TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3007 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Ruta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Ruta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/01/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, risiederà presso Per_1
l'abitazione della signora insieme alla compagna. Pt_1
Per_
, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, sarà mantenuta da Per_ entrambi i genitori secondo le seguenti modalità: fino a quando rimarrà a
Cagliari e vivrà insieme alla madre, il sig. verserà un assegno di CP_1 mantenimento di € 400,00 mensili in favore della signora sulle proprie Pt_1 coordinate bancarie.
Per_ Le parti concordano che, nel momento in cui si trasferirà a Sassari a studiare all'università, la somma di € 400,00 mensili sarà corrisposta dal padre direttamente alla figlia.
Per_ Le parti concordano, inoltre, che da quando si trasferirà a studiare a
Sassari il finanziamento n. 849519, contratto dalla signora Parte_2 Pt_1 sarà pagato dal sig. , il quale verserà direttamente alla società CP_1 creditrice l'importo mensile di € 323,00 ovvero li restituirà alla signora Pt_1
Pag. 2 di 3 Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori e saranno assunte di comune accordo.
3) La casa coniugale, intestata alla signora rimarrà a lei assegnata. Pt_1
4) I coniugi danno atto di non avere beni in comproprietà dei quali devono disciplinare il passaggio di proprietà.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3007 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Ruta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Ruta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 19/01/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, risiederà presso Per_1
l'abitazione della signora insieme alla compagna. Pt_1
Per_
, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, sarà mantenuta da Per_ entrambi i genitori secondo le seguenti modalità: fino a quando rimarrà a
Cagliari e vivrà insieme alla madre, il sig. verserà un assegno di CP_1 mantenimento di € 400,00 mensili in favore della signora sulle proprie Pt_1 coordinate bancarie.
Per_ Le parti concordano che, nel momento in cui si trasferirà a Sassari a studiare all'università, la somma di € 400,00 mensili sarà corrisposta dal padre direttamente alla figlia.
Per_ Le parti concordano, inoltre, che da quando si trasferirà a studiare a
Sassari il finanziamento n. 849519, contratto dalla signora Parte_2 Pt_1 sarà pagato dal sig. , il quale verserà direttamente alla società CP_1 creditrice l'importo mensile di € 323,00 ovvero li restituirà alla signora Pt_1
Pag. 2 di 3 Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori e saranno assunte di comune accordo.
3) La casa coniugale, intestata alla signora rimarrà a lei assegnata. Pt_1
4) I coniugi danno atto di non avere beni in comproprietà dei quali devono disciplinare il passaggio di proprietà.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3