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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione
Quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 3271
dell'anno 2019
TRA
(C.F. , con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. CALABRESE MICHELE e dell'avv.
AGNETA MARIA ( ) VIA F. NETTI N.° 23 C.F._2
70123 BARI, elettivamente domiciliata presso il di-
fensore avv. CALABRESE MICHELE
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. LONGOBARDI, elettivamente
1 domiciliato in VIA CAMILLO ROSALBA 47/I 70100 BARI-
presso il difensore avv. LONGOBARDI RAFFAELLA
CONVENUTO/I
(C.F. , in pro- Controparte_2 C.F._4
prio e nella qualità di genitrice di Persona_1
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
All'udienza del 20/10/2021, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data
08.03.2019, ha convenuto Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguen-
[...]
ti conclusioni:
1) Dichiarare inefficace e comunque revocare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e
2 segg. cod.civ., (a) l'atto del 23.06.2014, a mini-
stero del Notaio di Bari, Rep. 33281, Persona_2
Racc.12988,trascritto il 25706/2014 al n. 21859 del registro generale ed al n. 16881 del Registro par-
ticolare nonché (b) l'atto del 9 agosto 2017 a ro-
gito del notaio di Capurso, Rep. Testimone_1
993 Racc. 738, trascritto l'11 agosto 2017 al n.
25347 del registro particolare ed al n. 35697 del registro generale.
2) Ordinare al competente Direttore (Conservato- re)Responsabile del Servizio di Pubblicità immobi-
liare dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provin-
ciale di Bari- Territorio- Servizio di Pubblicità
immobiliare l'annotazione, ai sensi e per gli ef-
fetti dell'art. 2655 cod.civ., dell'emananda sen-
tenza in margine alla trascrizione degli atti pub-
blici indicati al precedente punto 1;
3) Condannare le parti convenute, in solido tra lo-
ro, al pagamento di spese e compensi di giudizio,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
o in quella maggiore pro tempore vigente, cap e iva, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvo-
cati che si dichiarano anticipatari.
Si costituiva il , il quale contesta- CP_1
va la domanda e ne chiedeva il rigetto
3 Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che a richiesta di nomina di un curatore speciale per il figlio minore è in-
fondata per assenza di conflitto di interessi, il quale si configura solo quando l'interesse del ge-
nitore contrasta concretamente con quello del fi-
glio. Nel caso specifico, entrambi i soggetti hanno interesse convergente a sottrarre il bene alla re- vocatoria e per di più è stata evocata in giudizio anche la madre del minore nella qualità, che non si
è costituita.
La domanda è fondata.
Assume parte attrice che con il CP_1
è intervenuto nell'anno 2012 atto di
[...]
cessione di aziende per il prezzo complessivo di €
30.000. Parte convenuta non avrebbe ottemperato al-
la sua obbligazione, provocando l'apertura di azio-
ne esecutiva, risultata infruttuosa. Al fine di ot-
tenere la soddisfazione del credito, parte attrice in questa sede afferma che la donazione dell'unità
immobiliare de quo al minore Controparte_3
rebbe connotata dalla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni della creditrice e, per-
4 tanto, ne chiedono la revoca.
Non è in discussione che Controparte_1
e stipulavano, in data 03.07.2012, Parte_1
un contratto di cessione d'azienda a rogito del no-
taio (racc. 2874-rep.9), con il Persona_3
quale il primo, in qualità di cessionario, si ob-
bligava al versamento della somma di € 30.000,00.
Con la sentenza n. 4669/2016 del 15.09.2016, passa-
ta in giudicato, il Tribunale di Bari accertava e riconosceva definitivamente l'esistenza del credito di € 30.000,00 della verso il Parte_1 CP_1
riveniente dalla scrittura del 29.10.2012, e con-
fermava integralmente l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in data 26/06/2014.
E' documentato che proprio nel corso del giu-
dizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e preci-
samente in data 23.06.2014 (due giorni prima dell'udienza chiamata per la discussione e la deci-
sione circa l'emissione dell'ordinanza ex art. 186-
ter c.p.c. del 26.06.2014) il Controparte_1
con atto a Rogito del Notaio di Bari, Persona_2
Rep. 33281, Racc. 12988, donava a suo figlio Pt_2
[...
