzi al
Tri bunal e capitolino el etto come for um destinat ae sol utionis.
L'eccezione formulata dall'opponente di prescrizione del credito per sorte capitale nella sua i nt erezza è del tutto generi ca e deve essere disatt esa, non essendo speci ficati quali siano i credit i rispetto ai quali la st essa sarebbe mat urat a. In ogni caso l a domanda è infondat a nel merit o.
Riguardo alla domanda relativa al “compenso revi sional e - adeguamento costo del l avoro”, di euro 13.480,85, ovvero di rim borso del maggior cost o sostenuto per il personal e dipendente in forza dell'accordo sindacale che ha aumentato la settimana lavorativa dei lavoratori da 35 a 36 ore, l a di fes a erari ale ha dedotto che il regol am ent o cont ratt ual e nel suo complesso, nel sancire il principio di invariabilità dell'importo contrattuale, abbia negato in iure qualsiasi fondamento alla pretesa creditoria dell'opposto.
pagina 6 di 10 Part e oppost a assum e che il proprio di rit to a ri det erminare il corrispettivo del servi zio di puli zia in corso di appalto deriverebbe dall e clausol e contenute nel cont ratt o normativo, nella parte in cui imporrebbero all'appaltatore di mantenere i livelli occupazionali e ret ri butivi del pers onal e. La t esi non può essere condivisa.
In primo luogo, deve procedersi ad una corrett a quali fi cazi one del la domanda del convenut o-opposto, da int enders i come diritt o al rimborso dei maggi ori oneri economi ci derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera in cors o di appalto;
profilo che atti ene, quindi, all a variazione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla rem unerati vit à del corrispetti vo ab origi ne pattuit o.
Pert anto, è del tut t o ininfl uente l a questione, all egat a da part e oppost a e rel ativa all a nullità della clausola contenuta nell'art. 12, comma 2, del contratto normativo (recepita nel susseguente contratto attuativo, secondo cui “la revisione dei prezzi … potrà essere effettuat a subordi nat am ent e ed ent ro i li miti di event uali increm ent i degli stanziam enti annuali di bilancio”) che limita l'obbligo di revisione del prezzo imposto dall'art. 115
d.lgs. n. 163/ 2006. Tal e ques tione, com e è noto (e com e peral tro statuit o nelle sent enze richi am ate da part e oppost a, cfr. p. 8 dell a com parsa conclusi onale) è sott ratt a al s indacato del giudi ce ordi nario ess endo l a gi urisdi zione i n mat eri a devoluta al giudi ce amminist rat ivo.
Ciò prem esso, va ril evato che l a di sci pli na convenzi onal e applicabi le al caso di s peci e non contempla il diritto dell'Appaltatore (e un correlativo obbligo dell'Amministrazione) ad ottenere un corrispettivo proporzionalmente incrementato, a fronte dell'aumento delle ore settim anali i mpi egat e per l a fornitura del servi zio di puli zi a. L'art . 4 del contratt o norm ati vo del 28 di cembre 2006, ai com mi 5 e 6, dispone i nfatti quant o segue:
“L'importo contrattuale rimane fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto anche in presenza di var iazione del numero di lavorat ori. Le ore erogat e infat ti non subiranno
pagina 7 di 10 variazioni in diminuzione. (…). L'assuntore curerà di assicurare, in ogni caso, il mant eniment o dei li velli occupaz ionali e ret ributivi del personale ex ISU ed ex LPU esist enti all a data di stipula del present e cont ratt o;
l e economi e ri veni enti dal le cessazioni del personale a qualunque titolo verificatesi nell'arco temporale di durata del contratt o, nonché quell e matur at e, per eff etto dell e precedenti cessazioni, a decorr er e dalla stipula del pr es ent e cont ratt o, saranno utili zzat e per il progressi vo adeguament o contratt ual e del per sonal e dall e attuali 35 ore settimanali fi no ad un massi mo di 40 or e pro capit e, per mi gli orar e la qualità dei servizi prestati ovvero per f ar fronte, con l e or e aggiunti ve, all e predett e cessazioni , all e quali, comunque, non potrà f ar seguit o alcuna nuova assunzione di unità lavorative.”
La clausola t est ual ment e es clude l a m odifica del corrispettivo cont rattual e e cons ente esclusivamente l'impiego delle economie rivenienti dalle cessazioni di personale per finanzi are un eventual e aum ent o dell e ore l avorati ve. In tale corni ce, non è previs to alcun obbli go a cari co del commit tente di sost enere costi ult eriori, né em erge un diritto dell'appaltatore al rimborso di maggiori spese imputabili all'adeguamento dell'orario settim anal e.
Ne consegue che la modi fica dell e condi zioni ret ributive del personal e, pur event ualm ent e riconducibil e a dis posi zioni si ndacali o cont rattuali col letti ve, non può gi ustificare un'alterazione unilaterale del sinallagma contrattuale, restando ferma la facoltà, event ual mente, di ri correre agli ordinari ri medi di di ritto comune in caso di s quilibrio sopravvenuto, ai sensi dell'art. 1467 c.c., ipotesi che, nella specie, non risulta essere stata esercit at a.
