TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 29/07/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 2810 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5/2021 del Giudice di Pace di Pisa, vertente
TRA
, in persona degli amministratori delegati dott. Parte_1
e , rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Parte_2 Parte_3
Tassone, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo PEC;
Email_1
APPELLANTE
E
(CF: ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni, dall'Avv. Valeria Consonni e dall'Avv. Valentina Marchi, con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2025 sulle conclusioni rassegnate innanzi al mutato giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione con l 'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in Parte_1 qualità di cessionaria dei crediti vantati dai sig.ri e Persona_1 [...] , conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Pisa Persona_2 CP_1 per sentire condannare la compagnia aerea al pagamento della
[...] complessiva somma di €500,00 (€250,00 per ogni passeggero), a titolo di indennità, prevista per legge, per il ritardo del volo aereo den ominato FR9326, tratta Valencia-Pisa del 4.07.2018, con arrivo programmato alle ore 22:55, ma avvenuto, nei fatti, alle ore 2:05 del 5.07.2018.
2. Si costitutiva la convenuta , eccependo preliminarmente il CP_1 difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese e deducendo, nel merito, l'inesistenza del contratto di cessione e l'infondatezza della domanda.
3. Con sentenza n. 5/2021, il Giudice di Pace di Pisa respingeva la domanda, accogliendo l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
4. Con atto di citazione depositato in data 17.07.2021 e ritualmente notificato proponeva appello avverso la citata sentenza al fine Parte_1 di sentire, in riforma della sentenza:
“in via principale, accertarsi e dichiararsi la illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, con conseguente accertamento della giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, nonché con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con conseguente condanna della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 500,00, oltre interessi dalla richiesta, a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2014; in subordine, ove il Tribunale lo ritenga, accertata e dichiarata la giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, rimettere dinanzi allo stesso il giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”. 5. Si costituiva nel giudizio di appello , chiedendo: CP_1
“in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avversario in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.; Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione che precede: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e la non ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p .c. dell'appello proposto;
Parte_1 rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Pisa;
nel merito, in via subordinata, rigettare l'appello avversario e le domande formulate, anche in primo grado, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni ampiamente indicate nel presente atto, nonché negli atti di primo grado, e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per l egge.”.
6. L'appello è stato istruito documentalmente.
7. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inamm issibilità dell'appello sollevata da parte appellata per asserito decorso del termine per impugnare ex art. 327 c.p.c. Parte appellata deduce che la sentenza è stata pubblicata in data 5.01.2021. Dalla copia digitalizzata della sentenza impugnata, versata in atti, emerge, tuttavia, che in data 5.01.2021 il provvedimento è stato depositato in cancelleria, ma la pubblicazione risale all'8.01.2021. Pertanto, la notifica dell'atto di citazione in appello, effettuata – come si evince dagli atti – in data 7.07.2021, è rituale, perché avvenuta nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. L'appello deve, dunque, ritenersi ammissibile.
8. Nel merito, l'appello va rigettato, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nel senso indicato in motivazione. Questo giudice ritiene di aderire al recentissimo orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 8802/2025. Parte attrice, in qualità di cessionaria di un presunto diritto di credito spettante ai sig.ri e a titolo di indennità, Persona_1 Persona_2 prevista per legge, per il ritardo del volo aereo denominato FR9326, tratta Valencia-Pisa del 4.07.2018, ha adito il Giudice di Pace al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti di compensazione pecuniaria di cui al Regolamento n. 261/2004. Per orientamento costante della Corte di IA (cfr. Corte giust. UE, 7 novembre 2019, C-213/18), recepito dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. n. 24632/2020), la domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal suddetto Regolamento è soggetta alle regole di riparto di giurisdizione stabilite dal Regolamento n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I-bis). Ciò posto, le recenti Sezioni Unite n. 8802/2025 hanno affermato che “benché le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo II del Regolamento n. 1215/2012, concernente la «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», introducano a loro volta una norma sulla competenza speciale in favore di tale categoria, tuttavia l'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce che la sezione stessa «non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale». L'inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di p roroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, già ricordata, cui adde Cass. S.U. n. 13594/2022) ”. Nel caso di specie, i passeggeri, cedenti il credito all'odierna appellante, hanno stipulato con un contratto che non prevede prestazioni combinate CP_1 di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Inoltre, stipulando il summenzionato contratto, gli stessi si sono vincolati al rispetto dei Termini e Condizioni adottate dalla compagnia aerea, secondo cui “il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti Termini e Condizioni di Trasporto e il nostro Regolamento saranno regolati ed interpretati nel rispetto della legge irlandese e qualunque controversia dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla com petenza esclusiva dei Tribunali Irlandesi” (cfr. art.