, la nuda proprietà Controparte_3
dell'immobile sito in Turi alla Strada Provinciale
Turi-Sammichele n. 55, riservandosi il diritto di
5 usufrutto vitalizio. Successivamente, con atto del
9 agosto 2017, a rogito del notaio Testimone_1
di Capurso, rep. 993 racc. 738, trascritto l'11
agosto 2017 a n. 25347 del registro particolare ed al n. 35697 del registro generale, il CP_1
e il curatore speciale del minore
[...] [...]
convenivano che, a parziale modifica Persona_4
della donazione precedente, il diritto riservato dal donante non fosse più il diritto di usufrutto,
bensì il diritto di abitazione vitalizio, non espropriabile autonomamente. Entrambi gli atti di disposizione patrimoniale sono quindi successivi al
29.10.2012, data del sorgere del credito vantato dalla nei confronti del come Parte_1 CP_1
accertato nel procedimento n. 12514/2013 R.G.
A.C.C. del Tribunale di Bari
Ciò detto, la difesa di parte convenuta si fonda sull'assunto che egli affrontava la separa-
zione personale promossa dalla moglie CP_2
(RG 13583/2013, poi omologata con decreto del
[...]
15/04/2014). Pertanto il trasferimento della pro-
prietà al minore non sarebbe pienamente a titolo gratuito, ma l'adempimento in un'unica soluzione di quanto dovuto al minore a titolo di mantenimento,
come da sentenza di divorzio tra i coniugi
6 n.3978/17 emessa dal Tribunale di Bari e, prima an-
cora, del decreto di omologa.
Ebbene, stabilite l'anteriorità (genetica e non giudiziaria) del credito rispetto agli atti di-
spositivi e la rilevante diminuzione della garanzia patrimoniale in danno dell'attrice, resta da scio-
gliere il nodo della scientia damni: riguardo all'elemento soggettivo, occorre evidenziare che,
trattandosi di atti a titolo gratuito (donazione)
posti in essere successivamente al sorgere del cre- dito, è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che sia necessario dimostrare l'intento fraudolento (consilium fraudis) o la par-
tecipazione del terzo alla frode (partecipatio fraudis).
Ebbene, la tesi secondo cui il trasferimento immobiliare rappresenterebbe “l'adempimento in un'unica soluzione di quanto dovuto al minore a ti-
tolo di mantenimento” non è dimostrata ed è anzi smentita dai docimenti prodotti in causa:
non vi è riscontro né nell'accordo di separazione,
né nella sentenza di divorzio depositata dalla con-
troparte;
l'istanza di autorizzazione al Giudice Tutelare per
7 la donazione specifica che l'atto di donazione del
30.10.2013 veniva fatto “per puro spirito di libe-
ralità” e non già per adempiere in un'unica solu-
zione al mantenimento del minore;
nella stessa istanza al Giudice Tutelare volta ad ottenere l'autorizzazione alla stipula dell'atto del 2017 emerge che il intendeva modifi- CP_1
care il diritto riservatosi col primo atto da “usu-
frutto” in “uso e abitazione” perché voleva “intra-
prendere una attività individuale che implica un rischio imprenditoriale” e quindi “salvaguardare il patrimonio”.
La questione della pignorabailità del bene an-
drebbe poi discussa non in questa sede ma eventual-
mente in sede esecutiva.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 903,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
8 Compenso tabellare € 5.261,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e segg. cod.civ., (a) l'atto del
23.06.2014, a ministero del Notaio di Persona_2
Bari, Rep. 33281, Racc.12988,trascritto il
25706/2014 al n. 21859 del registro generale ed al n. 16881 del Registro particolare nonché (b) l'atto del 9 agosto 2017 a rogito del notaio Persona_5
di Capurso, Rep. 993 Racc. 738, trascritto
[...]
l'11 agosto 2017 al n. 25347 del registro partico-
lare ed al n. 35697 del registro generale;
2) Ordina al competente Direttore (Conservatore)
Responsabile del Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Bari- Territorio- Servizio di Pubblicità immobilia-
re l'annotazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 cod.civ., della sentenza in margine
9 alla trascrizione degli atti pubblici indicati al precedente punto 1;
3) condanna alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite in favore degli avv.ti Maria
Agneta e Michele Calabrese antistatari, che liqui-
da in € 545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per com- pensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 12/06/2025 .
Il G.U.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari sezione
Quarta civile dott. Giuseppe Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta nel ruolo generale af-
fari contenziosi sotto il numero d'ordine 3271
dell'anno 2019
TRA
(C.F. , con il pa- Parte_1 C.F._1
trocinio dell'avv. CALABRESE MICHELE e dell'avv.
AGNETA MARIA ( ) VIA F. NETTI N.° 23 C.F._2
70123 BARI, elettivamente domiciliata presso il di-
fensore avv. CALABRESE MICHELE
ATTORE/I
CONTRO
(C.F. , con Controparte_1 C.F._3
il patrocinio dell'avv. LONGOBARDI, elettivamente
1 domiciliato in VIA CAMILLO ROSALBA 47/I 70100 BARI-
presso il difensore avv. LONGOBARDI RAFFAELLA
CONVENUTO/I
(C.F. , in pro- Controparte_2 C.F._4
prio e nella qualità di genitrice di Persona_1
[...]
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
All'udienza del 20/10/2021, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle par-
ti come da verbale d'udienza e riportate in narra-
tiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data
08.03.2019, ha convenuto Parte_1 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguen-
[...]
ti conclusioni:
1) Dichiarare inefficace e comunque revocare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e
2 segg. cod.civ., (a) l'atto del 23.06.2014, a mini-
stero del Notaio di Bari, Rep. 33281, Persona_2
Racc.12988,trascritto il 25706/2014 al n. 21859 del registro generale ed al n. 16881 del Registro par-
ticolare nonché (b) l'atto del 9 agosto 2017 a ro-
gito del notaio di Capurso, Rep. Testimone_1
993 Racc. 738, trascritto l'11 agosto 2017 al n.
25347 del registro particolare ed al n. 35697 del registro generale.
2) Ordinare al competente Direttore (Conservato- re)Responsabile del Servizio di Pubblicità immobi-
liare dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provin-
ciale di Bari- Territorio- Servizio di Pubblicità
immobiliare l'annotazione, ai sensi e per gli ef-
fetti dell'art. 2655 cod.civ., dell'emananda sen-
tenza in margine alla trascrizione degli atti pub-
blici indicati al precedente punto 1;
3) Condannare le parti convenute, in solido tra lo-
ro, al pagamento di spese e compensi di giudizio,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%
o in quella maggiore pro tempore vigente, cap e iva, da distrarsi in favore dei sottoscritti avvo-
cati che si dichiarano anticipatari.
Si costituiva il , il quale contesta- CP_1
va la domanda e ne chiedeva il rigetto
3 Precisate le conclusioni in modo conforme, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che a richiesta di nomina di un curatore speciale per il figlio minore è in-
fondata per assenza di conflitto di interessi, il quale si configura solo quando l'interesse del ge-
nitore contrasta concretamente con quello del fi-
glio. Nel caso specifico, entrambi i soggetti hanno interesse convergente a sottrarre il bene alla re- vocatoria e per di più è stata evocata in giudizio anche la madre del minore nella qualità, che non si
è costituita.
La domanda è fondata.
Assume parte attrice che con il CP_1
è intervenuto nell'anno 2012 atto di
[...]
cessione di aziende per il prezzo complessivo di €
30.000. Parte convenuta non avrebbe ottemperato al-
la sua obbligazione, provocando l'apertura di azio-
ne esecutiva, risultata infruttuosa. Al fine di ot-
tenere la soddisfazione del credito, parte attrice in questa sede afferma che la donazione dell'unità
immobiliare de quo al minore Controparte_3
rebbe connotata dalla consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni della creditrice e, per-
4 tanto, ne chiedono la revoca.
Non è in discussione che Controparte_1
e stipulavano, in data 03.07.2012, Parte_1
un contratto di cessione d'azienda a rogito del no-
taio (racc. 2874-rep.9), con il Persona_3
quale il primo, in qualità di cessionario, si ob-
bligava al versamento della somma di € 30.000,00.
Con la sentenza n. 4669/2016 del 15.09.2016, passa-
ta in giudicato, il Tribunale di Bari accertava e riconosceva definitivamente l'esistenza del credito di € 30.000,00 della verso il Parte_1 CP_1
riveniente dalla scrittura del 29.10.2012, e con-
fermava integralmente l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in data 26/06/2014.
E' documentato che proprio nel corso del giu-
dizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e preci-
samente in data 23.06.2014 (due giorni prima dell'udienza chiamata per la discussione e la deci-
sione circa l'emissione dell'ordinanza ex art. 186-
ter c.p.c. del 26.06.2014) il Controparte_1
con atto a Rogito del Notaio di Bari, Persona_2
Rep. 33281, Racc. 12988, donava a suo figlio Pt_2
[...