Riguardo all'importo di euro 59.307,32 preteso a titolo di saldo dei compensi relativi ai servi zi di pulizi a es egui ti, parte opponent e ha eccepit o il parzi al e pagament o e l'inadempimento del , che avrebbe impiegato un solo addetto per la pulizia dei Parte_4 locali scolastici, a fronte di tre unità ritenute necessarie in base all'estensione dei plessi dell'Istituto, come individuata nel contratto attuativo stipulato il 21.11.2007.
pagina 8 di 10 È noto che, in t em a di eccezione di inadem pimento, il debi tore convenuto che intenda avvalersene, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento;
spet ta, invece, al creditore agente dimost rare il propri o adem pimento, anche nei casi i n cui sia contestata l'inesattezza dell'adempimento (cfr. tra tante Cass. civ., Sez. II, 15 aprile
2014, n. 8736).
Nel caso in es am e, parte opposta ha prodott o i l contratt o attuati vo sot toscri tto i l 21 novembre 2007 e ha all egato che i l servi zio di puli zi a era stat o regolarm ent e svolt o da un operatore. Ha altresì contestato espressamente l'affermazione dell'Amministrazione in ordine alla necessità dell'impiego di tre addetti, rilevando che nessuna clausola del contratto o dei s uoi allegati imponeva t al e obbl igo.
Al contrario dall'allegato A al capitolato tecnico (doc. 5 del fascicolo di parte opposta, p.
24, penultimo rigo) si evince che era contrattualmente previsto presso l'
[...] in via F. Gioia n. 85 (lo stesso indirizzo indicato dal Parte_2 Parte_4 nella nota di credito del 2010 quale sede dell' , cfr. doc. 4 del fascicolo di parte Pt_2 opponente) l'utilizzo di n. 2 lavoratori. A fronte della specifica eccezione di inadempimento formulata dall'asserito debitore, parte opposta (ricorrente in monitorio) non ha provat o, né chies to di provare, il propri o adempi mento ovvero che la prest azione di cui alle fatture azionate era stata eseguita e con l'impiego di due operatori come richiesto dal cont ratto, dal capitolato t ecni co e dal rel ati vo all egat o.
In concl usione, riti ene il Tribunale che parte oppost a non abbi a fornit o prova del la corrett a esecuzi one dell e opere commi ssionat e. Vertendosi in materi a cont ratt ual e, in applicazione dei richiam ati princi pi in tem a di ri part o del l 'onere probat ori o, avendo il ministero e l'Istituto scolastico formulato eccezione ex art. 1460 c.c., spettava alla parte opposta ricorrente in monitorio, che ha agito in giudizio per ottenere l'adempimento dell'altrui obbligazione, provare l'esatto adempimento della propria (cfr. Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 98 del 04/01/2019; C as s. S ez.
6 -3 Ordinanza 11.02.2021 n. 3587/ 2021).
pagina 9 di 10 Ne consegue che l'opposizione sul punto deve essere accolta e l'importo di euro 59.307,32 richi esto in moni tori o non può es sere riconosciuto.
Quanto all'importo richiesto a titolo di interessi di mora di euro 1.480,57, per le fatture analiti cam ent e i ndi cat e e pagate i n ri tardo (cfr. 7 del fasci colo monitorio), part e opponent e ha eccepit o, in vi a prelimi nare, la prescri zione del credito.
L'eccezione è fondata. Il credito di euro 1.480,57 per interessi moratori da tardivo pagam ent o dell a s ort e capit ale, si ri feri sce a fatt ure pagat e i n dat a ant eriore al s ettembre
2011, m ent re gl i atti di di ffida all egati al ricorso m onit orio (cfr. all egati n. 8 e n. 11) sono stati inolt rati per l a notifi ca in data 18.04.2019 (e ricevuti dal mi nist ero in dat a
23.04.2019) e in data 17.11.2021 quando il t ermi ne quinquennale di prescri zi one era ampi am ent e mat urat o.
In conclusione, in accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo oppost o e rigett at a l a domanda monitoria proposta . La compl essit à dell e questioni tratt at e (i n parti col are riguardo all a natura e all a genesi del credito pret es o a seguito dell a modi fica dei contratti e degli orari di l avoro) e l a mancanza di un ori ent am ent o consoli dat o sul punto giusti ficano l a com pensazi one dell e spese del giudi zio di opposizi one
P.Q.M.
Il Tribunal e, definit ivam ent e pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezi one respi nta così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la dom anda monit ori a propost a;
- com pens a t ra l e parti le spese del giudi zio di opposi zione.
Roma, 30.06.2025 Il Gi udice
Assunt a C anonaco
Provvedim ento redat to con la coll aborazi one del MOT Al ES D'AM co pagina 10 di 10