2.4 dei Termini e Condizioni Generali di Trasporto contenuti nel fascicolo di primo grado di parte appellata). La clausola di deroga alla giurisdizione del giudice italiano deve ritenersi valida, in quanto predisposta da e sottoscritta dai passeggeri, i quali hanno CP_1 successivamente ceduto il proprio credito a . Parte_1
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese. 9. Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite, tenuto conto della presenza di precedenti giurisprudenziali difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico d ott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa di appello avverso la sentenza n. 5/2021 del Giudice di Pace di Pisa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Pisa, il 28.07.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile d'appello iscritta al n. 2810 del RGAC dell'anno 2021 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 5/2021 del Giudice di Pace di Pisa, vertente
TRA
, in persona degli amministratori delegati dott. Parte_1
e , rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Parte_2 Parte_3
Tassone, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo PEC;
Email_1
APPELLANTE
E
(CF: ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Castioni, dall'Avv. Valeria Consonni e dall'Avv. Valentina Marchi, con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC
Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2025 sulle conclusioni rassegnate innanzi al mutato giudice istruttore, la causa è stata trattenuta in decisione con l 'assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in Parte_1 qualità di cessionaria dei crediti vantati dai sig.ri e Persona_1 [...] , conveniva dinnanzi al Giudice di Pace di Pisa Persona_2 CP_1 per sentire condannare la compagnia aerea al pagamento della
[...] complessiva somma di €500,00 (€250,00 per ogni passeggero), a titolo di indennità, prevista per legge, per il ritardo del volo aereo den ominato FR9326, tratta Valencia-Pisa del 4.07.2018, con arrivo programmato alle ore 22:55, ma avvenuto, nei fatti, alle ore 2:05 del 5.07.2018.
2. Si costitutiva la convenuta , eccependo preliminarmente il CP_1 difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese e deducendo, nel merito, l'inesistenza del contratto di cessione e l'infondatezza della domanda.
3. Con sentenza n. 5/2021, il Giudice di Pace di Pisa respingeva la domanda, accogliendo l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del giudice italiano.
4. Con atto di citazione depositato in data 17.07.2021 e ritualmente notificato proponeva appello avverso la citata sentenza al fine Parte_1 di sentire, in riforma della sentenza:
“in via principale, accertarsi e dichiararsi la illegittimità e/o nullità della sentenza impugnata per violazione di legge ed erronea motivazione, con conseguente accertamento della giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, nonché con accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con conseguente condanna della in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di Euro 500,00, oltre interessi dalla richiesta, a titolo di compensazione pecuniaria a norma degli artt. 6 e 7, sez. 1, del Reg. CE n. 261/2014; in subordine, ove il Tribunale lo ritenga, accertata e dichiarata la giurisdizione del Giudice di Pace di Pisa, rimettere dinanzi allo stesso il giudizio;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre esborsi, rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge”. 5. Si costituiva nel giudizio di appello , chiedendo: CP_1
“in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello avversario in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.; Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione che precede: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità, l'infondatezza e la non ragionevole probabilità di accoglimento ex artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p .c. dell'appello proposto;
Parte_1 rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Pisa;
nel merito, in via subordinata, rigettare l'appello avversario e le domande formulate, anche in primo grado, perché infondate in fatto e in diritto, per le ragioni ampiamente indicate nel presente atto, nonché negli atti di primo grado, e dichiarare che nulla è dovuto da CP_1 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per l egge.”.