, la nuda proprietà Controparte_3
dell'immobile sito in Turi alla Strada Provinciale
Turi-Sammichele n. 55, riservandosi il diritto di
5 usufrutto vitalizio. Successivamente, con atto del
9 agosto 2017, a rogito del notaio Testimone_1
di Capurso, rep. 993 racc. 738, trascritto l'11
agosto 2017 a n. 25347 del registro particolare ed al n. 35697 del registro generale, il CP_1
e il curatore speciale del minore
[...] [...]
convenivano che, a parziale modifica Persona_4
della donazione precedente, il diritto riservato dal donante non fosse più il diritto di usufrutto,
bensì il diritto di abitazione vitalizio, non espropriabile autonomamente. Entrambi gli atti di disposizione patrimoniale sono quindi successivi al
29.10.2012, data del sorgere del credito vantato dalla nei confronti del come Parte_1 CP_1
accertato nel procedimento n. 12514/2013 R.G.
A.C.C. del Tribunale di Bari
Ciò detto, la difesa di parte convenuta si fonda sull'assunto che egli affrontava la separa-
zione personale promossa dalla moglie CP_2
(RG 13583/2013, poi omologata con decreto del
[...]
15/04/2014). Pertanto il trasferimento della pro-
prietà al minore non sarebbe pienamente a titolo gratuito, ma l'adempimento in un'unica soluzione di quanto dovuto al minore a titolo di mantenimento,
come da sentenza di divorzio tra i coniugi
6 n.3978/17 emessa dal Tribunale di Bari e, prima an-
cora, del decreto di omologa.
Ebbene, stabilite l'anteriorità (genetica e non giudiziaria) del credito rispetto agli atti di-
spositivi e la rilevante diminuzione della garanzia patrimoniale in danno dell'attrice, resta da scio-
gliere il nodo della scientia damni: riguardo all'elemento soggettivo, occorre evidenziare che,
trattandosi di atti a titolo gratuito (donazione)
posti in essere successivamente al sorgere del cre- dito, è sufficiente la mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, senza che sia necessario dimostrare l'intento fraudolento (consilium fraudis) o la par-
tecipazione del terzo alla frode (partecipatio fraudis).
Ebbene, la tesi secondo cui il trasferimento immobiliare rappresenterebbe “l'adempimento in un'unica soluzione di quanto dovuto al minore a ti-
tolo di mantenimento” non è dimostrata ed è anzi smentita dai docimenti prodotti in causa:
non vi è riscontro né nell'accordo di separazione,
né nella sentenza di divorzio depositata dalla con-
troparte;
l'istanza di autorizzazione al Giudice Tutelare per
7 la donazione specifica che l'atto di donazione del
30.10.2013 veniva fatto “per puro spirito di libe-
ralità” e non già per adempiere in un'unica solu-
zione al mantenimento del minore;
nella stessa istanza al Giudice Tutelare volta ad ottenere l'autorizzazione alla stipula dell'atto del 2017 emerge che il intendeva modifi- CP_1
care il diritto riservatosi col primo atto da “usu-
frutto” in “uso e abitazione” perché voleva “intra-
prendere una attività individuale che implica un rischio imprenditoriale” e quindi “salvaguardare il patrimonio”.
La questione della pignorabailità del bene an-
drebbe poi discussa non in questa sede ma eventual-
mente in sede esecutiva.
Le spese di giudizio, liquidate come appresso,
seguono la soccombenza.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore mini-
€ 903,00 mo:
Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
8 Compenso tabellare € 5.261,00
La presente sentenza è provvisoriamente esecu-
tiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun-
ciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2901 e segg. cod.civ., (a) l'atto del
23.06.2014, a ministero del Notaio di Persona_2
Bari, Rep. 33281, Racc.12988,trascritto il
25706/2014 al n. 21859 del registro generale ed al n. 16881 del Registro particolare nonché (b) l'atto del 9 agosto 2017 a rogito del notaio Persona_5
di Capurso, Rep. 993 Racc. 738, trascritto
[...]
l'11 agosto 2017 al n. 25347 del registro partico-
lare ed al n. 35697 del registro generale;
2) Ordina al competente Direttore (Conservatore)
Responsabile del Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di
Bari- Territorio- Servizio di Pubblicità immobilia-
re l'annotazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655 cod.civ., della sentenza in margine
9 alla trascrizione degli atti pubblici indicati al precedente punto 1;
3) condanna alla rifusione Controparte_1
delle spese di lite in favore degli avv.ti Maria
Agneta e Michele Calabrese antistatari, che liqui-
da in € 545,00 per esborsi ed € 5.261,00 per com- pensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;
4) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari il 12/06/2025 .
Il G.U.
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