6. L'appello è stato istruito documentalmente.
7. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inamm issibilità dell'appello sollevata da parte appellata per asserito decorso del termine per impugnare ex art. 327 c.p.c. Parte appellata deduce che la sentenza è stata pubblicata in data 5.01.2021. Dalla copia digitalizzata della sentenza impugnata, versata in atti, emerge, tuttavia, che in data 5.01.2021 il provvedimento è stato depositato in cancelleria, ma la pubblicazione risale all'8.01.2021. Pertanto, la notifica dell'atto di citazione in appello, effettuata – come si evince dagli atti – in data 7.07.2021, è rituale, perché avvenuta nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. L'appello deve, dunque, ritenersi ammissibile.
8. Nel merito, l'appello va rigettato, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano, nel senso indicato in motivazione. Questo giudice ritiene di aderire al recentissimo orientamento giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 8802/2025. Parte attrice, in qualità di cessionaria di un presunto diritto di credito spettante ai sig.ri e a titolo di indennità, Persona_1 Persona_2 prevista per legge, per il ritardo del volo aereo denominato FR9326, tratta Valencia-Pisa del 4.07.2018, ha adito il Giudice di Pace al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti di compensazione pecuniaria di cui al Regolamento n. 261/2004. Per orientamento costante della Corte di IA (cfr. Corte giust. UE, 7 novembre 2019, C-213/18), recepito dalla stessa Corte di cassazione (cfr. ex multis Cass. civ. n. 24632/2020), la domanda di pagamento dell'indennizzo previsto dal suddetto Regolamento è soggetta alle regole di riparto di giurisdizione stabilite dal Regolamento n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I-bis). Ciò posto, le recenti Sezioni Unite n. 8802/2025 hanno affermato che “benché le disposizioni di cui alla sezione 4 del capo II del Regolamento n. 1215/2012, concernente la «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori», introducano a loro volta una norma sulla competenza speciale in favore di tale categoria, tuttavia l'articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento stabilisce che la sezione stessa «non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale». L'inapplicabilità delle previsioni a tutela dei consumatori implica altresì che possa essere validamente pattuita una clausola di deroga ai criteri ordinari di ripartizione delle controversie, e che il requisito della forma scritta richiesto, per il patto di p roroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero, possa reputarsi rispettato anche nel caso in cui tale clausola sia contenuta nelle condizioni generali di contratto, disponibili mediante accesso all'indirizzo "web" indicato dal contraente che le ha predisposte (Cass. S.U. n. 21622/2017, già ricordata, cui adde Cass. S.U. n. 13594/2022) ”. Nel caso di specie, i passeggeri, cedenti il credito all'odierna appellante, hanno stipulato con un contratto che non prevede prestazioni combinate CP_1 di trasporto e di alloggio per un prezzo globale. Inoltre, stipulando il summenzionato contratto, gli stessi si sono vincolati al rispetto dei Termini e Condizioni adottate dalla compagnia aerea, secondo cui “il vostro contratto di trasporto con noi, i presenti Termini e Condizioni di Trasporto e il nostro Regolamento saranno regolati ed interpretati nel rispetto della legge irlandese e qualunque controversia dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla com petenza esclusiva dei Tribunali Irlandesi” (cfr. art.
2.4 dei Termini e Condizioni Generali di Trasporto contenuti nel fascicolo di primo grado di parte appellata). La clausola di deroga alla giurisdizione del giudice italiano deve ritenersi valida, in quanto predisposta da e sottoscritta dai passeggeri, i quali hanno CP_1 successivamente ceduto il proprio credito a . Parte_1
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice irlandese. 9. Sussistono eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle spese di lite, tenuto conto della presenza di precedenti giurisprudenziali difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico d ott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa di appello avverso la sentenza n. 5/2021 del Giudice di Pace di Pisa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Pisa, il 28.07.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri